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TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO Ex Sezione Distaccata di Montebelluna REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Merlo, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 40000806/2008 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 30.5.2008 da LORENA CREAZIONI SRL, C.F. 0190780260, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall Avv. GIOVANNI BABINO e dall Avv. FABIANI FRANCO, giusta procura a margine dell atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in PAESE contro - parte attrice - BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA, C.F. 02691680280, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall Avv. ENRICO MORGANTE, giusta procura a margine della comparsa di risposta, con domicilio eletto presso lo studio dell Avv. Alvise Fontanin in MONTEBELLUNA - parte convenuta OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) Conclusioni di parte attrice: Piaccia all Ill.mo Tribunale di Treviso, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda proposta dalla attrice, accertata e dichiarata la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità, nonché delle altre voci di spesa indebitamente addebitate ed oggetto di contestazione, condannare l istituto di credito oggi convenuto a pagare alla attrice la somma di 46.829,51 come risultante dalla esperita istruttoria (si veda in particolare l importo evidenziato dal C.T.U. a pag. 29 delle perizia) in risposta al quesito peritale formulato, oltre interessi di mora calcolati dalla data domanda al momento del saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari

Conclusioni di parte convenuta: Voglia l Ill.ma Corte adita, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: In via pregiudiziale - dichiararsi la nullità dell atto di citazione per le ragioni esposte in narrativa e adottarsi ogni consequenziale provvedimento; Nel merito - respingersi ogni avversaria domanda perché infondata in fatto e in diritto; In ogni caso - spese, diritti e onorari di causa rifusi oltre ad I.V.A. e C.P.A.; In via istruttoria - Ordinarsi al CTU di rielaborare i conteggi applicando la capitalizzazione trimestrale a partire dal 1 luglio 2000. Ordinarsi inoltre al CTU di rideterminare i conteggi sui presunti tassi usura non tenendo conto delle CMS. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Parte attrice chiede la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate nel conto corrente con essa intrattenuto, per l importo complessivo di 46.829,51 (così ridotto rispetto all originario petitum di 73.400,13). Allega, in particolare, che il rapporto de quo non sarebbe stato disciplinato da alcuna pattuizione scritta, con modifiche illegittime disposte unilateralmente da parte della Banca; inoltre, la convenuta avrebbe applicato la prassi illegittima della periodica capitalizzazione degli interessi passivi, con conseguente addebito alla correntista di interessi anatocistici, nonché le avrebbe addebitato spese di chiusura periodica del conto, interessi bancari ultralegali, commissioni di massimo scoperto e interessi usurari, in totale assenza di accordi con la cliente. 1.2 Parte convenuta eccepisce, in primo luogo, la nullità dell atto di citazione per mancanza di indicazione del soggetto convenuto in giudizio; nel merito, controdeduce che l attrice avrebbe regolarmente ricevuto gli estratti conto, che il pagamento degli interessi capitalizzati trimestralmente, con riferimento al periodo anteriore alla delibera CICR del 2000, configurerebbe adempimento di obbligazione naturale, non ripetibile, e che le spese erano espressamente previste nel contratto di apertura del conto, riservandosi di argomentare nel prosieguo in ordine ad interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e interessi usurari. 2. La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d ufficio. 2.1 In primo luogo, quanto all eccezione di nullità dell atto di citazione per violazione dell art. 163, n. 2, c.p.c., è pur vero che l attrice ha notificato alla convenuta una copia dell atto di citazione mancante delle pagine 36 e 37, nella seconda delle quali era indicato il nominativo della convenuta; purtuttavia, come 2

già ritenuto con ordinanza in data 9.12.2008, la costituzione in giudizio della convenuta ha sanato l eventuale nullità della citazione, ai sensi dell art. 164, co. 3, c.p.c. Del resto, solo nel caso di inosservanza dei termini a comparire o di mancanza dell avvertimento, il Giudice sarebbe stato tenuto a fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini. In merito, anche di recente la Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28451 del 19/12/2013) ha precisato che l'errore sulle generalità del destinatario e la conseguente, eventuale, nullità della citazione e della notificazione in caso di assoluta incertezza sulla persona, fisica o giuridica, cui la notificazione è diretta - consegue la duplice possibilità della prosecuzione del giudizio (ove gli atti siano ritenuti idonei al raggiungimento dello scopo, alla luce di un elementare e generale principio di lealtà processuale, che costituisce in parte qua il pendant della regola sostanziale di buona fede), ovvero della rinnovazione della citazione e della sua notificazione (se ritenute nulle per incertezza assoluta sul relativo destinatario). Nel caso di specie, malgrado la mancanza di due pagine dell atto di citazione nella copia notificata, non è possibile affermare che sussistesse incertezza assoluta sul destinario della vocatio in ius, atteso che il nominativo della convenuta era indicato sin dalla prima pagina dell atto introduttivo nonché all inizio di pag. 3, di tal che non potevano sussistere dubbi in ordine al fatto che il soggetto che aveva ricevuto la notifica fosse il reale destinatario della citazione: l atto notificato era, conseguentemente, idoneo al raggiungimento dello scopo. L eccezione non risulta, pertanto, meritevole di accoglimento. 2.2 Va evidenziato, in primo luogo, come il contratto di apertura del conto corrente oggetto del presente giudizio sia stato stipulato in data 10.6.1997. Parte convenuta riconosce che la Banca ha sempre applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, spese periodiche, commissioni di massimo scoperto, un tasso di interesse ultralegale, ritenendo tali imposizioni almeno in parte legittime. Si evidenzia, tuttavia, come il contratto non contenesse alcuna previsione in ordine all ammontare degli interessi debitori applicati, alle commissioni di massimo scoperto e alla loro misura, né alle spese di chiusura del conto. Per quanto concerne l eccezione di irripetibilità dei pagamenti degli interessi capitalizzati trimestralmente nel periodo anteriore alla delibera CICR 9.2.2000, in quanto eseguiti in adempimento di obbligazione naturale, va evidenziato come tutti i pagamenti e versamenti nel conto siano stati eseguiti dall attrice nella convinzione che si trattasse di pagamenti giuridicamente, e non solo moralmente o socialmente, dovuti; l attrice ha semplicemente adempiuto ad 3

una richiesta dell istituto bancario che, al momento dei pagamenti, riteneva legittima. Non è possibile, pertanto, ritenere che ci si trovi in presenza dell adempimento di un obbligazione naturale, irripetibile ai sensi dell art. 2034 c.c. Sul punto, la sentenza della Cassazione, Sez. 1, n. 3619 del 16/02/2010, evidenzia come intanto può aversi l'irripetibilità, in quanto un patto, benché invalidamente documentato, abbia comunque determinato la misura degli interessi ; nel caso di specie, non sussisteva alcuna pattuizione scritta in ordine alla misura degli interessi applicati. Non riveste, del resto, alcuna rilevanza la mancata contestazione degli estratti conto da parte dell attrice nel corso del rapporto (infatti, l'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque su situazione illecita, come ribadito, da ultimo, da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009). 2.3 Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la stessa non può essere considerata legittima, nel caso di specie, nemmeno con riferimento al periodo successivo all entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000: infatti, non sono state documentate né la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell adeguamento dell istituto di credito alla nuova normativa in materia di anatocismo né la comunicazione unilaterale al correntista, condizioni minime essenziali alla legittimità della capitalizzazione trimestrale successivamente alla predetta Delibera. In ogni caso, non è stata provata l intervenuta approvazione specifica da parte della correntista, necessaria ai sensi dell art. 7, co. 3, della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, atteso che l applicazione della capitalizzazione trimestrale costituisce nuova condizione contrattuale che comporta un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e che, pertanto, deve essere approvata specificatamente dalla clientela; il giudizio comparativo tra vecchie e nuove clausole, infatti, deve essere svolto tenendo conto degli effetti concreti che esse determinavano per il correntista. Pertanto, l applicazione della capitalizzazione trimestrale non può che essere ritenuta illegittima sia per quanto concerne il periodo precedente il 2000 che per quello successivo. Va, dunque, verificato se, nel ricostruire i reciproci rapporti tra banca e correntista, debba applicarsi una periodicità diversa (semestrale o annuale) ovvero debba escludersi qualsiasi capitalizzazione. A tacere del fatto che l eccezione della convenuta sul punto risulta tardiva, in quanto formulata solo nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.pc., ritiene questo 4

Giudice che debba seguirsi quest'ultima opzione, in rispetto all'insegnamento della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), secondo la quale dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione. 2.4 Per quanto concerne le commissioni di massimo scoperto, l attrice non ne contesta l illegittimità in assoluto, ma con specifico riferimento al fatto che esse non fossero state, nel caso di specie, pattuite circostanza non contestata dalla convenuta; pertanto, tutte le argomentazioni svolte dall istituto di credito nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. appaiono irrilevanti, a tacere del fatto che esse risulterebbero, comunque, tardive, in quanto non tempestivamente formulate nella comparsa di costituzione e risposta. Pertanto, in assenza di qualsiasi pattuizione in merito, le predette commissioni non possono che essere ritenute illegittime. 2.5 Per quanto concerne la lamentata applicazione di interessi usurari, correttamente la convenuta richiama le Istruzioni della Banca d Italia per procedere al relativo calcolo; a tacere del fatto che l eccezione risulta tardiva, in quanto formulata solo nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.pc., la convenuta erra, tuttavia, quanto alla necessità di esclusione assoluta dal conteggio della commissione di massimo scoperto: infatti, come ben illustrato dal c.t.u., è pur vero che la commissione di massimo scoperto è di per sé esclusa dalla formula indicata dalla Banca d Italia; purtuttavia, della stessa si deve tenere conto separatamente, anche laddove dal calcolo del TEG non risultino sconfinamenti del tasso soglia, mediante confronto della C.M.S. applicata con quella massima che la Banca avrebbe potuto chiedere. 2.6 L eccezione di prescrizione sollevata dall istituto di credito convenuto solo nella comparsa conclusionale è inammissibile in quanto tardiva. In ogni caso, per completezza va osservato come non sia applicabile alla controversia l art. 2, comma 61, del d.l. n. 10/2011, che ha stabilito che in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge ; la Corte Costituzionale ha, infatti, 5

recentemente negato la costituzionalità della predetta norma con la sentenza n. 78/2012. 2.7 Sulla base di quanto sopra esposto, conformemente al quesito formulato dal Giudice, il c.t.u. ha proceduto, con metodologia condivisibile e ragionamento esente da vizi, a ricalcolare il saldo finale del conto, mediante applicazione del tasso di interesse passivo legale di cui all art. 117, co. 7, lett. a), della legge n. 385/1993, tenendo conto del tasso minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, in ragione del fatto che la predetta norma, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, fa ad esso riferimento per quanto concerne le operazioni attive, ossia quelle a credito per la Banca e in passivo per il correntista. Sono stati esclusi le commissioni di massimo scoperto, gli interessi usurari nonché le spese di chiusura periodica del conto. È stata, inoltre, eliminata ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto. I risultati cui il c.t.u. è pervenuto tengono conto della disponibilità di documentazione non integrale, come precisato a pag. 8 dell elaborato, e discendono dall utilizzo di una metodologia sintetica. L ausiliario ha concluso che, nel corso del rapporto, è stato addebitato alla correntista un maggior importo di 46.829,15, come meglio precisato nell elaborato peritale, al quale integralmente si rinvia: infatti, alla data dell ultima contabile in atti, risalente al 31.12.2006, il conto avrebbe dovuto avere un saldo positivo di 26.086,50, anziché un saldo negativo di 18.370,91, di tal che l importo sopra indicato corrisponde alla differenza tra i due differenti saldi. Conseguentemente, la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento per l importo di 46.829,15, che, per l effetto, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a parte attrice, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo. 3.1 Ai sensi dell art. 91 c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta soccombente, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari, e sono liquidate, vista anche la nota spese depositata dall Avv. Fabiani, tenuto conto del criterio del decisum (cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 dell 11/09/2007, oggi recepito dall art. 5, co. 1, del recente D.M. n. 140/2012 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale), in considerazione della relativa complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, dell attività istruttoria 6

svolta (espletamento di consulenza tecnica d ufficio), nella misura indicata in dispositivo. Le spese della consulenza tecnica di parte attrice non possono essere tenute in considerazione in quanto non ne è stato documentato l effettivo pagamento. 3.2 Per i medesimi motivi, le spese della consulenza tecnica d ufficio vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta. P. Q. M. Il Tribunale Ordinario di Treviso, ex Sezione Distaccata di Montebelluna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide: 1) condanna parte convenuta BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA a corrispondere a parte attrice LORENA CREAZIONI SRL l importo di 46.829,51, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo; 2) pone le spese della c.t.u. a firma del dott. Marco Buzzavo definitivamente a carico di parte convenuta BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA; 3) condanna parte convenuta BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA a corrispondere al procuratore di parte attrice LORENA CREAZIONI SRL le spese di lite sostenute, liquidate in complessivi 6.510,00, di cui 510,00 a titolo di spese, il resto per compenso, oltre accessori come per legge. Treviso, 27/02/2014 Il Giudice dott.ssa Elena Merlo 7