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NEWSLETTER STRAORDINARIA anno 4 / 2017 9/2017 27 aprile 2017 La c.d. Manovrina supera i dubbi interpretativi riguardo la definizione di investimenti qualificati dei PIR e estende l esenzione per le forme pensionistiche complementari Il d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovrina ) è intervenuto, tra le altre, anche in materia di detassazione degli investimenti qualificati in PMI residenti in Italia, introdotta dalla Legge di bilancio 2017 (l. n. 232/2016). Con il d.l. in parola il Governo: (i) supera i dubbi interpretativi, sollevati in sede di prima applicazione, riguardo la definizione di investimenti qualificati idonei a costituire un piano di risparmio a lungo termine ( PIR ); (ii) inoltre, amplia la fattispecie di esenzione per le forme pensionistiche complementari, di cui al d.lg. n. 252/2005 (i.e. fondi pensione negoziali; fondi 1

pensione aperti; Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP); fondi pensione preesistenti), eliminando il limite delle partecipazioni qualificate, che invece sembra rimanere immutato per gli investimenti della specie effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (ossia dalle Casse di previdenza ); (iii) infine introduce alcune previsioni di dettaglio, più operative, attese per la gestione pratica degli investimenti. Quanto al primo aspetto - rif. (i) - il d.l. n. riformula anzitutto l articolo 1, comma 101 della Legge di bilancio 2017, correggendo il refuso del richiamo al comma 90, presente nella prima stesura della legge, in luogo del comma 102. Viene così chiarito che il PIR può avere ad oggetto non solo gli strumenti di cui al comma 891, ma più in generale gli strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti in Italia, in uno Stato UE o SEE. Resta comunque ferma la possibilità di costituire PIR mediante l investimento in quote o azioni di OICR italiani, istituiti in un paese UE o SEE, che investono prevalentemente nei suddetti strumenti finanziari (considerati investimenti qualificati, ai sensi del comma 104). Ancora in materia di PIR, il d.l. n. estende il termine entro cui è necessario reinvestire il controvalore conseguito in caso di rimborso anticipato (i.e. prima del quinquennio) degli strumenti finanziari oggetto di investimento, da trenta a novanta giorni (comma 106). 1 a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, [ ], o in Stati membri dell'unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo; b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, [ ], o in Stati membri dell'unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a). 2

Per quanto concerne, invece, i fondi pensione - rif (ii) -, il d.l. n. modifica il comma 94 della Legge di bilancio 2017, eliminando la previsione secondo cui l esenzione ai fini dell imposta sul reddito fosse circoscritta ai redditi derivanti da partecipazioni diverse da quelle qualificate, ai sensi dell art. 67, comma 1, lettera c), TUIR. In tal modo, fermi restando i limiti quantitativi di investimento rispetto all attivo patrimoniale (max 5%), i fondi pensione potranno beneficiare dell esenzione anche rispetto ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi del TUIR, purché riconducibili agli investimenti qualificati, a norma del comma 89. Alla luce delle succitate modifiche, il regime di detassazione introdotto dalla Legge di bilancio 2017, varia dunque in conseguenza delle differenti definizioni di investimento qualificato, cui i percettori (i.e. destinatari della norma) possono accedere (commi 89 e 102), e delle differenti configurazioni di investimento, di caso in caso, idonee ai fini della detassazione (commi 90, 94, 102 e ss.). Nella tabella in calce, si riporta l evidenza di tutte le modifiche introdotte dal d.l. n., anche in relazione ai profili di maggior dettaglio operativo, cui si è dato cenno in apertura - rif (iii). *** 3

Legge n. 232/2016 commi 88-91, destinati alle Casse di previdenza 91 Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 88 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 88 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. [ ] Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 88 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 88 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. [ ] commi 92-95, destinati ai fondi pensione 94 I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del presente articolo sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. [ ] I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del presente articolo sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. commi 95-bis - 98, destinati alle Casse di previdenza e ai fondi pensione 4

95-bis Legge n. 232/2016 Ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dai commi 88 e 92, nonché l impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresì dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate. 95-ter I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95 devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati di cui al comma 89. 5

95- quater Legge n. 232/2016 Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 concorrono a formare la base imponibile dell imposta prevista dall articolo 17 del medesimo decreto legislativo. commi 100-114, destinati alle persone fisiche 6

Legge n. 232/2016 101 Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 90 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 90 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. 7

Legge n. 232/2016 106 Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro trenta giorni dal rimborso. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro trenta novanta giorni dal rimborso. 113 L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti. L intermediario o l impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonché degli investimenti qualificati effettuati. 8