Dott.ssa Franca Della Pietra
-Legge di stabilità 2015- L art.1 comma 713 ha modificato, a decorrere dal 1 Gennaio 2015, il limite massimo consentito per i pagamenti, incassi, versamenti in contanti da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Bande Musicali, Associazioni Pro-loco e altri Enti Non Commerciali che abbiano optato per le agevolazioni previste dalla legge n. 398/1991, aumentando l importo da euro 516,45 ad euro 999,99 ferma restando, in caso di violazione dell'obbligo di tracciabilità, la sanzione della decadenza dal regime agevolato.
Legge di stabilità 2015 (Lg.23.12.2014 n.190) L art.1 commi 137 e 138 ha introdotto importanti novità, a decorrere dal 2015, in materia di agevolazioni fiscali, per le erogazioni liberali in denaro elargite da persone fisiche, imprese individuali, società a favore di ONLUS e dei soggetti che svolgono attività umanitarie. È stato previsto: - l aumento dell importo massimo per il quale spetta la detrazione IRPEF/IRES (da euro 2.065,00 ad euro 30.000,00) con un limite di detraibilità pari al 26%; - l aumento del limite di deducibilità che passa ad euro 30.000,00.
Legge di stabilità 2015 (Lg.23.12.2014 n.190) L art.1 comma 139 ha stabilito che: le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo (iscritti nell'elenco di cui al comma 3), trasportati o spediti fuori dell'unione europea, in attuazione di finalità umanitarie, comprendendo anche quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Legge di stabilità 2015 (Lg.23.12.2014 n.190) CINQUE PER MILLE L art.1 comma 154 conferma la facoltà di destinare la quota del 5 per mille IRPEF, in base alla scelta del contribuente, all esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell annualità precedente. Verranno a breve definite le corrette modalità di redazione del rendiconto ai fini della trasparenza dello stesso, pena le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
Cinque per mille Scadenze e adempimenti Enti di volontariato e ASD 26 MARZO Inizio presentazione domanda d iscrizione 7 MAGGIO Termine di iscrizione telematica 14 MAGGIO Prima pubblicazione degli elenchi provvisori da parte dell ADE 20 MAGGIO Termini per la correzione di errori di iscrizione 25 MAGGIO Pubblicazione da parte dell ADE degli elenchi definitivi, dopo la correzione di errori 30 GIUGNO Termine per l invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti di volontariato e delle ASD da effettuarsi con : raccomandata a/r per gli Enti di volontariato; raccomandata a/r al CONI per le Associazioni sportive dilettantistiche 30 SETTEMBRE Termine di regolarizzazione della domanda d iscrizione/integrazioni documentali Nella fase di liquidazione predisporre apposito rendiconto con la relativa destinazione dei fondi
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E AGEVOLAZIONI Al riparto del cinque per mille possono partecipare anche le Associazioni di Promozione sociale. Le Associazioni di promozione sociale sono disciplinate dalla legge 383 del 2000 e rientrano nella categoria degli enti non commerciali (decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E AGEVOLAZIONI L associazione di promozione sociale iscrivibile al registro deve possedere le suddette caratteristiche: a. il perseguimento di scopi di utilità sociale, a favore di associati o di terzi (art. 2 della l. 383/2000): il settore di intervento (cultura, sport, aggregazione, arte, ricerca etica e spirituale, etc.) ha come prerogativa l'innalzamento della qualità della vita e non necessita che il beneficiario dell attività versi in condizioni di disagio (cfr. C.M. n. 124/E del 1998); b. l'assenza di fine di lucro, che implica : - la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; - l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E AGEVOLAZIONI Conseguentemente in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'associazione dovrà devolvere a fini di utilità sociale tutti i beni che residuano dopo la liquidazione. Tra i requisiti statutari necessari ai fini dell iscrizione, anche quello della gratuità delle cariche sociali. c. Le norme sull ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell elettività delle cariche associative.
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E AGEVOLAZIONI Le agevolazioni previste a favore delle associazioni di promozione sociale sono le seguenti: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati (decommercializzate); le quote e i contributi corrisposte alle APS non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell imposta sugli intrattenimenti (art. 22 l. 383/2000); il beneficio della detraibilità delle erogazioni liberali effettuate da privati e imprese.
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E AGEVOLAZIONI Tra le altre agevolazioni fiscali: la riduzione delle tariffe postali ovvero la possibilità per i comuni di prevedere delle agevolazioni a favore delle APS sui tributi di propria competenza; vantaggi finanziari consistenti nel riconoscimento alle APS delle provvidenze creditizie e fideiussorie previste per cooperative e consorzi, nonché nell accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento dei fini istituzionali; vantaggi amministrativi volti a rafforzare le intese e i rapporti con gli enti locali di riferimento, quali la possibilità di stipulare convenzioni (art. 30), ovvero la possibilità di utilizzare gratuitamente per iniziative temporanee od ottenere in comodato beni mobili e immobili non utilizzati dagli enti locali per fini istituzionali (art. 32);
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E AGEVOLAZIONI accesso ai messaggi di utilità sociale (art. 25); possono esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati; possono ottenere dal Sindaco autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande (art. 31).
SPLIT PAYMENT L Agenzia delle Entrate, con circolare n.15/e di data 13 aprile 2015, avente per oggetto Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni cd. scissione dei pagamenti Articolo 1, commi 629, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 è intervenuta sulle modalità di applicazione della scissione dei pagamenti (split payment), escludendo dall ambito di applicazione tutte le operazioni rese da fornitori, che applicano regimi speciali. Tra questi soggetti sono comprese le Associazioni che si avvalgono del regime agevolato previsto dalla Legge 398 del 1991.
BUONI LAVORO (VOUCHER)
IL LAVORO ACCESSORIO Il pagamento del lavoro accessorio avviene attraverso buoni lavoro (voucher). valore netto di un voucher = 10 nominali Il valore nominale di ciascun buono (10 euro) comprende la contribuzione in favore della gestione separata dell Inps, l assicurazione all Inail e un compenso all Inps per la gestione del servizio. Il lavoratore percepisce 7,50 (compenso minimo di un ora di prestazione).
COMMITTENTI E PRESTATORI I COMMITTENTI (coloro che impiegano prestatori di lavoro accessorio) possono essere: famiglie; enti senza fini di lucro; soggetti non imprenditori; imprese familiari; imprenditori agricoli; imprenditori operanti in tutti i settori; committenti pubblici. I PRESTATORI (coloro che possono accedere al lavoro accessorio) possono essere: pensionati; studenti nei periodi di vacanza (età compresa tra i 16 e i 25 anni); percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito; lavoratori in part-time; altre categorie di prestatori (es. inoccupati).
PRINCIPALI VANTAGGI COMMITTENTE: non deve stipulare alcun contratto con il lavoratore beneficia della prestazione nella completa legalità (es. copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro) PRESTATORE: Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale
NOVITA 2015 I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 2015, 7000 netti (9.333 lordi) nel corso di un anno, con riferimento alla totalità dei committenti. Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 lordi.
ACQUISTO BUONI LAVORO presso gli Uffici Postali del territorio nazionale esclusivamente per i committenti non imprenditori né liberi professionisti; in via telematica; presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati; presso gli sportelli bancari abilitati. N.B.: dal 31 agosto 2015 non è più possibile acquistare i voucher cartacei presso le Sedi INPS.
ATTIVAZIONE BUONI LAVORO Il datore di lavoro deve attivare i buoni lavoro acquistati, utilizzando l apposita procedura telematica (prevista per il canale di acquisto da lui scelto), prima che il lavoratore da retribuire avvii l attività.
LINK UTILI https://servizi.inps.it/servizi/poa/form/default internet.aspx https://serviziweb2.inps.it/richiestapin/jsp/m enu.jsp
INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI Ala, 15 settembre 2015