1) Lavoro occasionale accessorio: Denuncia tramite Contact Center. 4) Modalità di riallineamento delle divergenze contabili per i soggetti IAS adopter
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1 Novità fiscali del 25 settembre 2009: legge Finanziaria 2010: proroghe e conferme fiscali; fisco: archivio dei rapporti finanziari per i controlli tributari; modalità di riallineamento delle divergenze contabili per i soggetti IAS adopter; enti non commerciali: in vista la proroga per presentare il modello EAS Pubblicato il 25 settembre 2009 Indice: 1) Lavoro occasionale accessorio: Denuncia tramite Contact Center 2) Legge Finanziaria 2010: Proroghe e conferme fiscali 3) Fisco: Archivio dei rapporti finanziari per i controlli tributari 4) Modalità di riallineamento delle divergenze contabili per i soggetti IAS adopter 5) Brevi fiscali (Enti non commerciali: In vista la proroga per presentare il modello Eas) 1) Lavoro occasionale accessorio: Denuncia tramite Contact Center La comunicazione preventiva all INAIL dei dati inerenti le prestazioni di lavoro occasionale accessorio (o le eventuali variazioni) può essere effettuata anche tramite Contact Center. Dal , infatti, il Contact Center unificato INPS/INAIL (che risponde al numero gratuito ) è stato dotato di un applicazione telematica utile ad inoltrare i dati comunicati dagli utenti telefonicamente. 1
2 Comunicazione preventiva (c.d. DNA) lavoro occasionale accessorio. Denuncia preventiva online tramite Contact Center In particolare, l INAIL con la nota del ha reso noto che dal è attiva sul portale (sezione punto Cliente) una procedura online che consente ai committenti di effettuare la comunicazione preventiva all INAIL e le eventuali successive variazioni dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio riguardanti il luogo ed il periodo della prestazione ed i dati anagrafici propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro (cessazione o modifica del periodo). Che, tenuto conto dell esigenza di potenziare i canali di comunicazione delle denunce (online, Call Center integrato, fax) nell ottica della semplificazione degli adempimenti per i committenti, è stata attivata un applicazione telematica che permette agli operatori del Contact Center di accedere alla procedura relativa alla comunicazione preventiva (c.d. DNA) ed alle eventuali, successive variazioni. Ciò consente ai committenti di lavoro occasionale accessorio, a partire dal , di rivolgersi direttamente agli operatori del Contact Center Integrato INPS-INAIL, raggiungibile al numero nei consueti orari di servizio, al fine di effettuare, per il loro tramite, la comunicazione preventiva e le successive variazioni dei dati relativi alle prestazioni occasionali accessorie. 2) Legge Finanziaria 2010: proroghe e conferme fiscali Si dispone la proroga fino al dell agevolazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie. Confermata a regime l aliquota lva del 10% per le prestazioni sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie. 2
3 Lo si evince dal testo della Finanziaria per il 2010, approvato dal Consiglio dei Ministri il , composto da tre soli articoli. Si tratta, peraltro, delle novità fiscali più rilevanti contenute in tale disegno di legge Finanziaria Il disegno di legge prevede anche la proroga al dell agevolazione del 36% sugli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione che riguardano interi fabbricati, eseguiti dal al da imprese di costruzione o ristrutturazione, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell immobile entro il In questi casi, la detrazione dall Irpef spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari abitative ed è pari al 36% del valore degli interventi eseguiti. Infine, con la manovra fiscale 2010, si applicherà a regime l aliquota Iva del 10% per manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi e ristrutturazioni edilizie, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. 3) Fisco: Archivio dei rapporti finanziari per i controlli tributari Anche le filiali estere delle banche italiane e degli altri intermediari finanziari residenti nel nostro Paese sono tenute a inviare i dati relativi ai rapporti intrattenuti e alle operazioni effettuate dalla propria clientela italiana all Archivio dei conti correnti dell Agenzia delle Entrate. Queste informazioni potranno anche essere utilizzate per verificare se i cittadini italiani hanno depositato i soldi all estero comunicandolo al fisco nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. 3
4 Lo ha precisato l Agenzia delle Entrate con la circolare n. 42/E del con la quale ha fornito elementi utili al corretto utilizzo ai fini dell attività di controllo. Contenuto dell Archivio L Archivio (che costituisce una apposita sezione dell Anagrafe tributaria nella quale confluiscono le comunicazioni cui sono tenuti, a norma dell art. 7, comma 6, del D.P.R , n. 605, tutti gli operatori finanziari) è attualmente alimentato dalle comunicazioni relative ai rapporti continuativi intrattenuti con la clientela esistenti, ancorché cessati, a partire dalla data del 1 gennaio 2005, alle operazioni poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo (c.d. extra-conto ) con l esclusione delle operazioni di versamento effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a euro, nonché ai rapporti diversi da quelli intrattenuti con i titolari dei rapporti continuativi o delle stesse operazioni extra-conto (procure e deleghe). Gli operatori finanziari sono stati pertanto obbligati a comunicare anche l esistenza: Di operazioni di natura finanziaria poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo ( operazioni extra-conto ); di rapporti, di qualsiasi genere, diversi da quelli intrattenuti con i titolari dei rapporti continuativi o delle operazioni extra-conto. In entrambi i casi, la comunicazione deve contenere i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che effettuano le predette operazioni o intrattengono i menzionati altri rapporti. Soggetti tenuti a comunicare i dati Sono obbligati a effettuare le comunicazioni, tra l altro: Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario. 4
5 Oggetto delle comunicazioni Oggetto della comunicazione sono tutti i rapporti finanziari caratterizzati, in generale, da un unico rapporto di durata, rientrante nell esercizio dell attività istituzionale dell operatore finanziario, che possa dar luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di denaro o altri valori, compresi i servizi, intrattenuto direttamente dal cliente e formalizzato contrattualmente. L Archivio contiene, per ciascun rapporto continuativo oggetto di comunicazione, le informazioni riguardanti la tipologia, la data di apertura e di eventuale chiusura, i dati identificativi, compreso il codice fiscale del titolare, la denominazione dell operatore finanziario con il quale il nominativo indagato intrattiene il rapporto. Operazioni extra-conto Le operazioni extra-conto rappresentano una categoria multiforme di operazioni che hanno come comune denominatore quello di non essere effettuate nell ambito di un rapporto continuativo e, quindi, di non essere ad esso riconducibili. Sono tipicamente considerate extra-conto (circolare n. 32/E del 2006) le operazioni che vengono effettuate per cassa o, nell accezione bancaria, allo sportello, contro presentazione di denaro contante o assegni, senza transito in un qualsiasi rapporto. Preso spunto dalle tipologie di operazioni presenti nella Tabella allegato 1 al Provvedimento del Direttore dell Agenzia del 22 dicembre 2005 (concernente le modalità telematiche per l esecuzione delle indagini finanziarie), può trattarsi di quelle classificate con i codici: 50 pagamenti diversi: incasso assegno circolare, cambio assegno di terzi, estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi, rimborso o deposito su libretti di risparmio, estinzione carte prepagate; 80 acquisto/vendita a termine di titoli, trasferimento titoli da altro istituto. Possono, peraltro, risultare effettuate per cassa anche operazioni individuate con altri 5
6 codici della medesima Tabella, quali ad esempio: 13 addebito per estinzione assegno e assegni vidimati; 28 acquisto o vendita di divisa e/o banconote estere; 48 bonifico a vostro favore; ZL bonifico sull estero; ZS erogazione prestiti personali e finanziamenti; C0/ C9 vendita/acquisto d oro e metalli preziosi; AA servizio eurogiro e moneygram. Peraltro, l obbligo di comunicazione delle operazioni extra-conto poste in essere nel corso del 2005, in virtù di quanto previsto dall art. 2, comma 14-ter del D.L , n. 203, convertito dalla Legge , n. 248, ha riguardato esclusivamente quelle che l operatore finanziario era tenuto a registrare nell Archivio Unico Antiriciclaggio (si tratta, quindi, delle sole operazioni di ammontare superiore a euro). Sono inoltre escluse dall obbligo di comunicazione le operazioni di versamento effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a euro (per l espressa previsione dell art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973). Da tenere presente che il provvedimento direttoriale del ha stabilito che l esistenza delle operazioni extra-conto deve essere comunicata una volta sola, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta. Tale statuizione, volta a semplificare l adempimento dell obbligo, è comunque coerente con la finalità segnaletica dell Archivio circa l esistenza di informazioni potenzialmente utili alle indagini finanziarie (nella specie rappresentate dalle operazioni extra-conto, indipendentemente dalla loro numerosità) normalmente riferite all arco temporale dell anno solare. 6
7 Questa finalità rileva particolarmente nel caso in cui il contribuente sottoposto a controllo abbia posto in essere una molteplicità di operazioni extra-conto, di ammontare significativo, presso un operatore con il quale non intrattenga alcun rapporto continuativo (situazione ritenuta, in genere, ad alto rischio dal punto di vista fiscale, giacché potrebbe sottendere manovre volte ad impedire la individuazione di imponibili sottratti a tassazione). La circostanza che le operazioni della specie vengano rilevate in Archivio negli anzidetti termini impone che, in sede di indagini finanziarie, venga sempre inviata all intermediario la richiesta di fornire informazioni su tutte le operazioni extra-conto esistenti nel periodo d imposta oggetto dell attività di controllo (eventualmente limitata, in prima battuta, ad un mero elenco, ovviamente corredato dalle informazioni previste dal tracciato XML, con evidenziazione degli importi, sulla base del quale valutare l opportunità di acquisizioni documentali specifiche solo laddove sostanzialmente utili all attività di controllo). Informazioni relative a soggetti che agiscono in nome o per conto di terzi Nell Archivio affluiscono anche quelle concernenti i soggetti che agiscono per conto o a nome di terzi. Sono rilevanti le procure e le deleghe ad operare, in nome o per conto del titolare, nell ambito dei rapporti continuativi o ad effettuare le operazioni extra-conto. L esistenza della procura o delega ad operare in nome o per conto di altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, forma quindi oggetto di specifica, autonoma comunicazione, unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, del procuratore o delegato. Ciò vale anche per le operazioni extra-conto, nell ipotesi in cui le stesse vengano poste in essere da un soggetto a ciò delegato e, in tal caso, l operazione forma oggetto di comunicazione anche con riferimento al soggetto nel cui interesse 7
8 l operazione viene eseguita, nel presupposto che in tale caso il rapporto con l operatore finanziario riguardi l effettivo interessato alla transazione (e non il solo delegato). È il caso, peraltro nella prassi dei controlli fiscali frequentemente riscontrato, di imprenditori o professionisti che si avvalgono di personale dipendente o fiduciario (ad es. familiari) per monetizzare titoli di credito (tipicamente assegni bancari o circolari) mediante operazioni extra-conto poste in essere anche presso operatori finanziari con i quali non intrattengono rapporti continuativi. Esclusioni dall obbligo Ai fini di semplificazione dell adempimento viene ammessa l esclusione dall obbligo di comunicazione delle procure e deleghe riguardanti i mandatari delle persone giuridiche per i quali le informazione sul sottostante rapporto risultino già in possesso della Amministrazione Finanziaria o, comunque, siano altrimenti acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, come nei casi che seguono: rappresentante legale dei soggetti diversi dalle persone fisiche; tutore, curatore e amministratore di sostegno delle persone fisiche; esercente la potestà genitoriale di minori di età; esecutore testamentario. Rapporti ed operazioni presso articolazioni estere di banche ed intermediari residenti Infine, i dati presenti nell Archivio possono assumere rilevanza anche ai fini delle indagini finanziarie da attivare per individuare l eventuale esistenza di attività detenute all estero in violazione delle disposizioni sul cosiddetto monitoraggio fiscale (di cui al D.L , n. 167, convertito dalla legge n. 227/1990). 8
9 4) Modalità di riallineamento delle divergenze contabili per i soggetti IAS adopter Le divergenze, individuate ai sensi della lettera b) del comma 3 dell art. 15 del D.L. n. 185/2008, si devono cumulare con le differenze tra valori civili e fiscali dei beni derivanti dalle deduzioni extracontabili operate mediante utilizzo del quadro EC, determinando un unica base imponibile sui cui calcolare l imposta sostitutiva dovuta. L Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 251/E del ha fornito chiarimenti sulle modalità di riallineamento delle divergenze derivanti dall eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento per i soggetti IAS adopter (art. 15, comma 7, del D.L , n. 185). A tal fine, la compilazione del quadro RQ destinato alle imposte sostitutive del mod. Unico SC 2009 si deve effettuare indicando il valore delle divergenze di cui alla citata lettera b) all interno delle colonne contenute nella sezione V-A. Per conseguenza, non vanno compilate le colonne da 1 a 4 della Sezione V B. Rimane l applicazione dell art. 81, commi 21, 23 e 24, del D.L , n. 112 al riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili di cui all art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2005. Tali ultime divergenze, pertanto, devono essere evidenziate nelle colonne da 5 a 7 del medesimo quadro RQ. 5) Brevi fiscali: Enti non commerciali: In vista la proroga per presentare il modello Eas Slitta la scadenza del per l invio del modello Eas da parte degli enti associativi. 9
10 Il rinvio del termine è stato ottenuto dai rappresentanti degli enti non profit nell incontro tra l Agenzia delle Entrate e gli esponenti dell Agenzia per le Onlus, del Forum del terzo settore e del Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato. Un tavolo tecnico esaminerà le criticità del modello e l applicazione delle sanzioni previste dall art. 30 del D.L. n. 185/2009. (Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del ) Notifiche fiscali agli italiani all estero Una nota di Equitalia ha escluso che si possa fare ricorso al deposito presso l albo comunale per le notifiche tributarie. La consegna delle cartelle di pagamento ai cittadini iscritti all Aire deve avvenire secondo convenzioni internazionali. In subordine, attraverso il ricorso alle autorità diplomatiche o consolari, e infine, in via residuale, mediante la spedizione di una copia per mezzo di raccomandata A.R. Dichiarazione ICI per le pertinenze dell abitazione principale Per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi in via telematica (Mod. UNICO 2009) scade il il termine per spedire (se tenuti) la dichiarazione ICI 2009 prevista dell art. 10, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 504/1992. L obbligo dichiarativo interessa tra l altro le pertinenze dell immobile adibito ad abitazione principale (ad esempio garage, box auto, ecc.), distintamente iscritte in catasto e di cui il Comune non è a conoscenza dell utilizzo pertinenziale rispetto all immobile in cui il contribuente ha la residenza. 10
11 Ai sensi del D.M. n. 93/2008 (che ha previsto l esenzione ICI per l abitazione principale) e del D.M (di approvazione del modello di dichiarazione ICI), infatti, l esonero dall obbligo dichiarativo è possibile solo qualora le informazioni e i dati rilevanti ai fini del tributo locale siano noti e facilmente accessibili al Comune (ad esempio, attraverso la consultazione della banca dati catastali). A cura di Vincenzo D Andò 11
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