Comune di S A S S A R I Determinazione n. 15 del 04/01/2017 Dirigente: Settore: DOTT.SSA CHIARA SALIS Settore Servizi al cittadino e all'impresa Oggetto: LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE ENTITÀ SANZIONI R E L A Z I O N E PREMESSO che in materia di commercio e di etichettatura dei prodotti alimentari la legge prevede che vengano eseguiti controlli da parte degli organi competenti (NAS, Polizia Municipale, Ispettorato repressioni frodi, ASL ecc.); CONSIDERATO che sulla base dei controlli eseguiti l organo accertatore può rilevare frodi o anomalie di gestione, da sanzionare secondo le disposizioni di legge; CONSTATATO che le sanzioni vengono normalmente applicate in misura ridotta, con la tariffa più favorevole tra il doppio del minimo o 1/3 del massimo della sanzione stessa; DATO ATTO che il trasgressore deve pagare la sanzione applicata entro il termine di 60 giorni presso l Ufficio finanziario del Comune. RILEVATO che è facoltà del trasgressore fare opposizione tramite comunicazione scritta all Ufficio Sanzioni del Settore Servizi al Cittadino e all'impresa entro 30 giorni dall accertamento. Al ricevimento della opposizione l Ufficio Sanzioni deve trasmettere all organo accertatore la documentazione (memoria difensiva ed eventuali allegati), deve analizzare i documenti ricevuti e convocare per iscritto il trasgressore. L addetto valuta le controdeduzioni dell Ente accertatore, ascoltare e verbalizzare la deposizione dell interessato e acquisire l eventuale ulteriore documentazione; Pagina 1 di 5
RILEVATO altresì che sulla base degli elementi acquisiti, entro il termine di 90 giorni, l Ufficio Sanzioni propone al Dirigente una delle seguenti soluzioni: A) accoglimento dell opposizione e archiviazione del provvedimento sanzionatorio; B) respingimento dell opposizione ed emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento. Anche in assenza di opposizione, l Ufficio valuta la sanzione e può proporre al Dirigente l archiviazione per mancanza dei requisiti sanzionatori. DATO ATTO che l'entità della sanzione viene stabilita tenendo conto delle condizioni del trasgressore e che al riguardo si applica l art. 14 del Regolamento dell Attività Sanzionatoria dell Ente approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 30.09.2003; VISTO in particolare il secondo comma del su citato art. 14, il quale dispone che con il provvedimento può essere consentita sempre la riduzione della sanzione entro il minimo edittale ; RITENUTO opportuno definire, in relazione all'articolo suddetto un sistema di graduazione dell' l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria determinato in base ai seguenti parametri: 1) la personalità dell agente, ovvero l inesperienza professionale valutabile nell apertura di attività commerciale entro 2 anni precedenti alla contestazione; 2) le disagiate condizioni economiche del sanzionato, se documenta un reddito lordo di impresa inferiore a 30.000; 3) l opera dell agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; RITENUTO opportuno definire per quanto riguarda le sanzioni accessorie, sempre che siano previste dalla legge, la chiusura dell esercizio (temporanea e permanente) variabile a seconda della recidiva: - 5 giorni in assenza di recidiva; - 10 giorni in caso due violazioni della stessa norma nell arco di due anni; - 20 giorni in caso tre violazioni della stessa norma nell arco di due anni; - 40 giorni in caso quattro violazioni della stessa norma nell arco di due anni. - La revoca dell autorizzazione, sempre che sia prevista dalla legge, è dovuta nel caso di 5 violazioni della stessa norma nell arco di due anni; RITENUTO altresì opportuno specificare che la richiesta di rateizzazione Pagina 2 di 5
sull'imposto dell'ordinanza ingiunzione dovrà essere rispettosa del combinato disposto dell'art. 3 del Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione consigliare n. 3 del 23.01.2007 e dell'art. 16 del Regolamento dell Attività Sanzionatoria dell Ente, e di conseguenza al fine dell'accoglimento della stessa, valgono i seguenti parametri soggettivi e oggettivi: 1) l'istante dovrà dimostrare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria attraverso la presentazione dell'estratto conto bancario o postale e del mod. 730 o 740 riferiti all'anno precedente l'emissione dell'ordinanza ingiunzione (art. 3 del regolamento generale delle entrate); 2) l'istante non deve risultare moroso o inadempiente nel piano di rateizzazione rispetto a precedenti ordinanze ingiunzioni; 3) la rateizzazione non è ammessa per importi inferiori a 200; 4) si potranno richiedere al massimo 24 mensilità così come previsto dal suddetto art. 3 del regolamento generale delle entrate; 5) l ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a 100,00; 6) l ufficio, qualora le somme rateizzate superino l importo di 20.000,00 deve richiedere adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'amministrazione; 7) il piano di rateizzazioni deve essere approvato dal competente dirigente del Settore Bilancio. VISTO il Dlgs. 267/2000 ed in particolare l'artt. 107 che disciplina le competenze affidate ai dirigenti degli enti locali; DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000; Pagina 3 di 5
DETERMINA per le ragioni sopra esposte, che si richiamano integralmente, a) di applicare, per stabilire l'entità della sanzione, quanto dispone il primo comma dell'art. 14 del regolamento dell Attività Sanzionatoria dell Ente; in subordine, soltanto qualora venissero presentate memorie difensive al verbale di accertamento e si trattasse di recidiva, al fine dell'applicazione del secondo comma del su citato art. 14, di applicare il sistema di graduazione dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria determinato in base ai seguenti parametri: 1. la personalità dell agente, ovvero l inesperienza professionale valutabile nell apertura di attività commerciale entro 2 anni precedenti alla contestazione che equivale ad una riduzione del 10% della sanzione; 2. le disagiate condizioni economiche del sanzionato, se documenta un reddito lordo di impresa inferiore a 30.000 che equivale ad una riduzione del 20% della sanzione; 3. l opera dell agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione che equivale ad una riduzione del 20% della sanzione. La sanzione non potrà comunque essere ridotta oltre il minimo edittale, così come prevede la legge; b) di applicare il seguente sistema di graduazione delle sanzioni accessorie, sempre che siano previste dalla legge, con la chiusura dell esercizio (temporanea e permanente) variabile a seconda della recidiva: - 5 giorni in assenza di recidiva nell'arco di due anni; - 10 giorni in caso di due violazioni della stessa norma nell arco di due anni; - 20 giorni in caso tre violazioni della stessa norma nell arco di due anni; - 40 giorni in caso quattro violazioni della stessa norma nell arco di due anni. - La revoca dell autorizzazione, sempre che sia prevista dalla legge, è dovuta nel caso di 5 violazioni della stessa norma nell arco di due anni; c) di accogliere le richieste di rateizzazione delle ordinanza ingiunzione sulla base dei seguenti parametri: 1. l'istante dovrà dimostrare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria attraverso la presentazione dell'estratto conto bancario o postale e del mod. 730 o 740 riferiti all'anno precedente l'emissione dell'ordinanza ingiunzione (art. 3 del regolamento generale Pagina 4 di 5
delle entrate); 2. l'istante non deve risultare moroso o inadempiente nel piano di rateizzazione rispetto a precedenti ordinanze ingiunzioni; 3. la rateizzazione non è ammessa per importi inferiori a 200; 4. si potranno richiedere al massimo 24 mensilità (art. 3 del regolamento generale delle entrate); 5. l ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a 100,00; 6. l'istante, qualora le somme rateizzate superino l importo di 20.000,00 deve fornire adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'amministrazione; 7. il piano di rateizzazioni deve essere approvato dal competente dirigente del Settore Bilancio. Pubblicata a mezzo elenco affisso all albo del Comune Dal / / Al / / Firma dell estensore Firma del Dirigente. Pagina 5 di 5