Il restyling del reclamo e della mediazione tributaria

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Il restyling del reclamo e della mediazione tributaria"

Transcript

1 n. 43/2013 Pag Il restyling del reclamo e della mediazione tributaria di Giuseppe Rossi L art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/92, ha previsto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell Agenzia delle entrate (1), l istituto del reclamo/mediazione. La legge n. 147/2013 (cd. legge di Stabilità 2014 in n /2013, pag. 3243), prevede un restyling della procedura del reclamo e della mediazione tributaria sia di natura processuale che di natura procedimentale e, in particolare, una mitigazione della sanzione processuale prevista in caso di inosservanza del procedimento amministrativo di reclamo. L improcedibilità sostituisce l inammissibilità Il nuovo comma 2 dell articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992, ex art. 1, c. 611, lett. a), L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (2), configura l improcedibilità, in sostituzione dell inammissibilità; ciò comporta che, qualora il contribuente salti la procedura di reclamo, sarà comunque possibile accedere alla fase giudiziale, poiché in fase di costituzione in giudizio, l Ufficio eccepirà l improcedibilità della domanda e il presidente, se dello stesso avviso, potrà concedere un Nota (1) Si ricorda che l istituto del reclamo deve essere applicato solo per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili, ex articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, emessi esclusivamente dall Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1 aprile Rientrano fra quelli per i quali è obbligatorio presentare istanza di mediazione, anche gli atti emessi a partire dal 1 dicembre 2012 dagli Uffici provinciali - Territorio dell Agenzia. Nota (2) Per comodità espositiva si riporta il testo del comma 611, dell art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: «611. Al fine di potenziare l efficienza dell Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative: a) all articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione ; 2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: L esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi ; 3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali ; 4) dopo il comma 9 è inserito il seguente: 9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2 ; b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all entrata in vigore della presente legge.».

2 Pag n. 43/ /11/2013 nuovo termine di trattazione per consentire la mediazione. Nella nuova procedura di mediazione tributaria, si passa dalla declaratoria d inammissibilità alla declaratoria di improcedibilità; ciò significa che, se per errore si presenta il ricorso, quando invece era obbligatoria la mediazione tributaria, il giudice interrompe il processo e dà ugualmente, al contribuente, la possibilità di avviare la mediazione, senza dichiarare il ricorso inammissibile. Così, il presidente della Commissione, accertate le cause di improcedibilità, dovrà rinviare la trattazione della causa per permettere alle parti di procedere con la mediazione. In buona sostanza, si consente al ricorrente una seconda chance. Dal mancato espletamento dell adempimento preliminare non scaturirà la declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma la mera improcedibilità dello stesso, rilevabile dal giudice ma su eccezione dell Agenzia delle Entrate. Nell ipotesi in cui il contribuente proporrà direttamente ricorso ovvero si costituirà in giudizio prima della decorrenza dei 90 giorni, il processo incardinato, verrà semplicemente sospeso sino all esperimento del tentativo di mediazione. L ufficio in giudizio non potrà più opporre l inammissibilità del ricorso, ma potrà chiederne solo l improcedibilità. Pertanto, i giudici della C.T.P. - su richiesta dell ufficio e se lo riterranno opportuno - potranno dichiarare l improcedibilità del ricorso e non più l inammissibilità, rinviando così l udienza in una data successiva affinché possa essere svolta prima la fase di reclamo/mediazione. Prima chi non proponeva il previo reclamo perdeva la causa per effetto della declaratoria di inammissibilità; per i ricorsi concernenti gli atti notificati dal 2 marzo 2014, invece, si vedrà attribuire dal giudice un termine per effettuare nuovamente la procedura preliminare, potendo quindi sanare la dimenticanza. Rilevanza dell esito del procedimento anche ai fini contributivi La legge di stabilità estende gli effetti di tale mediazione anche ai contributi previdenziali. In particolare, con la modifica del comma 8 del sopracitato articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, si estende l esito del procedimento di reclamo e mediazione anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. Trattasi di modifica, con aggravio per il contribuente; si prevede che sui maggiori redditi accertati e oggetto di accordo con il Fisco sarà previsto l obbligo di pagare anche i contributi previdenziali. Computo dei termini per la costituzione giudizio Secondo quanto indicato nella circolare n. 9/2012 ( in n. 5/2012, pag. 357), la sospensione di diritto dal 1 agosto al 15 settembre non trovava applicazione nel corso della procedura di mediazione vera e propria, che deve pertanto concludersi comunque nel termine di novanta giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale. La legge di stabilità 2014 ha, invece, ritenuto applicabili al procedimento di mediazione le disposizioni sui termini processuali. Dal che, dovrebbe dedursi, anche l applicazione delle disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n Inoltre, le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 9, dell articolo 17, del D.Lgs. n. 546/92 (che prevedevano che nell ipotesi in cui l agenzia respingeva il reclamo prima del decorso dei termini di 90 giorni dall istanza, i termini per la costituzione in giudizio decorrevano dal ricevimento del diniego, così come in caso di accoglimento parziale i termini decorrevano dalla notifica del relativo atto) sono state sostituite dalla previsione secondo cui, ai fini del computo del termine di 90 giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali. In pratica con le modifiche della legge di stabilità, qualora il diniego da parte dell ufficio sia comunicato entro i 90 giorni previsti dalla procedura, si attenderà comunque il termine previsto dalla mediazione per il computo dei 30 giorni per l eventuale e successiva costituzione in giudizio. Le modifiche normative fanno decorrere i termini per la costituzione in giudizio, comunque, dallo spirare del periodo di 90 giorni, indipendentemente dal fatto che l Ufficio si esprima antecedentemente sull istanza. È prevista, in luogo dell attuale termine

3 n. 43/2013 Pag di presentazione del ricorso nei casi di diniego o di accoglimento parziale, l applicazione dei termini processuali (quindi, in sostanza, il termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso avverrà comunque decorsi 90 giorni dalla presentazione del reclamo - e non dalla data di accoglimento parziale o di diniego del reclamo). Sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all atto oggetto di reclamo Viene stabilita la sospensione della riscossione delle somme dovute fino al momento della costituzione in giudizio. La presentazione del reclamo sospenderà la riscossione. Per gli atti di valore non superiore a 20 mila euro, notificati dal 2 marzo 2014 e soggetti al reclamo, la riscossione delle somme sarà automaticamente sospesa fino al momento in cui scattano i termini per la costituzione in giudizio, ossia fino allo spirare dei novanta giorni dalla notifica del reclamo. La sospensione della riscossione sarà dunque applicata automaticamente fino al novantesimo giorno dalla notifica del reclamo all ufficio. La sospensione sarà applicata per tutti i 90 giorni previsti per la procedura di mediazione, tranne che nei casi di improcedibilità della domanda. Per quanto riguarda la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all oggetto di reclamo, il nuovo comma 9-bis ne prevede la sospensione fino alla data di costituzione in giudizio del ricorrente ma, in assenza di mediazione e in caso di improcedibilità, saranno dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d imposta. Tale modifica è particolarmente importante. Nella disciplina vigente, infatti, il termine per il pagamento delle imposte dovute non è interrotto dalla presentazione del reclamo con la conseguenza che il contribuente si trova senza alcuna tutela cautelare per il periodo di tempo che intercorre fra la notifica del reclamo all Agenzia delle Entrate e la successiva, eventuale, istanza di sospensione giudiziale che può essere presentata in Commissione tributaria solo dopo la costituzione in giudizio (3). Con la sospensione della riscossione viene meno il problema per il contribuente della impossibilità di accedere alla tutela cautelare in pendenza dei termini per la mediazione. Saranno sempre dovuti gli interessi. Con la novità il contribuente sarà tutelato in quanto: sospendendo direttamente la riscossione si garantisce i contribuenti che hanno proposto reclamo contro le cartelle di pagamento o contro i cd. atti impoesattivi dal rischio di un esecuzione in pendenza dei termini della procedura; sospendendo il pagamento delle somme dovute in base all atto di reclamo invece si evita che l Agenzia delle entrate possa affidare a Equitalia le somme da riscuotere in via provvisoria. La sospensione durerà fino al termine per la costituzione in giudizio del contribuente: e ciò perché, quest ultimo, da tale momento, potrà richiedere alla Commissione tributaria la sospensione della cartella e, per gli avvisi di accertamento esecutivi, dell ulteriore sospensione di 180 giorni decorrenti dall affidamento delle somme a Equitalia. Sintesi della novità normativa In conclusione, le novità dalla Legge di stabilità 2014 in ordine all istituto del reclamo/mediazione sono le seguenti: l esito del procedimento di mediazione incide anche sui contributi previdenziali ed assistenziali, senza sanzioni ed interessi; alla procedura di mediazione si applicano le disposizioni sui termini processuali; la riscossione delle somme dovute è sospesa fino al momento della costituzione in giudizio, salvi i casi di improcedibilità; la presentazione del reclamo non è più con- Nota (3) Per i sospetti di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 17-bis e 47, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 dell impedimento al contribuente, che ricorre avverso l atto e chiede la sospensione dell esecuzione dell atto impugnato, di depositare, presso la segreteria della Commissione Tributaria, il ricorso con istanza di sospensione, fino allo scadere di novanta giorni previsti dall art. 17 del D.Lgs. 546/1992, vedi: C.T.P. di Perugia, Sez. II, Ord. n. 18 del 7 febbraio 2013 (in n. 5/2013, pag. 314); C.T.P. di Campobasso, Sez. II, Ord. n. 75 del 17 aprile 2013 (in n. 10/2013, pag. 635); C.T.P. di Benevento, Sez. VII, n. 126 del 18 aprile 2013 (in n. 14/2013, pag. 891).

4 Pag n. 43/ /11/2013 dizione di ammissibilità del ricorso ma è condizione di procedibilità. Inoltre, in caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine 90 giorni previsto dal comma 9, dell articolo 17-bis, del D.Lgs. n. 546/92, l Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, potrà eccepire l improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileverà sussistente l improcedibilità, rinvierà la trattazione per consentire la mediazione. Le modifiche apportate all art. 17-bis e sopra descritte troveranno applicazione solo con riferimento agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno dall entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013). Tali modifiche saranno applicate agli atti notificati a decorrere dal 60 giorno successivo all entrata in vigore della legge di Stabilità. Le novità, si applicano agli atti notificati dal 2 marzo Le modifiche non operano retroattivamente. Atti notificati fino al 1 marzo 2014 Per gli atti notificati fino al 1 marzo 2014 sussiste un preciso (4) orientamento giurisprudenziale secondo cui è inammissibile, ex art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/92, il ricorso depositato in giudizio prima del tentativo del procedimento di mediazione. Solo in caso di mancata conclusione positiva del tentativo di definizione in sede amministrativa, il contribuente può adire la Commissione per l attivazione del contenzioso. Per il caso di costituzione in giudizio prima del termine il giudice deve dichiarare l inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini prescritti. Secondo diverso orientamento giurisprudenziale la disciplina sul procedimento di reclamo e mediazione, prima del restyling operato dalla legge di stabilità 2014, sanziona con l inammissibilità del ricorso soltanto la mancata presentazione del reclamo. Trattandosi di una norma che limita e/o condiziona l esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall art. 24 Cost., tale norma va interpretata in senso restrittivo e non estensivo. Pertanto, l interposizione del reclamo soddisfa la sola e unica condizione di ammissibilità prevista dalla norma, non dovendosi considerare tale anche il, previo, decorso del termine di 90 giorni per potersi costituire in giudizio. È corretto sostenere che il deposito ante tempus del reclamo/ricorso presso la Commissione tributaria provinciale non determina l inammissibilità del ricorso. È giusto sostenere che la sola e unica condizione di ammissibilità, prevista dall art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, prima del restyling operato dalla legge di stabilità 2014, è la proposizione del reclamo. In tal senso depongono la formulazione letterale dell art. 17-bis, comma 2, nonché il principio generale (Cass., SS.UU., 24 luglio 2013, n riportata in massima a pag. 3456) che impone un apprezzamento prudente delle norme sull inammissibilità degli atti giudiziali, per far sì che il processo possa pervenire ad una pronuncia sul merito del rapporto formante oggetto del contendere. Le norme che prevedono condizioni di ammissibilità devono essere oggetto di stretta interpretazione, essendo le stesse una deroga all esercizio del diritto di agire in giudizio (garantito dall art. 24 della Costituzione), con la conseguenza che le sanzioni in oggetto non possono estendersi ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste. Una volta proposto il reclamo, niente preclude il relativo accoglimento od il perfezionamento della mediazione. In particolare, non lo impedisce l eventuale deposito del reclamo medesimo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. In buona sostanza, ciò che rileva è che il reclamo venga presentato all Agenzia delle entrate, poiché in tal caso è consentito l esercizio dell autotutela da parte di quest ultima e si consente la composizione in via di mediazione della lite potenziale. È ragionevole, prima del restyling operato dalla legge di stabilità 2014, che solo la notificazione all Amministrazione Nota (4) Vedi: Decreto presidenziale n. 214/02/2012 del 27 settembre 2012 della C.T.P. di Rieti, Ordinanza collegiale n. 105/05/2012 dell 1 ottobre 2012 della C.T.P. di Lucca, Decreto presidenziale n. 67/02/2012 del 14 novembre 2012 della C.T.P. di Verbania (in Finanza & Fisco n. 40/2012, pag. 3472), Decreto presidenziale, Sez. IV, del 5 dicembre 2012, n. 367, della C.T.P. di Pesaro (in n. 1/2013, pag. 35), C.T.P. di Cuneo, Sez. I, Sentenza n. 15 del 10 gennaio 2013 (in n. 47/2012, pag. 3970), Decreto presidenziale, Sez. I, del 9 gennaio 2013 della C.T.P. di Macerata (in n. 1/2013, pag. 36), Decreto presidenziale, Sez. I, del 24 gennaio 2013 della C.T.P. di Macerata (in n. 1/2013, pag. 37).

5 n. 43/2013 Pag finanziaria del reclamo costituisca requisito di ammissibilità della domanda giudiziaria (C.T.P. di Reggio Emilia, Sez. III, Sent. 30 maggio 2013, n. 125 riportata in massima a pag e integralmente in n. 18/2013, pag. 1232). L inammissibilità in caso di prematura costituzione in giudizio del ricorrente rappresenta una grave compromissione del diritto di difesa dell interessato, garantito dall art. 24 Cost. e, più specificamente, della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della Pubblica amministrazione garantita dall art. 113 Cost., ed assume così per la stessa Amministrazione, il carattere di privilegio ingiustificato. Le norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, debbono essere interpretate in modo da tutelare ad un tempo la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, nel contempo in modo da limitare al massimo l operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi (Cass., Sez. V Civile Tributaria, Sent. 8 settembre 2004, n sottoriportata in massima). La soluzione dell inammissibilità, in definitiva, presta il fianco a notevoli dubbi. LE MASSIME (*) RICHIAMATE DALL AUTORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAS - Sez. V - Sentenza n del 08/09/2004 Presidente: Cristarella Orestano F., Relatore: Paolini G. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Autorizzazione da parte dell Ufficio - Ex art. 52, comma secondo, D.Lgs. n. 546 del Incidenza sul quomodo dell esercizio del potere di impugnazione - Esclusione - Art. 52 comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Procedimento di appello - Deposito del ricorso notificato nella segreteria della Commissione tributaria adita - In copia - Conseguenze - Inammissibilità dell appello - Esclusione - Fondamento - Artt. 22 e 52, del D.Lgs. 31/12/1992, n Art. 137 e 148 c.p.c. In tema di contenzioso tributario, la norma di cui all art. 52, comma secondo, del D.Lgs. 31/12/1992, n a termini della quale gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate e gli uffici del territorio del Ministero delle finanze devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate e dal responsabile del servizio contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio -, attiene solo all an del potere dell ufficio destinatario a proporre l impugnazione e non incide anche sul quomodo di esso, ossia non limita l arco delle censure articolabili da detto Ufficio per suffragare il gravame autorizzato. Vedi: Cass. 4770/2004 In tema di contenzioso tributario, ove l appellante abbia depositato nella segreteria della Commissione tributaria adita, non già l originale del ricorso, ossia l esemplare dell atto introduttivo dell appello restituito dall ufficiale giudiziario all esito del procedimento notificatorio con la relazione certificante la regolarità della vocativo in ius (*) Salvo diversa indicazione Massime elaborate dal Massimario della Corte di Cassazione.

6 Pag n. 43/ /11/2013 della parte appellata, ma una fotocopia dell atto medesimo restituitole dall ufficiale notificatore all esito del procedimento notificatorio recante in calce, sempre in fotocopia, la relazione di notificazione, di cui all art. 148 cod. proc. civ., certificante l avvenuta vocativo in ius dell appellata, risulta sostanzialmente osservato il combinato disposto degli artt. 22, comma primo, e cinquantaduesimo, comma secondo, D.Lgs. n. 546 del 1992, che prescrive, in caso di giudizio di appello dinanzi alla C.T.R., promosso con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a norma degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ., che l appellante debba, a pena di inammissibilità, costituirsi depositando nella segreteria del giudice adito l originale dell atto (ossia l esemplare restituito dall ufficiale giudiziario notificatore con la relazione di cui all art. 148 cod. proc. civ.) entro il termine di trenta giorni dalla data della realizzata notificazione. A tale conclusione si perviene osservando il canone ermeneutico secondo il quale è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, però, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi. Vedi: Cass. 6480/98, 3620/99, 4051/2001, 5257/2004, 12154/2004 CAS - Sez. U - Sentenza n del 24/07/2013 Presidente: Miani Canevari F., Relatore: Piccialli L. IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione dei motivi e delle norme di diritto - Denuncia del vizio di omessa pronuncia - Riferimento univoco alla nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Sufficienza - Deduzione di mancanza o insufficienza della motivazione o di violazione di legge - Inammissibilità della censura - Artt. 112 e 360, comma 1 c.p.c. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - Sentenza - Omessa pronuncia Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l omessa pronuncia, da parte dell impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. Conf.: Cass /2012, 1370/2013 Vedi: Cass. 1196/2007, 12952/2007, 15882/2007, 7268/2012, 8585/2012 COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI C.T.P. Reggio Emilia - Sez. III - Sent. n. 125 del 30/05/2013 Presidente: Montanari, Relatore: Montanari CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Istituti deflativi delle liti - Reclamo - Mediazione tributaria - Controversia di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti emessi dall Agenzia delle Entrate - Costituzione in giudizio del ricorrente prima che siano scaduti i termini affinché il reclamo produca gli effetti del ricorso - Conseguenze - Inammissibilità - Esclusione - Ragioni - Condizioni di ammissibilità del ricorso - Divieto di interpretazione estensiva - Fondamento - Art. 17-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n Art. 24 Cost. Il ricorso davanti alle commissioni tributarie nei confronti dell Agenzia delle entrate, per controversie di valore non superiore a ventimila euro, deve essere obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo. Tuttavia, la prematura costituzione in giudizio del ricorrente non rende inammissibile il ricorso, non potendo le disposizioni che prescrivono ipotesi di inammissibilità essere interpretate in senso estensivo; costituendo esse una deroga all esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall art. 24 Cost. Pertanto, in caso di costituzione in giudizio del ricorrente prima che siano scaduti i termini affinché il reclamo produca gli effetti del ricorso, così come previsto dal comma 9, dell art. 17-bis del D.Lgs. 546/92

7 n. 43/2013 Pag e qualora non sia stato notificato il provvedimento di accoglimento dello stesso ovvero non sia stato formalizzato un accordo di mediazione, la mancata conclusione del procedimento del reclamo obbligatorio non è causa di inammissibilità del ricorso. (Massima non ufficiale) Vedi: Cass. Sez. L, 967/2004 In tema di procedimenti extra-giudiziali preordinati all esame precontenzioso della fondatezza delle ragioni del contribuente, sugli obblighi previsti dall art. 10 del D.P.R. n. 787/1980, che delineava un procedimento speciale, che prevedeva una moratoria per il deposito del ricorso da parte del contribuente e connessa dilazione dell incardinazione del processo, per attribuire al Centro di servizio un congruo spazio temporale per l esame in via amministrativa della fondatezza delle doglianze del contribuente: procedimento per certi versi simile al Reclamo previsto dall articolo 17-bis decreto legislativo n. 546 del 1992, vedi: Corte di Cassazione, sentenza n del 05/07/2001 (in Finanza & Fisco n. 33/2001, pag. 4229) secondo la quale, il deposito effettuato anticipatamente non assurge a causa d inammissibilità dello stesso, ben potendo i giudici sospendere il giudizio in attesa del decorso del termine

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative CIRCOLARE N. 1/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2014 OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Dettagli

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n. TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: - Dr.ssa Rosaria SavastanoPRESIDENTE - Dr.ssa Annamaria CasadonteGIUDICE - Dr. Giovanni

Dettagli

Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.

Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalia.com Diritto Civile - Tributi Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. I contribuenti

Dettagli

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014 ATTI DEPOSITABILI TELEMATICAMENTE CON VALORE LEGALE PRESSO I TRIBUNALI CIVILI ITALIANI SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014 Presso il Tribunali Civili del territorio nazionale - OBBLIGO ai termini della normativa

Dettagli

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13 INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza........................................................» 13 Atti processuali 1. Ricorso

Dettagli

OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre

OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre Informativa per la clientela di studio N. 131 del 05.09.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre Gentile Cliente, con la stesura del presente documento

Dettagli

3.1. Chiamata in giudizio e costituzione in giudizio.

3.1. Chiamata in giudizio e costituzione in giudizio. Conseguenze dell istanza Conseguenze dell istanza 3. Conseguenze dell istanza. 3.1. Chiamata in giudizio e costituzione in giudizio. Le conseguenze della presentazione dell istanza di mediazione possono

Dettagli

Fiscal News N. 206. Sospensione feriale dei termini processuali. La circolare di aggiornamento professionale 23.07.2013. Premessa

Fiscal News N. 206. Sospensione feriale dei termini processuali. La circolare di aggiornamento professionale 23.07.2013. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 206 23.07.2013 Sospensione feriale dei termini processuali Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario Anche quest anno, come di

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO nel PROCESSO TRIBUTARIO NOVITÀ del D.L. 98/2011, CONVERTITO dalla L. 111/2011, e del D.L. 138/2011, CONVERTITO dalla L.

CONTRIBUTO UNIFICATO nel PROCESSO TRIBUTARIO NOVITÀ del D.L. 98/2011, CONVERTITO dalla L. 111/2011, e del D.L. 138/2011, CONVERTITO dalla L. Circolare informativa per la clientela n. 31/2011 del 6 ottobre 2011 CONTRIBUTO UNIFICATO nel PROCESSO TRIBUTARIO NOVITÀ del D.L. 98/2011, CONVERTITO dalla L. 111/2011, e del D.L. 138/2011, CONVERTITO

Dettagli

25/2014 Febbraio/10/2014 (*) Napoli 19 Febbraio 2014

25/2014 Febbraio/10/2014 (*) Napoli 19 Febbraio 2014 Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 25/2014 Febbraio/10/2014 (*) Napoli 19 Febbraio 2014 L Agente della riscossione mette in campo una buona opportunità per saldare ed estinguere

Dettagli

SCUOLA FORENSE DI CATANIA FONDAZIONE VINCENZO GERACI

SCUOLA FORENSE DI CATANIA FONDAZIONE VINCENZO GERACI SCUOLA FORENSE DI CATANIA FONDAZIONE VINCENZO GERACI Il Ruolo e la cartella di pagamento: le impugnazioni degli avvisi di accertamento Catania, 8.02.2011 Ruolo Art. 17 D.Lgs. n. 46/1999: si effettua mediante

Dettagli

Transfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013

Transfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 16 17.01.2014 Transfer pricing e IRAP Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013 Categoria: Irap Sottocategoria: Base imponibile L introduzione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

TITOLO: Mediazione tributaria - Chiarimenti e istruzioni operative - Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 9/E del 16 marzo 2012.

TITOLO: Mediazione tributaria - Chiarimenti e istruzioni operative - Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 9/E del 16 marzo 2012. DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI Anno 2012 Circ. n. 31 28.03.2012-31/GPF/FS/om TITOLO: Mediazione tributaria - Chiarimenti e istruzioni operative - Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 9/E del 16 marzo 2012.

Dettagli

PARTE II VOCI DI SPESA. Titolo I ((Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario)) ART. 9 (L) (Contributo unificato)

PARTE II VOCI DI SPESA. Titolo I ((Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario)) ART. 9 (L) (Contributo unificato) 1 di 7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A). Vigente al: 4-1-2012 PARTE

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,

Dettagli

Mediazione tributaria: la nuova procedura.

Mediazione tributaria: la nuova procedura. Mediazione tributaria: la nuova procedura. La Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 47, art. 1 comma 611) ha introdotto alcune importanti modifiche all art 17 bis del D. Lgs. 546/92 rubricato

Dettagli

Autotutela ed annullamento della pretesa erariale. Corso in materia di accertamento e contenzioso tributario ODCEC Torino 12 febbraio 2014

Autotutela ed annullamento della pretesa erariale. Corso in materia di accertamento e contenzioso tributario ODCEC Torino 12 febbraio 2014 Autotutela ed annullamento della pretesa erariale Corso in materia di accertamento e contenzioso tributario ODCEC Torino 12 febbraio 2014 Definizione L autotutela è lo strumento attraverso il quale l Amministrazione

Dettagli

IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA. Studio Manfredo, Cristiana, Matteo MANFRIANI Dottori Commercialisti 1

IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA. Studio Manfredo, Cristiana, Matteo MANFRIANI Dottori Commercialisti 1 UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI FIRENZE - DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA E DIREZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Il reclamo e la mediazione tributaria Gli aspetti procedimentali

Dettagli

N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente ORDINANZA sul

Dettagli

Giuseppe Aliano & Partners Testi pubblicati: La riscossione coattiva - L' esecuzione La riscossione coattiva dei tributi Il processo tributario

Giuseppe Aliano & Partners Testi pubblicati: La riscossione coattiva - L' esecuzione La riscossione coattiva dei tributi Il processo tributario Giuseppe Aliano Nato a Napoli, due lauree: Scienze politiche Economia; Esperto in Diritto processuale tributario, Riscossione dei tributi, Diritto societario; collaboratore di diversi studi di primaria

Dettagli

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale OGGETTO: La sospensione feriale dei termini processuali Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che, come ogni anno, anche questa estate la giustizia

Dettagli

Fiscal News N. 112. La circolare di aggiornamento professionale. 12.04.2013 Impugnazione cartelle. Natura del credito. Quattro aspetti da valutare

Fiscal News N. 112. La circolare di aggiornamento professionale. 12.04.2013 Impugnazione cartelle. Natura del credito. Quattro aspetti da valutare Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 112 12.04.2013 Impugnazione cartelle. Natura del credito Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Varie Prima di impugnare una cartella esattoriale

Dettagli

Indice analitico. Capitolo I. La Normativa

Indice analitico. Capitolo I. La Normativa 427 Prefazione... p. 9 Capitolo I La Normativa 1. I diritti del minore nelle Convenzioni Internazionali...» 11 2. I diritti del minore nella Costituzione Italiana...» 14 3. I diritti del minore nel Codice

Dettagli

Formula 1. Atti processuali RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO

Formula 1. Atti processuali RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO Formula 1 27 FORMULA 1 RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI... Ricorso avverso l avviso di intimazione

Dettagli

Fondazione Luca Pacioli

Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli LA SOSPENSIONE GIURISDIZIONALE DELL ESECUZIONE DELL ATTO IMPUGNATO Documento n. 7 del 1 marzo 2005 Nel processo tributario è previsto l istituto della sospensione giurisdizionale

Dettagli

Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi.

Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi. Direzione Regionale dell'emilia Romagna Ufficio Fiscalità generale Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi. Prot.21745 del 28 aprile 2005 Riferimenti normativi e di prassi Legge

Dettagli

Il ricorrente era un cittadino nei confronti del quale era stato convalidato lo sfratto per morosità.

Il ricorrente era un cittadino nei confronti del quale era stato convalidato lo sfratto per morosità. Sfratto e notifica al destinatario: interviene anche la Suprema Corte Cassazione civile, sez. III, sentenza 31.03.2010 n. 7809 (Manuela Rinaldi) Ai fini del perfezionamento della notifica dell intimazione

Dettagli

Actio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 (L. D Apollo)

Actio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 (L. D Apollo) ACTIO QUANTI MINORIS: QUALI CRITERI APPLICARE? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 Luca D Apollo La Cassazione affronta un ipotesi di inadempimento contrattuale relativo ad una vendita immobiliare

Dettagli

CIRCOLARE SETTIMANALE

CIRCOLARE SETTIMANALE .. CIRCOLARE SETTIMANALE settembre 2011 N 2 Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, dalla normativa vigente primaria (leggi, decreti, direttive) e secondaria (circolari ministeriali

Dettagli

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109

Dettagli

Interessi di mora più cari dal 1 maggio 2013.

Interessi di mora più cari dal 1 maggio 2013. Interessi di mora più cari dal 1 maggio 2013. Sulle cartelle esattoriali ci sarà una calda estate. L art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 stabilisce che Con decreto del Ministro dell

Dettagli

Diritto e processo.com. Cassazione, sez. Unite Civili, 1 febbraio 2012, n. 1418. (Estratto da Diritto e Processo formazione n.4/2012) QUESTIO IURIS

Diritto e processo.com. Cassazione, sez. Unite Civili, 1 febbraio 2012, n. 1418. (Estratto da Diritto e Processo formazione n.4/2012) QUESTIO IURIS Il ritiro della notifica è atto processuale? E se coincide con il sabato è prorogato al primo giorno seguente non festivo? notifica e compiuta giacenza di Elena Loghà Diritto e processo.com Cassazione,

Dettagli

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 16, terzo comma, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472 Art. 17, secondo comma, D.L.vo 18 dicembre 1997,

Dettagli

La tassazione degli atti giudiziari ai fini dell imposta di registro

La tassazione degli atti giudiziari ai fini dell imposta di registro D.P.R. 131 del 1986 (Testo Unico Imposta di registro); Principio di alternatività I.V.A./Registro (art. 40 dpr 131/86)); Principio di enunciazione degli atti non registrati (art. 22 dpr 131/86); Atti sottoposti

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO

REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO IL SISTEMA A) Il Consiglio dell Ordine predispone i seguenti elenchi separati per le difese di ufficio (penale), dinanzi al: 1) Tribunale ordinario ed uffici Gip 2)

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO L art. 37 della manovra correttiva introduce all art. 13 del DPR n. 115/2002 il nuovo comma 6-quater che prevede il versamento del contributo unificato per i ricorsi

Dettagli

COMUNE DI MASCALI (Provincia di Catania) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

COMUNE DI MASCALI (Provincia di Catania) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI COMUNE DI MASCALI (Provincia di Catania) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI Approvato con delibera di C.C. nr. 16 del 22/03/2011 INDICE PREMESSA Art. 1 Oggetto del regolamento

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00399/2015 REG.PROV.COLL. N. 00724/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

ITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO

ITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO ITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO AVVISO DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, RUOLI, IPOTECHE,FERMI 1) NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO 2) SI HANNO 60 GIORNI PER IMPUGNARE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICARLO ALL UFFICIO

Dettagli

INDICE. Parte I PROCESSO CIVILE TELEMATICO, DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO

INDICE. Parte I PROCESSO CIVILE TELEMATICO, DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO INDICE Parte I PROCESSO CIVILE TELEMATICO, DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO CAPITOLO 1 DOCUMENTO INFORMATICO ED INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO A) Premessa......................................

Dettagli

Circolare per il professionista

Circolare per il professionista Circolare per il professionista Circolare n. 3 del 19 marzo 2014 Disciplina del reclamo e della mediazione tributaria - Novità della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e chiarimenti della circ.

Dettagli

Il Caso della settimana

Il Caso della settimana N.18 del 10.05.2012 Il Caso della settimana A cura di Alessandro Borghese Reclamo su una ipotesi di ricostruzione indiretta di ricavi L art. 39, comma 9, del D.L. luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 Immobili classa mento atto di classamento motivazione caratteristiche Immobili classa mento atto di classamento comproprietari litisconsorzio necessario

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE CITTA DI CAMOGLI REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 31.01.2011 Pubblicato dal 21.02.2011 al 08.03.2011 - n. Albo 197 Ripubblicato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 4574 Anno 2015 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/03/2015 SENTENZA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona

Dettagli

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Palermo Circoscrizione dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese Ente Pubblico non economico Incontro formativo tirocinanti del 15.04.2014

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma CdS, sezione quinta, sentenza n. 864 del 23 febbraio 2015 Contratto di Avvalimento Il prestito del requisito tecnico deve comportare il trasferimento delle attività Il contratto generico è illegittimo

Dettagli

NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE 7 ottobre 2008 (Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008, n. 261) 1 CAPO PRIMO QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NEL CORSO DI UN GIUDIZIO

Dettagli

Commiss. Trib. Prov. Sicilia Caltanissetta Sez. I, Sent., 29-12-2014, n. 1117. Svolgimento del processo

Commiss. Trib. Prov. Sicilia Caltanissetta Sez. I, Sent., 29-12-2014, n. 1117. Svolgimento del processo Commiss. Trib. Prov. Sicilia Caltanissetta Sez. I, Sent., 29-12-2014, n. 1117 Svolgimento del processo In data 4.11.2013 il Sig. R.G., rappresentato e difeso dal dott. Nastasi Marco Valerio Quarto, con

Dettagli

COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - EFFICACIA DELLE SENTENZE DI ASSOLUZIONE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO E NEL GIUDIZIO CIVILE.

COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - EFFICACIA DELLE SENTENZE DI ASSOLUZIONE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO E NEL GIUDIZIO CIVILE. COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - EFFICACIA DELLE SENTENZE DI ASSOLUZIONE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO E NEL GIUDIZIO CIVILE. CASS. CIV., SEZ. TRIB., 23 MAGGIO 2012, N. 8129. Ai sensi dell'art. 654 c.p.p.,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE 1 INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento. Art. 2 Albo Pretorio on line e D. Lgs. 196/2003:pubblicazione ed accesso Art. 3 Struttura dell albo

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE, DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELL AUTOTUTELA.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE, DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELL AUTOTUTELA. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE, DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELL AUTOTUTELA. INDICE TITOLO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI Art. 1 Finalità Art. 2

Dettagli

CIRCOLARE N. 39/D OGGETTO:

CIRCOLARE N. 39/D OGGETTO: CIRCOLARE N. 39/D Protocollo: Rif.: 145286/RU Roma, 20 dicembre 2011 Alle Direzioni Regionali, Interregionali e Provinciali LORO SEDI Allegati: 1 OGGETTO: Realizzazione di un modello tipo di provvedimento

Dettagli

PROVINCIA DI AREZZO REGOLAMENTO COMUNALE. Per l illuminazione votiva dei cimiteri

PROVINCIA DI AREZZO REGOLAMENTO COMUNALE. Per l illuminazione votiva dei cimiteri COMUNE DI POPPI PROVINCIA DI AREZZO REGOLAMENTO COMUNALE Per l illuminazione votiva dei cimiteri Approvato con Deliberazione di C.C. n. 91 del 07/12/2005 1 SOMMARIO Articolo DESCRIZIONE CAPO I - NORME

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

Fiscal News N. 298. Locazioni commerciali: canoni non percepiti. La circolare di aggiornamento professionale 23.10.2014

Fiscal News N. 298. Locazioni commerciali: canoni non percepiti. La circolare di aggiornamento professionale 23.10.2014 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 298 23.10.2014 Locazioni commerciali: canoni non percepiti Con la risoluzione del contratto di locazione, cessa l assoggettamento a imposta sui

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi REGOLAMENTO INTEGRATIVO concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall Organismo

Dettagli

Aspetti operativi del nuovo processo tributario

Aspetti operativi del nuovo processo tributario di Armando Urbano Aspetti operativi del nuovo processo tributario L accertamento esecutivo Il contributo unificato La nuova nota di iscrizione a ruolo Le controversie minori: Reclamo e mediazione La chiusura

Dettagli

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000)

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000) IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000) LA GIURISDIZIONE CFR. CORTE COSTITUZIONALE, 6 LUGLIO 2004, N. 204 (reperibile su www.cortecostituzionale.it ): illegittimità costituzionale dell

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,

Dettagli

NOVITÀ in TEMA di RISCOSSIONE. Circolare n. 12/2013 TORINO 16/05/2013. Studio effemme srl 1

NOVITÀ in TEMA di RISCOSSIONE. Circolare n. 12/2013 TORINO 16/05/2013. Studio effemme srl 1 NOVITÀ in TEMA di RISCOSSIONE Circolare n. 12/2013 TORINO 16/05/2013 1 NOVITÀ in TEMA di RISCOSSIONE In questa Circolare 1. Mini cartelle annullate d'ufficio 2. Discarico delle cartelle ultradecennali

Dettagli

VISTI i verbali di violazione, di seguito indicati, elevati nei confronti di SALVOTOMMASO EUGENIO,nato a GELA,

VISTI i verbali di violazione, di seguito indicati, elevati nei confronti di SALVOTOMMASO EUGENIO,nato a GELA, (..' I. r..o.d~;_f V ~C C;_,'. 7_.. 7. "/ Protocollo:M_rfPR_CLUTG 001303220150330 Fascicolo: SALVO TOMMASO E. VISTI i verbali di violazione, di seguito indicati, elevati nei confronti di SALVOTOMMASO EUGENIO,nato

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO (Approvato

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO PER L ISCRIZIONE A RUOLO

CONTRIBUTO UNIFICATO PER L ISCRIZIONE A RUOLO CONTRIBUTO UNIFICATO PER L ISCRIZIONE A RUOLO Si riportano qui di seguito le tabelle ed i criteri di calcolo del contributo unificato per i procedimenti giurisdizionali riguardo ai quali ne è previsto

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 95/16/CE del Parlamento

Dettagli

DELIBERA N. 134/13/CSP

DELIBERA N. 134/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELEREPORTER ) PER LA VIOLAZIONE DELLA

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,

Dettagli

1) IL RICORSO Il ricorso è l atto introduttivo del processo tributario che deve essere proposto avanti la C.T.P. ad iniziativa del contribuente per

1) IL RICORSO Il ricorso è l atto introduttivo del processo tributario che deve essere proposto avanti la C.T.P. ad iniziativa del contribuente per 1) IL RICORSO Il ricorso è l atto introduttivo del processo tributario che deve essere proposto avanti la C.T.P. ad iniziativa del contribuente per istaurare il giudizio e pervenire alla pronuncia del

Dettagli

TERMINI PER CHIEDERE I RIMBORSI FISCALI

TERMINI PER CHIEDERE I RIMBORSI FISCALI TERMINI PER CHIEDERE I RIMBORSI FISCALI Il contribuente, quando chiede i rimborsi fiscali, deve rispettare tassativi termini, altrimenti perde il diritto al rimborso, anche se dovuto e legittimo. E, quindi,

Dettagli

CAPITOLO 8 Processo. 1. Abuso nel processo

CAPITOLO 8 Processo. 1. Abuso nel processo CAPITOLO 8 Processo 1. Abuso nel processo Il tema dell abuso del diritto si inserisce nel tessuto normativo e interpretativo del diritto amministrativo, modellandone i suoi contorni nella misura in cui

Dettagli

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del processo del lavoro, delineando all art. 1 commi

Dettagli

La gestione dei rapporti con il fisco: mediazione, conciliazione e rapporti con Equitalia

La gestione dei rapporti con il fisco: mediazione, conciliazione e rapporti con Equitalia Dispensa Master MySolution 2015-2016 Terza giornata La gestione dei rapporti con il fisco: mediazione, conciliazione e rapporti con Equitalia www.mysolution.it Sommario Sommario Programma della giornata

Dettagli

CONTENZIOSO TRIBUTARIO: IL RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO E MEDIAZIONE E TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA. Dott. Steven Mohamed

CONTENZIOSO TRIBUTARIO: IL RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO E MEDIAZIONE E TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA. Dott. Steven Mohamed CONTENZIOSO TRIBUTARIO: IL RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO E MEDIAZIONE E TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA Dott. Steven Mohamed TRACCIA Un contribuente, lavoratore autonomo, per il periodo d imposta 2013

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823 «La morosità del conduttore può determinare il risarcimento del danno» (Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 13/02/2015, n. 2865) locazione morosità risarcimento del danno Il locatore che abbia chiesto

Dettagli

COMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO

COMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per l applicazione e l irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn.

Dettagli

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE Prot. n. 2015/153427 Disposizioni concernenti la competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall articolo 1 della legge 15 dicembre 2014,

Dettagli

Il rinvio pregiudiziale

Il rinvio pregiudiziale Diritto delle organizzazioni internazionali a.a. 2013/2014 Il rinvio pregiudiziale Prof. Marcello Di Filippo (Università di Pisa) marcello.difilippo@sp.unipi.it I motivi che giustificano la previsione

Dettagli

Nel procedimento per la sospensione dell esecuzione del provvedimento impugnato (art. 5, L. 742/1969).

Nel procedimento per la sospensione dell esecuzione del provvedimento impugnato (art. 5, L. 742/1969). Il commento 1. Premessa La sospensione feriale dei termini è prevista dall art. 1, co. 1, della L. 07/10/1969, n. 742 1, il quale dispone che: Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni

Dettagli

MEDIAZIONE TRIBUTARIA

MEDIAZIONE TRIBUTARIA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Novità Fiscali 2012: dal federalismo fiscale all abuso del diritto (IV Convegno Lerici) 1 MEDIAZIONE TRIBUTARIA L istanza di mediazione (di seguito, istanza) è obbligatoria a pena

Dettagli

Diritto Processuale Civile. L Appello

Diritto Processuale Civile. L Appello Diritto Processuale Civile L Appello L'appello nell'ordinamento civile è un mezzo di impugnazione ordinario, disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c,, e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione,

Dettagli

INDICE. Prefazione... pag. 9 Le principali modifiche normative e interpretative del 2011 e 2012... pag. 13

INDICE. Prefazione... pag. 9 Le principali modifiche normative e interpretative del 2011 e 2012... pag. 13 INDICE Prefazione... pag. 9 Le principali modifiche normative e interpretative del 2011 e 2012... pag. 13 CAPITOLO PRIMO L AUTOTUTELA 1. Inquadramento normativo... pag. 31 1.1 Le fonti... pag. 32 1.2 Gli

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio

Dettagli

Roma, 12 aprile 2012. Prot. n. 2012/55377. OGGETTO: Contenzioso tributario - Giudizi concernenti atti della riscossione - Istruzioni operative

Roma, 12 aprile 2012. Prot. n. 2012/55377. OGGETTO: Contenzioso tributario - Giudizi concernenti atti della riscossione - Istruzioni operative CIRCOLARE N.12/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 aprile 2012 Prot. n. 2012/55377 OGGETTO: Contenzioso tributario - Giudizi concernenti atti della riscossione - Istruzioni operative

Dettagli

Svolgimento del processo

Svolgimento del processo Sentenza n. 9810 del 7 maggio 2014 (ud 18 marzo 2014) - della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. DI BLASI Antonino - Est. TERRUSI Francesco - Pm. GIACALONE Giovanni Svolgimento del processo L agenzia delle

Dettagli

sono versati mediante il modello F24.

sono versati mediante il modello F24. SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2016 pag. 104 5 aprile 2016 43/FS/om Mod. F24 Utilizzo Estensione Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2016 Codici tributo Risoluzione n. 16 del 25 marzo 2016 Sintesi

Dettagli

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI APPROFONDIMENTO PER I MAGISTRATI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI APPROFONDIMENTO PER I MAGISTRATI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI APPROFONDIMENTO PER I MAGISTRATI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA "Dialoghi e confronti tra la giurisprudenza nazionale e quella europea"

Dettagli

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dettagli

Le novità fiscali introdotte dai D.L. nn.. 70, 98 e 138 del 2011

Le novità fiscali introdotte dai D.L. nn.. 70, 98 e 138 del 2011 Le novità fiscali introdotte dai D.L. nn.. 70, 98 e 138 del 2011 1 ACCERTAMENTO ESECUTIVO RISCOSSIONE PROVVISORIA 2 Accertamento esecutivo Art. 29 D.L. n. 78/2010 Gli avvisi di accertamento, i connessi

Dettagli

Direzione Regionale: POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT Area: POL.MIGR. INT.SOC. RAPP.IST. DI ASSIST. E BENEF.

Direzione Regionale: POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT Area: POL.MIGR. INT.SOC. RAPP.IST. DI ASSIST. E BENEF. REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. 429 DEL 04/08/2015 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 12276 DEL 03/08/2015 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT Area: POL.MIGR.

Dettagli

Mediazione e responsabilità medica: spunti per lo sviluppo di un modello conforme su base nazionale

Mediazione e responsabilità medica: spunti per lo sviluppo di un modello conforme su base nazionale Mediazione e responsabilità medica: spunti per lo sviluppo di un modello conforme su base nazionale Prof. avv. Ilaria Pagni Facoltà di Giurisprudenza di Firenze Como, 29-30 aprile 2011 Quali ambiti per

Dettagli

L iscrizione di un ipoteca su un immobile a seguito di somme non pagate relative a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.

L iscrizione di un ipoteca su un immobile a seguito di somme non pagate relative a sanzioni amministrative per violazioni al C.d. L iscrizione di un ipoteca su un immobile a seguito di somme non pagate relative a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S- problemi procedurali Come è noto l ipoteca è un diritto reale di garanzia

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA Art. 1 Potere di esercizio dell autotutela 1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all annullamento, alla

Dettagli

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA. Ufficio legale Civitanova Marche 12/10/2012

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA. Ufficio legale Civitanova Marche 12/10/2012 AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale delle Marche LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Ufficio legale Civitanova Marche 12/10/2012 1 LA NORMA La mediazione ( Il reclamo e la mediazione ) è stata inserita nel

Dettagli

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA DIREZIONE 01. 0102 - Legale e Contenzioso Registro di Servizio: 39 del 10/07/2012

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA DIREZIONE 01. 0102 - Legale e Contenzioso Registro di Servizio: 39 del 10/07/2012 COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA DIREZIONE 01 0102 - Legale e Contenzioso Registro di Servizio: 39 del 10/07/2012 OGGETTO: Tribunale di Bari: Parrocchia SS. Pietro e Paolo c/comune di Gravina in Puglia e I.A.C.P.

Dettagli