REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI OPINAMENTO DELLE PARCELLE. Approvato nella tornata consiliare del 12 febbraio 2018

Documenti analoghi
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI OPINAMENTO DELLE PARCELLE. Approvato nella tornata consiliare del 12 febbraio 2018

REGOLAMENTO OPINAMENTO PARCELLE, RICORSO IN PREVENZIONE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE. Art. 1. Oggetto del Regolamento

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO. Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di

Ordine degli Avvocati di Belluno

Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Rovigo In considerazione dei più recenti pareri espressi dal CNF in merito alla liquidazione delle

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPINAMENTO PARCELLE, RICORSI IN PREVENZIONE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

REGOLAMENTO OPINAMENTO PARCELLE, RICORSO IN PREVENZIONE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE. (versione aprile 2018) Art. 1. Oggetto del Regolamento

NUOVO REGOLAMENTO LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI IN VIGORE DAL 15/09/2016

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SONDRIO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEI PARERI SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA

Ordine degli Avvocati di Perugia

CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI VARESE REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPINAMENTO PARCELLE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI di TEMPIO PAUSANIA IL CONSIGLIO Considerato che: - il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal

Regolamento in tema di opinamento parcelle, ricorsi in prevenzione e tentativo di conciliazione

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPINAMENTO PARCELLE, RICORSI IN PREVENZIONE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Regolamento per le Commissioni Regionali di Conciliazione

REGOLAMENTO PER L'OPINAMENTO DELLE PARCELLE Approvato nell adunanza del

In caso di più parti, allegare foglio 2 con le generalità degli altri istanti o convenuti

Regolamento per la disciplina del diritto di interpello del contribuente in materia di tributi locali

REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI TERNI. - Attuazione della legge 07 agosto 1990, n. 241

O R D I N E A V V O C A T I M E S S I N A IL CONSIGLIO. - il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio

O R D I N E A V V O C A T I M E S S I N A IL CONSIGLIO. - il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio

COMUNE DI CASELLE IN PITTARI. Regolamento per la disciplina dell interpello, del reclamo e della mediazione tributaria

C O N S I G L I O D E L L O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I B O L O G N A

In caso di più parti, allegare foglio 2 con le generalità degli altri istanti o convenuti

Procura della Repubblica di Lecce

COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI (Provincia di Cremona) REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

COMMISSIONE OPINAMENTO PARCELLE

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITA

Regolamento sul Diritto di Interpello

REGOLAMENTO COMMISSIONE PARCELLE

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI DI TRENTO E ROVERETO

REGOLAMENTO PER L EMISSIONE DEI PARERI SULLE PARCELLE PROFESSIONALI

CITTÀ DI CASORIA (PROVINCIA DI NAPOLI)

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

L.R. 4/2014, art. 18, c. 6 B.U.R. 13/8/2014, n. 33. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2014, n. 0161/Pres.

Camera di Commercio I.A.A. di Verona

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Regolamento sul Diritto d'interpello

Provincia di Treviso. Regolamento per l applicazione del diritto di interpello

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE-TIPO O CONTRATTI-TIPO TRA

Regolamento comunale sulla disciplina del diritto di interpello e di mediazione in ambito tributario

COMUNE DI SIENA DIREZIONE RISORSE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

Allegato A. Deliberazione di Consiglio n. 12/17 del

DISCIPLINA DELLE CANCELLAZIONI DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI DI CAMBIALI TRATTE ACCETTATE, VAGLIA CAMBIARI E ASSEGNI. Art. 1 Principi generali

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMPENSI PROFESSIONALI E PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE (approvato dal Consiglio dell Ordine

RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE FACOLTATIVA/VOLONTARIA

REGOLAMENTO ARBITRATI

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALL ART. 39 DELLA L.R. 19 LUGLIO 2006 N. 22 PROCEDIMENTO SOSTITUTIVO EX ART D.

Provincia Stato C.A.P.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

C O M U N E D I F E R N O PROVINCIA DI VARESE REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELL ART. 4 COMMA 7

MEDIAZIONE N. / COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE AL PRIMO INCONTRO

CITTA DI CASTELLANZA. Provincia di Varese REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA LIQUIDAZIONE DI ONORARI E SPESE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI ISCRITTI NELL'ALBO

R E G O L A M E N T O S U L D I R I T T O D I I N T E R P E L L O

DOMANDA DI MEDIAZIONE

Burc n. 114 del 27 Novembre 2018 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Burc n. 114 del 27 Novembre 2018 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Organismo di Mediazione Forense di Trento

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

CONSIGLIO DELL ORDINE

COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO

Referenti amministrativi Incontro del 26 ottobre 2015

COMUNE DI BELLUNO (Provincia di Belluno) REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

dal titolo IL CONSULENTE TECNICO D UFFICIO I corsi in progetto saranno due e si terranno nei seguenti giorni: data 27 maggio - 7 giugno - 10 Giugno

COMUNE di FAGGIANO (Provincia di Taranto) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

SERVIZIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

COMUNE DI CASTEL MELLA PROVINCIA DI BRESCIA

REGIONE UMBRIA REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ACCERTAMENTO CON ADESIONE

RICHIESTA DI OPINAMENTO

COMUNE DI CARDITO - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - Piazza G. Garibaldo n Cardito (NA) -

AIM Italia. Manuale delle procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni

COMUNE DI POLISTENA Provincia di Reggio Calabria RIPARTIZIONE GARE CONTRATTI SERVIZI LEGALI

RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE OBBLIGATORIA ex art. 4 decreto legislativo n.

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE e L APPLICAZIONE del DIRITTO di INTERPELLO, RECLAMO e MEDIAZIONE

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA LIQUIDAZIONE DI ONORARI E SPESE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI ISCRITTI NELL'ALBO

Transcript:

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI OPINAMENTO DELLE PARCELLE Approvato nella tornata consiliare del 12 febbraio 2018 Art. 1 - Presentazione dell istanza e termine iniziale del procedimento Per la liquidazione degli onorari degli Avvocati o dei Praticanti Avvocati è necessario presentare per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell Ordine degli Avvocati di Salerno (segreteria@pec.ordineforense.salerno.it) ovvero allo Sportello della Segreteria dell Ordine, istanza sottoscritta digitalmente per gli scritti ovvero sottoscritta in modalità autografa per le parti assistite non in possesso di firma digitale e, comunque, nel caso di deposito cartaceo presso la Segreteria, con copia della documentazione a supporto. L istanza può essere presentata dagli iscritti agli Albi tenuti presso l Ordine degli Avvocati di Salerno (o suoi eredi o dagli aventi diritto in forza di legge, a mezzo legale delegato); laddove tale condizione non fosse rispettata, l Ordine procederà all inoltro d ufficio dell istanza all Ordine presso il cui Albo l iscritto risulta inserito, ai sensi dell art.. 2 comma 3 D.P.R. n. 1199 del 1971 (cfr. conf. TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 25 ottobre 2013, n. 1136; TAR Catania, sez. I, 22 settembre 2009, n. 1554). L istanza può essere presentata, altresì, dalla parte interessata quale ricorso in prevenzione sulla parcella del professionista, anche ai sensi dell'art. 13, comma 9, della Legge n. 247/2012.

La Segreteria dell Ordine provvederà ad assegnare alla stessa un numero di protocollo e la data, richiedendo il pagamento dell imposta di bollo e gli altri oneri dovuti per legge, indicando le relative modalità di versamento e di trasmissione della prova dell avvenuto assolvimento del pagamento. Art. 2 - Utilizzo del Modello di presentazione fornito dall Ordine e Allegazioni L istanza, per gli iscritti, deve essere presentata, esclusivamente attraverso il modello, allegato al presente Regolamento (All a)) e disponibile sul sito istituzionale dell Ordine (www.ordavvsa.it); negli altri casi, può essere presentata anche senza l utilizzo del modello in parola. L istanza per gli iscritti deve contenere: 1. tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l incarico (codice fiscale, indirizzo, email, recapiti telefonici, pec, etc), attualizzati alla data di presentazione dell istanza stessa, della residenza, del domicilio e/o dell indirizzo di posta elettronica certificata dell assistito, al fine di consentire all Ordine l assolvimento degli obblighi di comunicazione dell avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. L. 241/90 nei confronti di tali soggetti. la mancata indicazione di tali informazioni comporterà richiesta di integrazione documentale con conseguente interruzione del termine di conclusione del procedimento. Gli oneri relativi all intervento dell Ordine saranno addebitati all iscritto istante; 2. la preventiva autorizzazione espressa a non opporsi all ostensione dell istanza e della documentazione allegata in favore del cliente e/o di chi ha conferito l incarico;

3. l espressa richiesta rivolta al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di rendere l opinamento nella misura ritenuta più congrua e, pertanto, sia in aumento, sia in diminuzione rispetto alla somma indicata nell istanza; 4. tutti i dati identificativi dell iscritto, ivi comprese sede principale dell attività e indirizzo di posta elettronica certificata; 5. l indicazione del valore della pratica, determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore; 6. l elenco dettagliato di tutte le attività svolte (con le relative quantità, durata, ecc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti ratione temporis ed unitamente alla documentazione attestante le attività svolte; 7. l indicazione specifica delle ragioni per le quali si richieda la eventuale applicazione di aumenti o riduzioni rispetto ai parametri base; 8. il numero di parti per le quali è stata svolta l attività professionale; 9. la descrizione sommaria dell attività professionale svolta; 10. laddove l attività prestata sia stata dinanzi ad una Autorità Giudiziaria, copia del provvedimento che ha definito il giudizio ovvero di quelli emessi sino alla conclusione dell attività; laddove, invece, l attività prestata sia stata di natura stragiudiziale, idonea documentazione comprovante l incarico ricevuto. Le notule, debitamente redatte, vanno allegate all istanza oppure inserite nell istanza stessa. Dalla data di ricezione della pec di presentazione decorre il termine per la conclusione del procedimento, che, in mancanza di necessità istruttorie ovvero di attivazione del tentativo di conciliazione in tutti i casi in cui esso sia previsto, è di 60 (sessanta) giorni.

Art. 2 bis Esclusioni La procedura non si applica alla presentazione di parcelle in tema di difesa di ufficio, essendo in vigore i protocolli sottoscritti dai vertici degli Uffici Giudiziari e dai rappresentanti dell Ordine Avvocati e della Camera Penale Salernitana, contenenti già espressioni di congruità rispetto a tali specifiche attività. Art. 3 - Comunicazioni Tutte le comunicazioni del Consiglio in relazione al procedimento saranno effettuate a mezzo pec e/o raccomandata a/r. Art. 4 - Incarichi congiunti Non possono essere opinati onorari in solido tra due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma parcella, indicando l attività individuale dallo stesso svolta e allegando eventuali atti recanti accordi tra i professionisti. Art. 5 - Assegnazione Consigliere relatore e responsabile del procedimento Il Presidente designa, secondo criteri di rotazione e/o criteri di esperienza professionale nelle materie oggetto dell attività da esaminare, il Consigliere Relatore, il quale assumerà i poteri funzionali di responsabile del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche. Art. 6 - (Avviso alle parti interessate e possibilità di chiedere il tentativo di conciliazione) Il Consigliere delegato, verificata la regolarità e la completezza dell istanza, procederà secondo quanto ivi stabilito. Laddove manchi e/o sia carente una delle indicazioni necessarie e, in particolare, dei dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l incarico, il Consigliere delegato

provvederà a richiedere ogni necessaria integrazione documentale e/o di chiarimenti all istante stesso ed i termini di conclusione del procedimento sono interrotti, riprendendo a decorrere dalla data di assolvimento dell adempimento. Il Consigliere delegato provvederà a comunicare l avvio del procedimento amministrativo, ove possibile a mezzo PEC, sia all istante e sia alla persona, fisica e/o giuridica, sia privata che pubblica, in favore della quale sono state effettuate le prestazioni ed il cui indirizzo è stato fornito dall istante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. L. 241/90, nel rispetto del contenuto di cui all art. 8 L. 241/90 ed avvertendolo espressamente della possibilità per lo stesso di accedere ed estrarre copia dell istanza e della documentazione allegata in relazione alla quale l istante avrà preventivamente consentito l ostenzione e della possibilità di richiedere un incontro affinchè l Ordine esperisca, un tentativo di conciliazione tra le parti, laddove non richiesto dall iscritto istante; la parte viene altresì avvisata che potrà depositare note scritte. Art. 6 bis - (intervento nel procedimento) Si applica, in quanto compatibile, il disposto dell art. 9 L. 07.08.1990, n. 241. Art. 7 - Parere di congruità Il Consigliere relatore riferirà al Consiglio per la relativa deliberazione. Il Consiglio opina gli onorari sulla fede di quanto esposto nella notula predisposta dall Avvocato o dal Praticante Avvocato in relazione all opera prestata e su quanto acquisito e/o prodotto anche dalle parti interessate. L importo degli onorari potrà essere aumentato e/o diminuito, così come richiesto dall istante, sempre e comunque in base alla documentazione istruttoria acquisita al procedimento.

La delibera in ordine all istanza, salvo proroghe e interruzioni di cui al successivo art. 8, è adottata nel rispetto del termine di conclusione del procedimento ovvero dall adempimento delle integrazioni istruttorie richieste all istante ovvero dalla data di esperimento del tentativo di conciliazione. Si applicano gli artt. 10 e 10 bis L. 07.08.1990, n. 241. Art. 8 - Proroga e/o interruzione dei termini In caso di necessità i termini predetti possono essere prorogati per un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni, ove vengano disposti accertamenti o chieste le integrazioni di cui agli artt.1, 6 e 9. Ove venga esperito il tentativo di conciliazione, i termini sono interrotti e riprenderanno a decorrere dall esito del tentativo. Laddove la parte assistita da un iscritto presenti, anche in forma libera, un ricorso in prevenzione, si applicano le norme del presente regolamento in quanto compatibili, fermo restando il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento. Art. 9 - Richiesta integrazione e/o convocazione Ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consigliere delegato può chiedere all istante e/o alla parte assistita il deposito di specifica documentazione, ovvero chiarimenti scritti, concedendo apposito termine. La richiesta interrompe il decorso dei termini sopra indicati. Il Consigliere Relatore può anche convocare l istante e/o la parte assistita per chiarimenti, indicando il luogo, il giorno e l ora. Qualora l istante e/o la parte assistita non ottemperino all invito, ovvero non forniscano le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, decorsi i termini concessi, l istanza di opinamento verrà decisa allo stato degli atti acquisiti.

Art. 10 - Deposito opinamento e comunicazioni Conclusa la fase pre-decisoria, il Consiglio delibera definitivamente sulla proposta di opinamento e provvede a depositare il relativo fascicolo nella Segreteria dell Ordine, che ne darà comunicazione all istante ed alla parte nei cui confronti è stato richiesto. L istante dovrà tempestivamente provvedere al ritiro della parcelle opinate e della documentazione, pagando contestualmente alla Segreteria i relativi diritti. Art. 11 - Contributo di opinamento Successivamente all adozione della delibera conclusiva del procedimento attivato sarà dovuto all Ordine il diritto di opinamento in misura pari al 4% dell importo liquidato a titolo di onorari e/o competenze. Qualora l opinamento venga richiesto per una difesa d ufficio il diritto dovuto all Ordine sarà nella misura del 2% dell importo liquidato a titolo di onorari e/o competenze. All atto del pagamento dei diritti, nella misura sopra indicata, l istante potrà ritirare la copia estratto del provvedimento. Art. 12 - Rinuncia alla domanda L istante potrà rinunciare alla liquidazione richiesta e ritirare la documentazione solo prima dell assunzione della delibera di opinamento e non vi sarà, in ogni caso, da parte del Consiglio la restituzione delle somme versate a titolo di contributo attivazione procedimento. Art. 13 - Esecuzione dei pagamenti Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con versamento diretto alla Segreteria dell Ordine a mezzo POSS e/o bonifico sul conto corrente bancario

dell Ordine, ovvero con altra modalità che verrà indicata dalla Segreteria, che provvederà a comunicarlo all iscritto e/o alla parte assistita. Art. 14 - (Inosservanza del regolamento) L inosservanza da parte dell iscritto ai doveri innanzi richiamati, e riconducibili in ogni caso ai doveri di verità e di collaborazione con e verso il Consiglio, nonché nei confronti della parte assistita, sarà valutata ai sensi e per gli effetti del vigente Codice Deontologico. Non potranno essere rilasciate le delibere di opinamento o le copie dei verbali di conciliazione senza il preventivo pagamento integrale dei diritti. Art. 15 Entrata in vigore, regime transitorio e pubblicità Il presente Regolamento si applica, alla luce del principio tempus regit actum, alle istanze depositate e non ancora evase alla data della sua entrata in vigore. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione sul sito dell Ordine degli Avvocati di Salerno. IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Avv. Gaetano Paolino IL PRESIDENTE Avv. Americo Montera