N. 05088/2013 REG.PROV.COLL. N. 00983/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



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N. 05088/2013 REG.PROV.COLL. N. 00983/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 983 del 2013, proposto da: Mario..., rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio De Filippo, con lo stesso legalmente domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del TAR Campania; contro - Comune di Casamicciola Terme, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo..., con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via G. G. Orsini n. 30; - Equitalia Sud S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Grilletto, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, corso Novara, n. 13; per l'annullamento della nota di Equitalia prot. n. 8279 del 7/1/2013 e della nota comunale prot. n. 4945 del 27/4/2012; della cartella di pagamento n. 071/2010/00996263/13/000 per l importo di euro 321.957,37 a titolo di oneri di urbanizzazione; del ruolo n. 2010/004826 del 12/1/2010; nonché degli atti connessi; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Casamicciola Terme e di Equitalia Sud S.p.A.; Viste le produzioni delle parti; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 il dott.... Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO Con ricorso notificato il 28/2/2013, il sig. Mario... riferiva che: - il ricorrente presentava al Comune le DIA prot. n. 16806 del 27/12/2005 e n. 11403 del 31/8/2007; - con determina prot. n. 6078 del 15/5/2006, l intervento di cui alla DIA n. 16806/2005 veniva qualificato come ristrutturazione, comportante l obbligo di pagamento per oneri di urbanizzazione (e costo di costruzione) di euro 134.152,00; - con determina prot. n. 1945 del 6/2/2008, modificata con determina n. 3670 del 11/3/2008, l intervento di cui alla DIA n. 11403/2007 veniva qualificato come ristrutturazione con frazionamento in più unità immobiliari, comportante l obbligo di pagamento per oneri di urbanizzazione (e costo di costruzione) di euro 72.530,69; - rilevato il mancato pagamento, con atti n. 8730 e n. 8731 del 6/7/2009, il Comune diffidava alla corresponsione degli importi rideterminati in euro 187.822,67 e 101.552,84; - Equitalia Sud notificava in data 22/9/2010 la cartella di pagamento n. 071/2010/00996263/13/000 per l importo di complessivi euro 329.727,87; - a seguito della contestazione della spettanza degli oneri di urbanizzazione presentata dall interessato con atto del 11/11/2010, il Comune, con provvedimento n. 668 del 2/12/2010, annullava in autotutela, ex art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, le determine n. 6078 del 15/5/2006, n. 1945 del 6/2/2008, n. 3670 del 11/3/2008, n. 8730 e n. 8731 del 6/7/2009, con riserva di una nuova quantificazione dei contributi di costruzione; - il ricorrente, con raccomandata del 3/2/2011, chiedeva ad Equitalia la cancellazione dei ruoli del carico debitorio, inoltrando altresì con nota del 4/8/2011 il provvedimento comunale di annullamento; - sennonché Equitalia, dopo aver inizialmente sospeso l attività di riscossione, comunicava con atto prot. n. 8279 del 7/1/2013 di aver ricevuto la nota prot. n. 4945 del 27/4/2012 con la quale il Comune rappresentava di non aver disposto lo sgravio, invitando a procedere con la riscossione. A seguito di ciò l interessato proponeva l impugnativa in epigrafe. Il Comune ed Equitalia si costituivano in giudizio resistendo al gravame. Con ordinanza n. 598 del 10/4/2013, la domanda incidentale di tutela cautelare è stata accolta, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di eventuale competenza. DIRITTO 1. Preliminarmente Equitalia rileva l inammissibilità del ricorso nei propri confronti per carenza di motivi e di legittimazione passiva. L eccezione va disattesa in quanto l impugnativa si riferisce anche ad atti emessi da Equitalia, rispetto ai quali vengono dedotte specifiche censure per vizi propri.

Pertanto va riconosciuta la qualità di Equitalia di contraddittore necessario nel presente giudizio, per difendere la legittimità dei propri atti. 2. La difesa del Comune resistente eccepisce altresì l inammissibilità del ricorso attesa la mancata impugnativa degli atti presupposti, tant è che la nota n. 4945 del 2012, inviata ad Equitalia per la prosecuzione dell attività di riscossione, sarebbe un mero atto confermativo o esecutivo dei precedenti atti di imposizione, pertanto non suscettibile di impugnativa. Anche tale obiezione è priva di fondamento in quanto il ricorrente non contesta le determinazioni a suo tempo adottate sulle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ma si limita piuttosto a rilevare che gli atti a monte della riscossione sarebbero già stati annullati dallo stesso Comune. Tale essendo il perimetro della materia del contendere, il ricorso si palesa ammissibile. 3. Nel merito il ricorrente deduce che: - tutti gli atti impositivi del debito sarebbero stato annullati dal Comune, per cui sarebbero venuti meno i presupposti del ruolo e della cartella di pagamento; - sarebbe ingiusta, contraddittoria, immotivata, nonché in contrasto con l art. 97 cost., la successiva negazione da parte dello stesso Comune dell atto di autotutela, con nota non inviata all interessato e tanto meno preceduta da comunicazione di avvio del procedimento; - la nota di Equitalia violerebbe gli artt. 7 e 17 della legge n. 212 del 2000; Equitalia non avrebbe controllato la regolarità dell importo iscritto a ruolo, né si sarebbe resa conto della contraddittorietà dell operato del Comune. 3.1. Il Comune resistente obietta, in primo luogo, che il documento relativo all annullamento d ufficio esibito dal ricorrente sarebbe in realtà una mera bozza di provvedimento, che non si sarebbe mai concretizzata con la formale emanazione di un atto di autotutela. Infatti, a detta del Comune resistente, il responsabile dell Area non si sarebbe convinto della legittimità dell annullamento, tant è che l atto in questione non recherebbe né un numero di protocollo generale (ma solo un numero di protocollo interno all ente), né un destinatario (visto che mancherebbe una notifica all interessato e ad Equitalia). La difesa comunale soggiunge altresì che il Comune stesso non conoscerebbe come il ricorrente sia entrato in possesso del documento in questione. Al riguardo giova osservare che il ricorrente ha prodotto in giudizio un atto recante data, timbro del Comune e sottoscrizione del Capo Area Tecnica, protocollato prot. int. n. 668 e inviato al ricorrente a mezzo plico raccomandato in data 4/12/2010. Giova premettere che, di regola, gli atti amministrativi si perfezionano e producono effetti fin dalla loro emanazione, salvo che non sia altrimenti disposto da una norma, che richieda un controllo preventivo di legittimità o che preveda la comunicazione dell atto al suo destinatario (cfr. Cons. St., sez VI, 18/6/2002, n. 3319). In via generale sono considerati come recettizi, ai sensi dell art. 21-bis della legge n. 241 del 1990, i soli provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, fatta salva l immediata efficacia di quelli aventi carattere cautelare ed urgente. In ogni caso, anche per gli atti recettizi, la comunicazione incide unicamente sull'efficacia del provvedimento, nonché ovviamente sul decorso dei termini per l'impugnativa giurisdizionale, ma

comunque non influisce sull esistenza e sulla validità dell atto (cfr. Cons. St., sez. IV, 21/8/2006, n. 4860). Nella specie va tuttavia rilevato che non è mancata la comunicazione dell atto all interessato, il quale ha prodotto, in originale, il documento in questione ed il plico raccomandato, apparentemente proveniente dal Comune di cui reca i timbri, a nulla rilevando, di fronte a tale evidenza documentale, le asserzioni del difensore in ordine allo stupore manifestato al riguardo dal funzionario comunale. Quanto al protocollo interno, esso dimostra appunto la formalizzazione dell atto, laddove la mancanza di un protocollo generale o di uscita costituisce semmai una omissione o dimenticanza inidonea a travolgere, eliminare o escludere la esistenza dell atto stesso. Infatti è stato chiarito che l'omessa registrazione di protocollo del provvedimento, prevista dall'art. 53 del d.p.r. n. 445 del 2000 per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni, non può ritenersi causa di nullità o annullabilità dell atto (cfr. Cons. St., sez. VI, 6/8/2013, n. 4113). Ne consegue che gli atti adottati dal Comune per la determinazione dei contributi di costruzione risultano annullati in sede di autotutela con il provvedimento n. 668 del 2/12/2010, che risulta adottato, comunicato e non eliminato nelle forme previste dall ordinamento. Gli atti consequenziali di riscossione sono viziati da illegittimità derivata. 3.2. La fondatezza della esaminata doglianza è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte. 4. Attese le peculiarità della vicenda e delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso del contributo unificato anticipato dal ricorrente a carico del Comune in prevalenza soccombente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla gli atti impugnati Spese compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato a carico del Comune di Casamicciola Terme. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Cesare Mastrocola, Presidente... Donadono, Consigliere, Estensore Carlo Dell'Olio, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/11/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)