PROCEDURA APERTA PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER L ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEL SSN PER I DIPENDENTI INPS INAIL INPDAP ED ACI E LORO FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO NONCHÉ DIPENDENTI. PER IL RISCHIO DI PREMORIENZA PER GLI STESSI Allegato C al Capitolato d Oneri SCHEMA DI POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA SANITARIA PER I SEGUENTI SOGGETTI: - PENSIONATI (EX DIPENDENTI DI INPS, INAIL, INPDAP ED ACI) E FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO; - FAMILIARI DEI DIPENDENTI DI INPS, INAIL, INPDAP ED ACI CONVIVENTI MA NON FISCALMENTE A CARICO; - COMPONENTI DEGLI ORGANI DEGLI ENTI E FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO. N.B. La polizza sarà estesa, alle stesse condizioni derivanti dall aggiudicazione della gara: - ai pensionati e loro familiari fiscalmente a carico, - ai familiari conviventi fiscalmente non a carico dei dipendenti, - ai componenti degli Organi e loro familiari fiscalmente a carico, degli altri enti rientranti nella normativa di cui all art. 46 del CCNL 1994-1997 che vorranno aderirvi. 1
SOMMARIO PREMESSA Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione Art. 2 - Assicurati Art. 3 - Prestazioni Art. 4 - Raddoppio del massimale per Grandi Interventi Art. 5 - Neonati ed estensione di garanzia per coloro che abbiano meno di quattro anni di età Art. 6 - Limiti di prestazioni Alt. 7 - Persone non assicurabili Art. 8 - Vincolo di partecipazione Art. 9 Durata e Scadenza del contratto Art. 10 - Variazione delle persone assicurate Art. 11 - Estensione territoriale Art. 12 - Modalità di rimborso Art. 13 - Tempi di rimborso e penali Art. 14 - Controversie Art. 15 - Forma delle comunicazioni dei Contraenti e dell'assicurato alla Società Art. 16 - Foro Competente Art. 17 - Tasse e imposte Art. 18 - Anticipi indennizzi Art. 19 - Convenzionamento e pagamento diretto Art. 20 - Rinuncia al diritto di rivalsa 2
PREMESSA La Società procederà alla stipula di una polizza per la copertura assicurativa sanitaria nei confronti dei soggetti di cui al successivo art. 2 alle condizioni di seguito elencate. La copertura del rischio dei soggetti di cui al successivo art. 2 avverrà a domanda con pagamento del premio individuale fissato dalla Società aggiudicatrice della gara alle migliori condizioni di mercato, in linea con quanto previsto al successivo Art. 8. Art. 1 Oggetto dell'assicurazione La copertura assicurativa riguarda, per le prestazioni previste all'art. 3 e fino alla concorrenza dei massimali previsti, il rimborso delle spese mediche sostenute dall'assicurato a seguito di malattia o infortunio. Art. 2 Assicurati L'assicurazione si intende valida a favore dei seguenti soggetti: - pensionati ex dipendenti di INPS, INAIL, INPDAP ed ACI (nonché dei pensionati ex dipendenti degli altri Enti Pubblici egualmente rientranti nella normativa di cui all art. 46 del CCNL 1994-1997 che vorranno aderirvi) e loro familiari fiscalmente a carico; - familiari conviventi ma non fiscalmente a carico dei dipendenti degli Enti predetti, - componenti degli Organi degli Enti predetti e loro familiari fiscalmente a carico. Per familiari non fiscalmente a carico si intendono coloro che, pur risultando nello stato di famiglia del dipendente, non siano fiscalmente a carico secondo quanto previsto dalla legge fiscale in vigore. Art. 3 Prestazioni Restano valide le prestazioni previste all'art. 3 dell'allegato B ad eccezione di quanto indicato al punto 3.5 con l avvertenza che i massimali, le franchigie e gli scoperti devono intendersi per persona e per anno. Art. 4 Raddoppio del massimale per Grandi Interventi Resta valido quanto previsto all'art. 4 dell'allegato B. Art. 5 Neonati ed estensione di garanzia per coloro che abbiano meno di cinque anni di età Resta valido quanto previsto all'art. 5 dell'allegato B. Art. 6 Limiti di prestazioni Resta valido quanto previsto all'art. 6 dell'allegato B. Art. 7 Persone non assicurabili Resta valido quanto previsto all'art. 7 dell'allegato B. Art. 8 Vincolo di partecipazione A. Salvo quanto già disposto dall Allegato B, art. 10, ultimo capoverso, ai dipendenti che transitano dallo stato di attivo a quello di pensionato nel corso dell annualità assicurativa e loro familiari fiscalmente a carico è estesa, a richiesta e con premio a loro esclusivo carico, la copertura assicurativa per 3
l anno successiva, senza limiti sugli stati di malattia pregressi. La richiesta di prosecuzione deve essere effettuata dagli interessati entro i 2 (due) mesi successivi alla scadenza della copertura assicurativa.. B. La copertura assicurativa, ad esclusione degli stati di malattia pregressi, è estesa a richiesta e con premio a loro esclusivo carico, agli ex dipendenti degli Enti rientranti nella normativa di cui all'art. 46 del CCNL 1994-1997 che si trovino nello stato di quiescenza da oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto e loro familiari fiscalmente a carico. La richiesta deve essere effettuata entro 2 (due) mesi dall'effetto della polizza per la prima annualità e entro 2 (due) mesi prima della scadenza anniversaria delle annualità successive. C. La copertura assicurativa, ad esclusione degli stati di malattia pregressi, è estesa a richiesta e con premio a loro esclusivo carico, ai singoli familiari dei dipendenti conviventi ma non fiscalmente a carico. La richiesta deve essere effettuata entro 2 (due) mesi dall'effetto della polizza per la prima annualità e entro 2 (due) mesi prima della scadenza anniversaria delle annualità successive. D. La copertura ad esclusione degli stati di malattia pregressi, è estesa, a richiesta e con premio a loro esclusivo carico, anche ai componenti degli organi degli Enti e loro familiari fiscalmente a carico. La richiesta deve essere effettuata entro 2 (due) mesi dall'effetto della polizza per la prima annualità e entro 2 (due) mesi prima della scadenza anniversaria delle annualità successive. La richiesta di copertura deve essere formulata compilando il modulo di adesione fornito dalla Società e versando il corrispondente premio individuale che è vincolante per l'intera durata contrattuale, con le eccezioni previste al successivo art. 10. Art. 9 Durata e Scadenza del contratto L assicurazione decorre dalle ore 00:00 del. La scadenza del contratto è fissata alle ore 24 del. E' escluso il rinnovo tacito. Resta valido quanto previsto all'art. 9 dell'allegato B. Art. 10 Variazione delle persone assicurate Non sono consentite adesioni nel corso della durata contrattuale ad eccezione di quelle espressamente previste nei seguenti casi: passaggio da attivo a pensionato; modifica dello stato di famiglia di un dipendente degli Enti di cui trattasi con inserimento di un nuovo familiare fiscalmente non a carico; inclusione di un nuovo nucleo secondo le condizioni di cui all'allegato B; inclusione di un nuovo componente degli Organi degli Enti contraenti. 4
La copertura assicurativa decorre dal momento del pagamento del relativo premio. Art. 11 Estensione territoriale L'assicurazione vale per il mondo intero. Art. 12 Modalità di rimborso Resta valido quanto previsto all'art. 12 dell'allegato B. Art. 13 Tempi di rimborso e penali Resta valido quanto previsto all'art. 13 dell'allegato B. Art. 14 Controversie Resta valido quanto previsto all'art. 14 dell'allegato B. Art. 15 Forma delle comunicazioni dei Contraenti e dell'assicurato alla Società Resta valido quanto previsto all'art. 15 dell'allegato B. Art. 16 Foro Competente Resta valido quanto previsto all'art. 16 dell'allegato B. Art. 17 Tasse e Imposte Resta valido quanto previsto all'art. 17 dell'allegato B. Art. 18 Anticipi indennizzi Resta valido quanto previsto all'art. 18 dell'allegato B. Art. 19 Convenzionamento e pagamento diretto Resta valido quanto previsto all'art. 19 dell'allegato B. Art. 20 Rinuncia al diritto di rivalsa Resta valido quanto previsto all'art. 20 dell'allegato B. 5