Pubblicato il 05/08/2016 N. 01091/2016 REG.PROV.COLL. N. 00427/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 427 del 2012, proposto da: **, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani C.F. FPPCLD75C59D150Y, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3; contro Ministero dell'interno - Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge
dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, Via S. Caterina, 6; per l'annullamento del provvedimento 15 marzo 2012, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto connesso; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno - Questura di Brescia e di Questura di Brescia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Il decreto questorile impugnato nega il rinnovo del permesso di soggiorno al ricorrente (condannato a mesi 8 di reclusione e 2.000 euro di multa, per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti - sentenza divenuta irrevocabile il 29.9.2010) con la motivazione che il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti crea un elevato allarme sociale, con conseguente obbligo giuridico dell Autorità di PS di adottare tutti i
provvedimenti e le misure necessarie sia di carattere preventivo che repressivo, nell esercizio di tutela della collettività. 2. In contrario, sin sostiene in ricorso il carattere non automaticamente ostativo di tale condanna e la necessità di una valutazione puntuale dell Amministrazione in punto di pericolosità sociale dello straniero, trattandosi dell unica condanna da questi riportata in nove anni di permanenza in Italia e di una ipotesi lieve di reato, per la quale sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata concessa la sospensione condizionale della pena. 3. Dopo la rinuncia di parte ricorrente alla domanda cautelare (di cui questa Sezione ha dato atto con ordinanza 16-18/05/2012, n. 841), il 16/06/2015 la stessa parte ricorrente ha prodotto l ordinanza 5-8/06 2015 con cui il Giudice dell esecuzione del Tribunale ordinario di BS ha dichiarato l estinzione dei reati di cui alla sentenza sopra richiamata sub 1. 4. A sua volta, alla precedente Camera di consiglio del 25 maggio 2016, la difesa dell Amministrazione ha prodotto nota 16 maggio 2016, con cui la Questura di Brescia comunica che il ricorrente è stato deferito all A.G. il 5 marzo 2016 dalla Stazione Carabinieri di Orzinuovi e il 18 marzo 2016 dalla Stazione Carabinieri di Borgo San Giacomo per il reato di stupefacenti (cocaina), art. 73 comma 1 DPR 309/90. 5. Stante la produzione tardiva e l assenza della difesa di parte ricorrente, la trattazione della causa è stata rinvia alla odierna Camera di consiglio, alla quale ancora nessuno era presente per parte ricorrente.
Parimenti, nessuna replica la stessa parte ha svolto in ordine alla produzione documentale effettuata dall Amministrazione il 25 maggio 2016. 6. Ciò premesso, il ricorso va respinto. 6.1. Invero, entrambe le parti hanno cercato di valorizzare sopravvenienze fattuali rispetto alla situazione cristallizzata alla data del provvedimento impugnato, e precisamente: - successiva declaratoria di estinzione dei reati in esso richiamati (il ricorrente); - successivi deferimenti del ricorrente per reati nella medesima materia degli stupefacenti (l Amministrazione). 6.2. Ma di tale sopravvenienze prevalgono e rivestono natura dirimente, ai fini della decisione del merito della causa, quelle rappresentate dall Amministrazione, in quanto esse valgono ad inficiare, seppure ex post, l assunto difensivo di fondo dispiegato dal ricorrente, vale a dire l unicità dell episodio delittuoso in cui egli sarebbe incorso. 6.3. Non solo: il fatto che i due successivi deferimenti all AG siano di carattere specifico (in quanto afferenti ancora al reato di spaccio di stupefacenti) e siano anche posteriori alla suddetta declaratoria di estinzione dei precedenti reati non può che avvalorare, sul piano logico, la motivazione (allarme sociale connesso a tale tipo di reato; adozione delle conseguenti misure, da parte dell Autorità di P.S., a tutela della collettività) addotta nel provvedimento impugnato a sostegno del diniego di rilascio del permesso di soggiorno.
7. Così respinto il ricorso, le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate tra le parti, tenuto conto che l Amministrazione non ha svolto effettive difese tecniche se non di forma. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati: Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore Mauro Pedron, Consigliere Mara Bertagnolli, Consigliere IL PRESIDENTE, ESTENSORE Giorgio Calderoni IL SEGRETARIO