Indagini finanziarie: le operazioni estere sono visibili

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Transcript:

Indagini finanziarie: le operazioni estere sono visibili a cura di Francesco Buetto Facendo seguito alle prime istruzioni fornite con la circolare n. 18/E del 4 aprile 2007, l Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 42/E del 24 settembre 2009 ha fornito un altra serie di indicazioni in ordine all Archivio dei rapporti finanziari, ove, in una apposita sezione dell Anagrafe tributaria confluiscono le comunicazioni cui sono tenuti, a norma dell articolo 7, sesto comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605, tutti gli operatori finanziari. Tali comunicazioni riguardano, innanzitutto, l esistenza e la natura dei rapporti continuativi intrattenuti con la clientela, e vengono effettuate con le modalità ed entro i termini previsti dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, il quale definisce anche i requisiti di sicurezza per la trasmissione e per la consultazione dei dati inseriti nell Archivio. Il dettato normativo di riferimento Come si ricorderà, ai sensi di quanto disposto dall art. 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, formano oggetto di comunicazione all Archivio i dati relativi ai rapporti esistenti, ancorché cessati, a partire dalla data del 1 gennaio 2005. Gli obblighi di comunicazione in parola sono stati considerevolmente implementati dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativo alla Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

L articolo 63 del decreto ha in specie modificato il citato sesto comma dell articolo 7 del d.p.r. n. 605 del 1973, inserendo: all ultimo periodo, dopo le parole l'esistenza dei rapporti le seguenti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo ; in fine del predetto periodo, dopo le parole dati anagrafici dei titolari le seguenti e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi. A seguito delle citate integrazioni, oltre a quanto precedentemente stabilito, gli operatori finanziari sono stati pertanto obbligati a comunicare anche l esistenza: di operazioni di natura finanziaria poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo ( operazioni extra-conto ); di rapporti, di qualsiasi genere, diversi da quelli intrattenuti con i titolari dei rapporti continuativi o delle operazioni extra-conto. In entrambi i casi, la comunicazione deve contenere i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che effettuano le predette operazioni o intrattengono i menzionati altri rapporti. Alla modifica normativa è stata data attuazione con il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008, integrativo del già citato provvedimento del 19 gennaio 2007. Secondo quanto disposto dal provvedimento integrativo: le comunicazioni relative alla esistenza delle operazioni extra-conto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007, così come quelle riguardanti gli altri rapporti, ancorché cessati, intrattenuti nello stesso periodo, dovevano essere effettuate entro il 30 giugno 2008; le comunicazioni relative alla esistenza delle operazioni extra-conto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 ed il 30 giugno 2008, così come quelle riguardanti gli altri rapporti, ancorché cessati, costituiti nello stesso periodo, dovevano essere effettuate entro il 31 luglio 2008;

a far corso dal 1 luglio 2008, le comunicazioni relative sia alla esistenza di operazioni extra-conto che di altri rapporti costituiti, in ciascun mese solare, devono essere effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo. A data attuale, pertanto, a fronte del regolare adempimento degli obblighi comunicativi, l Archivio contiene dati relativi a tutti i rapporti continuativi esistenti al 1 gennaio 2005 o costituiti dopo tale data (ancorché cessati) ed alle operazioni extra-conto effettuate a far corso dalla stessa data, unitamente alle informazioni relative ai soggetti che agiscono in nome e/o per conto di terzi ( l aggiornamento è disponibile, informaticamente, entro il secondo mese successivo a quello in cui i dati vengono trasmessi dagli operatori). La Banca dati a disposizione dei verificatori, integrata con i dati relativi alle operazioni extra-conto ed ai rapporti diversi da quelli intrattenuti con i titolari dei rapporti continuativi o delle stesse operazioni extra-conto, risulta ora allineata con l ambito oggettivo dei dati acquisibili mediante le indagini finanziarie, così come individuato dalla circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006). Per le indagini relative agli anni dal 2005 in avanti si rende, pertanto, possibile inviare telematicamente le richieste di informazioni a tutti gli operatori con i quali, in base alle risultanze dell Archivio, il contribuente risulta certamente avere intrattenuto rapporti o compiuto operazioni. Per le annualità precedenti al 2005 occorrerà, invece, valutare l opportunità di estendere le richieste ad operatori finanziari ulteriori e diversi rispetto a quelli che, sulla base delle informazioni presenti nell Archivio, risultano avere intrattenuto rapporti o compiuto operazioni con il contribuente dal 2005 in avanti. Rapporti continuativi In ordine ai cd. rapporti continuativi oggetto delle comunicazioni degli operatori finanziari, nel rinviare a quanto chiarito dalla circolare n. 18/E del 2007, il documento di prassi in esame ricorda che oggetto della comunicazione sono tutti i rapporti finanziari caratterizzati, in generale, da un unico rapporto di durata, rientrante nell esercizio dell attività istituzionale dell operatore finanziario, che possa dar luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di denaro o altri valori, compresi i servizi, intrattenuto direttamente dal cliente e formalizzato

contrattualmente. L elenco di tali rapporti è ora riportato nella tabella allegato 1 al citato Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008. L Archivio contiene, per ciascun rapporto continuativo oggetto di comunicazione, le informazioni riguardanti la tipologia, la data di apertura e di eventuale chiusura, i dati identificativi, compreso il codice fiscale del titolare, la denominazione dell operatore finanziario con il quale il nominativo indagato intrattiene il rapporto. Operazioni extra-conto Le operazioni extra-conto rappresentano una categoria multiforme di operazioni che hanno come comune denominatore quello di non essere effettuate nell ambito di un rapporto continuativo e, quindi, di non essere ad esso riconducibili. Riprendendo una definizione contenuta nella circolare n. 32/E del 2006, sono tipicamente considerate extra-conto le operazioni che vengono effettuate per cassa o, nell accezione bancaria, allo sportello, contro presentazione di denaro contante o assegni, senza transito in un qualsiasi rapporto. Prendendo spunto dalle tipologie di operazioni presenti nella Tabella allegato 1 al Provvedimento del Direttore dell Agenzia del 22 dicembre 2005 (concernente le modalità telematiche per l esecuzione delle indagini finanziarie), può trattarsi di quelle classificate con i seguenti codici : 50 - pagamenti diversi: incasso assegno circolare, cambio assegno di terzi, estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi, rimborso o deposito su libretti di risparmio, estinzione carte prepagate; 80 acquisto/vendita a termine di titoli, trasferimento titoli da altro istituto. Possono, peraltro, risultare effettuate per cassa anche operazioni individuate con altri codici della medesima Tabella, quali ad esempio: 13 addebito per estinzione assegno e assegni vidimati; 28 acquisto o vendita di divisa e/o banconote estere; 48 bonifico a vostro favore; ZL bonifico sull estero; ZS erogazione prestiti personali e finanziamenti; C0/ C9 vendita/acquisto d oro e metalli preziosi;

AA servizio eurogiro e moneygram. La nota ricorda che l obbligo di comunicazione delle operazioni extra-conto poste in essere nel corso del 2005, in virtù di quanto previsto dall articolo 2, comma 14-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha riguardato esclusivamente quelle che l operatore finanziario era tenuto a registrare nell Archivio Unico Antiriciclaggio (si tratta, quindi, delle sole operazioni di ammontare superiore a 12.500 euro). Sono inoltre escluse dall obbligo di comunicazione le operazioni di versamento effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro (per l espressa previsione dell art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973). Il provvedimento direttoriale del 29 febbraio 2009 ha stabilito che l esistenza delle operazioni extra-conto deve essere comunicata una volta sola, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta. Tale statuizione, è si semplificativa dell adempimento dell obbligo in parola, ma è comunque coerente con la finalità eminentemente segnaletica dell Archivio circa l esistenza di informazioni potenzialmente utili alle indagini finanziarie (nella specie rappresentate dalle operazioni extra-conto, indipendentemente dalla loro numerosità) normalmente riferite all arco temporale dell anno solare. Questa finalità osservano gli estensori del documento - rileva particolarmente nel caso in cui il contribuente sottoposto a controllo abbia posto in essere una molteplicità di operazioni extra-conto, di ammontare significativo, presso un operatore con il quale non intrattenga alcun rapporto continuativo (situazione da ritenere, in genere, ad alto rischio dal punto di vista fiscale, in quanto potrebbe sottendere manovre volte ad impedire la individuazione di imponibili sottratti a tassazione). La circostanza che le operazioni della specie vengano rilevate in Archivio negli anzidetti termini impone agli uffici, in sede di indagini finanziarie, di inviare all intermediario la richiesta di fornire informazioni su tutte le operazioni extra-conto esistenti nel periodo d imposta oggetto dell attività di controllo (eventualmente limitata, in prima battuta, ad un mero elenco, ovviamente corredato dalle informazioni previste dal tracciato XML, con evidenziazione degli importi, sulla base del quale valutare l opportunità di

acquisizioni documentali specifiche solo laddove sostanzialmente utili all attività di controllo). Informazioni relative a soggetti che agiscono in nome o per conto di terzi Oltre alle informazioni relative ai rapporti continuativi ed alle operazioni extra-conto, di cui si è detto, all Archivio affluiscono anche quelle concernenti i soggetti che agiscono per conto o a nome di terzi. In tale ambito occupano uno spazio rilevante le procure e le deleghe ad operare, in nome o per conto del titolare, nell ambito dei rapporti continuativi o ad effettuare le operazioni extra-conto. L esistenza della procura o delega ad operare in nome o per conto di altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, forma quindi oggetto di specifica, autonoma comunicazione, unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, del procuratore o delegato. Ciò vale anche per le operazioni extra-conto, nell ipotesi in cui le stesse vengano poste in essere da un soggetto a ciò delegato e, in tal caso, l operazione forma oggetto di comunicazione anche con riferimento al soggetto nel cui interesse l operazione viene eseguita, nel presupposto che in tale caso il rapporto con l operatore finanziario riguardi l effettivo interessato alla transazione (e non il solo delegato). È il caso, peraltro nella prassi dei controlli fiscali frequentemente riscontrato, di imprenditori o professionisti che si avvalgono di personale dipendente o fiduciario (ad es. familiari) per monetizzare titoli di credito (tipicamente assegni bancari o circolari) mediante operazioni extra-conto poste in essere anche presso operatori finanziari con i quali non intrattengono rapporti continuativi. Al fine di semplificare l adempimento in parola, è ammissibile l esclusione dall obbligo di comunicazione delle procure e deleghe riguardanti i mandatari delle persone giuridiche per i quali le informazione sul sottostante rapporto risultino già in possesso della Amministrazione Finanziaria o, comunque, siano altrimenti acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, come nei casi che seguono: rappresentante legale dei soggetti diversi dalle persone fisiche;

tutore, curatore e amministratore di sostegno delle persone fisiche; esercente la potestà genitoriale di minori di età; esecutore testamentario. Con riferimento a tali soggetti, resta peraltro fermo l obbligo di rilevazione e di tenuta in evidenza dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, e di comunicazione degli stessi in sede di indagini finanziarie. Per le procure e le deleghe ad operare sui rapporti continuativi, forma oggetto di comunicazione sia l intervenuto conferimento da parte del titolare del rapporto sia la successiva, eventuale revoca. Per le deleghe occasionali relative ad operazioni extra-conto va altresì ricordato che: le comunicazioni all Archivio devono evidenziare l esistenza della delega ed i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del delegante (posto che quelli relativi alla operazione formano già oggetto di autonoma comunicazione riferita al delegato); vale anche per esse la regola della comunicazione una volta sola, per ciascun anno solare, in occasione della prima delega del genere intervenuta. Rapporti ed operazioni presso articolazioni estere di banche ed intermediari residenti I dati presenti nell Archivio possono assumere rilevanza anche ai fini delle indagini finanziarie da attivare per individuare l eventuale esistenza di attività detenute all estero in violazione delle disposizioni sul cosiddetto monitoraggio fiscale (di cui al decretolegge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227). Nell Archivio devono infatti risultare censiti, a seguito delle comunicazioni imposte dall art. 7, sesto comma, del d.p.r. n. 605 del 1973, anche i rapporti intrattenuti e le operazioni effettuate presso le strutture operative estere delle banche e degli altri intermediari residenti in Italia. Si tratta, in specie, di qualsiasi articolazione estera che gestisca servizi collaterali o funzionali all attività delle dette banche o intermediari residenti senza una propria autonomia giuridica.

È il caso, ad esempio, dei rapporti intrattenuti con la clientela dalle filiali estere delle banche italiane, i quali formano oggetto dell obbligo di comunicazione alla stessa stregua di quelli intrattenuti dalle filiali italiane. Francesco Buetto 30 settembre 2009