Nel giudizio promosso contro il responsabile civile, il cui veicolo era scoperto di assicurazione, e la società Generali, nella qualità di impresa designata ex lege, quest'ultima propone azione di rivalsa nei confronti del primo. Il giudice ritiene che tale azione non possa trovare accoglimento e, rigettando la domanda di rivalsa, ritiene che la stessa possa essere riproposta in autonomo giudizio. Pertanto, la società, propone autonomo giudizio nei confronti del responsabile civile al fine di ottenere dallo stesso quanto era stata costretta a pagare in virtù della sentenza emessa dal primo giudice e passata in giudicato. Nella sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto la inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem (Giudice di Pace di Nola - Sentenza del 25.05.2018). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA R E P U B B L I C A I T A L I A N A 1 / 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 530/18 RGNR Assegnata a sentenza il 15/5/2018 2 / 11
promossa da GENERALI ITALIA S.pA. (P. Iva 00885351007) già INA Assitalia S.p.A., conferitaria del ramo di azienda assicurativo Direzione per l italia di Assicurazioni Generali S.p.A. per atto notaio < > di Milano del < > rep. < > con effetto dal < >, in qualità di impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della strada ai sensi ex art. 286 D. lgs 209/2005, con sede in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14. a mezzo dei procuratori speciali di Generali Business Solutions S.C.p.A muniti degli occorrenti poteri giusta procura a rogito < > di Milano del < > n. < >, rappresentata e difesa dali Avv. < > (cf. < >) del Foro di < > ed elettivamente domiciliata presso Io studio deii Avv. < >, sito in < >, al < >, giusta mandato in calce alla citazione - parte attrice - CONTRO FFF Andrea nato a < > il < > ed ivi residente alla via < > (C.F.: < >), elett.te dom.to in < > (NA), alla < > presso lo studio dei suoi procuratori, Avv. < > (C.F.: < >) e Avv. < > (C.F.: < >) che lo rapp.tano e difendono, giusta procura a margine della comparsa, fax: < > Pec: < > - parte convenuta - OGGETTO: Azione di regresso 3 / 11
CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. La domanda proposta dalla parte attrice volta ad ottenere la condanna del convenuto alla restituzione di tutto quanto la società è stata costretta a pagare in ragione della sentenza resa dal Giudice di pace di Marano, divenuta cosa giudicata, stante la scopertura assicurativa del veicolo CITROEN tg. XX 0X0 XX deve ritenersi inammissibile risultando integrata una violazione del principio del "ne bis in idem". La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4352 del 3/3/04, ha affermato il seguente principio di diritto, ovverosia che, allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in 4 / 11
giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo. (Cass. 18 luglio 2002, n. 10420; v. pure: Cass. 16 maggio 2002, n. 7140; Cass. 15 ottobre 2001, n. 12545; Cass. 11 maggio 2000/ n. 6041). Le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto di giurisprudenza creatosi fra le Sezioni semplici, hanno enunciato l'ulteriore principio secondo cui "poiché nel nostro ordinamento vige il principio della normale rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito"; Nel caso che ci occupa, emerge in maniera incontrovertibile che la spa GENERALI, nella qualità di Impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del FGVS, avesse proposto, nel giudizio iscritto al n. 5370/03, definito con la sentenza n. 4331 del 31/5/2005-29/7/2005, domanda di rivalsa. Nei motivi decisionali è il Magistrato che ne dà atto, tanto è vero che risulta espressamente scritto : "In ordine poi alla domanda di rivalsa spiegata dalla convenuta Generali nei confronti del sig. FFF, la stessa non può trovare accoglimento in questo giudizio. Potrà eventualmente la compagnia assicurativa far valere le proprie ragioni nei confronti del sig. FFF AGENDO in autonomo giudizio". 5 / 11
Il tenore letterale ed anche quello sostanziale, non lascia adito a dubbio alcuno che si sia trattato di un rigetto che trova conferma nel dispositivo laddove è scritto: " Rigetta la domanda di rivalsa formulata dalle Generali FGVS ". Manca una motivazione in merito alle ragioni della decisione, ma il tenore del "decisum" avrebbe imposto alla società di proporre impugnazione, atteso che, una siffatta pronuncia, quand'anche illegittima, pur avendo rimandato ad un possibile futuro giudizio nei confronti del responsabile civile, sostanzialmente ha operato una valutazione nel merito della domanda stessa che, ormai, risulta essere stata definitivamente giudicata e non consente una rinnovata valutazione. Deve dirsi, infatti, che per "Giudicato" o "cosa giudicata", nel diritto processuale italiano, si intende un provvedimento giurisdizionale diventato incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari, o perché siano decorsi i termini per impugnare o perché siano stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti; nessun giudice si può pronunciare un altra volta su quel diritto sul quale c è stata una pronuncia che abbia esaurito la serie dei possibili riesami (principio del ne bis in idem); questo esaurimento si verifica sia quando i diversi gradi di giurisdizione si siano svolti, sia quando si sia rinunciato ad essi. Il principio del "ne bis in idem" (dal latino letteralmente Non due volte nello stesso ) è fortemente correlato al giudicato perchè, cardine essenziale di questo principio è la certezza del diritto e dei provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali. 6 / 11
Nel codice di procedura civile viene espressa dall articolo 324, che contiene la regola del passaggio in giudicato della pronuncia; questa norma è, infatti, rubricata sotto il titolo cosa giudicata formale, che equivale a processuale e che si pone in contrapposizione al cd. giudicato sostanziale. Nel processo civile, la sentenza non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione individuati dall articolo 324 del codice di procedura civile (regolamento di competenza, appello, ricorso per cassazione e revocazione ai sensi dell art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c.), si intende passata in giudicato formale. L istituto disciplina la stabilità formale della sentenza ed esprime, in particolare, il più elevato grado di stabilità che l ordinamento riconosce a d una pronuncia, sia pure senza giungere alla immutabilità della stessa, come chiaramente si evince dalla possibilità, per alcuni terzi, di esperire le impugnazioni straordinarie. Il fenomeno del giudicato formale interessa le sentenze del giudice, sia quelle che decidono la domanda nel merito, sia quelle di rito, con le quali il giudice decide sull esistenza o meno di un vizio di natura processuale. Contemporaneamente alla formazione del giudicato formale, le sentenze che decidono il merito 7 / 11
della controversia diventano idonee a produrre l effetto di accertamento definitivo descritto dall articolo 2909 c.c., cioè fanno stato ad ogni effetto tra le parti, loro eredi e aventi causa. In relazione a tale funzione, si parla di "giudicato sostanziale" della cognizione ovvero di "cosa giudicata", che è disciplinata tra i diritti sostanziali all articolo 2909 c.c. e che, come innanzi detto, enuncia il principio per il quale l accertamento passato in giudicato fa stato tra le parti, loro eredi ed aventi causa. Di conseguenza, il risultato non può più essere modificato,, salve le conseguenze di eventuali fatti successivi (jus superveniens). La funzione pratica dell istituto, come del processo dichiarativo che a questo è fondamentalmente preordinato, è quella di soddisfare il bisogno di certezza giuridica circa la regola di diritto che disciplina i rapporti sostanziali tra le parti. A questa esigenza, l istituto risponde, appunto, garantendo che l accertamento contenuto nella sentenza, oramai non soggetta alle impugnazioni ordinarie, non possa più essere rimesso in discussione in futuri ed eventuali giudizi. 8 / 11
In relazione a questo aspetto, si parla di immutabilità, irretrattabilità o intangibilità dell accertamento, ed il risultato è tecnicamente garantito attraverso la paralisi, nei successivi giudizi, dell esercizio dei poteri processuali che le parti hanno esercitato nel processo originario o che avrebbero dovuto esercitare (c.d. preclusione del dedotto e del deducibile). Solo coloro che non hanno preso parte al processo non devono soggiacere all autorità di cosa giudicata; questo per garantire il pieno rispetto del diritto di difesa previsto dall articolo 24 della Costituzione. Con riferimento, quindi, al caso che ci occupa, risultata incontrovertibile la già avvenuta proposizione della domanda di rivalsa, poichè il Giudice di pace ha statuito sulla stessa, rigettandola e non dichiarandola inammissibile, la spa GENERALI, avrebbe dovuto proporre impugnazione per evitare che la statuizione come resa, diventasse cosa giudicata. A nulla può valere l'inciso indicato nella stessa pronuncia in merito alla possibilità di agire con un'azione autonoma, visto che con la decisione la domanda di rivalsa risulta rigettata. Ne consegue che, pur condividendo il tenore di tutte le pronunce allegate dal difensore della società attrice a sostegno del diritto della propria assistita, nella qualità di Impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del FGVS, ad ottenere il rimborso di quanto la società è 9 / 11
costretta a pagare in ragione della circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, poichè nel caso di specie, diversamente dalle altre situazioni allegate, la domanda di rivalsa risulta essere stata già proposta nel giudizio precedente e risulta essere stata rigettata e poichè, la detta pronuncia, quand'anche illegittima, non risulta essere stata impugnata, deve ritenersi formato il giudicato che rende incontrovertibile la decisione, così che la presente azione deve ritenersi inammissibile. Le ragioni della decisione e la particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese e delle competenze di lite. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 530/18 proposta dalla spa GENERALI ITALIA quale Impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del FGVS contro FFF ANDREA così provvede: - Dichiara la inammissibilità della domanda per violazione del principio del "ne bis in idem" e compensa tra le parti le spese e le competenze di lite. 10 / 11
- Così deciso in Nola il 25/5/18 - IL GIUDICE DI PACE DOTT.SSA MARIA CUOMO 11 / 11