Aosta, 28 ottobre INCONTRO FORMATIVO PARTE 2: INTRODUZIONE ALLA L.R. 21/2008 Certificazione energetica degli edifici

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Aosta, 28 ottobre 2010 2 INCONTRO FORMATIVO PARTE 2: INTRODUZIONE ALLA L.R. 21/2008 Certificazione energetica degli edifici 1

La Regione Autonoma Valle d Aosta l.r. 21 del 18 aprile 2008 recante Disposizioni in materia di rendimento energetico nell edilizia D.G.R. n. 3014 del 30/10/2009 Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici MODIFICATA CON l.r. 8 del 2 marzo 2010 D.G.R. n. 1448 del 28/05/2010 Riconoscimento corsi di formazione D.G.R. n. 2236 del 20/08/2010 Accreditamento certificatori e ispettori 2

Premessa d obbligo... Tutto ciò che anticipiamo e non è ancora stato formalizzato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione potrebbe subire variazioni... (es: modello di certificato energetico) 3

l.r. 21/2008 - Finalità A promuove e incentiva la sostenibilità energetica nella progettazione realizzazione uso delle opere edilizie pubbliche e private ed il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti tenendo conto in particolare delle condizioni climatiche locali privilegiando le tecnologie a minore impatto ambientale 4

l.r.21/2008 - contenuti Certificazione energetica Prestazione energetica degli edifici l.r. 21/08 Catasto energetico Miglioramento dell efficienza energetica e incentivi Contrassegno di qualità per installatori e imprese

l.r.21/2008 - contenuti 1. ACCREDITAMENTO CERTIFICATORI -Riconoscimento corsi di formazione e relativi enti accreditati - Accreditamento certificatori -Gestione dell elenco certificatori nel tempo (rinnovo, sospensione, revoca ) 2.REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA -Metodo di calcolo -Software -Modello di legge 10 3.CERTIFICAZIONE ENERGETICA -Software -Modello di certificato -Targhe energetiche -Autodichiarazioni di classe G 7.MARCHIO IMPRESE -Gestione del sistema di qualificazione delle imprese (marchio qualità) 6. INCENTIVI -Contributi per la redazione dei certificati 4. CONTROLLI E SANZIONI -Accreditamento ispettori -modalità e procedura di controllo 5.CATASTO ENERGETICO -Predisposizione e gestione del catasto energetico, con statistiche ed analisi dei dati

l.r. 21/2008 Certificazione energetica Ricordiamo cosa la legge intende con DIAGNOSI ENERGETICA CERTIFICAZIONE ENERGETICA TARGA ENERGETICA 7

l.r. 21/2008 Certificazione energetica La diagnosi energetica è la procedura per individuare: Il fabbisogno energetico di un edificio Le opportunità di risparmio energetico analisi costi-benefici Il primo passo per eseguire una diagnosi: Audit dettagliato Certificazione energetica Attribuzione di una classe, dalla A+ alla G, utilizzando una scala di valori riferita ai diversi livelli di fabbisogno energetico attestato di certificazione energetica 8

l.r. 21/2008 ACE L attestato di certificazione energetica verrà approvato con apposita d.g.r. BOZZA 9

l.r. 21/2008 Ambito di applicazione Edifici nuova costruzione & Esistenti Nuova costruzione Trasformazione edilizia tranne gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non influiscono sulle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare; Ampliamento superiore al 20% del volume preesistente Nuova installazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale Sostituzione di generatori di calore ed unità frigorifere Demolizione e ricostruzione 10

l.r. 21/2008 Ambito applicazione SONO ESCLUSI DALL APPLICAZIONE a) gli edifici residenziali isolati con superficie utile < 50 metri quadrati; b) i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali climatizzati per esigenze del processo produttivo (NO comfort addetti) c) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati in parte non prevalente per gli usi tipici del settore civile; d) i locali non dotati di un sistema di climatizzazione invernale, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, definiti con deliberazione della Giunta regionale. Non ancora emanata 11

l.r. 21/2008 ACE Obbligo Nuova costruzione Totale demolizione e ricostruzione Ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998 Nel caso di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione dell'acquirente a cura del venditore. NON è obbligatorio per le locazioni!! Volontà Ogni edificio, anche se non ricadente in alcun obbligo di dotazione può munirsi di attestato di certificazione energetica. 12

l.r. 21/2008 Edifici particolari Gli edifici ricadenti nell ambito del Codice dei beni culturali e del paesaggio e quelli classificati di pregio, documento e monumento da PRGC previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali e del paesaggio se l applicazione l.r.21/2008 dovesse compromettere le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche le disposizioni l.r.21/2008 (requisiti e prescrizioni) possono non essere applicate o essere applicate parzialmente compatibilmente con le esigenze di tutela Rimane l'obbligo di redigere l'attestato di certificazione energetica!! d.g.r. con eventuali prescrizioni specifiche semplificate 13

l.r. 21/2008 Visualizzazione classe energetica edificio Obbligo EDIFICI di proprietà PUBBLICA Gli edifici di proprietà pubblica sono dotati di attestato di certificazione energetica che deve essere affisso in luogo facilmente visibile per il pubblico. Volontà EDIFICI PRIVATI Il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica può essere dimostrato mediante affissione, nell'edificio interessato, di un'apposita targa energetica. Il formato della targa energetica verrà approvato con apposita d.g.r. 14

A.C.E. da sapere... Potrà essere rilasciato soltanto da un soggetto accreditato e presente nell elenco regionale pubblicato sul sito della regione Dovrà essere generato tramite l apposito portale informatico della certificazione energetica Dovrà essere conforme al modello approvato con d.g.r. Riporta la prestazione energetica riferita ad un uso standard dell'edificio calcolato secondo il metodo approvato con d.g.r; L'attestato ha una validità temporale massima di 10 anni dalla data del rilascio ma deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e impiantistica idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio. 15

l.r. 21/2008 novità Adeguamento al nazionale: autodichiarazione classe G Gli edifici la cui superficie utile sia inferiore o uguale a 1000 metri quadrati, il proprietario può rilasciare all'acquirente una dichiarazione in cui attesta: a) la scadente qualità energetica dell'immobile e i costi elevati per la gestione energetica dello stesso; b) l'appartenenza dell'edificio alla classe energetica più bassa. deve essere trasmessa, entro 15 giorni dalla data dell'atto di trasferimento di proprietà, al COA energia SOLO PER COMPRAVENDITA! MODULO SCARICABILE DA: http://www.regione.vda.it/gestione/gestione_contenuti/allegato.asp?pk_allegato=7638 16

l.r. 21/2008 novità Contrassegno di qualità per installatori e imprese un valore aggiunto per le imprese e gli installatori del settore e per gli utenti che ad essi si rivolgono I requisiti e le modalità di rilascio del contrassegno verranno stabilite con apposita d.g.r. IMPORTANZA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE!! 17

Oggetto delibere La legge prevede le seguenti delibere: - Definizioni integrative (art.2) - Locali scorporabili (art.3 comma 3 punto c) - Prescrizioni specifiche per gli edifici protetti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (art.3 comma 4) - Metodologia di calcolo (art.4) - Definizione delle classi (art.5) - Requisiti minimi di prestazione (art.6) - Casi dotazione attestato (art.7) - Modello relazione tecnica ex l10/91 (art.8 comma 1) - Modalità accertamenti e ispezioni (art.8 comma 5) - Sistema di accreditamento (art.9 comma 2) - Procedimento accreditamento corsi (art.10 comma 1) sogg. Formatori e riconoscimento -Procedimento accreditamento sogg. certificatori (art.10 comma 1) -Procedimento accreditamento sogg. ispettori (art.11 11) 18

Oggetto delibere La legge prevede le seguenti delibere: - Obiettivi minimi di miglioramento dell efficienza energetica (art.13 comma 1) - Piano di risanamento energetico (art.13 comma 2) - Linee guida criteri di efficienza energetica strumenti urbanistici (art. 13 comma 3) - Installazione fonti rinnovabili (art. 13 comma 3) - Criteri di deroga per impianti centralizzati edifici con più di 4 unità abitative (art.14 comma 3) - Valorizzazione contrassegno qualità (art.15ter comma 2) - Requisiti per rilascio contrassegno di qualità (art 15quater comma 1) - termini per comunicazione variazioni requisiti contrassegno qualità (art. 15quinquies comma2) - termini sospensione contrassegno qualità (art. 15quinquies comma3) - concessione contributi (art.16 comma 7) - Sanzioni (art. 17 comma 2 e7) -Sistemi di monitoraggio (art.19 comma 2) -Modalità applicazione l.r.21/2008 (art.20bis)

l.r. 21/2008 Saranno a breve oggetto di una prossima delibera Gli indicatori climatici (dati climatici di riferimento per la Regione) Le metodologie di calcolo per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici ( metodo completo e semplificato) Le definizioni per la corretta comprensione del metodo d.g.r. estremamente tecnica!! 20

Contatti Grazie per l attenzione 21