Quando si è alla guida di un veicolo bisogna sempre prestare la massima attenzione ai pedoni, e non solo in prossimità delle strisce pedonali.

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Transcript:

Quando si è alla guida di un veicolo bisogna sempre prestare la massima attenzione ai pedoni, e non solo in prossimità delle strisce pedonali. Secondo la giurisprudenza, infatti, anche il pedone che non attraversa sulle strisce pedonali, ha diritto comunque alla precedenza, e gli automobilisti sono sempre tenuti a rallentare, e se necessario a fermarsi, per evitare incidenti. Il conducente del veicolo, oltre a dover rispettare le norme stradali, ha altresì l obbligo di preved ere le eventuali imprudenze e trasgressioni degli altri utenti della strada, e anche dei pedoni, e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui. Per i giudici il conducente di un veicolo deve osservare la massima prudenza e procedere a velocità moderata, permettendo così ai pedoni di esercitare il diritto di precedenza, che spetta loro in ogni caso, sia se attraversano sulle strisce, sia se attraversano fuori dalle stesse. Il fatto che il pedone non fosse sulle strisce, può, in determinati casi, attenuare la colpa del conducente, ma non per questo scatta un automatica giustificazione in suo favore (Cass. n. 26111/2016, depositata il 23 giugno 2016). Obbligo di attenzione dunque per l automobilista di avvistare per tempo il pedone, in modo da poter porre in essere efficacemente i necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento. Tale obbligo di attenzione si caratterizza, secondo la Suprema Corte, in tre essenziali obblighi comportamentali: 1-quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; 1 / 5

2. quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; 3. quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, soprattutto dei pedoni (Cass. n. 22033/18). Tali obblighi comportamentali sono essenziali per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari ed imprudenti dello stesso pedone. Il conducente deve, in definitiva, prevedere, per quanto nelle sue possibilità, le eventuali imprudenze o trasgressioni dei pedoni e di cercare di prepararsi a superarle senza danno per i medesimi. Valutazione della condotta delle parti Secondo l'art. 2054, comma I, cod.civ., il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. C è dunque una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, il quale, per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare di aver fatto tutto quanto era nelle proprie capacità per evitare l'evento dannoso. Il giudice dovrà valutare il comportamento delle parti al momento dell'incidente, per andare oltre la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, I co., cod.civ. Quella afferente la responsabilità del conducente è una presunzione juris tantum, che può essere superata dalla prova contraria fornita dalle parti (Cass. 24472/2014; Cass. 2173/2016 n. 2173). 2 / 5

Il fatto che ci sia una presunzione di responsabilità a carico del conducente non esime quindi il giudice dal valutare anche la condotta del pedone. Il comportamento negligente del pedone viene, di solito, valutato dalla giurisprudenza solo in termini di corresponsabilità nella causazione dell'investimento, con percentuali che variano da caso a caso, a seconda dell'effettiva condotta negligente ed imprudente tenuta dal pedone medesimo (Cass. n. 17397/2007; Cass. n. 6168/ 2009; Cass. n. 21072 del 19.10.2016). Conducente non responsabile La giustificazione piena e totale, con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità per l automobilista, scatta però se non c era alcuna possibilità di prevenire l evento, per aver tenuto il pedo ne una condotta imprevedibile ed anormale, tale che l automobilista stesso si sia trovato nell oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. E questo anche se il pedone si fosse trovato al momento dell impatto sulle strisce pedonali. Si pensi al caso del pedone che appare all improvviso e repentinamente sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza, o alla bambina che, all improvviso, sfuggita dalle mani del papà, va addosso ad un auto che transita a velocità moderata. Potrà non essere riconosciuta responsabilità al conducente solo qualora la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola a produrre l evento (così Cass. n. 33207/2013). 3 / 5

In questi casi, se si dimostra che il comportamento del pedone è stato il fattore causale esclusivo dell evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza, non potrà ascriversi alcuna responsabilità a carico di quest ultimo. Il rispetto dei limiti di velocità da parte del conducente però non basta. Oltre a dimostrare di aver rispettato i limiti di velocità, il conducente che investe un pedone, deve dimostrare anche di aver rispettato quelle norme di buon senso che impongono comunque la massima prudenza tutte le volte in cui ci si mette al volante. Per andare esente da responsabilità, pertanto, chi è alla guida di un veicolo, dovrà dimostrare non solo di aver rispettato tutte le norme imposte dal Codice della Strada, di aver guidato con prudenza, cercando di prevedere tutte le eventuali situazioni di pericolo, ma dovrà anche dimostrare l imprevedibilità del comportamento del pedone, e l inevitabilità dell impatto, date dall impossibilità di poter effettuare manovre urgenti e d emergenza atte ad evitare l urto (in tal senso Cass. n. 14064/10; Cass. n. 51191/2015; Cass. ord. n. 15101/16 del 21.07.2016; Cass n. 4551/17). 4 / 5

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