Le multe per infrazioni al Codice della Strada Riferimenti normativi Nuovo codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni); Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). Le multe Nel linguaggio comune con il termine multa o contravvenzione si intende la sanzione amministrativa pecuniaria comminata per un infrazione al Codice della strada. L iter della multa inizia con l accertamento dell infrazione, cui fa seguito l emissione di un verbale di accertamento che può essere consegnato (notificato) contestualmente, se il conducente viene fermato, o notificato al proprietario del veicolo (responsabile in solido se il trasgressore non è stato identificato) entro 150 giorni dall accertamento. Il verbale di contestazione deve contenere una serie di elementi (informazioni) che consentono un esatta descrizione della violazione, le modalità per il pagamento e quelle per la presentazione del ricorso. Cosa deve contenere il verbale di contestazione? Nel dettaglio, il verbale di contestazione contiene i seguenti dati: data (anno, mese, giorno), ora e località nei quali è avvenuta la violazione; generalità e residenza del trasgressore, se immediatamente identificato, ed estremi della sua patente di guida; tipo di veicolo e numero di targa; indicazione della norma violata e sommaria descrizione del fatto; somma da pagare, termini e modalità di pagamento in misura ridotta (quando è consentito), comando presso il quale può essere effettuato e numero di conto corrente bancario o postale su cui è possibile il versamento;
decurtazione di punti dalla patente come conseguenza dell infrazione (se prevista) ed eventuali sanzioni accessorie; autorità competente per il ricorso (Prefetto o Giudice di Pace) e termini per la presentazione dello stesso; eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l inserimento; nominativo e/o matricola degli agenti accertatori indicazione del responsabile del procedimento. Il ricorso Il ricorso deve essere inoltrato al Prefetto o al Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata l infrazione entro 60 giorni dalla consegna del verbale, se l infrazione è contestata al momento, o 60 giorni dal ricevimento del verbale, se la notifica è effettuata a mezzo raccomandata o a mezzo notificatore. È importante ricordare che non si può proporre ricorso contro un preavviso di accertamento, cioè il foglietto lasciato sul parabrezza del veicolo in sosta; il preavviso può essere utilizzato soltanto per pagare la sanzione amministrativa entro un breve termine temporale, accettando così la violazione che è stata accertata ed evitando di dover pagare le ulteriori spese di notifica del verbale vero e proprio. Il ricorso al Prefetto Il procedimento si basa sugli atti e sugli scritti difensivi che pervengono all Autorità amministrativa da parte della persona che presenta il ricorso e dall Ufficio di polizia da cui dipende chi ha redatto il verbale; anche se il ricorrente richiede di essere sentito personalmente, non si instaura mai un vero e proprio contradditorio, né un dibattimento pubblico nel quale chiedere l audizione di testimoni. Se il ricorso viene respinto c è la possibilità di rivolgersi al Giudice di Pace. Le due possibilità di presentazione del ricorso (Prefetto o Giudice di Pace) sono alternative fra loro, non si possono sovrapporre e la scelta è irrevocabile, per cui chi lo presenta al Prefetto deve attendere l esito del procedimento prima di rivolgersi al Giudice di Pace.
Il Prefetto deve decidere il ricorso entro 180 giorni successivi alla sua presentazione all Ufficio di polizia, oppure entro 210 giorni se questo è stato presentato direttamente al Prefetto anziché all Ufficio di polizia che aveva redatto il verbale. La decisione Se il Prefetto valuta positivamente il ricorso emette l ordinanza di archiviazione, altrimenti emette un ordinanza-ingiunzione con la quale invita a pagare una somma non inferiore al doppio di quanto previsto nel verbale (se l infrazione prevede la sanzione in misura ridotta) contro il quale era stato presentato il ricorso. L ordinanza-ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione. Se i termini non sono rispettati il ricorso è da ritenersi automaticamente accolto. In altri termini, il ricorso può considerarsi accolto se non si riceve risposta entro 330 giorni successivi alla sua presentazione all Ufficio di polizia, oppure entro 360 giorni se questo è stato presentato direttamente al Prefetto. Contro l ordinanza-ingiunzione del Prefetto si può ricorrere, entro 30 giorni, al Giudice di Pace, riproponendo le stesse motivazioni già illustrate in quello respinto dal Prefetto. I vizi motivazionali nell ordinanza-ingiunzione del prefetto La Corte di Cassazione civile a Sezioni unite con la sentenza n. 1786 del 28 gennaio 2010 ha sancito che i vizi motivazionali nell ordinanza-ingiunzione del Prefetto non possono dar luogo all annullamento della stessa da parte del Giudice di Pace solo per tale carenza, ma comportano comunque un riesame da parte dello stesso Giudice delle motivazioni addotte all opposizione già presentata al Prefetto. Il ricorso al Giudice di Pace Così come accade per quello presentato al Prefetto, anche il ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o
dalla notifica del verbale di accertamento, e può essere presentato a scelta del ricorrente a mezzo posta alla cancelleria del Giudice di Pace o consegnandolo a mano. Pur non essendo esplicitamente previsto dal Codice della strada, è opportuno inviare copia del ricorso anche all ufficio da cui dipende l agente che ha accertato la violazione, per evitare che l Ufficio non ricevendo notizia del ricorso proposto né dell avvenuto pagamento della sanzione attivi la procedura per l iscrizione a ruolo. Se si risiede in un comune diverso occorre indicare un recapito in quello del Giudice di Pace (il c.d. domicilio legale) presso cui ricevere le comunicazioni. Nel caso ciò non fosse possibile, si deve chiedere in Cancelleria quali comunicazioni si possono effettuare per venirne in ogni caso a conoscenza. La richiesta di sospensione dell esecutività del verbale Nel ricorso è opportuno richiedere la sospensione dell esecutività del verbale, in modo da interrompere l iter delle procedure esecutive da parte dell organo creditore. Attenzione però: tale sospensione non è automatica, e deve essere concessa dal Giudice di Pace. Inoltre, anche se la decisione è positiva, non vi sono garanzie circa i tempi di adozione della stessa. Ciò significa che nel caso di un respingimento del ricorso il ricorrente si potrebbe trovare a dover pagare la sanzione in un lasso di tempo molto breve per non incorrere nell obbligo di un esborso pari al doppio di quanto previsto dal verbale (se l infrazione prevedeva la sanzione in misura ridotta). Per questi motivi qualora si decida di presentare ricorso con richiesta di sospensione dell esecutività del verbale è consigliabile farlo nel più breve tempo possibile, per non dover aggiungere all attesa della concessione della sospensione da parte del Giudice anche l handicap del proprio ritardo. Il contributo a carico del ricorrente La finanziaria 2010 ha introdotto l obbligo per il ricorrente al pagamento del contributo unificato di 30 euro + 8 euro di marca da bollo, pagabili in banca, posta, concessionario della riscossione e tabaccherie.
Nelle intenzioni del legislatore questo contributo dovrà portare ad un decongestionamento degli uffici dei Giudici di Pace e ad uno sgravio dei costi della giustizia a carico della collettività. Al momento non si ha certezza se detta norma sarà sottoposta o meno al giudizio della Corte Costituzionale, che già con sentenza n. 114 del 5-8 aprile 2004 aveva dichiarato incostituzionale il pagamento della cauzione introdotta con l art. 204 bis, comma 3, del C.d.S. nel 2003. Il procedimento Dopo la ricezione del ricorso, il Giudice di Pace fissa la data dell udienza nella quale si deve comparire personalmente oppure facendosi rappresentare, perché, nel caso che ciò non avviene il Giudice dichiara inammissibile il ricorso e ordina il pagamento di quanto dovuto. Il Giudice valuta ogni aspetto del ricorso e del verbale compilato dalla polizia e ove lo ritiene necessario richiede atti e documenti all Ufficio da cui dipende chi ha accertato la violazione e ascolta i testimoni. Il Giudice può inoltre disporre rilievi e perizie sulle cose o sugli strumenti utilizzati per l accertamento. Detti rilievi e perizie possono essere richiesti anche da chi ha presentato ricorso, tenendo presente che in caso di infondatezza dello stesso il Giudice può condannare al pagamento delle spese sostenute, oltre alla sanzione prevista per l infrazione. I tempi per la decisione non sono definiti dal Codice della strada. Contro la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace si può ricorrere alla Corte di Cassazione presentando il ricorso entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. La decurtazione ed il recupero dei punti Nel caso l infrazione accertata per cui è stato presentato il ricorso preveda la perdita di punti dalla patente, questi possono essere decurtati solo dopo la decisione del Prefetto o del Giudice di Pace di confermare l infrazione. Solo allora, infatti, gli uffici di polizia provvedono a comunicare la violazione al ministero delle Infrastrutture e Trasporti che gestisce l Archivio degli abilitati alla guida.
Il ripristino dei punti decurtati può essere ottenuto con la frequenza di un corso di recupero (fino a un massimo di 6 punti). Dopo due anni di guida virtuosa, cioè senza commettere infrazioni che prevedano decurtazione di punti, ai possessori di patente con meno di 20 punti ma più di 0 viene riattribuito il completo punteggio iniziale; per possessori di patente con almeno 20 punti, invece, due anni di guida virtuosa comportano l incremento automatico di 2 punti (fino a un massimo di 10). La cartella esattoriale A seguito dell accertamento dell infrazione contestata al momento, o tramite notifica del verbale, trascorsi 60 giorni senza aver ricevuto notizia del pagamento della sanzione o della presentazione del ricorso, l ufficio di polizia da cui dipende chi l ha accertata attiva la procedura di riscossione forzata sui beni del destinatario del verbale. La procedura per la riscossione inizia con la ricezione di una richiesta di pagamento, tramite cartella esattoriale (simile a quella con cui si pagano i tributi) a mezzo posta o notificatore. La stessa procedura si attiva anche quando non è stato pagato quanto richiesto con il decreto-ingiunzione emesso dal Prefetto nel caso di rigetto del ricorso. La somma richiesta con la cartella esattoriale è circa il doppio dell importo iniziale, più le spese di accertamento, di notifica e le maggiorazioni previste dalla legge. Contro la cartella esattoriale se notificata correttamente non si può ricorrere, anche se l accertamento della violazione o la notifica del verbale presentavano dei motivi validi per ricorrere: il non averlo fatto al momento esclude la possibilità, avendo ammesso con l inerzia (o la dimenticanza) la violazione. Il trasgressore o l obbligato in solido chiamati a rispondere delle sanzioni applicate per una violazione alle norme del Codice della strada, possono ricorrere al Giudice di Pace contro la cartella esattoriale per contestare il verbale su cui la cartella si fonda solo se dimostrano di non essere stati messi in condizione di ricorrere precedentemente.
Il ricorso così motivato deve essere inviato al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale.