COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

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COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE MISURE DEFLATTIVE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. Scopo del presente regolamento è introdurre nell ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere ad esigenze di efficacia e riduzione di adempimenti, a prevenire l insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati ai principi di correttezza, collaborazione e trasparenza. Al fine di cui sopra, nell esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria, riconosciuta dall art. 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 50 L. 449/97, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti: a) Accertamento con adesione mediante il quale è possibile definire il contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria; b) Autotutela in base alla quale l amministrazione procede, d ufficio o su istanza di parte, all annullamento (autotutela sostitutiva) o alla rettifica (autotutela rettificativa) dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezze. Da ciò risulta tutelato l interesse pubblico all equità fiscale, al buon andamento, efficacia ed economicità dell azione amministrativa. 2

TITOLO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE Art. 1 Ambito di applicazione dell istituto dell accertamento con adesione L accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19/06/1997 n 218 e secondo le disposizioni seguenti. 1. L istituto dell accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all attività di controllo formale delle dichiarazioni. 2. L accertamento può essere definito anche con l adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. 3. Il ricorso all accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell istituto le questioni cosiddette di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. 4. L ufficio, per aderire all accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. 5. L ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l adozione dell accertamento, l infondatezza o l illegittimità dell accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l atto di accertamento nell esercizio dell autotutela. 3

Art. 2 Competenza 1. Competente alla definizione è il Funzionario Responsabile del Tributo o un suo delegato. Art. 3 Avvio del procedimento 1. Il procedimento può essere attivato: 2. dall ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati: a) gli elementi identificativi dell atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l accertamento suscettibile di adesione. b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l accertamento con adesione. 3. Su istanza del contribuente, subordinatamente all avvenuta notifica dell avviso di accertamento. Art. 4 Procedimento ad iniziativa dell ufficio 1. L ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l accertamento con adesione. 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell esercizio dell attività d ufficio, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l eventuale definizione dell accertamento con adesione. 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all invito stesso non è sanzionabile, così come 4

l attivazione del procedimento da parte dell ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. 4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune. Art. 5 Procedimento ad iniziativa del contribuente 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall invito di cui all art. 4, può formulare, entro i termini per l impugnazione dell atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico o di posta elettronica. 2. L impugnazione dell avviso comporta rinuncia all istanza di definizione. 3. La presentazione dell istanza produce l effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell istanza, sia i termini per l impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. 4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell istanza di definizione, l Ufficio, con mezzi idonei, formula l invito a comparire. 5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l invito, comporta rinuncia alla definizione dell accertamento con adesione. 6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. 7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell eventuale mancata comparizione dell interessato e dell esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento. 5

Art. 6 Atto di accertamento con adesione 1. A seguito del contraddittorio, ove l accertamento venga concordato con il contribuente, l Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del Tributo o suo delegato. 2. Nell atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione. Art. 7 Perfezionamento della definizione 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell atto stesso. 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all ufficio la quietanza dell avvenuto pagamento. L ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l esemplare dell atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. 3. Relativamente alla Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, se riscossa tramite ruolo, l ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata. 4. Il contribuente che ha aderito all accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. 6

5. Competente all esame dell istanza è il Servizio preposto all accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile. Art. 8 Effetti della definizione 1. Il perfezionamento dell atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell ufficio. 2. L intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima. 3. Qualora l adesione sia conseguente alla notifica dell avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento dell anzidetta adesione. Art. 9 Riduzione delle sanzioni 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 2. L infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all accertamento del Comune, rendono inapplicabile l anzidetta riduzione. 7

3. Le sanzioni scaturenti dall attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall ufficio sono parimenti escluse dall anzidetta riduzione. 8

TITOLO III AUTOTUTELA Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, ispirato ai principi generali di cui all art. 68 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, L. 656/1994 (art. 2-quater) e al D.M. 11 febbraio 1997 n. 37, determina le modalità di applicazione per l esercizio del potere di annullamento d ufficio o di revoca in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario. Art. 2 ANNULLAMENTO E REVOCA D UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO 1. Il potere di annullamento d ufficio dell atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza dei fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l effetto. 2. Il potere di revoca d ufficio dell atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora di voglia estinguerne parzialmente l effetto. Art. 3 IPOTESI DI ANNULLAMENTO O REVOCA D UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO 1. L Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all annullamento in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell atto o dell imposizione, quali tra l altro: 9

Errore di persona Evidente errore logico o di calcolo Errore sul presupposto della tassa o dell imposta Doppia imposizione o tassazione Mancata considerazione dei pagamenti d imposta o di tassa, regolarmente eseguiti Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall Amministrazione comunale. 2. Non si procede all annullamento d ufficio o di revoca all imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune. Art. 4 CRITERI DI PRIORITA E OPPORTUNITA 1. Nell applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso. Art. 5 ORGANI COMPETENTI PER L ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO 1. Il potere di annullamento o di revoca all imposizione in caso di autoaccertamento spetta al responsabile del tributo che ha emanato l atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, al Funzionario responsabile del Tributo. 10

Art. 6 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI 1. Dell eventuale annullamento o revoca all imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al responsabile che ha emanato l atto. Art. 7 RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI REVOCA ALL IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO 1. Le eventuali richieste di annullamento o di revoca all imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate all Ufficio Tributi del Comune. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad ufficio comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all Ufficio Tributi dandone comunicazione al contribuente. Art. 8 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Art. 9 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entrerà in vigore l 01 gennaio 2003. 2. E abrogato il Regolamento in materia di autotutela Amministrativa, approvato con atto di C.C. n. 4 del 23/02/1999. 3. E abrogata altresì ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento. 11

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