TABELLE ONERI CONCESSORI 1 - INSEDIAMENTI RESIDENZIALI (costi che si applicano per mc.) INTERVENTI Zona A Zona B Zona C Zona D Zona F primaria 1,85 2,12 2,25 2,25 2,25 secondaria 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 della Primaria 2,78 3,18 3,38 3,38 3,38 Secondaria 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 Primaria 4,95 5,65 6,01 6,01 6,01 secondaria 14,93 14,93 14,93 14,93 14,93 con cambio della originaria Primaria 7,41 8,47 9,01 9,01 9,01 secondaria 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 primaria 6,18 7,07 7,51 7,51 7,51 secondaria 18,66 18,66 18,66 18,66 18,66 Primaria 9,27 10,59 11,26 11,26 11,26 Secondaria 27,99 27,99 27,99 27,99 27,99 - con If inferiore a 1,5 mc/mq, oppure nel caso di ricostruzione, a seguito di demolizione senza aumento di volume primaria 7,41 8,47 9,01 9,01 9,01 secondaria 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 - con If compreso tra 1,5 e 3 mc/mq primaria 6,18 7,07 7,51 7,51 7,51 secondaria 18,66 18,66 18,66 18,66 18,66 - con If superiore a 3 mc/mq primaria 5,56 6,36 6,75 6,75 6,75 secondaria 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 NOTA : Per gli interventi di ampliamento e sopraelevazione in misura superiore a quella stabilita dall art. 79 comma 2 Lett. d) della L.R. n. 1/2005 si applicano le tariffe previste per la nuova edificazione.
2 INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI (costi che si applicano al mq. di superficie utile e non si conteggia il costo di costruzione). INTERVENTI Zona A Zona B Zona C Zona D Zona F primaria 2,49 2,84 3,03 3,03 3,03 secondaria 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 della primaria 4,14 4,74 5,04 5,04 5,04 secondaria 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 Primaria 6,63 7,60 8,07 8,07 8,07 secondaria 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 con cambio della originaria Primaria 9,60 11,38 12,08 12,08 12,08 secondaria 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 primaria 8,30 9,49 10,07 10,07 10,07 secondaria 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 primaria 12,44 14,22 15,11 15,11 15,11 secondaria 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 - con If inferiore a 1,5 mc/mq, oppure nel caso di ricostruzione, a seguito di demolizione senza aumento di volume primaria 9,95 11,38 12,08 12,08 12,08 secondaria 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 - con If compreso tra 1,5 e 3 mc/mq primaria 8,30 9,49 10,07 10,07 10,07 secondaria 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 - con If superiore a 3 mc/mq primaria 7,47 8,53 9,07 9,07 9,07 secondaria 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 NOTA : Per gli interventi di ampliamento e sopraelevazione in misura superiore a quella stabilita dall art. 79 comma 2 lett. d) della L.R. 1/2005, si applicano le tariffe previste per la nuova edificazione.
3 INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI DI TIPO PARTICOLARE (costi che si applicano al mq. di superficie di calpestio, non si conteggia il costo di costruzione) INTERVENTI Zona A Zona B Zona C Zona D Zona F primaria 2,86 3,26 3,46 3,46 3,46 secondaria 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 della Primaria 4,75 5,44 5,77 5,77 5,77 secondaria 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 Primaria 7,60 8,70 9,23 9,23 9,23 secondaria 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 con cambio della originaria Primaria 11,41 13,04 13,85 13,85 13,85 secondaria 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 primaria 9,51 10,86 11,55 11,55 11,55 secondaria 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 primaria 14,26 16,30 17,31 17,31 17,31 secondaria 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 - con If inferiore a 1,5 mc/mq, oppure nel caso di ricostruzione, a seguito di demolizione senza aumento di volume primaria 11,41 13,04 13,85 13,85 13,85 secondaria 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 - con If compreso tra 1,5 e 3 mc/mq primaria 9,51 10,86 11,55 11,55 11,55 secondaria 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 - con If superiore a 3 mc/mq primaria 8,56 9,78 10,38 10,38 10,38 secondaria 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 NOTA: Per gli interventi di ampliamento e sopraelevazione in misura superiore a quella stabilita dall art. 79 comma 2 lett. d) della L.R. n. 1/2005, si applicano le tariffe previste per la nuova edificazione.
4 - INSEDIAMENTI TURISTICI COMMERCIALI DIREZIONALI (costi che si applicano al mc.) INTERVENTI Zona A Zona B Zona C Zona D Zona F primaria 2,54 2,90 3,08 3,08 3,08 secondaria 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 della primaria 4,24 4,84 5,14 5,14 5,14 secondaria 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 Primaria 6,77 7,74 8,23 8,23 8,23 secondaria 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 con cambio della originaria Primaria 10,16 11,62 12,34 12,34 12,34 secondaria 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 primaria 8,47 9,68 10,28 10,28 10,28 secondaria 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 primaria 12,70 14,52 15,42 15,42 15,42 secondaria 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 - con If inferiore a 1,5 mc/mq, oppure nel caso di ricostruzione, a seguito di demolizione senza aumento di volume primaria 10,16 11,62 12,34 12,34 12,34 secondaria 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 - con If compreso tra 1,5 e 3 mc/mq primaria 8,47 9,68 10,28 10,28 10,28 secondaria 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 - con If superiore a 3 mc/mq primaria 7,62 8,71 9,25 9,25 9,25 secondaria 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 NOTA: Per gli interventi di ampliamento e sopraelevazione in misura superiore a quella stabilita dall art. 79 comma 2 lett. d) della L.R. n. 1/2005, si applicano le tariffe previste per la nuova edificazione.
5 - INSEDIAMENTI COMMERCIALI ALL INGROSSO (costi che si applicano al mq. della superficie calpestabile) INTERVENTI Zona A Zona B Zona C Zona D Zona F primaria 5,35 5,03 5,34 9,25 9,25 secondaria 1,54 1,54 1,54 3,86 3,86 della primaria 8,93 8,37 8,89 8,89 8,89 secondaria 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 Primaria 11,72 13,40 14,24 14,24 14,24 secondaria 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 con cambio della originaria Primaria 17,58 20,09 21,35 21,35 21,35 secondaria 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 primaria 17,87 16,75 17,79 17,79 17,79 secondaria 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 primaria 26,78 25,12 26,69 26,69 26,69 secondaria 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 - con If inferiore a 1,5 mc/mq, oppure nel caso di ricostruzione, a seguito di demolizione senza aumento di volume primaria 21,44 20,09 21,35 21,35 21,35 secondaria 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 - con If compreso tra 1,5 e 3 mc/mq primaria 17,87 16,75 17,79 17,79 17,79 secondaria 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 - con If superiore a 3 mc/mq primaria 16,07 15,07 16,02 16,02 16,02 secondaria 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 NOTA: Per gli interventi di ampliamento e sopraelevazione in misura superiore a quella stabilita dall art. 79 comma 2 lett. d) della L.R. n. 1/2005, si applicano le tariffe previste per la nuova edificazione.
Nelle Z.T.O. classificate E Considerato che il comma 9 dell art. 127 della L.R. 1/2005 dà facoltà al Comune di determinare l incidenza delle opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria nei casi di immobili soggetti alla disciplina della L.R. 1/2005 e per quelli per i quali detto contributo non sia altrimenti determinato, si ritiene opportuno fissare la suddetta incidenza : Per gli interventi soggetti alla L.R. 1/2005 si applicano i costi relativi alla tabella D. Per le nuove costruzioni destinate ad annessi si applicano sempre le tabelle della Z.T.O. C (insediamenti artigianali normali) (con indice minore di 1,5 mc/ mq) maggiorate del 10% (costi che si applicano al mq. di superficie di calpestio) 6 ZONE AGRICOLE INTERVENTI Residenziale ( /mc) Artigianale ( /mc) Turistici ( /mc) Comm. Ingros. ( /mc) Annessi ( /mq) primaria 1,85 2,49 2,22 4,40 3,03 secondaria 4,80 2,01 1,11 1,32 2,35 della primaria 3,74 3,75 6,59 secondaria 3,03 1,65 1,96 Primaria 4,95 6,63 6,77 11,72 8,05 secondaria 12,79 5,38 2,94 3,52 6,27 con cambio della originaria Primaria 9,95 10,16 17,59 secondaria 8,07 4,41 5,26 primaria 6,18 8,30 8,47 14,65 10,08 secondaria 15,99 6,72 3,68 4,39 7,83 primaria 12,44 12,70 21,98 secondaria 10,08 5,52 6,58 Interventi di deruralizzazione (art. 45 LRT 1/05) primaria 4,95 6,63 6,77 11,72 secondaria 12,79 5,38 2,94 3,52 Interventi di deruralizzazione (art. 43 c.4 lett. c LRT 1/05) primaria 3,70 4,98 5,09 8,79 secondaria 9,60 4,03 2,20 2,63 con If inferiore a 1,5 mc/mq primaria 7,41 9,95 10,15 17,58 13,29 secondaria 19,19 8,07 4,41 5,26 10,35 Ai sensi del comma 9, lettera b) dell'art. 127 della legge regionale in oggetto è stabilito che: per gli interventi riguardanti autorimesse autonome e cioè non funzionalmente collegate ad immobili con specifiche destinazioni d uso, si applicano gli stessi costi medi comunali relativi ad attività commerciali; per interventi riguardanti la costruzione o la ristrutturazione di campi da tennis, piscine, maneggi, impianti sportivi in genere ed ogni altro immobile, struttura od opera autonoma e cioè non funzionalmente collegata ad immobili con specifiche destinazioni d'uso, si applicano gli stessi costi medi relativi ad attività commerciali, assumendo a base di calcolo la superficie convenzionale corrispondente al 50% della superficie lorda; qualora per taluni interventi si debba fare riferimento al loro volume, la superficie sarà convenzionalmente determinata in 3/5 del volume stesso.
Nei casi di interventi di deruralizzazione vanno sommati gli oneri dovuti per la deruralizzazione con quelli relativi alla categoria di intervento (Ristrutturazione Edilizia, Sostituzione Edilizia o Ristrutturazione Urbanistica) 2) DETERMINAZIONE TABELLE PARAMETRICHE PER I MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D USO SENZA OPERE 2.1.) In tutti i casi di mutamento di destinazione d uso in assenza di opere edili, è dovuto il pagamento del contributo per spese di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura del 50% di quello stabilito per interventi di ristrutturazione edilizia in riferimento alla destinazione d uso finale dell immobile. Sono fatti salvi i casi di deruralizzazione espressamente previsti dalla vigente normativa regionale sulle zone agricole, L.R.T. 1/2005. 2.2.) Qualora il mutamento d uso di edifici sia accompagnato da opere che determinano aumento del carico urbanistico (aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari), alle porzioni dell edificio interessate da dette opere, si applicano gli oneri di urbanizzazione relative alla categoria d intervento prevista.! " ## $%%! &! '! (()* 3) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE Il contributo relativo al costo di costruzione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sarà determinato come segue: 3.1.) per gli insediamenti residenziali di nuova costruzione: applicando le aliquote percentuali previste per classi di edificio dalla tabella D allegata alla L.R. n 71/99 (e sotto trascritta) al costo di costruzione calcolato attraverso il procedimento previsto dal D.M. 10.05.1977 assumendo come costo unitario base quello determinato annualmente dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 7 della legge 24.12.1993 n. 537. In sede di prima applicazione tale costo unitario base viene fissato in../mq. 198,87= TABELLA D 1 - Abitazioni aventi superficie utile: a - superiore a mq. 160 e accessori > mq. 60 8 % b - compresa tra mq. 160 e 130 e accessori <= mq. 55 7 % c - compresa tra mq. 130 e 110 e accessori <= mq. 50 7 % d - compresa tra mq. 110 e 95 e accessori <= mq. 45 6 % e - inferiore a mq. 95 e accessori <= mq. 40 6 % 2 - Abitazioni aventi caratteristiche di lusso (D.M. 2.8.1969) 10 % Note: Qualora la superficie degli accessori superi quella indicata a fianco di ciascuna categoria, la percentuale da applicare è quella della categoria immediatamente superiore. Le percentuali di applicazione sopra indicate sono ridotte di un punto nei seguenti casi: a) per gli edifici che vengono dotati, ai fini del riscaldamento invernale e/o del condizionamento estivo, di sistemi costruttivi ed impianti che utilizzano l energia solare; b) per gli edifici da realizzare con struttura portante in muratura di pietrame e/o laterizio; c) per gli interventi di bioedilizia; Gli interventi per installazione di impianti relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio energetico sono assimilati a manutenzione straordinaria. 3.1.1.) per gli interventi di ristrutturazione edilizia oltre i limiti previsti all'art. 79 comma 2 lettera d), di ristrutturazione urbanistica o di addizioni volumetriche di edifici residenziali: applicando le aliquote percentuali previste dalla tabella D al costo di costruzione calcolato attraverso il procedimento previsto dal D.M. 10.05.1977 assumendo come costo unitario base l'80% di quello determinato annualmente dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 7 della legge 24.12.1993 n. 537. Per la parte in ampliamento il costo unitario di costruzione sarà invece pari a quello previsto per le nuove edificazioni. 3.2. per gli insediamenti turistici, commerciali e direzionali: applicando le percentuali riportate nella sottostante tabella D1 al costo documentato di costruzione determinato mediante computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale sulla base del
progetto presentato per ottenere la concessione edilizia, riportante in calce una dichiarazione asseverante la rispondenza dei prezzi unitari applicati a quelli correnti del mercato, rilevabili da bollettini locali e/o preziari regionali, nonché la rispondenza delle quantità delle varie lavorazioni previste a quelle effettivamente necessarie per eseguire l'opera, nel quale dovranno analiticamente risultare le lavorazioni relative a: - scavi, fondazioni, strutture, opere murarie al grezzo; - opere di rifinitura (pavimenti, infissi, tinteggiatura, sanitari, etc...); - impianti. TABELLA D1 Tipo di attività Aliquota % Turistica a carattere pubblico 1 % Turistica a carattere privato 3% Campeggi privati 2% Direzionale, edificio pubblico 1 % Direzionale, edificio privato 3% Commerciale 3% Piscine e/o impianti sportivi, gazebi, portici ed ogni tipo di pertinenza (su computo metrico con opere finite) 10% 3.3.) Le autorizzazioni o le denunce di inizio attività comportano la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione ad eccezione degli interventi di cui all articolo 79, comma 1, lettera a) della L.R.T. 1/2005, per i quali è dovuto anche il relativo costo di costruzione. )+ APPLICAZIONE ED AGGIORNAMENTI Gli importi di cui alle tabelle allegate al presente atto e relative alle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, si applicano alle istanze presentate dalla data di adozione del presente atto e fino al 31 dicembre dell anno in corso. Tali importi saranno aggiornati, secondo le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell articolo 120 della L.R.T. 1/2005 e si applicheranno, senza ulteriori atti, alle istanze di concessione o autorizzazione edilizie ed alle denunce di inizio dell attività presentate successivamente al 1 gennaio dell anno seguente. 5) VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO A CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE 5.1.) oneri di urbanizzazione La quota di contributo di cui all articolo 19, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, è corrisposta al comune all atto del rilascio della concessione o dell autorizzazione. In alternativa al pagamento immediato, in unica soluzione, dell'importo dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, lo stesso potrà essere corrisposto in forma rateizzata ai sensi dell articolo 126 comma 3 della richiamata legge regionale, con le seguenti modalità e scadenze: 5.1.1.) per i nuovi interventi ricadenti all'interno delle aree delimitate dai piani di cui alle leggi 167/1962, 865/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, il pagamento dell'importo dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, sarà regolamentato nelle singole convenzioni sulla base delle disposizioni dei regolamenti sull'assegnazione di tali aree. 5.1.2.) per tutti gli altri interventi, il contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuto dal concessionario è corrisposto nella misura del: 25 % all'atto del rilascio della concessione o dell autorizzazione. 25 % allo scadere del 6 mese dalla data di rilascio della concessione o dell autorizzazione. 25 % allo scadere del 12 mese dalla data di rilascio della concessione o dell autorizzazione. 25 % allo scadere del 18 mese dalla data del rilascio della concessione o dell'autorizzazione. 5.2.) contributo sul costo di costruzione La quota di contributo di cui all articolo 121, costo di costruzione, è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione o dell autorizzazione. In alternativa al pagamento in un unica soluzione il contributo afferente il costo di costruzione può essere corrisposto in forma rateizzata ai sensi dell articolo 126 comma 3 della richiamata legge regionale, con le seguenti modalità e scadenze: 5.2.1.) per i nuovi interventi ricadenti all'interno delle aree delimitate dai piani di cui alle leggi 167/1962, 865/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, il pagamento dell'importo dovuto sul costo di costruzione, sarà regolamentato nelle singole convenzioni sulla base delle disposizioni dei regolamenti sull'assegnazione di tali aree. 5.2.2.) per tutti gli altri interventi, il contributo afferente al costo di costruzione dovuto dal concessionario è corrisposto nella misura del: 25 % all'atto del rilascio della concessione o dell autorizzazione.
25 % allo scadere del 6 mese dalla data di rilascio della concessione o dell autorizzazione. 25 % allo scadere del 12 mese dalla data di rilascio della concessione o dell autorizzazione 25 % allo scadere del 18 mese dalla data del rilascio della concessione o dell'autorizzazione. La quota di contributo di cui trattasi deve essere comunque saldata all'atto della comunicazione di ultimazione dei lavori. 6) VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO A DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA Il contributo dovuto in relazione alla denuncia di inizio attività, calcolato dal progettista abilitato, o la prima rata di esso, è corrisposto al comune, entro i 20 giorni successivi alla data di presentazione della denuncia stessa. Nella denuncia di inizio attività dovranno essere indicati: la gratuità o meno dell intervento, il calcolo eseguito ed i relativi importi, le modalità di pagamento prescelte sulla base della presente regolamentazione. Gli Uffici competenti provvederanno al controllo del calcolo dei contributi dovuti, effettuato, in via preliminare, dal progettista abilitato. Nel caso di difformi determinazioni, il responsabile del procedimento provvederà a comunicare all interessato, mediante notifica a mezzo postale con raccomandata AR, il nuovo importo calcolato e l ammontare dell eventuale conguaglio da corrispondere nel termine massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Decorso inutilmente tale termine saranno applicate, sulle somme dovute, le sanzioni di cui all articolo 128 della L.R.T. 1/2005. In alternativa al pagamento in un unica soluzione da effettuarsi entro i venti giorni successivi dalla data di presentazione al comune della denuncia di inizio attività, del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché quello relativo al costo di costruzione, possono essere corrisposti in forma rateizzata ai sensi dell articolo 126 comma 3 della richiamata legge regionale, con le seguenti modalità e scadenze: 6.1.) oneri di urbanizzazione 25 % entro venti giorni dalla data di presentazione della denuncia 25 % allo scadere del 6 mese dalla data di presentazione della denuncia 25 % allo scadere del 12 mese dalla data di presentazione della denuncia 25 % allo scadere del 18 mese dalla data di presentazione della denuncia 6.2.) costo di costruzione 25 % entro venti giorni dalla data di presentazione della denuncia 25 % allo scadere del 6 mese dalla data di presentazione della denuncia 25 % allo scadere del 12 mese dalla data di presentazione della denuncia 25 % allo scadere del 18 mese dalla data di presentazione della denuncia La quota di contributo deve essere comunque saldata alla data di presentazione della dichiarazione di conformità o di ultimazione dei lavori. 7) GARANZIE FINANZIARIE Nella ipotesi di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, il concessionario o il dichiarante, a garanzia delle obbligazioni contratte con il Comune, dovrà presentare idonea fideiussione rilasciata da compagnia assicuratrice o istituto di credito autorizzati. A Tali garanzie devono essere presentate dal titolare della concessione o dell autorizzazione edilizia nonché dal firmatario della denuncia di inizio attività, per un importo pari al contributo dovuto maggiorato del venti per cento. La fideiussione o la polizza assicurativa presentata dovrà essere dichiarata valida a tutti gli effetti dal responsabile del procedimento e dovrà riportare l'espressa accettazione da parte delle banche e delle compagnie assicuratrici concedenti delle clausole seguenti: 1. "la polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del contraente dagli oneri assunti verso il Comune per oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, oneri per opere di trattamento e smaltimento rifiuti ed eventuali sanzioni di cui all'articolo 128 della legge regionale 1/2005, comprovata da specifica comunicazione o dichiarazione liberatoria rilasciata dal Comune. 2. il pagamento delle somme dovute in base alla polizza fidejussoria, sarà effettuato senza riserva alcuna entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune. 3. il fidejussore non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'articolo 1944 del Codice Civile. Il pagamento a favore del Comune avverrà senza il preventivo consenso del debitore. L'atto fornito in garanzia resterà depositato nella documentazione della pratica edilizia ed al termine dei pagamenti degli importi dovuti e degli eventuali interessi di mora maturati per avvenuto ritardo ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 1/2005, verrà rilasciata dichiarazione di svincolo della polizza depositata. 8) ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE In alternativa al pagamento del contributo dovuto, il titolare della concessione o dell autorizzazione edilizia nonché della denuncia di inizio attività, può altresì, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 1/2005, obbligarsi a
realizzare direttamente opere di urbanizzazione secondo modalità e procedure da determinarsi in apposita convenzione approvata di volta in volta dalla Giunta Comunale. 9) SANZIONI Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui agli articoli 120 e 121 della L.R.T. 1/2005, comporta l applicazione delle sanzioni di cui all articolo 128 della stessa legge. Nel caso di pagamento rateizzato tali sanzioni si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate o di eventuali conguagli richiesti. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) dell articolo 128 della citata legge regionale, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.