DIRITTO ALL INFORMAZIONE, ETICHETTE ALIMENTARI E CONTRAFFAZIONE BENI DI CONSUMO. Brescia, 17 Dicembre 2007
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- Gerardina Mariotti
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1 DIRITTO ALL INFORMAZIONE, ETICHETTE ALIMENTARI E CONTRAFFAZIONE BENI DI CONSUMO Brescia, 17 Dicembre 2007
2 Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.ro 206, ovvero Codice del Consumo Rapporto tra professionista e consumatore :asimmetria contrattuale Diritto all educazione: art. 153 TCE al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un elevato livello di protezione Diritto all informazione come linea direttrice di tutto il rapporto di consumo: le disposizioni in merito ad etichette, indicazioni dei prezzi, pubblicità e comunicazioni commerciali
3 L etichettatura dei prodotti alimentari Le esigenze sottese all etichettatura: tutela del consumatore, la difesa del principio della libera circolazione delle merci, la protezione del segreto industriale esigenze di carattere pubblicistico, quali la necessità di ritiro dal mercato di un prodotto in caso di crisi alimentare.
4 Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n.ro 109: disposizioni generali Definizione di etichettatura: l insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull imballaggio o su un etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare Ambito di applicazione: prodotto alimentare preconfezionato: unità di vendita costituita dal prodotto alimentare e dall imballaggio in cui è confezionato, in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l imballaggio sia aperto o alterato ; prodotto alimentare sfuso venduto al dettaglio: unicamente l unità di vendita come prodotto alimentare tale e quale.
5 Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n.ro 109: disposizioni generali Informazioni obbligatorie: denominazione di vendita, quantità, termine minimo di conservazione o data di scadenza, titolo alcolometrico effettivo. Caratteri dell informazione obbligatoria: presenza nel medesimo campo visivo; Chiarezza; Indelebilità; Leggibilità.
6 Le indicazioni di cui all Art. 3 a) La denominazione di vendita; b) L elenco degli ingredienti; c) La quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; d) Il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; e) Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; f) La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; g) Il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; h) Una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
7 Le indicazioni di cui all Art. 3 i) Le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; l) Le istruzioni per l uso, ove necessario; m) Il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l omissione possa indurre in errore l acquirente circa l origine o la provenienza del prodotto; m-bis) La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, come previsto dall articolo 8.
8 La denominazione di vendita Definizione: nome con cui il prodotto viene commercializzato Denominazione comunitaria Denominazione nazionale Usi e consuetudini Indicazione dello stato fisico
9 Ingredienti Definizione: qualsiasi sostanza, compresi gli addittivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata Designazione con il loro nome specifico: deroghe espresse le categorie di ingredienti la cui indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico; ad esempio: olio, burro di cacao,formaggio, verdure.. (allegato I); le categorie di ingredienti obbligatoriamente designati con il nome della loro categoria, seguito dal nome specifico o dal numero CE; ad esempio:colorante, acidificante, emulsionante (allegatoii).
10 Ingredienti Indicazioni particolari l indicazione dell acqua non è richiesta 1) se l acqua è utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidrata; 2) nel caso di liquido di copertura che non viene normalmente consumato; 3) per l aceto, quando è indicato il contenuto acetico e per l alcol e le bevande alcoliche quando è indicato il contenuto alcolico; miscugli di frutta, ortaggi e funghi, dei quali nessuno abbia una predominanza di peso rilevante, possono essere raggruppati nell elenco sotto la denominazione generica di frutta, ortaggi o funghi, immediatamente seguita dalla menzione in proporzione variabile e dalla elencazione dei tipi di frutta, ortaggi o funghi presenti; miscugli di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purchè la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo in proporzione variabile ;
11 Ingredienti Indicazioni particolari le carni utilizzate come ingredienti di un alimento devono essere indicate con il nome della specie animale da cui provengono e devono essere menzionate le percentuali di grasso e di tessuto connettivo, secondo le prescrizioni appositamente riportate nell allegato I; gli ingredienti composti (ovvero costituiti da due o più ingredienti), possono figurare nell elenco con la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall uso in funzione del peso globale, purchè sia immediatamente seguita dalla enumerazione dei propri componenti. Esenzioni i costituenti di un ingrediente che durante il procedimento di lavorazione siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al gli addittivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta tenore iniziale;
12 Ingredienti Esenzioni gli addittivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purchè essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito i coadiuvanti tecnologici le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie come solventi o supporti per gli addittivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso è prescritto come rilevatore le sostanze che, pur non essendo addittivi, sono utilizzate secondo le stesse modalità e con le stesse finalità dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata
13 Ingredienti Ingrediente caratterizzante evidenziato: ingrediente la cui presenza è tale da caratterizzare un prodotto in modo determinante, distinguendolo dagli altri dello stesso tipo. Risulta pertanto necessario indicare la quantità, in percentuale, degli ingredienti che: figurano nella denominazione di vendita (yogurt alla fragola) o vengono associati dal consumatore alla denominazione di vendita sono messi in rilievo nell etichettatura con parole, immagini o rappresentazioni grafiche (confezione di ravioli che reca l immagine, ad esempio, di un formaggio quale componente del ripieno); sono essenziali per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.
14 Ingredienti Aromi: Chinino e caffeina Liquirizia Allergeni: Decreto legislativo 114/2006: Obbligo di indicazione in etichetta degli allergeni di cui all Allegato II Possibilità di omissione di componenti di prodotti composti se presenti in misura inferiore al 2% del prodotto finale
15 La quantità netta Definizioni: Quantità netta: la quantità netta di un preimballaggio è la quantità che esso contiene al netto della tara. Quantità nominale: è la quantità media che considera anche il sistema di tolleranza previsto dalle relative disposizioni metrologiche e dei conseguenti controlli Prodotto in liquido di governo:indicazione della quantità di prodotto sgocciolato
16 Termine minimo di conservazione Definizione: è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura da consumarsi preferibilmente entro quando la data contiene l indicazione del giorno o con la dicitura da consumarsi preferibilmente entro la fine negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura Termini differenziabili a seconda della deperibilità del prodotto Tre mesi Da tre mesi a 18 mesi Più di 18 mesi
17 Data di scadenza Definizione: termine di conservazione per prodotti facilmente deperibili Indicazione del giorno, del mese e delle condizioni di conservazione Esenzioni: Ortofrutticoli freschi Aceti Sale da cucina Zuccheri allo stato solido Gomme da masticare Caramelle e pastigliaggi
18 Sede di stabilimento, indicazione del nome, ragione sociale o marchio depositato Rilevanti ai fini dell individuazione di eventuali responsabili in caso di frode o allarme alimentare
19 Titolo alcolometrico Indicazione obbligatoria esclusivamente per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume
20 Lotto Definizione: un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Indicazione obbligatoria: rilevanza in caso di allarme alimentare Esenzioni: Quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese; Per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull imballaggio globale;
21 Lotto Esenzioni Per i prodotti agricoli che all uscita dall azienda agricola sono: 1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio; 2) avviati verso organizzazioni di produttori o 3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione; Per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata; Per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore ai 10 cm2
22 Modalità di conservazione, di utilizzazione, e istruzioni per l uso Modalità di conservazione e data di scadenza Modalità di utilizzazione: destinazione dell alimento a fasce di consumatori o a regimi alimentari Istruzioni per l uso: preparazione dell alimento e/o particolari accorgimenti per la sua fruizione
23 Luogo di origine e di provenienza Indicazione necessaria se l omissione può indurre in errore l acquirente circa l origine o la provenienza del prodotto
24 Il Pacchetto Igiene Insieme di regolamenti (regolamenti CE 852/04; 853/04; 854/04; 882/04), destinato a approfondire e precisare le tematiche relative alla sicurezza alimentare Prodotti di origine animale: marchio di identificazione Carni fresche: il bollo sanitario
25 Vendita di prodotti sfusi I prodotti alimentari non preconfezionati devono essere muniti di un apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicati nei comparti in cui sono esposti. Su tale cartello devono necessariamente comparire tali indicazioni: Denominazione di vendita; Elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione; Le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario; La data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al D.P.R. n. 187/2001; Il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol.; La percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.
26 Altre indicazioni presenti in etichetta Indicazioni con finalità pubblicitarie: ricette, numeri verdi, raccolte punti, etc Pittogrammi a tutela dell ambiente Simbolo metrologico comunitario: e :attesta che il produttore o il confezionatore hanno ottemperato a tutte le disposizione metrologiche comunitarie, nel momento in cui hanno provveduto ad effettuare il confezionamento.ciò significa che la quantità di prodotto esistente nell imballaggio ha un valore determinato e non può essere modificata senza aprire o alterare palesemente l imballaggio. Codice a barre Etichette nutrizionali:informazioni non obbligatorie; diventano obbligatorie se in etichetta o nella pubblicità figurano particolari proprietà nutrizionali Il reg del 2006 individua a quali condizioni possono essere utilizzate le indicazioni nutrizionali (es: senza zucchero)
27 Altre indicazioni presenti in etichetta Organismi geneticamente modificati (OGM) Necessaria indicazione della denominazione geneticamente modificato nell elenco degli ingredienti In assenza dell elenco la denominazione geneticamente modificato deve apparire sull etichetta In mancanza di etichetta o per imballaggi di superficie inferiore a 10 cm2 la denominazione deve apparire dove l alimento è esposto Obbligo di indicare le caratteristiche e le proprietà specifiche dell alimento qualora: Un alimento sia diverso dalla versione tradizionale per quanto concerne alcune caratteristiche o proprietà (composizione, valori nutrizionali, implicazioni per la salute..); Un alimento possa dar luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso.
28 Altre indicazioni presenti in etichetta Organismi geneticamente modificati (OGM) Esenzioni: Per alimenti con ingredienti con una quota di OGM inferiore allo 0,9% Riduzione allo 0,5% (in via transitoria fino ad Aprile 2007) se l OGM ha ricevuto valutazione favorevole dagli organismi scientifici competenti Ulteriori riduzioni della soglia di tolleranza: Nel caso di ogm venduti direttamente al consumatore finale Nel caso di alimenti che contengono o sono costituiti a partire da ogm al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnologici.
29 Altre indicazioni presenti in etichetta Marchio Definizione: qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, purchè atto a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di un altra impresa Tipi di marchio: Di conformità Collettivi Commerciali o di fabbrica Marchi di qualità Denominazione di origine protetta (DOP) Indicazione geografica protetta (IGP) Specialità tradizionale garantita (STG)
30 Contraffazione dei beni di consumo Definizione di bene di consumo :qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: I beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; L acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume determinato o in quantità determinata; L energia elettrica (art. 1, decreto legislativo 24/02) Effetti negativi della contraffazione Danno economico alle imprese Danni ai consumatori Danno al mercato Danni sociali
31 Contraffazione dei beni di consumo Tipologie di contraffazione Contraffazione di marchi ed etichette Contraffazione in senso stretto Contraffazione illecita Articolo 473 C.P. Irrilevanza del falso grossolano Alterazione del contenuto originale di un etichetta: art. 515 C.P. Intenzionale apposizione di etichetta irregolare: reato di frode in commercio e illecito amministrativo
32 Contraffazione dei beni di consumo Tipologie di contraffazione Contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni protette Usurpazioni e indicazioni di provenienza ingannevole: atti di concorrenza sleale CGCE: l evocazione di una denominazione protetta può ricorrere in concreto anche in mancanza di qualunque rischio di confusione dei prodotti, se comunque si induce il consumatore ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione
33 Contraffazione dei beni di consumo Tipologie di contraffazione Contraffazione dei diritti di brevetto Divieto di imitazione e contraffazione del prodotto protetto Contraffazione di brevetto: forte disincentivo all attività inventiva Ripercussioni negative per il consumatore
34 Grazie per l attenzione! Dott.ssa Sara Stefanini Università degli studi di Brescia Facoltà di giurisprudenza
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