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COMU E DI MO TERIGGIO I REGOLAME TO D USO DELLE AREE DESTI ATE A VERDE PUBBLICO Approvato con Delibera C.C. N del

- Indice TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIO E Art. 1 Finalità Art. 2 Accesso a parchi e giardini TITOLO II: DISPOSIZIO I GE ERALI Art. 3 Art. 4 Art. 5 Prescrizioni generali aree destinate a verde pubblico Recinti isolati Trattamenti antiparassitari TITOLO III: DISPOSIZIO I RIGUARDA TI L'USO DELLE AREE DESTI ATE A VERDE PUBBLICO Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Uso generale delle aree destinate a verde pubblico Uso particolare delle aree destinate a verde pubblico Giochi Animali Veicoli a motore autorizzati all'accesso negli spazi verdi Deroghe TITOLO IV: SA ZIO I Art. 12 Art.13 Art.14 Sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d'uso delle aree verdi Sanzione accessorie Rinvio

TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIO E Art. 1 Finalità 1 - Con il presente Regolamento il Comune di Monteriggioni intende garantire e promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica del verde nella sua specifica accezione di bene comune. La disciplina dettata dal presente Regolamento è di conseguenza posta a tutela della vita vegetale dell intero territorio comunale di Monteriggioni quando questa assuma una qualsiasi rilevanza ai fini sopra specificati nell ambito patrimoniale pubblico entro e fuori il perimetro del centro abitato. 2 - Sono vietate tutte le attività, le manifestazioni o i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone. 3 - Il presente Regolamento trova applicazione e disciplina l'uso e la fruizione delle aree destinate a verde pubblico presenti nel territorio del Comune di Monteriggioni. Per aree destinate a verde pubblico si intende: a) Parchi urbani e giardini pubblici Si tratta di aree verdi, di dimensioni diverse, attrezzate o meno, la cui funzione primaria è quella del riposo e dello svago. Altre funzioni compatibili sono indicate sui cartelli posti all'ingresso delle aree. b) Verde ornamentale o di arredo Si tratta di aree a verde di modeste dimensioni (ad es. aiuole). c) Aree di pertinenza delle strutture pubbliche Sono tutte le aree verdi, attrezzate o meno, adiacenti agli edifici pubblici quali, per esempio, scuole, centri civici, impianti sportivi, ecc. Trattasi di aree il cui utilizzo può essere imitato all'utenza della struttura stessa. d) Orti urbani Possono essere pubblici e/o privati purché nella disponibilità della pubblica Amministrazione. Consistono in appezzamenti di terreno destinati alla coltivazione di fiori, frutta e ortaggi, che saranno oggetto di convenzioni o regolamentazioni separate da parte dell Amministrazione Comunale. Art. 2 - Accesso a parchi e giardini 1 Alle aree destinate a verde pubblico, di cui all art 1 è dato libero accesso fatte salve diverse regolamentazioni, disposizioni e norme del presente regolamento. TITOLO II: DISPOSIZIO I GE ERALI Art. 3 Prescrizioni generali aree destinate a verde pubblico 1. Nelle aree pubbliche di cui all art. 1 lett. a) b) c), salvo diverse indicazioni apposte nei cartelli di segnaletica d'uso dell'area, è fatto divieto di assumere i seguenti comportamenti che risultano perseguibili in quanto illeciti amministrativi: a) asportare terra; b) rimuovere e/o danneggiare i nidi e le tane; c) calpestare o danneggiare le aiuole o qualsiasi struttura a verde di pertinenza della sede stradale; d) organizzare giochi tipo frisbee, bocce e simili che arrechino disturbo; e) esercitare il gioco del pallone da parte di persone di età superiore ad anni otto e che comunque non arrechino disturbo; f) utilizzare le aree a verde per campeggiare e pernottare;

g) introdurre animali di qualsiasi genere compresi cani anche se muniti di museruola fatti salvi quelli adibiti ad accompagnamento di persone disabili e quelli presenti nelle eventuali aree predisposte a tale uso ovvero diretti a tali aree attraverso i previsti viali d accesso; h) circolare con veicoli di qualsiasi genere ad eccezione di quelli tipo giocattolo e biciclette utilizzabili da bambini di età non superiore ad anni sei esclusivamente lungo i percorsi pedonali; i) soddisfare le esigenze fisiologiche personali; j) abbandonare rifiuti o simili di qualsiasi natura ed entità al di fuori degli appositi contenitori ivi presenti; k) parcheggiare con veicoli di qualsiasi genere; l) danneggiare, manomettere, imbrattare, guastare e/o comunque deturpare panchine, cestini, le attrezzature di arredo urbano e le attrezzature ricreative, ludiche e ginnico-sportive; m) salire sugli alberi; n) danneggiare e/o deturpare il patrimonio arboreo e arbustivo; o) danneggiare gli impianti esistenti di pubblica illuminazione e idrico; p) affiggere volantini e manifesti, e similari ad eccezione di quelli affissi dalla Pubblica Amministrazione per ragioni di pubblico interesse; q) danneggiare e imbrattare la segnaletica; r) accensione fuochi; Art. 4 Recinti isolati E fatto assoluto divieto realizzare recinti isolati da abitazioni, in terreni adiacenti le aree a verde pubblico, per la custodia di cani o animali in genere. Art. 5 Trattamenti antiparassitari 1. Previo tempestivo avviso, l accesso agli spazi destinati a verde pubblico può essere vietato qualora gli spazi stessi siano oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari. TITOLO III: DISPOSIZIO I RIGUARDA TI L'USO DELLE AREE DESTI ATE A VERDE PUBBLICO Art. 6 Uso generale delle aree destinate a verde pubblico 1. Le aree destinate a verde pubblico sono in genere riservate al gioco, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative. 2. Nell ambito degli spazi destinati a verde pubblico è consentita ogni attività per le finalità di cui al comma 1, purché non eccedano la normale tollerabilità, non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde. Art.7 - Uso particolare delle aree destinate a verde pubblico 1. Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo sono ammesse esclusivamente nell ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell orario fissato per lo svolgimento di tali attività. 2. Nell ambito di superfici a verde pubblico o a parco di dimensioni molto ampie, possono essere individuate zone le cui peculiari caratteristiche impongono limitazioni specifiche alle attività normalmente ammesse. Gli eventuali divieti sono segnalati in loco con opportuna cartellonistica. 3. Le aree verdi di arredo stradale (spartitraffico, aiuole) non sono, di norma, calpestabili, se non negli spazi pavimentati destinati all attraversamento.

Art.8 Giochi 1. Le attrezzature per il gioco possono essere usate solo dai bimbi e devono essere usate in modo conforme alla funzione per la quale sono predisposte. 2. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi. 3. Nelle aree attrezzate, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato l'ingresso ai cani anche se provvisti di guinzaglio e museruola. 4. Gli esercizi e i giochi - come pattini, bocce, ecc. - che possono disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture, agli immobili inseriti nel verde pubblico - sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi se presenti. Art.9 - Animali 1. L'Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di individuare e delimitare con apposita segnaletica, ove possibile, spazi destinati all attività motoria dei cani in cui essi potranno circolare liberi ed in cui i proprietari o le persone che li hanno in custodia devono asportare le deiezioni solide degli animali loro affidati e sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi. Art. 10 - Veicoli a motore autorizzati all'accesso negli spazi verdi In tutti gli spazi destinati a verde pubblico è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli a seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta limitatamente su viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi: a. motocarrozzelle per il trasporto di disabili; b. mezzi di soccorso; c. mezzi di vigilanza; d. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti, anche in deroga alle limitazioni di cui al primo comma del presente articolo. Art.11 Deroghe 1. La Giunta Comunale, con proprio atto, può concedere nulla-osta all occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di specifiche attività, in deroga ai divieti contenuti nel presente regolamento. In tal caso la Giunta Comunale può chiedere una cauzione o una fideiussione di importo congruo all attività esercitata. 2. Le suddette attività non devono comunque costituire intralcio alla libera circolazione, all ordine pubblico, non devono danneggiare gli spazi erbosi e devono osservare le norme vigenti in materia di suolo pubblico. 3. Nell esercizio di tali attività è vietato l uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l uso dei medesimi. TITOLO IV: SA ZIO I Art.12 - Sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d'uso delle aree verdi 1. Salvo diversa disposizione di legge ovvero che il fatto sia previsto come reato, le violazioni delle disposizioni del presente regolamento per le quali non è disposta apposita sanzione a

norma dei commi che seguono, sono punite con la sanzione del pagamento di una somma di denaro da euro 25 a euro 100. 2. Sono punite con la sanzione del pagamento di una somma di denaro da euro 25 a euro 100 e con la sanzione accessoria dell obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ovvero della rimozione delle opere abusive, le seguenti violazioni: Art. 3, comma 1, lett. c) Art. 3, comma 1, lett. j) Art. 9, comma 1 3) Sono punite con la sanzione del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 200 le seguenti violazioni: Art. 3, comma 1, lett. h), limitatamente ai veicoli a motore Art. 3, comma 1, lett. k) Art. 3, comma 1, lett. r) Art. 4, comma 1 Art. 7, comma 1 4) Sono punite con la sanzione del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 200 e con la sanzione accessoria dell obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ovvero della rimozione delle opere abusive, le seguenti violazioni: Art. 3, comma 1, lett. a) Art. 3, comma 1, lett. f) Art. 3, comma 1, lett. l) Art. 3, comma 1, lett. n) Art. 3, comma 1, lett. o) Art. 3, comma 1, lett. p) Art. 3, comma 1, lett. q) Art. 3, comma 1, lett. r) 5) Le violazioni sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n 689. 6) Non è ammesso pagamento nelle mani dell accertatore. Art.13 Sanzione accessorie Quando le norme del presente regolamento dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua la sanzione dell obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ovvero della rimozione delle opere abusive, quest ultima si applica di diritto, secondo le seguenti disposizioni: l agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o di notificazione, prescrivendo al trasgressore un termine massimo di venti giorni per l esecuzione del ripristino o della rimozione delle opere. Qualora il trasgressore non compia nel termine previsto l esecuzione della sanzione accessoria cui è obbligato, ovvero nei casi di immediato pericolo per la sicurezza e l incolumità di persone e cose, i lavori di ripristino o di rimozione delle opere saranno effettuati a cura dell Amministrazione Comunale. Successivamente al compimento l Amministrazione Comunale ingiunge con apposito atto il pagamento delle spese sostenute al trasgressore.

Art.14 Rinvio Per quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni presenti nella normativa vigente in materia.