Ordine degli Avvocati di Belluno

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Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Belluno, visto l art. 29 lettera L) della Legge 31 dicembre 2012 n. 247; vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; visti il D.M. n. 55/2014 e la precedente decretazione in materia di compensi e tariffe forensi; con propria delibera, assunta nell adunanza del 21 dicembre 2015, ha deciso di adottare il presente REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEI PARERI SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI Art.1 Oggetto del Regolamento SOMMARIO TITOLO I: OPINAMENTO DELLE PARCELLE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI Art.2 Soggetti legittimati Art.3 L'istanza Art.4 Gli allegati all'istanza Art.5 Deposito dell'istanza e degli allegati Art.6 Assegnazione al Consigliere Responsabile del procedimento Art.7 L'avviso alle parti contro interessate ed all'istante Art.8 La richiesta di integrazione istruttoria Art.9 Il parere di opinamento e/o di liquidazione Art. 10 I termini Art. 11 La sospensione e la proroga dei termini Art.12 La comunicazione del provvedimento Art.13 Il costo del parere e della conciliazione Il rilascio di copie Art.14 La rinuncia all'istanza TITOLO II RICORSO IN PREVENZIONE E CONCILIAZIONE Art.15 Il ricorso in prevenzione ed il tentativo di conciliazione TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Art.16 Entrata in vigore e pubblicità ***

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento individua e disciplina: 1) i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti e gli altri soggetti legittimati richiedano al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Belluno il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi all attività giudiziale e/o stragiudiziale svolta; 2) i ricorsi in prevenzione sulla parcella del professionista depositati dalla parte assistita stabilendo i termini per lo svolgimento e per la conclusione dei procedimenti nonché gli adempimenti ai quali sono tenuti gli istanti e l Ordine stesso. TITOLO I OPINAMENTO DELLE PARCELLE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ARTICOLO 2 I SOGGETTI LEGITTIMATI L istanza per l opinamento e/o per la liquidazione dei compensi professionali può essere presentata solo ed esclusivamente dagli Avvocati e dai Praticanti Avvocati iscritti all Ordine degli Avvocati di Belluno o dai loro eredi o aventi diritto in forza di legge. Non possono essere opinati compensi in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto: ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma istanza, indicando l attività specificamente dallo stesso svolta ed allegando eventuali accordi tra professionisti. ARTICOLO 3 L ISTANZA L istanza ha forma scritta e deve contenere: - i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l incarico (generalità, codice fiscale, residenza, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di PEC e quant altro sia ritenuto utile);

- l indicazione del valore della causa o dell affare, determinato in base ai criteri previsti dalla normativa vigente, per i quali si chiede il parere al Consiglio dell'ordine; - l elenco dettagliato di tutte le specifiche attività svolte con le relative quantità e durata (cosiddetta notula specifica ), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti ratione temporis, e l indicazione del momento in cui è stata svolta l ultima delle attività elencate; - l eventuale indicazione specifica delle ragioni per le quali si richiede l applicazione di aumenti rispetto ai parametri base; - il numero delle parti assistite e delle controparti; - una relazione sintetica descrittiva dell attività professionale svolta; - nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo o per difesa d ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine. Il modulo dell istanza è reperibile nel sito web istituzionale. ARTICOLO 4 GLI ALLEGATI ALL ISTANZA All istanza è necessario allegare: - la parcella di cui si chiede l'opinamento, che deve essere sottoscritta in originale; - l'eventuale notula inviata al cliente e/o a chi ha conferito l incarico professionale; nonché copia di tutta la documentazione utile a: - identificare il conferimento dell incarico; - valutare le attività svolte (ad esempio: copia dei verbali di causa, copia degli atti di causa propri e di controparte, copia dei pareri, copia dei contratti, copia della corrispondenza etc.); - nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, l estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 92 L.F.; - nei casi di richiesta di parere per difesa d ufficio, il provvedimento di nomina; - modulo sottoscritto contenente informativa e consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'ordine (modulo rinvenibile nel sito web istituzionale).

La documentazione, debitamente numerata, va fascicolata e corredata di un indice. ARTICOLO 5 IL DEPOSITO DELL ISTANZA E DEGLI ALLEGATI L istanza, corredata di eventuali altri oneri dovuti per legge, unitamente agli allegati, va depositata presso la segreteria dell Ordine, che provvede ad apporvi timbro di avvenuto deposito con data e numero di protocollo. Va contestualmente corrisposta alla Segreteria dell Ordine la somma di 50,00 per compensi superiori ad 10.000,00 e la somma di 20,00 per compensi inferiori ad 10.000,00, per spese di istruttoria ed anche ai fini della ricevibilità dell istanza. Di quanto depositato la segreteria dell'ordine provvede a formare un fascicolo. ARTICOLO 6 L'ASSEGNAZIONE AL CONSIGLIERE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Coordinatore della Commissione per la liquidazione delle parcelle assegna la pratica a sé o ad un Consigliere, che assume pertanto la posizione di Consigliere Relatore ed i poteri funzionali di responsabile del procedimento ai sensi dell art. 5 e seguenti della Legge n. 241/1990, secondo criteri di rotazione. ARTICOLO 7 L'AVVISO ALLE PARTI CONTROINTERESSATE ED ALL'ISTANTE Il Consigliere responsabile del procedimento, entro dieci giorni dall assegnazione, cura la comunicazione, con lettera inviata a mezzo PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla parte in favore della quale sono state effettuate le prestazioni professionali di cui alla parcella ed all istante: a) dell avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell art. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990; b) della facoltà di depositare o inviare, anche a mezzo PEC, all Ordine, entro dieci giorni dalla ricezione della suindicata lettera, deduzioni scritte;

c) della facoltà di chiedere, entro il medesimo termine di cui alla lettera b), di esperire il tentativo di conciliazione di cui all art. 13, comma 9 della Legge n. 247/2012 innanzi al Consiglio dell'ordine. ARTICOLO 8 LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA Il Consigliere Responsabile del procedimento può chiedere all istante il deposito di specifica documentazione ovvero chiarimenti scritti o verbali, concedendo apposito termine. Può anche convocare l istante per chiarimenti. Qualora l istante non ottemperi all invito oppure non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, decorso il termine concesso, l istanza di opinamento viene dichiarata improcedibile e la documentazione allegata all'istanza viene restituita. E' possibile depositare nuova istanza di opinamento, corredata dei documenti mancanti ovvero della dichiarazione della propria disponibilità ad essere sentito a chiarimenti. ARTICOLO 9 IL PARERE DI OPINAMENTO E/O DI LIQUIDAZIONE Nel caso di mancato esperimento o di esito negativo del tentativo di conciliazione, il Consigliere Relatore opina il compenso sulla base di quanto esposto nella notula specifica predisposta dall istante in relazione all opera prestata dall Avvocato o dal Praticante Avvocato, della documentazione allegata all istanza e dell'eventuale documentazione prodotta dalle parti contro-interessate. Il Consigliere Relatore riferisce le proprie conclusioni in merito al provvedimento da adottare alla Commissione Parcelle. Il parere di congruità adottato dalla Commissione viene emesso con la sottoscrizione del Consigliere Coordinatore della Commissione e del Consigliere Relatore. Quando il compenso da liquidare è pari o superiore ad 10.000,00, il Consigliere Relatore riferirà le proprie conclusioni in merito al provvedimento da adottare al Consiglio dell'ordine, che provvederà con apposita delibera.

La Commissione e il Consiglio dell'ordine, nell'opinare la parcella, sono tenuti a valutare l'impegno del professionista, il pregio dell'opera svolta, la difficoltà delle questioni affrontate, i vantaggi conseguiti dal cliente, come prospettati nella relazione presentata dall'istante, e devono tener conto dei criteri indicati nella decretazione in materia, conformandosi alla dichiarazione del professionista per tutte quelle attività difensive che non siano altrimenti documentabili attraverso la produzione di atti, verbali e scritti. In ogni caso, nell'attività di liquidazione, la Commissione ed il Consiglio non entrano nel merito degli acconti che si affermino corrisposti o che l istante porti eventualmente in detrazione. Il provvedimento adottato all'esito del procedimento, se di diniego, deve essere motivato. ARTICOLO 10 I TERMINI II termine iniziale per ciascun procedimento è identificato dalla data di deposito secondo le modalità indicate nell'art.5. Il procedimento si conclude entro novanta giorni, salvo il caso di sospensione per tentativo di conciliazione o per integrazione istruttoria, con l'emanazione del provvedimento che rilascia o denega il richiesto parere di congruità. ARTICOLO 11 LA SOSPENSIONE E LA PROROGA DEL TERMINE I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, qualora si verifichi la necessità di integrare o regolarizzare la documentazione presentata dall'istante ovvero di acquisire informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'ordine o non direttamente acquisibili presso altra Pubblica Amministrazione. La sospensione inizia con la domanda di integrazione documentale ed il residuo termine riprende a decorrere dal momento del ricevimento degli atti richiesti. Ove venga esperito il tentativo di conciliazione presso il Consiglio dell'ordine, i termini sono sospesi per non più di trenta giorni.

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili. ARTICOLO 12 LA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO La comunicazione dell emissione del provvedimento all istante è ad onere e cura della segreteria del Consiglio dell'ordine, che potrà provvedervi anche a mezzo PEC. ARTICOLO 13 IL COSTO DEL PARERE E DELLA CONCILIAZIONE. IL RILASCIO DI COPIE Il rilascio di copia autentica del parere all istante è subordinato al versamento di una tassa di opinamento pari al 3% dell'importo complessivo risultante dall ammontare dei compensi liquidati, delle spese imponibili e del contributo a titolo di rimborso forfettario per spese generali, al netto quindi dei soli oneri fiscali e previdenziali e delle spese non imponibili. Qualora l'opinamento venga richiesto per la difesa d'ufficio, la tassa di opinamento non è dovuta se l'istante espressamente dichiara che la richiesta di liquidazione è formulata ai sensi dell'art. 32 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale. Qualora l'opinamento venga richiesto per presentare istanza di ammissione al passivo del fallimento, la tassa di opinamento è dovuta nella misura del 2% con il minimo di 50,00. Nel caso di esito positivo della conciliazione, le parti sono tenute, comunque, al pagamento in solido all'ordine di un contributo pari al 3% dell'importo complessivo determinato ai sensi del primo comma del presente articolo - concordato in sede di conciliazione a titolo di compenso. La consegna di una copia del verbale a ciascuna delle parti è subordinata al pagamento del contributo sopra indicato. I controinteressati, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria, possono ottenere copia degli atti del procedimento, nei limiti di cui all art. 24 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992. n. 352 nonché delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

ARTICOLO 14 LA RINUNCIA ALL ISTANZA Fino all emissione del provvedimento finale, l istante può formulare per iscritto rinuncia all opinamento o alla liquidazione richiesta, in tal caso l Ordine trattiene le spese di istruttoria di cui all art. 5. TITOLO II IL RICORSO IN PREVENZIONE E LA CONCILIAZIONE ARTICOLO 15 IL RICORSO IN PREVENZIONE ED IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE Ove la parte interessata presenti ricorso in prevenzione sulla parcella del professionista e, successivamente, quest ultimo depositi la richiesta di opinamento, verrà comunicata alla parte la possibilità di presentare memorie e documenti a sostegno del proprio ricorso. Qualora al termine dell istruttoria il Responsabile del procedimento ritenga gli atti ed i documenti sufficienti a decidere, comunicherà la propria decisione al Consiglio che delibererà. Nei casi in cui sia ritenuto opportuno dal Consiglio o, comunque, fosse richiesto ai sensi dell'art. 13, comma 9, della Legge n. 247/2012, previa sospensione dei termini, si procederà al tentativo di conciliazione innanzi al Consiglio dell'ordine. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 16 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ' II presente regolamento entra in vigore e si applica alle istanze di liquidazione depositate a partire dal 01.01.2016. Di esso verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Belluno.