La legislazione sulla sicurezza e igiene sul lavoro specifica per il volontariato



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Lecco 22 maggio 2014 La legislazione sulla sicurezza e igiene sul lavoro specifica per il volontariato Le particolarità e gli obblighi Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 1

D.lgs. 81/2011 Art. 3 c.3bis Decreto Interministeriale di attuazione 13/04/2011 (pub 11/07/2011) D.P.C.M. 28/11/2011 N. 231 D.C.D.P.C. 12/01/2012 Pubb. 06/04/2012 G.U. n. 82 D.P.C. 12/2012 in attuazione del D.C.D.P.C. 12/01/2012 Testo Unico a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Regolamento di attuazione dell articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Adozione dell intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d Aosta prevista dall art. 5 del decreto del Definizione 13 aprile 2011 degli standards minimi per lo svolgimento delle attività informativa in materia di sicurezza Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 2

Il percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile (tratto dal sito della PROTEZIONE CIVILE) Il decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro. Il legislatore ha ritenuto infatti che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività come è il volontariato di protezione civile meritasse un attenzione particolare. In tal senso le disposizioni contenute nel d. lgs. 81/2008 non devono essere applicate alle attività del volontariato di protezione civile mediante la faticosa ricerca di somiglianze più o meno difficilmente individuabili ( qualcosa di simile all attività di un azienda, qualcuno di simile ad un datore di lavoro, e così via). È, invece, necessario considerare tutto il percorso dispositivo appositamente predisposto. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 3

Questo percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile si sviluppa a partire da questi capisaldi: - l art. 3, comma 3-bis, del d. lgs. 81/2008, che ha stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco, le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale; Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 4

- il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 2011; - il D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231 - Regolamento di attuazione dell articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, del 12 gennaio 2012 pubblicato il 6 aprile 2012 G.U. n. 82, con il quale, d intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, vengono definite le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi indirizzi comuni in materia di scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari, di controllo sanitario di base, di formazione. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 5

Il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l 11 luglio 2011, ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, sui quali dovrà svilupparsi l azione concreta delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 6

Questi principi, in estrema sintesi, sono: - le specifiche esigenze che caratterizzano le attività dei volontari di protezione civile e che hanno reso necessario individuare un percorso ad essi dedicato, ossia: o la necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione; o l organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa; o l imprevedibilità e l indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e la conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008; o la necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte; Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 7

- l individuazione preventiva di: o scenari di rischio di protezione civile, nei quali il volontario può essere chiamato ad operare; o compiti che possono essere svolti dai volontari negli scenari di rischio di protezione civile individuati; Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 8

- l equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore esclusivamente per le seguenti attività, elencate dall art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile: o la formazione, l informazione e l addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti; o il controllo sanitario generale; o la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nel previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti; o la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato; Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 9

- l obbligo, per il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di assicurare l osservanza degli obblighi associativi sopra elencati; - la precisazione che le sedi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ed i luoghi di intervento e le sedi di attività formative o esercitative non sono considerati luoghi di lavoro (a meno che al loro interno si svolgano eventuali attività lavorative); - la puntualizzazione che l applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza non può, comunque, comportare l omissione o il ritardo nello svolgimento dei compiti di protezione civile. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 10

Nel fissare questi punti il provvedimento ha inteso, quindi, stabilire che: - è responsabilità di ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile definire un proprio piano formativo e addestrativo, nel quale i temi della sicurezza dei volontari abbiano adeguato e primario risalto; - è responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni che, ai vari livelli, dal centro alla periferia, coordinano il sistema nazionale della protezione civile, supportare in ogni modo la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ad attività formative e addestrative in materia di sicurezza; - la sicurezza deve essere vissuta dai volontari di protezione civile come un processo continuo, parallelo allo sviluppo della propria organizzazione, all acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature o di nuove specializzazioni, alla crescita del ruolo che il singolo volontario può essere chiamato a svolgere nel gruppo a cui appartiene; - analoga attenzione continua deve essere obiettivo primario e imprescindibile dell azione delle autorità pubbliche che coordinano le organizzazioni di volontariato di protezione civile, che devono, quindi, coerentemente orientare a tali finalità tutte le proprie attività di supporto al volontariato, anche mediante la concessione di contributi a ciò destinati; - la cura della salute dei volontari merita un attenzione particolare: sia dal punto di vista del controllo sanitario generale e di base, sia da quello, specifico, della sorveglianza sanitaria, limitata ai casi di superamento delle soglie di esposizione e negli altri casi previsti nel d. lgs. 81/2008. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 11

Si è voluto, in altri termini, concentrare l attenzione sulle azioni e sulle disposizioni organizzative piuttosto che sugli adempimenti gestionali o burocratici. Anche in considerazione dei dati disponibili sul ridotto numero di infortuni che si verificano nell ambito delle attività di volontariato di protezione civile, si è quindi scelto un approccio concreto e molto pratico, evitando di creare l esigenza di costruire sovrastrutture o elaborare documenti astratti e privilegiando l attività di formazione e addestramento operativo. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 12

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012 Il decreto interministeriale di aprile 2011 rinviava ad una successiva intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome la definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato. Per elaborare un documento tecnico adeguato alle esigenze dei volontari di protezione civile, il Dipartimento ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, delle principali organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 13

Il gruppo di lavoro ha unanimemente concordato che, al fine di rendere pienamente operativi i contenuti dell intesa prevista per la sorveglianza sanitaria, fosse contestualmente necessario elaborare un quadro comune condiviso e valido per tutto il Paese degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l azione sulle diverse tematiche trattate. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 14

- indirizzi comuni per l individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari di protezione civile, elencati dall articolo 4, del decreto interministeriale, allo scopo di assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti; - indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza, per consolidare una base di conoscenze comuni in materia sull intero territorio nazionale; - indirizzi comuni per l individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all attività di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, nonché per l organizzazione e lo svolgimento dell attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull adempimento dell attività. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 15

Questi tre documenti contenenti indirizzi comuni, costituiscono le basi di partenza per l applicazione delle disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile e sia le organizzazioni di volontariato che le autorità pubbliche che le coordinano possono costruire sulle loro fondamenta i propri percorsi operativi, anche specifici. Tutti contengono misure per la loro attuazione senza aggravio di oneri a carico delle organizzazioni di volontariato e responsabilizzano le autorità pubbliche di protezione civile non solo per il supporto allo svolgimento delle attività previste, ma anche ai fini dello svolgimento di verifiche e controlli periodici sull adempimento alle misure stabilite. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 16

Nessuna delle misure indicate prevede un adempimento immediato, in mancanza del quale le organizzazioni di volontariato non possono più svolgere la propria attività di protezione civile; non si tratta, infatti, di isolate procedure burocratiche cui ottemperare, l acquisizione di una patente da conseguire una volta per tutte e poi mettere da parte. La sicurezza viene invece intesa come un processo continuo che si sviluppa lungo tutta la vita dell organizzazione, fatto di attività, in particolare formative, finalizzate a tutelare i volontari nella loro attività di protezione civile e preservandone la specificità. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 17

Da essi è scaturito il testo dell intesa in materia di sorveglianza sanitaria, espressamente prevista dal decreto interministeriale del 13 aprile. L intesa si concentra sulle modalità per l agevole misurazione dell eventuale superamento delle soglie di esposizione previste dal d. lgs. 81/2008 e contiene poi misure organizzative finalizzate a consentire l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi necessari senza oneri a carico delle organizzazioni di volontariato né dei volontari stessi. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 18

ll 12 gennaio il Capo Dipartimento ha sottoscritto il decreto che adotta le nuove disposizioni e l ha trasmesso gli organi di controllo per concludere l'iter di approvazione con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 (GU n.82). Questo decreto costituisce il terzo caposaldo del sistema di norme per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile. Il provvedimento si applica ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile iscritte negli elenchi regionali e nell elenco nazionale, oltre che ai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Per queste due ultime realtà, il provvedimento contiene alcune disposizioni specifiche connesse alle loro rispettive particolarità organizzative. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 19

SCENARI DI RISCHIO E I COMPITI DEI VOLONTARI Scenario di rischio di protezione civile (all. 1 al D.Interm. 13 aprile 2011), è la rappresentazione dei fenomeni di tipo naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza Scenari di protezione civile operativi Scenari di protezione civile esclusivamente a supporto di altri soggetti individuati per legge Contesti assimilati a scenari di protezione civile Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 20

Scenari operativi - scenario eventi atmosferici avversi; - scenario rischio idrogeologico - alluvione; - scenario rischio idrogeologico - frane; - scenario rischio sismico; - scenario rischio vulcanico; - scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia; - scenario caratterizzato dall assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell attività di ricerca persone disperse/scomparse). Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 21

Scenarioesclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge - scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti - scenario rischio ambientale, igienico-sanitario Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 22

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti: - incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente; - attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico; - attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano; - attività di difesa civile. N.B. I volontari sono unicamente a supporto delle strutture operative e degli enti competenti, i quali devono affidare al volontario specifici compiti Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 23

I COMPITI DEI VOLONTARI - assistenza alla popolazione, intesa come: attività psicosociale; attività socio-assistenziale; - assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili); - informazione alla popolazione; - logistica; - soccorso e assistenza sanitaria; - uso di attrezzature speciali - conduzione di mezzi speciali; - predisposizione e somministrazione pasti; - prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia; - supporto organizzativo, anche nell ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria; - presidio del territorio; - attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico; - attività formative; - attività in materia di radio e telecomunicazioni; - attività subacquea; - attività cinofile. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 24

ART. 4 (D. 13.4.2011) Le organizzazioni curano che il volontario... sulla base dei compiti da lui svolti. riceva formazione, informazione, addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario Le organizzazioni devono altresì curare che,..., il volontario ad esse aderente, nell ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 25

DEFINIZIONI FORMAZIONE «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all identificazione e alla eliminazione, o ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi; «formazione»: processo complesso finalizzato all'acquisizione di competenze Ha una dimensione più formale dell'informazione che in genere la precede e la motiva La formazione deve essere testimoniata da documento formativo del volontario Le Regioni provvedono a disciplinare nel detteglio i propri piani formativi, di informazione e addestramento. (la Regione Lombardia ha istituito nel 2003 la scuola superiore di P.C. che fornisce percorsi certificati o riconosce percorsi certificabili) Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 26

DEFINIZIONI INFORMAZIONE «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative; «informazione»:è la trasmissione di conoscenze in modo comprensibile attraverso documenti contenenti informazioni necessarie i quali testimoniano l'avvenuta azione informativa L'informazione dei volontari è promossa dall'organizzazione con strumenti comunicativi propri o messi a disposizione dai costruttori delle attrezzature e dei DPI. Operare in sicurezza è il risultato di un percorso formativo/addestrativo fornisce le competenze che ne Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 27

DEFINIZIONI ADDESTRAMENTO «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento; «addestramento»: è finalizzato ad utilizzare in modo corretto ed appropriato le attrezzature e i DPI attraverso fasi esercitative; l'addestramento deve essere programmato e periodico L'addestramento deve essere testimoniato da documento formativo del volontario Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 28

DEFINIZIONI CONTROLLO SANITARIO «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore. «controllo sanitario»: riconosce la capacità generica allo svolgimento dell'attività di volontariato in base ai compiti/mansioni attribuiti dall'organizzazione di appartenenza. Il controllo deve essere effettuato ogni 5 anni per i volontari di età inferiore ai 60 anni e almeno ogni 2 anni per età superiori ai 60 anni. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 29

DEFINIZIONI SORVEGLIANZA SANITARIA «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici basilari finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti dal D.lgs. n. 81/2008 «sorveglianza sanitaria»: è un percorso che si svilupperà nel tempo con l'obbiettivo di assicurare ai volontari un presidio delle condizioni di sicurezza e salute tenendo presente le particolari modalità di svolgimento delle attività nel perseguimento degli obbiettivi della Protezione Civile. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 30

SORVEGLIANZA SANITARIA Chi si deve sottoporre a sorveglianza sanitaria Le organizzazioni di volontariato individuano i propri volontari che svolgono attività operative che li espongono a fattori di rischio in misura superiore alla soglia di 535 ore di volontariato all'anno (o 65 g/anno) Fattori di rischio di cui al D.lgs. n. 81/2008 Movimentazione dei carichi manuali (titolo VI) Attrezzature munite di videoterminali (titolo VII) Agenti fisici (titolo VIII) Sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I (titolo IX) Agenti biologici solo per organizzazioni di tipo sanitario (titolo X) Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 31

LIMITI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE Il D.P.R. 194/2001 all'art. 9 stabilisce che i volontari di protezione civile possono svolgere nell'arco di un anno fino ad un massimo di 90 gg di attività, di cui 30 continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate (art. 5 L. 225/1992) e previa autorizzazione motivata. La medesima disposizione autorizza ad effettuare attività formative e addestrative fino ad un massimo di 30 gg l'anno di cui 10 continuativi. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 32

I volontari sono tenuti a consegnare alla propria organizzazione l'attestazione del giudizio di idoneità E' responsabilità dell'organizzazione assicurarsi che i volontari non svolgano più compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneità negativa. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 33

PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO Per mantenere l'iscrizione negli elenchi, registri e albi territoriali, del DPR 194/2001, l'organizzazione di volontariato deve attestare l'effettuazione dei controlli sanitari per i propri volontari e della sorveglianza sanitaria per i volontari sopra soglia Il mancato adempimento comporta la sospensione, dell'organizzazione inadempiente, dall'attività operativa. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 34

PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO Per mantenere l'iscrizione negli elenchi, registri e albi territoriali, del DPR 194/2001, l'organizzazione di volontariato deve attestare l'effettuazione dei controlli sanitari per i propri volontari e della sorveglianza sanitaria per i volontari sopra soglia Il mancato adempimento comporta la sospensione, dell'organizzazione inadempiente, dall'attività operativa. Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 35

Circolare n. 2_2013 Oggetto: Applicazione del D.Lgs. 81/2008 al volontariato di protezione civile - Indicazioni di prima attuazione in materia di "controllo sanitario". Il Decreto Interministeriale 13 aprile 2011 ed il Decreto 12 gennaio 2012 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile hanno introdotto l'obbligo di esecuzione di un'attività di controllo sanitario per tutti i volontari iscritti alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile. Tale adempimento, da programmare per aliquote annuali di volontari nel quinquennio 2013-2017, è attualmente oggetto di approfondimenti, a fronte delle difficoltà applicative incontrate sul territorio nazionale. Pertanto, al fine di evitare che vengano intraprese iniziative non uniformi, a titolo oneroso e che potrebbero manifestarsi comunque insufficienti ad ottemperare all'obbligo di legge, si invitano le organizzazioni di volontariato di protezione civile per tramite delle Province destinatarie della presente nota a voler sospendere temporaneamente l'esecuzione dei controlli sanitari, concentrandone la programmazione negli anni 2014-2017; tale sospensione permetterà la definizione di linee-guida nazionali univoche circa le modalità di esecuzione del controllo sanitario. Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti IL DIRIGENTE ROBERTO CERRETTI Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 36

GRAZIE PER L'ATTENZIONE Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 37

Buona Notte Lecco 22 maggio 2014 Ing. Valter CORNARA 38