IL COMUNE DI VERDELLINO PER L INSERIMENTO DI S. M. PRESSO LO SFA (SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL AUTONOMIA) USIGNOLO DI OSIO SOTTO

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Transcript:

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA COOPERATIVA SOCIALE USIGNOLO a r. l. E IL COMUNE DI VERDELLINO PER L INSERIMENTO DI S. M. PRESSO LO SFA (SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL AUTONOMIA) USIGNOLO DI OSIO SOTTO ANNO 2009

La Cooperativa Sociale Usignolo a r. l., con sede legale in Osio Sotto, in Piazza Papa Giovanni XXIII, 2, nella persona del suo legale rappresentante sig. Limonta Sergio, il Comune di VERDELLINO, nella persona del Responsabile dei Servizi Sociali, sig.ra Angela Monica Carera PREMESSO - che la Cooperativa sociale Usignolo a r. l. svolge sin dal 1992 attività educative a favore di persone portatrici di handicap fisico e/o psichico di grado medio-grave, anche nella forma di SFA (Servizio di formazione all autonomia), - Che il Servizio SFA di Osio Sotto fa parte della rete degli SFA presenti nell Ambito di Dalmine, - Che l accesso ai servizi SFA presenti nell Ambito di Dalmine è assicurato a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell Ambito, così come da PIANO DI ZONA intercomunale, - che il Comune di VERDELLINO non ha sul suo territorio un servizio analogo, - che il Comune di VERDELLINO intende offrire il servizio di SFA alla sua cittadina S. M., DATE E ACCETTATE COME PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO LA PREMESSA SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA La Cooperativa Sociale Usignolo a r. l. si impegna a gestire, per il periodo temporale di seguito indicato, l attuale e funzionante SFA accogliendo fra i suoi utenti anche S. M., cittadina residente nel comune di VERDELLINO per la quale il comune di VERDELLINO non ha trovato sul suo territorio un servizio analogo. ARTICOLO 2 SOGGETTI Lo SFA accoglie portatori di handicap fisici e/o psichici di grado medio-grave, che abbiano di preferenza frequentato i corsi di formazione professionale istituiti dalla Regione Lombardia presso il CFPH. ARTICOLO 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO Lo SFA dovrà assolvere il compito di garantire ospitalità diurna, per 3 ore giornaliere, dal Lunedì al Venerdì. Qualora se ne ravvivasse l opportunità, tale orario potrà essere ridefinito in misura adeguata alle capacità ed alle possibilità della Signora S. M. ed in accordo tra le parti. Lo SFA dovrà assolvere il compito di garantire un ambiente che, nelle modalità organizzative, nel clima delle relazioni interne e nei rapporti con l ambiente esterno, ricalchi il più possibile il modello di un normale contesto formativo. Una particolare cura verrà prestata, in accordo con i servizi sociali, al rapporto con la famiglia del disabile, per favorire il mantenimento di positive relazioni e il consolidamento in ambito sociale degli obiettivi educativi raggiunti all interno del gruppo. Per garantire appieno i diritti dei soggetti inseriti, i contraenti si impegnano a procedere con interventi mirati e personalizzati. A tal fine ci si impegna ad elaborare e verificare tali progetti di comune accordo fra il coordinatore della cooperativa (che verrà indicato dalla stessa), l assistente 2

sociale del Comune di Verdellino e la famiglia della disabile che dovranno anche tenere conto delle indicazioni (quando espresse) del responsabile del servizio sociale dell Azienda Sanitaria della Provincia di Bergamo. ARTICOLO 4 SEDE DELLO SFA Lo SFA ha sede in locali di proprietà del Comune di Osio Sotto, in Via Libertà n 1 dati in comodato a titolo gratuito alla Cooperativa Sociale Usignolo a r. l.. Tali locali risultano strutturalmente adeguati al servizio e idonei rispetto alla vigente normativa igienico-sanitaria, antinfortunistica e di prevenzione incendi. ARTICOLO 5- PERSONALE Per il buon funzionamento dello SFA, la Cooperativa si impegna ad utilizzare personale educativo di adeguata e consona professionalità. La cooperativa dovrà garantire la continuità di presenza di figure educative necessaria per il corretto andamento del servizio durante l intero orario di apertura. Per il personale assunto, a qualsiasi titolo, la Cooperativa si impegna a garantire il pieno rispetto di tutte le norme assicurative, previdenziali, contrattuali e fiscali inerenti il rapporto di lavoro instaurato. ARTICOLO 6 - COORDINATORE Tra le figure educative è individuata la figura di un coordinatore che ha le seguenti mansioni: - Predisposizione di alcuni aspetti amministrativi (comunicazioni, relazioni, richieste ) e della gestione del personale educativo (orari del personale, sostituzioni, aspetti assicurativi). - Referenza istituzionale per la Cooperativa. - Responsabilità sulla progettualità educativa: ogni educatore presente nel servizio ha la responsabilità educativa dei progetti di alcuni utenti, suddivisi tra loro, ma spetta comunque al coordinatore la supervisione ed il controllo di tutti i progetti (valutazione di appropriatezza, efficacia ed efficienza). In tal senso può promuovere l elaborazione di strumenti operativi comuni. - Coordinamento dell équipe educativa. - Supporto al singolo educatore con i soggetti esterni al servizio (famiglie, associazioni di volontariato, altri servizi del territorio, ecc.), fatta salva la gestione di tali rapporti anche da parte del singolo educatore in funzione del progetto educativo elaborato dallo stesso. - Partecipazione alla progettazione ed alla valutazione dei servizi offerti. Pur confermando la validità dell equipe socio educativa come contesto di promozione e di verifica dei servizi, sussiste un primo livello di pensiero dato dall incontro tra coordinatore e responsabile dei servizi sociali. La cooperativa dovrà riferire per iscritto il nominativo del coordinatore del servizio. ARTICOLO 7 IL VOLONTARIATO Viene previsto, valorizzato e stimato l apporto del volontariato. Le parti si impegnano a promuovere la formazione e qualificazione. L ambito di attività e le modalità di erogazione del servizio sono regolate dalla L. 266/91 e 381/91. Deve essere notificata al Comune di VERDELLINO l eventuale assegnazione a personale volontario di ruoli ben definiti e strutturati all interno del servizio, quando questi comportano un contatto con il disabile inserito. Per i volontari la Cooperativa si impegna a contrarre apposita e congrua polizza assicurativa per i danni che possono derivare agli operatori volontari o che questi possono causare ai disabili inseriti, 3

durante il loro servizio, per l intera durata della presente convenzione, esonerando e sollevando il Comune di Verdellino da ogni responsabilità in merito. ARTICOLO 8 COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE DI VERDELLINO Il Comune di VERDELLINO si impegna, in virtù del presente Protocollo di Intesa, a garantire alla Cooperativa Usignolo: - il pagamento della retta giornaliera di frequenza per tutta la durata della presente convenzione, corrispondendo, in forma diretta e alla Cooperativa una quota oraria pari a Euro 4,00 (quattro Euro). Tale importo è esente IVA art.10-27 ter del DPR 633/72. L importo verrà regolato su base mensile a seguito di presentazione di regolare fattura, calcolato sulla base delle ore di servizio SFA effettivamente svolte dalla disabile, e comunque per un importo minimo mensile garantito alla Cooperativa Usignolo pari a Euro 200 (Euro duecento/00). Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario a 30 giorni dalla data della fattura, sul conto corrente bancario indicato dalla cooperativa; - il trasporto di S. M. da e per lo SFA Usignolo ; - l affiancamento a S. M. di un AUSILIARIO/A SOCIO ASSISTENZIALE durante tutto il periodo di erogazione del servizio SFA da parte della Cooperativa Usignolo, al fine di assicurare alla disabile inserita l assistenza nelle autonomie, nella cura e nell igiene personali. Il Comune di Verdellino si riserva di stabilire le modalità di compartecipazione della famiglia alle spese per i servizi previsti nel presente articolo secondo le proprie regolamentazioni. ARTICOLO 9 COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA COOPERATIVA La Cooperativa è tenuta al rispetto dei diritti dell utente disabile; non solo, essa è tenuta anche alla promozione di tutte quelle iniziative culturali, sociali e di ogni genere volte a tutelare, anche all interno del contesto sociale territoriale, il diritto del disabile all assistenza più completa. Per quanto riguarda le necessità sanitarie, il disabile continua a fare riferimento al suo medico di base e gli interventi specialistici eventualmente necessari saranno assicurati, come per ogni cittadino, dal Sistema Sanitario Nazionale. Il responsabile del laboratorio è tenuto a richiedere, ogniqualvolta intervengano situazioni di difficoltà relazionali e comportamentali del disabile, la collaborazione dell Assistente Sociale del Comune, del Tutore e a collaborare con il servizio Assistenza Sociale dell Azienda Sanitaria di Bergamo. ARTICOLO 10 FORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE Il personale educativo della Cooperativa è tenuto a partecipare a corsi pubblici di formazione organizzati da Enti Locali (Comune e Provincia) o dalla Regione Lombardia. ARTICOLO 11 DISCIPLINA DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE Il Comune di VERDELLINO si riserva la facoltà di controllo in merito all espletamento del servizio. 4

ARTICOLO 12 DURATA DEL PROTOCOLLO D INTESA La durata della presente convenzione ha validità a decorrere dalla firma della presente convenzione e per tutto l anno 2009. Non si intende tacitamente rinnovata al termine della durata del presente accordo. ARTICOLO 13 RISOLUZIONE DEL PROTOCOLLO D INTESA Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione e/o revoca della convenzione in presenza di: Modificazioni delle finalità perseguite dalla Cooperativa; Mancato rispetto da parte del Comune di Verdellino o del Tutore degli impegni assunti o mancato pagamento delle quote entro i termini stabiliti; Reiterate inadempienze parziali agli obblighi previsti dal presente protocollo; Dimissioni della disabile. ARTICOLO 14 CONTROVERSIE Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito al presente protocollo d intesa convenzione essere risolte con lo stesso spirito che ha reso possibile addivenire a questo accordo. Qualora ciò non fosse possibile, si ricorrerà all arbitrio di una commissione composta da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due membri di comune accordo e, in caso di mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. Letto, approvato e sottoscritto in Osio Sotto lì, Per il Comune di Verdellino Il Responsabile dei Servizi Sociali (Nome e Cognome) Angela Monica Carera Per la Cooperativa Usignolo Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sergio Limonta 5