REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

Documenti analoghi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

N /2014 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) SENTENZA.

Sentenza n del 15 giugno 2012 Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

per l'esecuzione del giudicato

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

IL TAR MARCHE DICE DI SI MA LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 AVEVA DETTO DI NO

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro nei confronti di per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

06/06/ Sentenza 3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 6897 del 2015, proposto da:

Diritto al pagamento del buono pasto

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

contro per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

TAR Veneto n del 16/9/2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Visti tutti gli atti della causa;

contro ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

contro nei confronti di per l'annullamento

N /2007 REG.SEN. N /1999 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

per l accertamento e la declaratoria

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

N /2015REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

Ai Signori Dirigenti Istituti Scolastici Provinciali LORO SEDI


Sentenza n del 2 agosto 2013 Consiglio di Stato

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Consiglio di Stato n del 05/12/2013

Consiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

Transcript:

Pubblicato il 05/08/2016 N. 01091/2016 REG.PROV.COLL. N. 00427/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 427 del 2012, proposto da: **, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani C.F. FPPCLD75C59D150Y, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3; contro Ministero dell'interno - Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge

dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, Via S. Caterina, 6; per l'annullamento del provvedimento 15 marzo 2012, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto connesso; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno - Questura di Brescia e di Questura di Brescia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Il decreto questorile impugnato nega il rinnovo del permesso di soggiorno al ricorrente (condannato a mesi 8 di reclusione e 2.000 euro di multa, per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti - sentenza divenuta irrevocabile il 29.9.2010) con la motivazione che il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti crea un elevato allarme sociale, con conseguente obbligo giuridico dell Autorità di PS di adottare tutti i

provvedimenti e le misure necessarie sia di carattere preventivo che repressivo, nell esercizio di tutela della collettività. 2. In contrario, sin sostiene in ricorso il carattere non automaticamente ostativo di tale condanna e la necessità di una valutazione puntuale dell Amministrazione in punto di pericolosità sociale dello straniero, trattandosi dell unica condanna da questi riportata in nove anni di permanenza in Italia e di una ipotesi lieve di reato, per la quale sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata concessa la sospensione condizionale della pena. 3. Dopo la rinuncia di parte ricorrente alla domanda cautelare (di cui questa Sezione ha dato atto con ordinanza 16-18/05/2012, n. 841), il 16/06/2015 la stessa parte ricorrente ha prodotto l ordinanza 5-8/06 2015 con cui il Giudice dell esecuzione del Tribunale ordinario di BS ha dichiarato l estinzione dei reati di cui alla sentenza sopra richiamata sub 1. 4. A sua volta, alla precedente Camera di consiglio del 25 maggio 2016, la difesa dell Amministrazione ha prodotto nota 16 maggio 2016, con cui la Questura di Brescia comunica che il ricorrente è stato deferito all A.G. il 5 marzo 2016 dalla Stazione Carabinieri di Orzinuovi e il 18 marzo 2016 dalla Stazione Carabinieri di Borgo San Giacomo per il reato di stupefacenti (cocaina), art. 73 comma 1 DPR 309/90. 5. Stante la produzione tardiva e l assenza della difesa di parte ricorrente, la trattazione della causa è stata rinvia alla odierna Camera di consiglio, alla quale ancora nessuno era presente per parte ricorrente.

Parimenti, nessuna replica la stessa parte ha svolto in ordine alla produzione documentale effettuata dall Amministrazione il 25 maggio 2016. 6. Ciò premesso, il ricorso va respinto. 6.1. Invero, entrambe le parti hanno cercato di valorizzare sopravvenienze fattuali rispetto alla situazione cristallizzata alla data del provvedimento impugnato, e precisamente: - successiva declaratoria di estinzione dei reati in esso richiamati (il ricorrente); - successivi deferimenti del ricorrente per reati nella medesima materia degli stupefacenti (l Amministrazione). 6.2. Ma di tale sopravvenienze prevalgono e rivestono natura dirimente, ai fini della decisione del merito della causa, quelle rappresentate dall Amministrazione, in quanto esse valgono ad inficiare, seppure ex post, l assunto difensivo di fondo dispiegato dal ricorrente, vale a dire l unicità dell episodio delittuoso in cui egli sarebbe incorso. 6.3. Non solo: il fatto che i due successivi deferimenti all AG siano di carattere specifico (in quanto afferenti ancora al reato di spaccio di stupefacenti) e siano anche posteriori alla suddetta declaratoria di estinzione dei precedenti reati non può che avvalorare, sul piano logico, la motivazione (allarme sociale connesso a tale tipo di reato; adozione delle conseguenti misure, da parte dell Autorità di P.S., a tutela della collettività) addotta nel provvedimento impugnato a sostegno del diniego di rilascio del permesso di soggiorno.

7. Così respinto il ricorso, le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate tra le parti, tenuto conto che l Amministrazione non ha svolto effettive difese tecniche se non di forma. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati: Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore Mauro Pedron, Consigliere Mara Bertagnolli, Consigliere IL PRESIDENTE, ESTENSORE Giorgio Calderoni IL SEGRETARIO