SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A N. R.G. 69060/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa A - Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore dott. Anna Bellesi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69060/2015 promossa da: ELISDEVID S.R.L. (C.F.03546230172), con il patrocinio dell avv. PETRACCA ANGELO, elettivamente domiciliata in VIA ALDO MORO, 13 25100 BRESCIA attore contro BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA (C.F. 03700430238), ora Banco BPM s.p.a. con il patrocinio dell avv. DE CRESCENZO ENRICO, elettivamente domiciliato in C.SO ITALIA 24 20122 MILANO convenuto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La società Elisdevid s.r.l. (di seguito Elisdevid ) ha proposto atto di citazione in opposizione al d.i. n. 30366/2015 emesso dal Tribunale di Milano il 29 settembre 2015 con cui è stato ingiunto alla stessa di pagare a favore del Banco Popolare-Società Cooperativa (di seguito BP ) la somma di euro 657.055,39 (oltre interessi come da domanda), euro 4.600.00 per compensi ed euro 870,00 per spese. L opponente ha dedotto di aver stipulato con Banca Italease s.p.a. ( Italease ) 1 due contratti di locazione finanziaria, il n. 805971 e il n. 901774, riguardo ai quali è stato pronunciato il suddetto d.i. per la somma, rispettivamente, di euro 21.411,88 e di euro 635.643,51. Con riguardo alla debenza di euro 21.411,88 di cui al contratto n. 805971, l opponente nulla ha eccepito, con la conseguenza che alla prima udienza il giudice ha riconosciuto la provvisoria esecuzione del d.i. limitatamente a detta somma. Per quel che concerne, invece, il contratto n. 901774, l opponente ha sostenuto la mancanza e l illegittimità delle pattuizioni nonché delle condizioni economiche applicate allo stesso. A tal riguardo ha depositato una perizia tecnica contabile che evidenzierebbe l assoluta indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di riferimento applicato al predetto rapporto nel corso del suo sviluppo temporale Inoltre, il contratto prevedrebbe, come base di riferimento per la determinazione del tasso di interesse da applicare, l utilizzo dell indice Euribor, l inserimento del quale in un contratto di mutuo sarebbe vietato per violazione della normativa sulle intese restrittive della concorrenza di cui all art. 2 della l. n. 278/90. In aggiunta, in punto di soglie d usura e tasso effettivo globale (T.E.G.), il tasso convenzionale (e in particolare quello moratorio) pattuito al momento della stipulazione risulterebbe illegittimo ai sensi dell art 644 c.p. e, quindi, determinerebbe l applicazione della norma di cui all art. 1815 c.c., con la conseguenza che alcun interesse sarebbe dovuto. BP, infatti, avrebbe indicato nel contratto in oggetto un tasso di interesse differente da quello effettivamente praticato nell allegato piano di ammortamento del medesimo rapporto, incrementando di fatto il costo del piano di rimborso stesso, determinando l incertezza del tasso del negozio e superando anche il tasso soglia di cui alla legge antiusura 2. In conclusione, l opponente ha sostenuto che nulla sarebbe più dovuto dalla stessa in favore della società opposta, in quanto tutte le somme già versate coprirebbero abbondantemente quanto maturato per sorte capitale, nulla essendo dovuto per interessi usurari. * L opposta, ora Banco BPM s.p.a. stante atto di fusione 13.12.2016, si è costituita e ha, anzitutto, contestato l eccezione avversaria relativa all illegittimità dell inserimento nel contratto n. 901774 dell indice Euribor. Con riguardo alla contestazione circa la pretesa verificazione di ipotesi di usura, l opposta ha depositato una propria perizia che chiarirebbe l insussistenza di violazioni della l. n. 108/96; BP ha, in ogni caso, contestato i criteri e il metodo utilizzato da Elisdevid per sostenere la natura usuraria del tasso applicato al contratto in oggetto. L opposta ha, quindi, chiesto l integrale conferma del d.i. opposto e la condanna di Elisdevid al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria. 1 La convenuta è l avente causa di Banca Italease s.p.a., a sua volta avente causa della Leasimpresa s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione di quest ultima (cfr. ricorso per d.i. di BP, pp. 1 s.). 2 Così come sarebbe accertato nella perizia di cui al doc. 2, che accerterebbe come il tasso di mora convenuto al momento della sottoscrizione del contratto e al momento della sottoscrizione del contratto definitivo sarebbe stato sempre e comunque superiore al tasso soglia; in particolare, il tasso di mora convenzionale sarebbe stato pari al 15,20% nel mentre il tasso soglia pari al 9,42%. pagina 2 di 5
* 1. La competenza della Sezione Impresa. La controversia appartiene alla competenza per materia della Sezione Impresa, che giudica in composizione collegiale, alla luce della prospettata violazione della normativa Antitrust, a prescindere dalla fondatezza della relativa domanda. 2. Nel merito. 2.1. La clausola di calcolo degli interessi di mora. L opponente lamenta anzitutto l indeterminatezza e indeterminabilità della clausola di calcolo degli interessi, che sarebbe in violazione delle norme imperative di cui all art. 1346 c.c. La censura è infondata. Nel contratto in esame il tasso di mora è pattuito al punto 5.13 delle condizioni generali, che indica un preciso metodo di calcolo di tali interessi: l Utilizzatore, in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta alla Concedente [ ], sarà tenuto, senza necessità di costituzione in mora, a corrispondere gli interessi moratori da calcolarsi in misura pari alla media del trimestre solare precedente del tasso Euribor 3 mesi, maggiorata di 6 punti percentuali. Pertanto il tasso d interesse risulta determinabile, ossia quantificabile secondo criteri indicati o sicuramente identificabili, anche per relationem. L opposta lamenta altresì l illegittimità dell utilizzo del parametro Euribor, poiché frutto di intese tra Banche in violazione dell art. 2 l. n. 287/90, chiedendo di accertare la nullità della stessa clausola di determinazione degli interessi e, conseguentemente, che nulla è dovuto a titolo di interessi ex art. 1815 c.c. Sul punto si è già espresso questo Ufficio, osservando che: l Euribor rappresenta il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee (44 banche, c.d. banche di riferimento); si tratta di un valore ottenuto mediante una media aritmetica di tassi di interesse comunicati dagli istituti di credito di riferimento operanti nell eurozona; come tale non è, in sé, frutto di un accordo tra imprese bancarie diretto a fissare il prezzo di uno o più servizi e falsare il gioco della concorrenza all interno del mercato (Trib. Milano, 22.12.2016; nello stesso senso si veda anche Trib. Milano, sent. n. 111/2017). Manca dunque alcuna prova dell illecito dedotto, ed anche del fatto che quand anche sussistesse un accordo rilevante agli effetti della disciplina invocata dall opponente, la Banca opposta vi abbia preso parte. Anche tale doglianza di parte opponente risulta, dunque, infondata e da rigettare. 2.2 Il tasso di interesse usurario. L opponente, in veste di utilizzatore del contratto di leasing in oggetto, - alla luce delle clausole contrattuali e della relazione tecnica di parte prodotta in atti - ha sostenuto che sarebbero stati pattuiti tassi usurari. In particolare l opponente ha sostenuto l usurarietà degli interessi pattuiti ritenendo che il TAEG il tasso effettivamente praticato comprendesse, oltre a commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese pattuiti a carico dell Utilizzatore, anche, gli interessi di mora, da sommare a quelli base (v., ad es., atto di citazione in opposizione, pp. 8 ss.). Tale argomentazione è infondata. Come già precisato più volte anche da questo Ufficio, non è corretto verificare l eventuale superamento del tasso soglia sommando il tasso degli interessi corrispettivi a quello degli interessi moratori. pagina 3 di 5
L orientamento di legittimità (Cass. n. 350 del 2013 e Cass. n. 603 del 2013) richiamato dall opponente a sostegno di tale ragionamento in realtà sottolinea esclusivamente che l usurarietà è questione che attiene non solo agli interessi corrispettivi, ma anche a quelli moratori. Ognuno di essi va, però, considerato in via autonoma infatti entrambe le tipologie di interessi potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi (Trib. Milano, sent. n. 12148/2015). Nello stesso senso si veda anche Trib. Milano, 5.10.2017, che rileva come: ( ) Mancando qualsiasi rilevazione ufficiale per gli interessi di mora, sarebbe privo di giustificazione logica e giuridica, assumere come parametro il TAEG rilevato per gli interessi corrispettivi, trattandosi di due entità non omogenee. L eventuale nullità del patto relativo agli interessi di mora non si estende alla diversa clausola che determina gli interessi corrispettivi, trattandosi di pattuizioni tra loro distinte, aventi natura e rispondenti a finalità diverse, e quindi, anche nel caso di previsione di interessi moratori oltre il limite della legge 108\1996, da ciò non conseguirebbe la gratuità del contratto ma solo la non debenza di tali accessori. Di recente la CDA di Milano ( sent. n. 2232/16), ha ribadito: - la "ontologica" disomogeneità, tra la categoria concettuale-giuridica degli interessi corrispettivi e quella degli interessi moratori, questi ultimi integrando una forma di sanzione convenzionale a carico della parte che si renda, eventualmente inadempiente ai propri obblighi contrattualmente assunti e che per questo si collocano nella sfera della pura eventualità.. atteso che essi, e la relativa debenza, mai verranno in essere qualora il soggetto ipoteticamente onerato non si renda (mai) inadempiente - gli interessi moratori, per la loro suddetta natura risarcitoria, sono, altresì, (al pari di "imposte e tasse",da escludersi dalla rilevazione del T.E.G. giusta primo comma dell'art. 2 della menzionata L. n. 108/1996), economicamente "neutri", e non lucrativi, rispetto al patrimonio del soggetto al cui favore (si ribadisce, nella eventualità di inadempimento "ex adverso") sono pattuiti, e non possono, dunque, essere sussunti in quella "globalità del costo del finanziamento"; - che anche il legislatore giunge a valutazioni analoghe: Infatti, se è vero che l'art 1 (in quella parte che è divenuta comma 1 a seguito dell'aggiunta dei commi 2 e 3 ad opera della legge di conversione) del suddetto D.L n.394/00 fa riferimento alla promessa o pattuizione " a qualunque titolo", è pure vero che la medesima norma afferma che la presunzione "iuris et de iure" di usurarietà degli interessi entri in gioco soltanto qualora essi superino "il limite stabilito dalla legge"("nel momento in cui essi sono promessi o, comunque convenuti"). Trattasi, cioè, non di un limite qualsivoglia, ma di un limite stabilito dalla legge: l'art. 2, comma 1 della menzionata L 108/1996 stabilisce che il Ministero del Tesoro, sulla base della rilevazione appositamente effettuata su base trimestrale dalla Banca d'italia in ordine al T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), determini il tasso soglia oltre al quale "scatta", in sede civile così come penale (art. 644 c.p.), la usurarietà del tasso contrattualmente negoziato, ma il successivo secondo comma impone la "classificazione delle operazioni per categorie omogenee". D'altro canto, è pacifico e incontestato tra le parti che dette periodiche rilevazioni prendano in considerazione esclusivamente i tassi corrispettivi, e non quelli moratori. Il "limite stabilito dalla legge" di cui al menzionato art 1 comma 1 del D.L. n. 394/00, da non superare, è dunque il limite riferito a quanto accertato in ordine alla prima di tali categorie di interessi (quelli corrispettivi), dal che consegue che, allo stato della vigente legislazione, non esiste un limite di legge per gli interessi moratori ; Pertanto poiché nella specie la clausola in questione prevede l applicazione in concreto, fin dal momento della sua richiesta, di un saggio di interesse non superiore al tasso-soglia del periodo, anche la relativa eccezione di parte opponente va rigettata. pagina 4 di 5
Per le ragioni sopra esposte le pretese dell opponente vanno tutte rigettate Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Elisdevid s.r.l. contro Banco BPM s.p.a, già Banco Popolare-Società cooperativa, ogni altra domanda ed eccezione diversamente disattesa e rigettata, così dispone: a) Respinge l opposizione e per l effetto conferma di decreto ingiuntivo n. 30366/2015 emesso dal Tribunale di Milano il 29 settembre 2015 nei confronti di Elisdevid s.r.l.; b) condanna Elisdevid s.r.l. a rimborsare a Banco BPM s.p.a, già Banco Popolare-Società cooperativa le spese di lite, da liquidarsi complessivamente in 15.870,00, di cui 15.000,0o pe compensi euro 870,00 per spese documentate, oltre 15% su compensi per spese generali, e C.P.A. e IVA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 14 dicembre 2017 Il Giudice Relatore dott. Alessandra Dal Moro Il Presidente dott. Claudio Marangoni pagina 5 di 5