ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI PER LA MACELLAZIONE IN PILLOLE LA NUOVA NORMATIVA IN VIGORE DALL 1.1.2013



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ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI PER LA MACELLAZIONE IN PILLOLE LA NUOVA NORMATIVA IN VIGORE DALL 1.1.2013 a cura di Gianluca Felicetti REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l abbattimento Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell Unione europea L 303 del 18.11.2009 http://eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2009:303:0001:0030 :IT:PDF -In vigore dal 9 dicembre 2009. Si applica dal 1 gennaio 2013 (articolo 30 del Regolamento stesso) -Abroga la direttiva 93/119/CE con eccezioni di parti degli Allegati A e C elencate all articolo 28 del Regolamento, fino all 8 dicembre 2019 per i macelli in funzione prima dell 1 gennaio 2013 -Il relativo Decreto Legislativo di attuazione sostituirà l attuale Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1998

-E composto da una premessa, da un articolato e quattro Allegati: I - Elenco dei metodi di stordimento e relative caratteristiche (di cui all articolo 4) II - Configurazione, costruzione a attrezzature dei macelli (di cui all articolo 14) (fino all 8.12.2019 valido solo per macelli di nuova costruzione) III - Norme operative relative ai macelli (di cui all articolo 15)che può essere modificato adattato con procedura comitatologia UE IV - Corrispondenza tra attività e requisiti per l esame di idoneità (di cui all articolo 21) -Disciplina l abbattimento di animali allevati o detenuti per produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti nonché a fini di spopolamento e operazioni correlate. (articolo 1 comma 1) Ai pesci si applicano soltanto le prescrizioni dell articolo 3 comma 1, risparmiare dolori, ansia o sofferenze evitabili (articolo 1 comma 1) -Lo Stato può mantenere o adottare disposizioni nazionali su abbattimenti o macellazione dei pesci (articolo 27 comma 1 seconda parte) -Per abbattimenti d emergenza (animali feriti o affetti da malattia con dolori o sofferenze acuti se non esiste possibilità di alleviarli, definizione dell articolo 2 lettera d), non si applicano alcune parti dei Capi III e IV del Regolamento, indicate esplicitamente. (articolo 1 comma 2) -Non si applica all abbattimento: durante esperimenti sugli animali eseguiti sotto il controllo di un autorità competente ;

durante attività venatoria o di pesca ricreativa ; durante eventi culturali o sportivi (definizione articolo 2 lettera h); volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato. (articolo 1 comma 3) -Le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro chi violerà il Regolamento devono essere previste a livello nazionale così come i provvedimenti necessari per assicurarne l applicazione (articolo 23) Necessario l inserimento delle sanzioni o della delega ad un Decreto Legislativo di sanzionamento delle violazioni al Regolamento in un Ddl Legge Comunitaria (in iter parlamentare seconda lettura, al Senato dall 8 febbraio u.s. S-3129 - quello 2011, già approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre u.s. quello 2012, iter parlamentare deve iniziare, C-4925 assegnato alla Camera l 1 febbraio u.s.) -Per le violazioni di cui al Regolamento 882/2004 l autorità competente nazionale può richiedere modifiche delle procedure a operatori (l operatore è qualsiasi persona fisica o giuridica che effettui l abbattimento o eventuali operazioni correlate, articolo 2 lettera l); richiedere aumento dei controlli a operatori e modificare procedure controllo; sospendere o ritirare certificati d idoneità a persona che non dimostri più l idoneità, conoscenza o consapevolezza funzioni; sospendere o revocare delega a ente che rilascia certificato di idoneità; richiedere modifica istruzioni a produttori dispositivi (articolo 22) -Lo Stato può mantenere eventuali disposizioni nazionali di maggior protezione vigenti al 9 dicembre 2009 e può adottare disposizioni nazionali di maggior protezione, diverse da quelle contenute nel Regolamento, in quattro ambiti: a) abbattimenti fuori dai macelli e operazioni correlate;

b) macellazione di selvaggina d allevamento quali ratiti e mammiferi terrestri (struzzi, cinghiali, cervi, ecc) diversi dalle specie tradizionali zootecniche; c) la macellazione rituale e le operazioni correlate (articolo 26 commi 1 e 2) d) unità mobili di macellazione (articolo 14 comma 3) -Lo Stato può adottare metodi di stordimento di maggiore protezione rispetto a quelli dell Allegato I del Regolamento, sulla scorta di nuove prove scientifiche che andranno accertati da Efsa. La Commissione in base a misure nazionali può proporre modifiche all Allegato I. (articolo 26 comma 3) -Lo Stato non proibisce o ostacola la circolazione di prodotti da animali abbattuti in altro Stato membro se questi non ha seguito le norme di maggior protezione dell altro Stato (articolo 26 comma 4) -Definizioni di abbattimento (processo che determina la morte), operazioni correlate,animale (vertebrato con esclusione di rettili e anfibi), abbattimento d emergenza, stabulazione, stordimento, macellazione rituale, eventi culturali o sportivi, procedure operative standard, macellazione (l abbattimento), macello, operatore, animali da pelliccia, spopolamento, volatili da cortile (anche i non domestici ad eccezione dei ratiti), immobilizzazione, autorità competente, enervazione. Non vengono definiti il consumo domestico privato, le ragioni ambientali per spopolamento svolto sotto controllo da autorità competente e non ne affida la relativa decisionalità, le persone responsabili della macellazione (articolo 5 comma 2) -Fino all 8 dicembre 2015 lo Stato può rilasciare i certificati di idoneità al personale dei macelli con procedura semplificata cioè a persone che dimostrino di aver maturato un esperienza professionale pertinente di almeno tre anni (articolo 2)

-Fino all 8 dicembre 2019, le prescrizioni tecniche su strutture e dispositivi di stordimento elettrico e bagni d acqua si applicano solo a nuovi macelli o configurazione, costruzione, attrezzatura disciplinata dall Allegato II che non siano entrati in funzione prima dell 1 gennaio 2013. Per gli altri in funzione all 1 gennaio 2013, continuano ad applicarsi fino all 8 dicembre 2019 le disposizioni della precedente direttiva 93/119/CE elencate all articolo 28 del Regolamento (articolo 29 comma 1)(articolo 28) -La Commissione Europea relaziona a Europarlamento e Consiglio entro l 8 dicembre 2012 sui sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano capovolgimento o altra posizione innaturale. Se del caso la relazione è corredata da proposte legislative per modificare il Regolamento (articolo 27 comma 2) -La Commissione Europea relaziona a Europarlamento e Consiglio entro l 8 dicembre 2013 su stordimento volatili da cortile con bagni d acqua. (articolo 27 comma 3) -La Commissione Europea relaziona a Europarlamento e Consiglio entro l 8 dicembre 2014 sulla possibilità di intervenire su abbattimento dei pesci. Se del caso la relazione è corredata da proposte legislative per modificare il Regolamento (articolo 27 comma 1) - Sono risparmiati dolori, ansia o sofferenze evitabili previsti genericamente da articolo 3 comma 2. (articolo 3 comma 1) -Gli animali devono essere storditi, a parte le eccezioni previste, con i metodi previsti dall Allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell animale.

(articolo 4 comma 1) -Gli operatori garantiscono controlli su preparazione e personale affinchè animali non presentino segni di coscienza o sensibilità fra stordimento e morte. Campione e frequenza dei controlli vengono decise su base dei risultati dei controlli precedenti e di qualsiasi fattore che possa incidere su efficacia processo di stordimento. Possibili deroghe solo su parere Efsa e procedura di comitatologia (articolo 5 comma 4) Operatori assicurano che persone responsabili stordimento o personale adibito facciano regolari controlli per garantire che animali non presentino segni di coscienza o sensibilità fra stordimento e morte (articolo 5 comma 1) Devono elaborare e applicare procedure operative standard (articolo 6 comma 2) -I metodi di stordimento che non provocano la morte istantanea ( semplice stordimento ) sono seguiti da dissanguamento o enervazione o elettrocuzione o prolungata anossia. (Articolo 4 comma 1 seconda parte) -Su stordimento, operatori adottano e applicano procedure di controllo di cui all articolo 16 (articolo 16) -Stordimento non si applica alla macellazione rituale a condizione che venga effettuata in un macello (articolo 4 comma 4)

-Per la rituale gli operatori garantiscono immobilizzazione individuale, per i ruminanti immobilizzazione meccanica, permesso capovolgimento bovini (altrimenti vietato) con dispositivo limitante movimenti laterali e verticali della testa adattabili a dimensioni animale (articolo 15 comma 2) -Per la rituale prima di essere liberati da immobilizzazione animali devono essere incoscienti e insensibili e non devono dare segni di vita, con controlli da parte delle persone responsabili della macellazione (articolo 5 comma 2) -I metodi di stordimento possono essere modificati su parere dell EFSA e con procedura di comitatologia (articolo 4 comma 2) -Per tutti gli abbattimenti è vietata l immobilizzazione con: sospensione e sollevamento animali coscienti, stringere meccanicamente o legare arti o zampe animale (ad eccezione dei volatili da cortile), recidere midollo spinale, utilizzare scariche elettriche che non stordiscano o uccidano (articolo 15 comma 3) -Dispositivi per immobilizzazione e stordimento possono essere venduti solo se con adeguate istruzioni relative al loro uso, Dette istruzioni devono essere reperibili su internet (articolo 8 comma 1) -Le procedure operative standard vengono elaborate e applicate dagli stessi operatori, devono essere pianificate in anticipo

(articolo 6 comma 2) e vengono messe a disposizione dell autorità competente (Ministero della Salute e Asl veterinarie? da definire) su richiesta della stessa (articolo 6 comma 4) -Stato promuove sviluppo e diffusione di guide di buone pratiche e vengono diffuse a operatori. Se operatori non ne presentano, Autorità competente (Ministero della Salute?) può elaborarne e pubblicarne di proprie. Commissione Europea mette a disposizione linee guida di Stati agli altri Stati membri (articolo 13) -Abbattimento e operazioni correlate sono effettuate esclusivamente da persone con adeguato livello di competenza. (fino a 8 dicembre 2015 Stato può rilasciare certificato di idoneità con procedura semplificata per chi ha esperienza per più di tre anni) (articolo 7 comma 1) -Stato designa autorità competente responsabile per certificato di idoneità tramite corsi a personale, esame finale indipendente, approvazione programmi di formazione; autorità può delegare esame finale e rilascio certificati, corsi, a entità o organismo distinto competente e imparziale, designazioni note via internet. Certificati riportano specie per cui si è autorizzati, riconoscimento certificati altri Stati membri, possibili certificati temporanei per tre mesi a condizione che operatore sia iscritto a corso e operi sotto supervisione di idoneo, no bis per certificazione temporanea, autorità competente pubblica su internet elenco qualifiche riconosciute come equivalenti al certificato di idoneità. (articolo 21) -Operatori provvedono affinchè manutenzione e controllo dispositivi immobilizzazione e stordimento vengano effettuati da personale avente formazione specifica. Operatori tengono un registro di manutenzione.

(articolo 9 comma 1) -Operatori provvedono affinchè vi sia disponibile adeguato dispositivo di riserva per stordimento. Può essere diverso da quello in uso (articolo 9 comma 2) -Operatori provvedono che animali siano posti in dispositivi di immobilizzazione solamente quando personale è pronto a stordirlo o dissanguamento (articolo 9 comma 3) -Volatili da cortile, conigli e lepri per consumo domestico privato possono essere macellati fuori dai macelli e senza stordimento. Per lo stesso fine, le specie suini, ovicaprini, equini e bovini possono essere macellate fuori dai macelli ma con stordimento e operazioni effettuate da proprietario animali o da persona sotto responsabilità e controllo del proprietario degli animali. Per bovini ed equini inoltre si applicano anche altre limitazioni, sempre limitatamente a consumo domestico privato. (articolo 10) -Per macellazioni di volatili da cortile, conigli e lepri in aziende agricole per fine di fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni da produttore a consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale, per numero massimo macellati da stabilire con procedure di comitatologia, si applicano solo alcuni articoli come stordimento obbligatorio (articolo 11 comma 1) Se si supera numero massimo macellati si applicano anche capi II e III del regolamento (articolo 11 comma 2)

-Le operazioni di macellazione sono eseguite esclusivamente da persone con certificato di idoneità (maneggiamento e cura animali prima di immobilizzazione, immobilizzazione, stordimento, valutazione stordimento, sospensione o sollevamento animali vivi, dissanguamento, macellazione). (articolo 7 comma 2) -Eccezione per abbattimento animali da pelliccia, solo presenza e supervisione diretta di persona con certificato di idoneità. L operatore notifica preventivamente ad autorità l abbattimento (articolo 7 comma 3) -Per importazioni da Paesi terzi si applicano prescrizioni capi II e III del Regolamento, certificato sanitario attesta osservanza prescrizioni, ai fini dell articolo 12 paragrafo 2 lettera a) Regolamento CE 854/2004, ovvero stabilimento riconosciuto. (articolo 12) -Configurazione, costruzione dei macelli, relative attrezzature devono essere conformi ad Allegato III dall 8 dicembre 2019. Fino a quella data obbligo è solo per nuovi impianti. (articolo 14 comma 1) -Solo su richiesta dell autorità competente (Ministero della Salute? Ministero della salute e/o Asl veterinarie?) gli operatori forniscono i seguenti dati: numero massimo animali per ora di ciascuna linea di macellazione, categorie animali e peso per i quali è consentito uso dispositivi immobilizzazione e stordimento, capacità massima per ciascuna area di stabulazione. (articolo 14 comma 2) Deroghe con procedura di comitatologia per unità mobili di macellazione e modificazioni ad allegato II In attesa Stati possono mantenere o stabilire regole nazionali su unità mobili di macellazione. (articolo 14 comma 3)

-Operatori designano un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello sopra a 1000 Uba (mammiferi) con tasso di conversione a cura del singolo Stato o 150mila volatili o conigli, per aiutarli a garantire conformità a Regolamento, dipende da operatore e rende conto a lui, può esigere che personale corregga errori, competenze sono specificate nelle procedure operative standard del macello, ha certificato di idoneità rilasciato ai sensi dell articolo 21, tiene registro provvedimenti adottati, lo conserva almeno per un anno e lo mette a disposizione di autorità competente (articolo 17) - Spopolamento previsto da autorità competente, elabora un piano per rispetto Regolamento, stordimento e procedure sono inseriti nei piani di emergenza previsti dalla normativa comunitaria in materia di salute animale, in circostanze eccezionali può concedere deroghe a una o più disposizioni del Regolamento per salute umana o contro rallentamento eradicazione malattia, entro il 30 giugno di ogni anno autorità invia a Commissione relazione su spopolamento e lo rende noto tramite internet con motivi, numero e specie, metodi stordimento e abbattimento utilizzati, qualsiasi deroga concessa, può essere derogato obbligo relazione (articolo 18) -Per abbattimento d emergenza custode abbatte nel più breve tempo possibile gli animali (articolo 19) -Stato membro si assicura sostegno scientifico indipendente punto di contatto a disposizione del pubblico tramite internet - per assistere autorità competente per assistenza tecnica e scientifica riconoscimento macelli,pareri scientifici, raccomandazioni su ispezioni e audit. (articolo 20) Riproduzione consentita solo citando la fonte: La nuova normativa in vigore dall 1.1.2013 sull abbattimento degli animali per la macellazione LAV - www.lav.it