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N 43/2011 02 Novembre 2011(*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di. L INPS FA PARTIRE LE VERIFICHE SUGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE RELATIVAMENTE ALLE ANNUALITA 2008 E 2009. INPS CIRCOLARE N. 126 DEL 25 OTTOBRE 2011. L INPS con la circolare n 126 del 25 Ottobre 2011 comunica che entro il prossimo 30 novembre saranno concluse le operazioni di verifica aventi per oggetto la corresponsione degli A.N.F., nelle annualità 2008 e 2009, relativamente ad un gruppo di aziende, individuato in quanto dall incrocio dei flussi e -mens e dm10 sono emerse delle anomalie. Tale iniziativa, attualmente di carattere sperimentale, entrerà a regime non appena sarà operativo un apposito software, oggi in via di implementazione, che monitorerà, in particolare, i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore atteso che le prestazioni erogate per tali soggetti costituiscono circa l 80% del totale. 1

Dall esame della circolare de qua emerge che le operazioni di verifica saranno espletate mediante convocazione dell azienda interessata alla quale sarà richiesto di esibire la seguente documentazione: Modulo di richiesta dell anf presentato a suo tempo dal lavoratore; Copia del prospetto paga sottoscritto dal lavoratore al fine di verificare l effettiva erogazione dell anf; Verifica della corrispondenza dell anf richiesto con quanto indicato a conguaglio nel flusso e-mens. Nel corso di tali verifiche l INPS utilizzerà il collegamento telematico con gli archivi dell Agenzia delle Entrate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal lavoratore. IL WELFARE PRESENTA IL NUOVO ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE AUTOMATICA DEI LAVORATORI DISABILI. MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 27 DEL 24 OTTOBRE 2011. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n 27 del 24 Ottobre 2011, fornisce indicazioni in merito al neo introdotto istituto della automaticità della compensazione di disabili previsto dall articolo 9 del decreto legge 138/2011, convertito con modificazioni nella legge 148 del 14 settembre scorso. Tale novella legislativa prevede che i datori di lavoro privati (ivi comprese le imprese che fanno parte di un "gruppo", alias società collegate o controllate fra di loro), individuato il numero di lavoratori da avviare obbligatoriamente in base alle norme sul collocamento mirato riferito a ciascuna unità produttiva, possono compensare, in via automatica, le eccedenze di lavoratori assunti in determinate unità produttive con le carenze di lavoratori da assumere nelle altre unità produttive, senza alcuna preventiva autorizzazione. Il Dicastero del Welfare, nella circolare in esame, precisa che l'unico adempimento cui sono tenute le imprese interessate alla compensazione riguarda la presentazione in via telematica del prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6, della Legge n. 68/1999 dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo. 2

Parimenti, il Ministero precisa che la nuova modalità di compensazione territoriale non opera per i datori di lavoro pubblici che, pertanto, dovranno necessariamente essere preventivamente autorizzati con modalità in corso di emanazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. IL RIFIUTO DELLA LAVORATRICE DI SVOLGERE MANSIONI DANNOSE PER LA SALUTE E LEGITTIMO E NON INTEGRA, QUINDI, GLI ESTREMI DI UN LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 16361 DEL 26 LUGLIO 2011. La Corte di Cassazione, con sentenza n 16361 del 26 luglio 2011, ha statuito che l eventuale giudizio di idoneità alla mansione emesso dall apposita commissione medica istituita presso l ASL competente, se non debitamente dettagliato in riferimento alla mansione, non è sufficiente a giustificare il licenziamento per giusta causa intimato ad una lavoratrice che si era rifiutata di svolgere la propria mansione ritenendola nociva per la salute. Ecco i fatti. Una lavoratrice, addetta alle attività propedeutiche allo smaltimento di bombolette spray consistenti essenzialmente nella foratura delle stesse, era stata costretta ad astenersi dal lavoro per lungo periodo a causa di malattia professionale provocata dall inalazione dei gas fuoriusciti da tali bombolette. Ripresa l attività lavorativa, la lavoratrice si rifiutava di svolgere le medesime mansioni attesa la nocività delle stesse per la salute. A fronte di tale insubordinazione, l azienda datrice, sulla scorta di un giudizio di idoneità alla mansione di operaia rilasciato dall ASL, provvedeva ad intimare alla predetta lavoratrice il licenziamento per giusta causa. I Giudici di Merito avevano accolto il ricorso della lavoratrice e, per l effetto, dichiarato illegittimo il licenziamento intimatole in quanto sproporzionato rispetto al legittimo rifiuto dalla stessa addotto. Infine, gli Ermellini, chiamati a pronunciarsi dal datore di lavoro, nel confermare la reintegrazione della lavoratrice ex art. 18 della legge 300/70 di cui al decisum dei giudici di prime cure, hanno ribadito la illegittimità del licenziamento per giusta causa, in quanto il nulla osta dell ASL era del tutto generico e riferito alla 3

semplice mansione di operaia senza nessun riferimento all attività specifica prestata dalla lavoratrice di addetta alla foratura di bombolette spray. Ad abundantiam, i Giudici del Palazzaccio hanno accertato che l azienda non aveva ottemperato alle norme di sicurezza che prevedevano la fornitura e l utilizzo di appositi strumenti di protezione. L OCCULTAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E UN REATO PERMANENTE, LA CUI CONSUMAZIONE COINCIDE CON L ACCERTAMENTO DA PARTE DEGLI ORGANI ISPETTIVI. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 30552 DEL 2 AGOSTO 2011. La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n 30552 del 2 Agosto 2011, si è pronunciata in ordine al reato di occultamento della documentazione contabile, di cui all articolo 10 del decreto delegato 74/2010. Tale disposizione prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'iva, o di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Gli Ermellini, con la sentenza de qua, hanno precisato che la distruzione della documentazione configura un reato istantaneo, mentre l occultamento della predetta documentazione integra gli estremi di un reato permanente. La conseguenza di tale statuizione si riflette sulla determinazione del dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione che, come noto, ai sensi dell art. 158 c.p. matura, per il reato consumato, dal giorno della consumazione. Pertanto, i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che mentre la distruzione configura un reato istantaneo (id: si realizza nel momento dell eliminazione della documentazione o del supporto cartaceo ovvero mediante cancellature e/o abrasioni), il reato d occultamento (id: nascondimento della documentazione, rifiuto di esibizione, o qualunque altra condotta che serva a nascondere il volume d affari o il reddito ai verificatori), ha natura permanente e si protrae nel tempo fino a quando non venga rilevato da parte degli organi competenti al controllo. 4

Nella fattispecie esaminata il cui oggetto era rappresentato da un accertamento riguardante gli anni d imposta 1998/1999/2000, i Giudici di Legittimità, dopo aver accertato che trattavasi della fattispecie dell occultamento, hanno affermato che la prescrizione quinquennale iniziava a decorrere dalla data di verifica fiscale (id: 13/07/2004), e non come erroneamente assunto dal giudice di primo grado, al 31/12 di ciascun anno per il quale risultava omessa la presentazione della dichiarazione. IL DICASTERO DEL LAVORO FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SUGLI SCONTI PER ACCEDERE ALLA PENSIONE INTRODOTTI IN FAVORE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI LAVORATORI DAL D. LGS. 67/2011. MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 22 DEL 10 AGOSTO 2011. La Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e quella per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con la circolare n 22 del 10 Agosto 2011, hanno effettuato un excursus in ordine alle diposizioni introdotte dal decreto legislativo n 67/2011 che, come noto, ha previsto in favore dei soggetti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti un accesso anticipato alla pensione. Il predetto provvedimento legislativo è stato già oggetto di esame nella nostra circolare mensile del mese di Luglio 2011, alla quale si rimanda per ogni approfondimento sulla questione. La circolare de qua fa il punto della situazione dei beneficiari dello sconto nelle more della definizione della disciplina sulle modalità operative del provvedimento di legge affidata ad un emanando decreto ministeriale. Inoltre, la circolare ha fornito le primissime indicazioni operative in favore di coloro che entro lo scorso 30 settembre (id: soggetti che a tale data avevano già maturato i benefici ovvero che li avrebbero maturati entro il 31 dicembre 2011) dovevano presentare la domanda per l accesso ai benefici in questione. Il prossimo appuntamento per presentare le domande in esame è previsto per tutti coloro che matureranno i requisiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012 entro marzo 2012. 5

AI FINI DELL ASSOGGETTAMENTO AD IRAP PER I PROFESSIONISTI E CONDIZIONE SUFFICIENTE LA SOLA PRESENZA DI UN AUTONOMA ORGANIZZAZIONE, QUANTUNQUE LA STESSA SIA DI MODESTA ENTITA. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 19688 DEL 27 SETTEMBRE 2011. La Corte di Cassazione, sentenza n 19688 del 27 Settembre 2011, è intervenuta nuovamente in materia di IRAP per i liberi professionisti, affermando il principio in base al quale questi sono soggetti all imposta anche se la loro organizzazione è di modesta entità. I Giudici di Piazza Cavour, rimarcando un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, hanno ribadito che il requisito dell autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente/professionista: sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, dunque, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione; si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Pertanto, sulla scorta di quanto precede, gli Ermellini hanno statuito che, in tema di imponibilità Irap, costituisce onere del contribuente/professionista che chiede il rimborso ovvero deduca il non assoggettamento all imposta de qua di dare la prova dell assenza delle predette condizioni, a nulla rilevando che l autonoma organizzazione possa oggettivamente qualificarsi di modesta entità. Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! 6

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI E GIUSEPPE CAPPIELLO. 7