Etichettatura. Sezione 3 Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo



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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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Sezione 3 Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo Articolo 117 reg. 1308/13 Definizione Ai fini della presente sezione si intende per: a) etichettatura, i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto che ad esso si riferiscono; b) presentazione, qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

Articolo 118 Applicabilità delle regole orizzontali Salvo ove altrimenti disposto dal presente regolamento, all etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva 91/2011 (lotto) del Consiglio, la Direttiva 13/00 (allergeni), la direttiva 45/07 (volumi nominali) del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 95/08 e il regolamento n. 1169/11. L etichettatura dei prodotti di cui ai punti da 1 a 11, 13, 15 e 16 dell allegato VII, parte II, può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento soltanto ove soddisfino i requisiti della direttiva 13/00 o del regolamento n. 1169/11.

Articolo 119 - Indicazioni obbligatorie 1. L etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell all. XI ter, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'unione o destinati all esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie: a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell allegato VII, parte II; b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta: i) l espressione denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ; e ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell indicazione geografica protetta; c) il titolo alcolometrico volumico effettivo; d) l indicazione della provenienza; e) l indicazione dell imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore; f) l indicazione dell importatore nel caso dei vini importati; e g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l indicazione del tenore di zucchero.

Legge 82/2006 Articolo 12 4. Il sistema di chiusura riconosciuto dei recipienti di capacità inferiore a 60 litri deve recare, in modo indelebile e ben visibile dall esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio dell imbottigliatore, come definito nell art. 2 del reg n. 884/01 della Commissione, del 24 aprile 2001, o, in alternativa, il numero di codice identificativo, denominato «codice ICRF», attribuito dall Ispettorato centrale repressione frodi allo stabilimento di imbottigliamento. Eventuale sigla ICQRF, provincia e numero (non necessario IT)

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta. 3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all espressione denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere omesso nei seguenti casi: a) se sull etichetta figura, conformemente al disciplinare di produzione di cui all articolo 94, paragrafo 2, una menzione tradizionale in conformità all articolo 112, lettera a); b) in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l adozione di atti delegati a norma dell articolo 227 al fine di garantire l osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.

Articolo 20 - Indicazioni facoltative L etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative: a) l annata; b) il nome di una o più varietà di uve da vino; c) per i vini diversi da quelli di cui all articolo 119, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero; d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali conformemente all articolo 112, lettera b) e) il simbolo dell'unione che indica la denominazione di origine protetta o l indicazione geografica protetta; f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione; g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell indicazione geografica.

2. Fatto salvo l articolo 100, paragrafo 3, relativamente all impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), e b) del presente articolo, per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta: a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione; b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve nel loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se: i) esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta già esistente; ii) appositi controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uve da vino da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro; c) le miscele di vini di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della o delle varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.

Articolo 121 Lingue 1. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 119 e 120, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali dell Unione. 2. Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all articolo 112, lettera b), figurano sull etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione. Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali dell Unione.

1. Vino 2. Vino nuovo ancora in fermentazione 3. Vino liquoroso 4. Vino spumante 5. Vino spumante di qualità 6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico 7. Vino spumante gassificato 8. Vino frizzante 9. Vino frizzante gassificato 10.Mosto di uve 11.Mosto di uve parzialmente fermentato 12.Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite NO 13.Mosto di uve concentrato 14.Mosto di uve concentrato rettificato NO 15.Vino ottenuto da uve appassite 16.Vino di uve stramature 17.Aceto di vino NO NO = non soggette all etichettatura