ORDINANZA DEL SINDACO

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ORDINANZA DEL SINDACO N. 31 del 25/2/2017 Prot. n. 927 Ripulitura delle sterpaglie e degli arbusti, gestione dei terreni con finalità di garanzia della sicurezza della circolazione stradale e di prevenzione degli incendi di interfaccia. IL SINDACO - Premesso che è obbligatorio, per tutti i proprietari ed i fittavoli di aree confinanti con parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, strade comunali o vicinali d uso pubblico, effettuare un adeguata manutenzione periodica di tali aree, per ragioni di salvaguardia del decoro urbano e della sicurezza della circolazione stradale; - Ritenuto necessario, in particolare, eseguire i seguenti interventi: - Il taglio dell erba e la potatura delle siepi, in modo da non ostacolare il transito sui marciapiedi e le carreggiate e l utilizzo delle aree pubbliche; - il taglio dei rami delle piante che, sporgendo oltre il confine stradale, nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità, od ostacolano lo spazzamento stradale, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada; - la rimozione di piante, foglie ramaglie che cadessero sul piano viabile, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa; - la rimozione di materiali, terriccio o sassi che franassero dai lotti confinanti; - il mantenimento in buono stato gli sbocchi degli scoli delle acque piovane che confluiscono nei fossi e nelle cunette laterali alle strade; - Richiamata la normativa di riferimento, ed in particolare l'art. 29 del D.Lgs n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada, secondo il quale i proprietari confinanti hanno l obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria" e "qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"; - Considerato, altresì, che L.R. 4 gennaio 2014, n. 3, Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo, all'art 52, stabilisce che "I sindaci, quali autorità locali di Pubblica sicurezza e Protezione civile sono obbligati ad assumere ogni utile iniziativa per la prevenzione degli incendi di interfaccia ricorrendo alla pianificazione comunale di emergenza e, ove necessario, all'emanazione di apposite ordinanze rivolte ai proprietari o possessori di terreni posti in prossimità di agglomerati urbani". - Considerato che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, ed in particolare terreni privati prospicienti alle aree pubbliche sul territorio comunale e ricadenti nelle zone classificate e delimitate aree urbane, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba, di eliminazione di sterpaglie e potature delle essenze arboree, riscontrando la presenza di varie:

1. siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali, di rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate; 2. piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria; 3. piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente; 4. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada; 5. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso dì precipitazioni atmosferiche; - Considerato che tali evidenze costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale; - Considerato altresì che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture pubbliche e private poste all'interno o in prossimità delle predette aree; - Considerata la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere. - Ritenuto inoltre che la proliferazione incontrollata di vegetazione a ridosso del centro abitato possa favorire il consolidamento di aree di rifugio per animali selvatici, in particolar modo del Cinghiale, e dunque aumentare la probabilità di presenza di tali animali in aree urbane, nonché limitare la visibilità da parte degli automobilisti, tale da aumentare il pericolo di incidenti stradali con gli animali selvatici, fenomeno da cui il comune di Caramanico Terme è particolarmente interessato, con notevoli danni ai cittadini e persistenza del rischio su tutta la rete viaria comunale; - Considerata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica; - Considerato che risulta necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose; - Considerato altresì che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque

meteoriche e di esondazione prospicienti le strade comunali nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti; - Considerato che, durante la stagione invernale, su tutto il territorio comunale, si verificano costantemente e frequentemente precipitazioni a carattere nevoso e che i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, abbandonati all'incuria, sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità; - Considerato che inoltre che negli ultimi tempi si sono registrati eccezionali e calamitosi eventi atmosferici, con formazione di manti di neve di certo peso e precipitazioni caratterizzate da vento forte con valori al di sopra della media; - Rilevato, altresì, che lo stato di incuria in cui versano le aree sopra descritte hanno causato non pochi danni sia alle strutture ed infrastrutture pubbliche che al patrimonio immobiliare privato, oltre che difficoltà operative nella attuazione del Piano Neve ritardando sensibilmente i tempi di sgombero neve; - Atteso quindi che risulta necessario provvedere alla regolazione della visibilità e viabilità delle strade comunali nel territorio del Comune di Caramanico Terme, (ivi compresi i marciapiedi) al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica,; - Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; - Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi; - Vista la L.R. 4 gennaio 2014, n. 3, Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo - Richiamati, in particolare, gli articoli: -16, 17, 29,30,31,32,33 del D.Lgs. 30/04/1992 n 285 (codice della Strada) e s.m.i.; -26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) che dettano norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche; -892-894-895-896 del Codice Civile; -54 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, da cui deriva la competenza del Sindaco in ordine all atto de quo; - Visto l'esito dell'incontro istituzionale tenutosi presso il Comune di Caramanico Terme l'11 marzo 2016 per discutere degli aspetti tecnici e normativi inerenti l'oggetto della presente ordinanza, con i rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato (oggi Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dei Carabinieri), dell'ente Parco Nazionale della Majella e della Provincia di Pescara; - Richiamata l'ordinanza n. Ordinanza del Sindaco n. 7 del 4/4/2016, prot. n. 1964, "Ripulitura delle sterpaglie e degli arbusti, gestione dei terreni con finalità di garanzia della sicurezza della circolazione stradale e di prevenzione degli incendi di interfaccia";

- Considerato che si rende attualmente necessario un ulteriore provvedimento, stante il notevole e diffuso danneggiamento che si è rilevato a seguito delle nevicate straordinarie di Gennaio 2017, in conseguenza delle quali alberi e arbusti hanno riportato rotture parziali o complete, crolli o inclinazioni dei fusti, tali da invadere le carreggiate stradali o da rendere ancora pericoloso il passaggio a causa delle masse legnose presenti sulle scarpate o a bordo strada; - Considerato altresì che un apposito provvedimento si rende necessario, per quanto di competenza del Sindaco, al fine di migliorare la visibilità sulle strade comunali e dunque fare il possibile per diminuire le possibilità di incidenti stradali dovuti al passaggio di fauna selvatica; - Visto il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana; - Ravvisata la necessità di provvedere in merito; ORDINA a tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, ed in particolare dei terreni indicati negli elaborati cartografici allegati alla presente Ordinanza, di provvedere nel tempo perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato: 1) la potatura, il diradamento o il taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni: dovranno, in particolare, essere tagliate e rimosse tutte le piante sottomesse, piegate, inclinate e morte che possano minacciare le aree pubbliche suddette, per una fascia di rispetto dal ciglio stradale non inferiore all'altezza della pianta stessa; 2) il taglio delle specie invasive (es. Ailanto, Ailanthus altissima, Robinia, Robinia pseudoacacia), la rimozione della legna morta, la rimozione di cespugli, la potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che limitano la visibilità, per una fascia di rispetto dal ciglio stradale di non meno di 10 metri, ovvero fino al culmine della scarpata, laddove lo stesso culmine sia a distanza superiore di 10 metri; 3) la rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi morti, rami, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi. 4) la ripulitura da legna morta e detriti e il mantenimento in buono stato gli sbocchi degli scoli delle acque piovane che dai terreni privati confluiscono nei fossi e nelle cunette laterali alle strade.

A V V E R T E - Il taglio di alberi non rientranti nella descrizione di cui ai punti 1 e 2 è sottoposto alle normali procedure di legge; - Le operazioni di taglio e/o potatura, e rimozione delle piante, dovranno essere eseguite sui terreni identificati negli elaborati cartografici allegati alla presente ordinanza; - Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant altro non potranno né essere accumulate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche; - E fatto obbligo durante l effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell intervento. - Chiunque violi le disposizioni dell art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 155,00 a euro 624,00. - L Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, ove non fossero eseguite ovvero in caso di crolli o pericoli incombenti su aree e/o strade e/o spazi pubblici, si riserva di dar luogo, nelle aree maggiormente critiche, direttamente od a mezzo di ditta appositamente incaricata, all esecuzione d ufficio di dette opere a spesa degli obbligati; in tal caso, il materiale ligneo di risulta sarà nella piena disponibilità del Comune. - Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza. - Ai sensi dell art. 5, III co. della Legge n. 241/90 e s.m.i l ufficio competente è l Ufficio Tecnico Comunale ed il Responsabile del Procedimento è il Dott. Filippo De Ingeniis. - Ai sensi dell art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica. - Ai sensi dell art. 10 L. n. 241/1990 e s.m.i, gli interessati possono prendere visione degli atti e farne copia in orario d ufficio, previo appuntamento presso l Ufficio Tecnico Comunale. D I S P O N E - l invio della presente ordinanza ai Responsabili comunali delle Aree Vigilanza, Tecnica ed Amministrativa, per quanto di competenza;

- l invio della presente ordinanza, per conoscenza e quanto di competenza, a: Comando Carabinieri di Caramanico Terme, Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dei Carabinieri di Caramanico Terme, Prefettura di Pescara, Questura di Pescara, Amministrazione Provinciale di Pescara, Ente Parco Nazionale della Majella; - la pubblicazione della presente ordinanza all'albo online e sul sito Internet del Comune, nonché la massima diffusione sul territorio comunale, mediante affissione del testo dell'ordinanza e dei relativi allegati cartografici; Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza relativa al rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione di quanto in essa disposto. IL SINDACO Dott. Simone Angelucci