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(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private) det. n. 59/5 di data: 23 dicembre 2016 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE (art.18 statuto Fondazione procura di data 27.08.2015) OGGETTO: Art. 23 del regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Edmund Mach, articoli 21, comma 4, 36 ter 1, 39 ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e articoli 13 e 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40 Leg, trattativa privata diretta per la fornitura di una soluzione software HR INAZ e servizi connessi per la Fondazione Edmund Mach. CIG 6872607EB2. Individuazione, quale contraente, dell operatore economico INAZ S.r.L. con sede legale in Viale Monza, 268 - MILANO (MI), codice fiscale e partita IVA 05026960962, per un importo contrattuale pari a complessivi Euro 45.700,00 (quarantacinquemilasettecento/00), al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali. 1

IL DIRETTORE GENERALE vista la richiesta di data 28 settembre 2016 del dott. Gabriele Fauri, responsabile della ripartizione organizzazione e risorse umane (ripartizione ORU) della Fondazione Edmund Mach (FEM) e dell ing. Michele Tonelli, responsabile della ripartizione sistemi informativi e comunicazione (ripartizione SIC), di attivazione della procedura di acquisto di una soluzione software HR INAZ e servizi connessi; preso atto che per l individuazione della soluzione software maggiormente in grado di soddisfare le esigenze della FEM è stata effettuata un indagine di mercato a scopo esplorativo interpellando 5 (cinque) tra i maggiori leader del settore HCM del mercato italiano. Le modalità di effettuazione di tale indagine di mercato e i risultati della stessa sono stati sintetizzati in apposita nota trasmessa al dott. Fabio Calliari, responsabile della ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali (ripartizione PCA); constatato che in seguito all effettuazione di tale indagine di mercato è stata indicata quale soluzione maggiormente in grado di soddisfare le esigenze della FEM, sia da un punto di vista economico che qualitativo, quella sviluppata dall operatore economico INAZ S.r.L.; preso in particolare atto che l analisi è stata effettuata confrontando le seguenti caratteristiche suddivise in macro-categorie: a) tecnologia proposta; b) modularità della soluzione; c) ambienti e tematiche gestite nell ambito del framework proposto; d) modalità di licenziamento; e) attività di supporto e sviluppo; f) installato nazionale e locale. rilevato che l individuazione della soluzione si è basata sulla capacità della stessa di soddisfare quante più delle seguenti caratteristiche: a) soluzione modulare per integrazioni, anche successive, di funzionalità diverse ed aggiuntive; b) possibilità di licenziamento in acquisizione (installazione presso il cliente) e predisposizione per eventuale migrazione della piattaforma, o di alcuni suoi servizi, in cloud, in ottica service; c) licenziamento della sola anagrafica attiva (storico illimitato), accesso utenza front-end illimitato (portale dipendente), accesso back office almeno 20 user; d) soluzione multipiattaforma; e) soluzione in ambito web (web based); f) autenticazione via Active directory/radius; g) possibilità e facilità di integrazione con ambienti e soluzioni preesistenti presso il client (rilev. presenze-selesta); h) possibilità da parte del cliente di agire sulla base dati per effettuare integrazioni, modifiche ed estrazioni personalizzate, per quanto possibile senza compromettere integrità del DB; i) disponibilità ed agilità nella gestione del payroll come modulo del framework stesso o come flusso dati verso soluzioni terze; j) integrazione di strumenti per il controllo, reporting, forecast, con suite Business 2

Intelligence; k) copertura del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva con relativi SLA, presidi territoriali, referente dedicato a FEM. preso atto che, secondo quanto indicato, la soluzione proposta dall operatore economico INAZ S.r.L., oltre ad essere complessivamente tecnicamente maggiormente in grado di soddisfare le esigenze della FEM, anche da un punto di vista economico rappresenta la soluzione più conveniente per la FEM soprattutto grazie ai minori costi dei servizi connessi allo startup ed alla formazione sull utilizzo (i costi di acquisizione delle licenze software e di maintenance sono invece sostanzialmente equivalenti per tutte le soluzioni ritenute idonee); preso atto che l acquisto della soluzione software in oggetto si inserisce nella programmata ridefinizione delle prestazioni contrattuali che verranno esternalizzate anche per quanto riguarda il servizio di elaborazione paghe e per gli adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale della FEM. È infatti in fase di discussione, anche nell ottica di una riduzione complessiva dei costi sostenuti dalla FEM, l intenzione di non esternalizzare più alcune prestazioni contrattuali che ora vengono svolte dall operatore economico incaricato del servizio di elaborazione paghe. Nell ambito di tale progetto e dalle scelte perseguite dalla FEM risulta strategico acquisire la piena disponibilità e gestione dei dati inseriti - con particolare riferimento a quelli relativi alla gestione delle risorse umane - nel contesto delle piattaforme informatiche presso FEM, contrariamente al sistema in essere che obbliga all intermediazione di un operatore economico esterno; preso atto che la ripartizione PCA, in attuazione a quanto stabilito dagli articoli 21, 36 ter 1, 39 ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 oltreché dalle direttive della emanate alla FEM dalla Provincia Autonoma di Trento per l anno 2016, ha preventivamente verificato la possibilità di acquisto del software richiesto tramite gli strumenti messi a disposizione da parte delle centrali di committenza; preso atto che dall analisi compiuta la ripartizione PCA ha accertato la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della specifica categoria merceologica/metaprodotto di riferimento ed ha quindi evidenziato la necessità di acquisto del software in oggetto tramite tale strumento; preso atto che prima di avviare una procedura a trattativa privata diretta per l acquisto del software richiesto la ripartizione PCA, con lo scopo di individuare esattamente le componenti software e i servizi connessi da acquisire, in data 7 ottobre 2016 ha chiesto all operatore economico INAZ S.r.L. la presentazione di un preventivo; rilevato che il preventivo presentato dall operatore economico INAZ S.r.L. è stato sottoposto al dott. Gabriele Fauri e dall ing. Michele Tonelli che hanno così individuato esattamente le componenti software e i servizi connessi da acquisire; preso atto che la ripartizione PCA, sulla base delle indicazioni fornite dal dott. Gabriele Fauri e dall ing. Michele Tonelli, con RDO n. 1400726 (lettera di invito prot. n. 0007811/gg/np di data 24 novembre 2016) ha quindi effettuato un indagine di mercato a scopo esplorativo tramite richiesta d offerta nell ambito del MEPA per l eventuale affidamento, a trattativa privata diretta, della fornitura della soluzione software HR INAZ e servizi connessi (comprensivi di tre anni di manutenzione software) interpellando unicamente l operatore economico INAZ S.r.L. con sede legale in Viale Monza, 268 - MILANO (MI), codice fiscale e partita IVA 05026960962; 3

ritenuto di condividere l opportunità e le modalità di effettuazione del sondaggio informale tramite MEPA anche in considerazione dell ammontare presunto di spesa; preso atto che in seguito di tale RDO la ripartizione PCA ha trasmesso, per una sua valutazione, l offerta pervenuta ai responsabili di Ripartizione ORU e SIC ; constatato che con nota di data 6 dicembre 2016, gli stessi hanno confermato l intenzione e la necessità di procedere all acquisto del software in oggetto ritenendo altresì conveniente e congrua l offerta presentata da INAZ S.r.L.; considerato che il combinato disposto tra l art. 23, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) della FEM e l art. 21 della legge provinciale 23/1990 consentono il ricorso alla trattativa privata diretta, con il soggetto ritenuto idoneo, per importi contrattuali non eccedenti Euro 46.000,00 (quarantaseimila/00), al netto degli oneri fiscali; ritenuto che nel caso specifico risulti opportuno utilizzare questa modalità di individuazione del contraente in considerazione dell ammontare previsto di spesa (pari a complessivi Euro 45.700,00, al netto degli oneri fiscali) e del fatto che è stato esperita un indagine di mercato interpellando, da prima 5 (cinque) operatori economici, e successivamente, tramite MEPA, unicamente quello con la soluzione software maggiormente in grado di soddisfare le esigenze della FEM; accertata pertanto la fondatezza giuridica del ricorso alla trattativa privata diretta quale modalità di scelta del contraente avvalendosi del MEPA; ritenuto pertanto di individuare, quale contraente della fornitura oggetto della trattativa privata diretta, l operatore economico INAZ S.r.L. con sede legale in Viale Monza, 268 - MILANO (MI), codice fiscale e partita IVA 05026960962, per un importo contrattuale pari a complessivi Euro 45.700,00 (quarantacinquemilasettecento/00), al netto degli oneri fiscali; dato atto che non sussistendo rischi interferenziali. Tutto ciò premesso: - visto l art. 18 Statuto; - vista la procura del 27 agosto 2015; - vista la L.P. 2/2016; - vista la L.P. 23/1990 e il DPGP 10-40/Leg.; - visto il d.lgs. 50/2016; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015; - visti gli atti citati in premessa: d e t e r m i n a 1) di individuare l operatore economico INAZ S.r.L. con sede legale in Viale Monza, 268 - MILANO (MI), codice fiscale e partita IVA 05026960962, quale contraente della fornitura oggetto della trattativa privata diretta per un importo contrattuale pari a complessivi Euro 45.700,00 (quarantacinquemilasettecento/00), al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali; 2) di subordinare l efficacia dell individuazione di cui al punto 1) alla verifica dell assenza dei motivi di esclusione previsti dall art. 80 del d.lgs. 50/2016; 4

3) di dare atto che al perfezionamento del contratto si provvederà, secondo quanto stabilito dall art. 26 del ROF, tramite scambio di corrispondenza con l invio, ad accettazione dell offerta presentata, dell ordine di acquisto elaborato dalla ripartizione PCA - condizionando l efficacia del contratto alla verifica di cui al punto 2); 4) di dare atto che gli oneri finanziari conseguenti alla fornitura oggetto della presente trattativa privata diretta sono posti a carico del budget della ripartizione SIC (per la parte relativa all investimento OI I1620010I). === o 0 o === FC/f.to Fabio Calliari GG/f.to Giuseppe Gubert IL DIRETTORE GENERALE - dott. Sergio Menapace - f.to Menapace 5