SISTEMA ISTITUZIONALE SICUREZZA

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Con l entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. si è proceduto a delineare e istituire un vero e proprio sistema istituzionale della prevenzione, dedicando il Capo II del decreto proprio al SISTEMA ISTITUZIONALE. Viene definito all art. 2, comma 1, lettera p) sistema di promozione della salute e sicurezza come il complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il sistema istituzionale delineato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i. ha definito i seguenti istituti e definito i ruoli di: Comitato per l indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza (art. 5) Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6) Comitati regionali di coordinamento (art. 7) Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) (art. 8) INAIL(art. 9)

All art. 5 viene definito un nuovo organismo detto Comitato per l indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto da: tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante del Ministero dell interno; cinque rappresentanti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. e con funzione consultiva, rappresentanti dell INAIL www.portaleconsulenti.it

Il Comitato, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, ha il compito di: a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; b) individuare obiettivi e programmi dell azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria; d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l uniformità dell applicazione della normativa vigente; f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Le parti sociali sono consultate preventivamente e sull attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale. Le modalità di funzionamento del comitato sono fissate con Regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali appositamente assegnato. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

Un ruolo fondamentale è attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (ricostituita con Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2008), nella quale, come previsto dall art. 6 comma 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., sono presenti paritariamente rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni e delle parti sociali. Secondo l art. 6, comma 8, la commissione consultiva ha i seguenti compiti: a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato; c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione; d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni; f) elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore;

Secondo l art. 6, comma 8, la commissione consultiva ha i seguenti compiti: g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi; h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; i) valutare le problematiche connesse all attuazione delle Direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro; l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione; m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale;

Secondo l art. 6, comma 8, la commissione consultiva ha i seguenti compiti: m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento; m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l obbligo in parola non operi in quanto l interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante; m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

A livello nazionale importanti compiti sono affidati ai seguenti enti pubblici: INAIL ISPESL (soppresso con l'art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010) IPSEMA (soppresso con l'art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010) che esercitano le proprie attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche di consulenza, in partecipazione e consultazione con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L INAIL opera in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà vari compiti, non solo di prevenzione ma anche a fini assicurativi, di ricerca e di promozione della prevenzione.

L INAIL Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e per le proprie competenze è il gestore dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L INAIL - persegue una pluralità di obiettivi: ridurre, attraverso un intensa attività dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro, il fenomeno infortunistico e tecnopatico, assicurare i lavoratori che svolgono lavorazioni a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. In Italia i lavoratori vittime di infortuni e malattie professionali godono della copertura INAIL,che garantisce loro prestazioni sanitarie ed economiche. L INAIL nasce nel 1898 come Ente Pubblico non economico e, ad oggi, la sua materia è sancita dal Decreto del Presidente della Repubblica 1124 del 30 giugno 1965. Gli obiettivi perseguiti dall INAIL sono molteplici, ma su tutti l obiettivo principale è la prevenzione, la prima forma di garanzia per ogni lavoratore è l informazione sui rischi presenti sul luogo di lavoro e che le sue specifiche mansioni comportano. Per questo l INAIL organizza e predispone specifici percorsi formativi e un monitoraggio continuo dei livelli di occupazione e dei tassi di infortunio, con la concessione di incentivi economici alle imprese virtuose in ambito di sicurezza.

L INAIL è impegnato in particolare nello sviluppo di azioni finalizzate alla progressiva costruzione di un sistema informativo integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro, fondato su costanti collaborazioni e interazioni tra Istituzioni. Le azioni sono basate su logiche di coinvolgimento partecipativo di tutti i soggetti Istituzionali e Parti Sociali, secondo i diversi ruoli, per rispondere alle esigenze di programmazione e pianificazione delle politiche di prevenzione e sicurezza sul lavoro, a livello nazionale e locale. A suo tempo l Istituto ha promosso e realizzato, con le Regioni, un progetto di cooperazione finalizzato alla conoscenza del fenomeno infortunistico, denominato Flussi Informativi, attivando al contempo strumenti di monitoraggio per la verifica della qualità e della fruibilità dei dati. Il Testo Unico - Decreti legislativi n. 81/2008 e n. 106/2009 - in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituisce il Sistema Informativo Integrato Nazionale per la Prevenzione (SINP), in linea di continuità con i Flussi informativi, costituito dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociale, della Salute e dell Interno, dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, e dall INAIL, al quale il legislatore ha affidato un ruolo centrale a garanzia della gestione tecnica ed informatica

Il sistema della bilateralità Nel sistema prevenzionale la bilateralità rappresenta la cerniera fondamentale nelle problematiche inerenti alla gestione della sicurezza sul lavoro. In linea con l evoluzione normativa (Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) - che potenzia la pariteticità - e in termini di continuità e sviluppo di quanto realizzato in tale direzione, l INAIL è impegnato a consolidare il proprio ruolo di sostegno attraverso l impostazione sistematica di relazioni collaborative, in particolare, nei riguardi delle medie, piccole e micro imprese e di quelle artigiane e agricole.

Secondo l art. 9 comma 4 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l INAIL svolge i seguenti compiti: a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento; b) concorre, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con l ISPESL; c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia; d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all articolo 1, comma 1187, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera.

L ISPESL Istituto Superiore Prevenzione E Sicurezza Lavoro, era l organo tecnico-scientifico per la ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nonché focal point italiano nel network informativo dell'agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro. Con l'art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ispesl è stato soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'inail.

Secondo l art. 9 comma 6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l ISPESL svolgeva le seguenti attività che ora sono di competenza dell INAIL: a) svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro; b) intervenire nelle materie di competenza, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle Regioni e delle Province autonome, nell ambito dei controlli che richiedono un elevata competenza scientifica; d) svolgere attività di organismo notificato per attestazioni di conformità; e) effettuare le prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime; f) fornire consulenza organi centrali dello Stato e delle Regioni e delle Province autonome; g) fornire assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle Regioni e alle Province autonome per l elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;

Secondo l art. 9 comma 6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l ISPESL svolgeva le seguenti attività che ora sono di competenza dell INAIL: h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; i) può svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale; l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale; m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruità della Norma Tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;

Secondo l art. 9 comma 6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l ISPESL svolgeva le seguenti attività che ora sono di competenza dell INAIL: n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione; o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi; p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal point italiano nel network informativo dell Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; q) supporta l attività di monitoraggio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L IPSEMA o Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, era un ente pubblico previdenziale che aveva il compito precipuo di assicurare la tutela previdenziale, infortunistica e delle malattie professionali ai soli dipendenti del settore marittimo ed in parte della navigazione aerea. Con l'art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ipsema è stato soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'inail.

Secondo l art. 9 comma 6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l IPSEMA svolgeva le seguenti attività che ora sono di competenza dell INAIL: a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro nel settore marittimo che comportino un assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento; b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro; c) finanzia, nell ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; d) supporta le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo; e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all articolo 1, comma 1187, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento agli infortuni del settore marittimo.

Un altra novità del sistema istituzionale sancito dal D. Lgs. 81/08 è l istituzione del SINP Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Il sistema deve : fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. sostituire il registro infortuni. Nel SINP (gestito tecnicamente ed informaticamente dall INAIL) confluiranno informazioni e dati relativi al quadro produttivo e occupazionale, ai rischi, agli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte, alle attività di vigilanza. Le aziende produrranno la propria documentazione obbligatoria in formato elettronico e la dovranno trasmettere ad enti o amministrazioni pubbliche via internet, senza l'obbligo della registrazione degli infortuni e della tenuta del relativo registro.

All art. 10 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. è sancito il diritto dei datori di lavoro (in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro) di ricevere informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tramite: Regioni, tramite le ASL; Ministero dell Interno, tramite VVFF; INAIL; Organismi Paritetici e Enti di Patronato. Gli enti succitati si impegnano a rendere disponibili linee guida e buone prassi operative (ad esempio per comparto) norme tecniche, soluzioni di bonifica esistenti, delucidazioni su adempimenti di legge.

La vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; per il settore minerario, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali esercita l attività di vigilanza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività: a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l impiego di esplosivi; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, deve essere garantito: dal controllo degli organismi interni all attività lavorativa; dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza. Per cui agli organi di controllo interno aziendale è riservato il primo livello di prevenzione; agli organi di vigilanza pubblici spettano: le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche; l adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori; gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro. Gli organi di vigilanza svolgono anche altre attività di informazione e assistenza, attività autorizzative, attività di indagine e ricerca, promozione di soluzioni e linee guida, ecc. I controlli sono principalmente rivolti all attuazione delle procedure e alla organizzazione della prevenzione.

All art 14 vengono descritte le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il decreto vuole quindi maggiormente incrementare la lotta al lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, infatti il cosiddetto lavoro nero è sicuramente una piaga sociale da debellare. Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.

Le disposizioni di sospensione si applicano anche con riferimento ai lavori nell ambito dei cantieri edili. Il potere di sospensione di un attività imprenditoriale spetta anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In materia di prevenzione incendi il potere di sospensione è competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all Autorità per lavigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

La durata del provvedimento interdittivo è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione, la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell interdizione a seguito dell acquisizione della revoca della sospensione..

Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale sono quelle individuate nell Allegato I. ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE Violazioni che espongono a rischi di carattere generale Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE Violazioni che espongono al rischio di caduta dall alto Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall alto; Mancanza di protezioni verso il vuoto. Violazioni che espongono al rischio di seppellimento Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Violazioni che espongono al rischio d amianto Mancata notifica all organo di vigilanza prima dell inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una somma aggiuntiva (rispetto a quelle di cui al comma 6) pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Per chiarezza si riporta di seguito il comma 6 È comunque fatta salva l applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito: con l arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l unico occupato dall impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi. Si ritiene possibile la prosecuzione dell attività lavorativa per il tempo strettamente necessario per ottemperare alle prescrizioni obbligatorie in materia di sicurezza emanate dall organo di vigilanza.