REGOLAMENTO DEL CENTRO CIVICO MARIO RIGONI STERN

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COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ Provincia di Padova REGOLAMENTO DEL CENTRO CIVICO MARIO RIGONI STERN approvato con atto di C.C. n. 42 del 03.08.2011 in vigore dal 3 agosto 2011

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ REGOLAMENTO DEL CENTRO CIVICO MARIO RIGONI STERN (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 03.08.2011) Art. 1 Locali disponibili 1. L edificio di proprietà comunale ubicato in Piazza Liberazione n. 1 e denominato Centro Civico Mario Rigoni Stern è destinato a Centro Culturale, ad eccezione dei locali del piano terra / lato est che sono destinati ad altro uso. 2. L immobile è distribuito su tre piani e si compone dei seguenti locali e relativi servizi: - piano Terra / lato est: Area servizi diversi; - piano Terra / lato ovest: n. 1 Sala riunioni; - piano Primo / lato est: n. 1 Sala riunioni; - piano Primo / lato ovest: n. 1 Sala riunioni (eventualmente suddivisibile in 2 sale mediante pareti mobili); - piano Secondo / lato est: n. 1 Sala riunioni; - piano Secondo / lato ovest: n. 1 Sala riunioni. Art. 2 Area servizi diversi 1. I locali dell area situata al piano terra / lato est saranno concessi a terzi dall Amministrazione Comunale mediante convenzione. Art. 3 Destinazione d uso dei locali 1. Le sale del piano terra, del piano primo e del piano secondo sono adibite a: a) attività patrocinate dall Amministrazione comunale, attività dei gruppi consiliari e dei partiti politici, attività delle associazioni iscritte al Registro comunale delle libere forme associative, assemblee pubbliche indette per convegni, seminari, dibattiti, ecc. autorizzate dal Responsabile del servizio; b) incontri connessi ad attività culturali e promozionali della Biblioteca comunale; c) sede per la tenuta di riunioni, corsi o altre attività dell Amministrazione comunale, dei gruppi consiliari, dei partiti politici, delle associazioni iscritte al Registro comunale delle libere forme associative; d) incontri senza scopo di lucro organizzati da singoli cittadini e/o da gruppi di persone residenti nel Comune di Ponte San Nicolò; e) sede per la tenuta di corsi, attività culturali ed altre attività organizzate da associazioni riconosciute, con sede in altri Comuni, costituite per scopi culturali, ricreativi, assistenziali; f) sede per la tenuta di corsi, attività culturali e altre attività purché non a scopo di lucro, organizzate da gruppi o persone residenti e non nel Comune rivolte alla cittadinanza di Ponte San Nicolò; g) luogo di riunione di persone o gruppi, non residenti, fatta salva la priorità delle richieste di cui ai punti a), b), c), d), e) e f). 1

Art. 4 Modalità di richiesta dei locali 1. L utilizzo dei locali è condizionato alla presentazione di una domanda scritta rivolta al Sindaco da presentare al protocollo entro il giovedì della settimana precedente la data di previsto uso. 2. Nella richiesta dovrà essere indicata la data di utilizzo, la motivazione e il numero di persone previsto. Il richiedente risponderà a titolo personale di tutto quanto potrà accadere nel locale utilizzato. 3. Al fine di evitare concomitanze nell utilizzazione dei locali in questione, i gruppi e le associazioni che richiedono all Amministrazione Comunale di utilizzare i locali per un periodo prolungato, trasmetteranno con cadenza trimestrale il calendario d uso. Art. 5 Concessione dei locali 1. Le domande saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo e alle stesse verrà dato riscontro nel più breve tempo possibile. In caso giungano contemporaneamente più richieste verranno seguiti i seguenti criteri di priorità: a) attività istituzionali dell Amministrazione comunale; b) attività patrocinate dal Comune; c) attività delle associazioni iscritte al Registro comunale delle libere forme associative; d) altre attività rientranti nell ambito dell art. 3. 2. Nessuna concessione verrà rilasciata se non saranno rispettate le condizioni descritte all art. 4. 3. Nel caso di corsi, attività o altre iniziative di carattere sociale e culturale, può essere rilasciata un unica concessione per tutto il periodo di durata delle stesse. 4. La concessione delle sale può essere revocata per particolari esigenze operative e organizzative dell Amministrazione Comunale. Art. 6 Condizioni di utilizzo dei locali 1. Il locale dovrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione di quanto dichiarato nella domanda ed espressamente indicato nella concessione. 2. L orario di utilizzo della struttura sarà dalle ore 8.00 alle ore 24.00. Eventuali richieste di deroghe devono ritenersi eccezionali e verranno di volta in volta valutate dal Responsabile del Servizio. 3. L utilizzo dei locali e dei servizi deve avvenire nel rispetto delle più elementari norme di buona educazione e nell osservanza delle prescrizioni di seguito elencate: a) è fatto divieto di dare in sub-concessione a terzi l utilizzo dei locali; b) non è data facoltà agli utilizzatori delle sale di installare attrezzature fisse oltre a quelle esistenti; c) le attività espositive possono essere autorizzate a condizione che gli allestimenti non comportino interventi di alcun genere sui muri, pavimenti, porte, finestre, tendaggi, impianti tecnologici, ecc.; d) nei locali è rigorosamente vietato fumare e usare fiamme libere; e) tutte le associazioni ed i gruppi autorizzati ad utilizzare la struttura sono tenuti a riordinare i 2

locali concessi e a riconsegnarli come sono stati trovati; f) è vietato l utilizzo dei locali dell edificio non previsti nella concessione, anche se non occupati. 4. Sarà cura dei fruitori segnalare tempestivamente ogni inconveniente o danno rilevato all immobile agli arredi all incaricato per l apertura del locale. 5. La sottoscrizione della richiesta di uso delle sale comporta l accettazione integrale delle condizioni stabilite dal presente regolamento. 6. In caso di emergenza, su semplice richiesta dell Amministrazione Comunale e senza alcun altra formalità, le associazioni o i gruppi concessionari dovranno restituire i locali assegnati liberi da persone e cose. Art. 7 Costi 1. La concessione d uso dei locali è gratuita per le attività dei gruppi consiliari, dei partiti politici e delle associazioni iscritte nel Registro comunale delle libere forme associative. 2. L uso gratuito può essere concesso anche ad associazioni o gruppi riconosciuti non iscritti nel Registro comunale delle libere forme associative che abbiano richiesto e ottenuto per quella particolare iniziativa il patrocinio dell Amministrazione Comunale. 3. Per tutti gli altri richiedenti (associazioni, gruppi e singoli) la concessione è subordinata al versamento di una quota secondo le tariffe determinate ed aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti costi: a) costo del personale necessario per l espletamento del servizio; b) costo dei servizi offerti (riscaldamento o condizionamento, pulizia), c) costo di energia elettrica consumata. 4. Il versamento della quota dovrà essere fatto anticipatamente all utilizzo dei locali e comunque non oltre il giovedì della settimana precedente la data di previsto uso. Nessun rimborso spetterà al concessionario qualora il mancato utilizzo della sala sia a lui imputabile. Art. 8 Danni e responsabilità 1. Nel caso in cui si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse, l ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al concessionario. 2. La violazione delle norme del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75,00 ad un massimo di 500,00 secondo le norme della Legge 689/1981. 3. Il mancato utilizzo dei locali assegnati in concessione gratuita senza giustificato motivo comporta l applicazione di una sanzione pari alla quota prevista dalla tariffa di concessione dei locali concessi. 3

REGOLAMENTO DEL CENTRO CIVICO MARIO RIGONI STERN I N D I C E Art. 1 Locali disponibili... 1 Art. 2 Area servizi diversi... 1 Art. 3 Destinazione d uso dei locali... 1 Art. 4 Modalità di richiesta dei locali... 2 Art. 5 Concessione dei locali... 2 Art. 6 Condizioni di utilizzo dei locali... 2 Art. 7 Costi... 3 Art. 8 Danni e responsabilità... 3 4