Ordinanza sulla procedura d ammissione al servizio civile



Documenti analoghi
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Legge federale sul commercio ambulante

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Legge federale sul servizio civile sostitutivo

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Codice civile svizzero

Comunicazione di atti scritti a un autorità

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Legge federale sul miglioramento dello scambio d informazioni tra autorità in materia di armi

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Istruzioni agli organi d esecuzione del servizio civile sull attestazione del numero di giorni di servizio

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) 1,

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Accertamento della paternità

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato

Accordo

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

ART. 1 (Modifiche al codice penale)

Ordinanza del DFI

Ordinanza del DFI

Ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati

Scioglimento matrimonio in Svizzera o all'estero

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011)

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Trattato

Il/La sottoscritto/a, CHIEDE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Decisioni del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

Legge sui consulenti in brevetti

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Direttive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA)

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Ordinanza del DFGP sugli atti pubblici in forma elettronica

Ordinanza d'esecuzione della legge federale sul credito al consumo (OE della LCC)

La/Il sottoscritta/o inoltra istanza ai sensi del CAPO II, sezione I della legge regionale n. 45 del 2 agosto 2013, per:

Ordinanza sul casellario giudiziale

Ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all estero

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Regolamento CFSL. Nr Edizione ottobre Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Ordinanza sul casellario giudiziale. Avamprogetto. (Ordinanza VOSTRA) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina:

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Il/la sottoscritto/a. nato/a a il. in qualità di (carica sociale) dell impresa ( denominazione e ragione sociale) DICHIARA

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

del 15 ottobre 2008 (Stato 1 gennaio 2013)

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Provincia Regionale di Trapani Staff Gare e Contratti Via Osorio n Trapani

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

Transcript:

Ordinanza sulla procedura d ammissione al servizio civile del 5 dicembre 2003 il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 2 e 79 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 1995 1 sul servizio civile (LSC), ordina: Sezione 1: Presentazione ed effetti della domanda Art. 1 Presentazione della domanda per via informatica (art. 16a cpv. 1 LSC) 1 Il richiedente può presentare una domanda d ammissione per via informatica. Conferma la presentazione della domanda mediante una dichiarazione originale corredata della sua firma manoscritta. 2 Per stabilire il momento della presentazione della domanda è determinante la consegna di questa dichiarazione a un ufficio postale. Art. 2 Effetti della domanda sugli obblighi fuori servizio (art. 17 cpv. 1 LSC) La presentazione della domanda dispensa il richiedente dal tiro obbligatorio e dall obbligo di presentarsi alle ispezioni fin tanto che sulla sua domanda sia stata presa una decisione passata in giudicato. Art. 3 Domande degli Svizzeri all estero (art. 17 cpv. 2 LSC) 1 Gli Svizzeri all estero che sono chiamati a prestare servizio attivo non sono sottoposti all obbligo di entrare in servizio se hanno presentato la loro domanda prima dell entrata in servizio. 2 L organo d esecuzione del servizio civile (organo d esecuzione) e la commissione d ammissione esaminano prioritariamente le domande presentate dopo l entrata in servizio. RS 824.016 1 RS 824.0 2003-1918 5267

Procedura d ammissione al servizio civile. O RU 2003 Art. 4 Domande di persone la cui domanda di servizio militare non armato è stata respinta (art. 17 cpv. 2 LSC) Le persone le cui domande di servizio militare non armato sono state respinte con decisione passata in giudicato meno di tre mesi prima del prossimo periodo di servizio militare non devono entrare in servizio se presentano la loro domanda d ammissione al servizio civile prima dell entrata in servizio. Sezione 2: Trattazione della domanda e audizione Art. 5 Domande di persone che hanno rifiutato il reclutamento (art. 16 cpv. 1 LSC) 1 L organo d esecuzione incarica le autorità militari competenti di esaminare l idoneità al servizio militare di chi ha presentato una domanda d ammissione al servizio civile ed è oggetto di un procedimento penale per obiezione di coscienza poiché non si è presentato al reclutamento. 2 Le disposizioni dell ordinanza del 9 settembre 1998 2 concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS) si applicano per analogia all esame medico. Art. 6 Domande in rapporto con lunghi periodi di servizio militare (art. 17 cpv. 2 LSC) L organo d esecuzione e la commissione d ammissione esaminano prioritariamente le domande presentate durante un periodo di servizio militare di almeno quattro settimane. Art. 7 Audizione dei reclutandi (art. 16 cpv. 1 LSC) 1 Le autorità militari competenti e l organo d esecuzione provvedono affinché i reclutandi che hanno presentato una domanda d ammissione siano ascoltati nel quadro del reclutamento. 2 Non sono ascoltati durante il reclutamento i richiedenti: a. la cui domanda arriva solo due giorni feriali prima del reclutamento; b. la cui domanda è stata presentata durante il reclutamento. 2 RS 511.12 5268

Procedura d ammissione al servizio civile. O RU 2003 Art. 8 Audizioni personali (art. 18a cpv. 1 LSC) 1 L organo d esecuzione convoca il richiedente a un audizione personale. 2 L audizione personale da parte della commissione d ammissione, le deliberazioni di quest ultima e la sua decisione non sono pubbliche. 3 Le dichiarazioni del richiedente sono registrate in un verbale d audizione. Art. 9 Spese relative all annullamento di un audizione (art. 18d cpv. 3 LSC) 1 L organo d esecuzione può addossare al richiedente le spese risultanti dall annullamento di un audizione fino a un importo di 600 franchi. 2 L organo d esecuzione fissa l importo, tenendo conto del grado di responsabilità del richiedente nell impedimento e se quest ultimo ha comunicato immediatamente le ragioni dell impedimento all organo d esecuzione. 3 L organo d esecuzione non addossa alcuna spesa qualora il richiedente reclutando non si è presentato al reclutamento. Art. 10 Entrata in materia sulle domande di riesame (art. 18 cpv. 5 LSC) La decisione d entrata in materia su una domanda di riesame è di competenza: a. della commissione d ammissione se essa ha pronunciato sulla domanda precedente; b. altrimenti, dell organo d esecuzione. Sezione 3: Decisione Art. 11 Notificazione della decisione (art. 18c LSC) 1 La commissione d ammissione comunica oralmente la sua decisione al richiedente il giorno dell audizione e gli consegna il dispositivo di decisione. 2 Notifica la decisione motivata per scritto nei giorni seguenti. Il termine di ricorso inizia a decorrere dalla data di questa notifica. 3 La commissione d ammissione notifica la sua decisione più tardi, se l idoneità al servizio militare del richiedente deve essere riesaminata. Art. 12 Ammissione durante un periodo di servizio militare (art. 18c LSC) Il richiedente che riceve il dispositivo di decisione concernente l ammissione al servizio civile durante un periodo di servizio militare, viene liberato dal servizio il giorno stesso. 5269

Procedura d ammissione al servizio civile. O RU 2003 Art. 13 Calcolo della durata del servizio civile ordinario (art. 8 cpv. 1 LSC) 1 Per calcolare la durata del servizio civile ordinario la commissione d ammissione riprende i dati del sistema di gestione del personale dell esercito relativi alla durata complessiva dei servizi d istruzione non ancora adempiuti ai sensi della legislazione militare. 2 A partire da cinque decimi, la durata è arrotondata al giorno intero successivo. 3 Nel calcolo della durata del servizio civile ordinario si tiene conto in modo proporzionale di tutte le modifiche della durata totale dei servizi d istruzione prevista dalla legislazione militare. 4 Per il calcolo della durata del servizio civile ordinario di ex ufficiali specializzati, la durata totale dei servizi d istruzione prevista dalla legislazione militare non ancora adempiuti è moltiplicata con i fattori seguenti: a. meno di 160 giorni di servizio militare prestati: 1,5; b. da 160 a 189 giorni di servizio militare prestati: 1,4; c. da 190 a 219 giorni di servizio militare prestati: 1,3; d. da 220 a 249 giorni di servizio militare prestati: 1,2; e. da 250 o più giorni di servizio militare prestati: 1,1. 5 Per le persone soggette al servizio civile, ex sottufficiali superiori o ex ufficiali, che non hanno prestato almeno la metà del servizio pratico per l ottenimento del loro grado, la durata del servizio civile equivale a 1,2 volte la durata totale dei servizi d istruzione che non sono ancora stati adempiuti secondo la legislazione militare. Art. 14 Firme apposte da macchine La commissione d ammissione può firmare le sue decisioni e le sue prese di posizione con firme apposte da macchine. Art. 15 Diritto di ricorso del Dipartimento (art. 64 cpv. 1 bis e 80a cpv. 4 LSC) 1 Il Dipartimento può richiedere informazioni e documenti presso la commissione d ammissione e presso l organo d esecuzione. 2 Per valutare l opportunità di interporre ricorso, il Dipartimento ha accesso a tutti gli atti della procedura d ammissione. 5270

Procedura d ammissione al servizio civile. O RU 2003 Sezione 4: Disposizioni finali Art. 16 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell allegato. Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2004. 5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 5271

Procedura d ammissione al servizio civile. O RU 2003 Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: Allegato 1. Ordinanza del 1 dicembre 1999 3 sul casellario giudiziale informatizzato Art. 2 lett. l Il casellario serve al sostegno delle autorità federali e cantonali nell adempimento dei compiti seguenti: l. esame delle condizioni d ammissione e d esclusione nel quadro della legge federale del 6 ottobre 1995 4 sul servizio civile sostitutivo. Art. 3 cpv. 3 lett. j 3 Le seguenti autorità possono consultare direttamente (online) i dati per l adempimento dei loro compiti legali: j. l organo d esecuzione del servizio civile. L allegato è sostituito dalla versione qui annessa. 2. Ordinanza dell 11 settembre 1996 5 sul servizio civile sostitutivo Capitolo 5 (art. 23 28) Abrogato 3 RS 331 4 RS 824.0 5 RS 824.01 5272

Procedura d ammissione al servizio civile RU 2003 Diritto di trattamento dei dati memorizzati nel casellario Allegato (art. 17 cpv. 2) A = Consultazione E = Iscrizione (prima iscrizione o mutazione) Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni UFG- CG UFP- IP IMES- NAZ GM MPC POLFED GrPE UFR IMES DPIO OESC GP EP SCC PS UCS 1. Dati personali Numero d identità (numero sistematico progressivo) A A A A A A A A A A A A A A A A Cognome, cognome di nascita, E A A E A A A A A A A E A E A A nome Luogo, Paese e data di nascita E A A E A A A A A A A E A E A A Sesso E A A E A A A A A A A E A E A A Luogo d origine, nazionalità E A A E A A A A A A A E A E A A Genitori E A A E A A A A A A A E A E A A Stato civile, coniuge E A A E A A A A A A A E A E A A Indirizzo, domicilio sconosciuto, E A A E A A A A A A A E A E A A senza fissa dimora Menzione di un eventuale A A A A A A A A A A A A A A A A sentenza Menzione di un eventuale A A A A A A A A A A A A procedimento penale pendente Menzione di un eventuale annotazione di trattamento E 5273

Procedura d ammissione al servizio civile RU 2003 Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni UFG- CG UFP- IP IMES- NAZ GM MPC POLFED GrPE UFR IMES DPIO OESC GP EP SCC PS UCS Menzione di un eventuale domanda pendente al casellario giudiziale straniero A A A A A A A A A A A A A Statuto soggiorno dello straniero E A A A A A A A A E A E A Data di mutazione A A A A A A A A A A A A A A A A 2. Dati personali falsi Cognome, nome E A A E A A A A A A A E E E A A Data di nascita E A A E A A A A A A A E E E A A 3. Richieste di autorità giudiziarie penali di estratti del casellario nell ambito di procedimenti penali pendenti in Svizzera Numero d identità A A A A A A A A A A Data dell informazione A A E A A A A E A E Autorità richiedente A A E A A A A E A E Numero di riferimento A A E A A A A E A E Imputazione A A E A A A A E A E 4. Condanne Numero sentenza (numero sistematico progressivo) Data sentenza, notifica, autorità giudicante A A A A A A A A A A A A A A A A E A A E A A A A A A A E A E A A Data sentenza di prima istanza, E A A E A A A A A A A E A E A A autorità di prima istanza Numero di riferimento E A A E A A A A A A A E A E A A 5274

Procedura d ammissione al servizio civile RU 2003 Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni UFG- CG UFP- IP IMES- NAZ GM MPC POLFED GrPE UFR IMES DPIO OESC GP EP SCC PS UCS Cantone d esecuzione E A A E A A A A A A A A A A A A In presenza, in contumacia, E A A E A A A A A A A E A E A A decreto d accusa Sentenza iniziale, complementare, parzialmente complementare E A A E A A A A A A A E A E A A Tipo e forma del reato E A A E A A A A A A A E A E A A Tasso alcolemico E E E E Data della perpetrazione E A A E A A A A A A A E A E A A (data o periodo) Tipo, durata pena principale E A A E A A A A A A A E A E A A Ammontare e valuta delle multe E A A E A A A A A A A E A E A A Durata del periodo di prova E A A E A A A A A A A E A E A A Misura E A A E A A A A A A A E A E A A Durata del carcere preventivo E A A E A A A A A A A E A E A A Menzione di eventuali norme di condotta Tipo e durata della pena accessoria, con o senza sospensione condizionale Regole relative alla misura della pena E A A E A A A A A A A E A E A A E A A E A A A A A A A E A E A A E A A E A A A A A A A E A E A A 5. Decisioni successive Numero decisione (numero sistematico progressivo) Data della decisione, della notifica A A A A A A A A A A A A A A A A E A A E A A A A A A A E E E A A 5275

Procedura d ammissione al servizio civile RU 2003 Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni UFG- CG UFP- IP IMES- NAZ GM MPC POLFED GrPE UFR IMES DPIO OESC GP EP SCC PS UCS Autorità giudicante E A A E A A A A A A A E E E A A Tipo di decisione E A A E A A A A A A A E E E A A Data della liberazione E A A E A A A A A A A E E E A A Pena eseguita, non eseguita E A A E A A A A A A A E E E A A Espulsione giudiziaria eseguita, non eseguita E A A E A A A A A A A E E E A A Misura E A A E A A A A A A A E E E A A Durata del periodo di prova, del E A A E A A A A A A A E E E A A patronato Menzione di eventuali norme di E A A E A A A A A A A E E E A A condotta Durata computata E A A E A A A A A A A E E E A A Grazia E A A E A A A A A A A A A E A A Pena successiva secondo l articolo 100 ter CP E A A E A A A A A A A E E E A A 6. Richiesta di casellario giudiziale straniero Motivo della richiesta E A A E A A E E A E E E E Menzione di un eventuale E A A E A A E E A E E E E detenzione Autorità richiedente, data E A A E A A E E A E E E E Autorità straniera richiesta E A A E A A E E A E E E E 5276

Procedura d ammissione al servizio civile RU 2003 Abbreviazioni: DPIO Divisione della protezione delle informazioni e delle opere / controllo di sicurezza personale MPC Ministero pubblico della Confederazione UFP-IP Ufficio federale di polizia - Interpol UFR Ufficio federale dei rifugiati UFG-CG Ufficio federale di giustizia Casellario giudiziale POLFED Polizia federale PS Polizia cantonale degli stranieri IMES Ufficio federale dell immigrazione, dell integrazione e dell emigrazione IMES-NAZ Ufficio federale dell immigrazione, dell integrazione e dell emigrazione - Nazionalità SCC Servizio di coordinamento cantonale GM Giustizia militare GP Autorità cantonali di giustizia penale EP Autorità cantonali preposte all esecuzione penale UCS Uffici cantonali di circolazione stradale GrPE Gruppo del personale dell esercito OESC Organo d esecuzione del servizio civile 5277

Procedura d ammissione al servizio civile RU 2003 5278