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ALLEGATO F CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI 1. La tipologia dei reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001) La presente Parte Speciale si riferisce ad alcuni dei reati ambientali previsti dall art. 25 undecies, in quanto individuate da SE.GI. S.p.a., nell ambito dell attività svolta, come quelle di più facile commissione. Si descrivono brevemente qui di seguito le predette fattispecie contemplate all art. 25 undecies del Decreto. Inquinamento ambientale (452-bis c.p.). Il reato può essere commesso da chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Disastro ambientale (452-quater c.p.) Il reato si configura quando chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, ovverosia: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452- sexies.c.p.).

Il reato è commesso da chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, con aumento della pena nel caso in cui deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; 3) se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. Circostanze aggravanti (452-octies c.p.) Le pene sono aumentate nel caso in cui l'associazione a delinquere è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l ambiente ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale ed altresì nel caso in cui nell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (733-bis. c.p.) Il reato è commesso da chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Scarichi sul suolo (art. 137, comma 11 in combinato disposto con l art. 103 del D.lgs. 152/2006) La fattispecie sanzionata si configura allorquando un qualunque soggetto provvede a scaricare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo le acque al di fuori dei corpi idrici superficiali e/o dalle reti fognarie, fuori dai

casi consentiti e senza autorizzazione delle competenti autorità amministrative. Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, commi 2 e 3, D.lgs. 152/2006) La norma sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di Acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 del D.lgs. 152/2006. Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per sostanze pericolose si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 a cui si fa rinvio. Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile in capo a Se.Gi. S.p.a. Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari (art. 137, comma 5, D.lgs. 152/2006) La norma sanzionata di configura allorquando chiunque, nell effettuare uno Scarico di Acque reflue industriali, superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell art. 107 del D.lgs. 152/2006. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell Allegato 5 alla parte terza del Codice dell Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5. Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell Allegato 5 al Codice dell Ambiente.

Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile in capo a Se.Gi. S.p.a. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11 in combinato disposto con l art. 104 del D.lgs. 152/2006) La fattispecie sanzionata si configura allorquando un qualunque soggetto provvede a scaricare nelle acque sotterranee e nel sottosuolo o negli strati superficiali del sottosuolo le acque provenienti dall attività svolta, fuori dai casi consentiti dalla stessa norma e/o da norme speciali e senza autorizzazione delle competenti autorità amministrative. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.lgs. 152/2006). Il reato è commesso da chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dal codice dell ambiente. È altresì punito chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata con aggravio della pena nel caso in cui la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Costituisce reato lo svolgimento di attività non consentite di miscelazione di rifiuti Bonifica dei siti (art. 257 del D.lgs. 152/2006) La fattispecie si realizza ove qualcuno cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio ed altresì ove non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità compe-

tente nell'ambito del procedimento previsto dal codice dell ambiente con aggravio delle pene se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Mancata comunicazione dell evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall art. 242, D.lgs. 152/2006) Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all art. 304, comma 2, D.lgs. 152/2006. In tal caso, diversamente dal reato di omessa Bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011, n. 16702). Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4 del D.lgs. 152/2006) Il reato si configura allorché le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti ed altresì ove chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed allorché si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.lgs. 152/2006)

Il reato è commesso allorché chiunque effettua una spedizione di rifiuti in violazione delle disposizioni del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.lgs. 152/2006) Il reato si configura allorché chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività la pena è aumentata. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260- bis del D.lgs. 152/2006) Il reato è commesso ove chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero nel caso in cui taluno inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. La disposizione punisce altresì il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti ed altresì colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

È altresì punito il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti (art. 279, D.lgs. 152/2006) Ai sensi dell art. 279, quinto comma, del D.lgs. 152/2006, è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i Valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 del D.lgs. 152/2006 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei Valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Tale ipotesi di reato si considera astrattamente ipotizzabile in capo a Se.Gi. S.p.a. 2. Aree a rischio 2.1 Individuazione delle aree a rischio Nell ambito della presente sezione vengono definite Aree a rischio tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale. Sono state, pertanto, individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni: AREA ATTIVITÀ FUNZIONE A RISCHIO AMMINISTRATIVA CONTROLLO AM- - Adempimenti contrattuali e le modalità di gestione del sito e degli

MINISTRATIVO eventuali rifiuti - Analisi normativa locale per eventuali adempimenti preliminari; - Accertamento, presso gli Uffici degli Enti gestori di reti sottoservizi, dell eventuale presenza, nell area di lavoro interessata, di canalizzazioni sotterranee; - Reperimento, verifica delle autorizzazioni amministrative; - Controllo, verifica e sopralluogo dei cantieri; - Gestione commerciale della commessa; - Gestione del cantiere; - Relazioni con la P.A. - Relazioni con clienti privati COMMERCIALE CONTROLLO O- PERATIVO - Gestione commerciale della commessa;

- Controllo delle autorizzazioni amministrative; - Monitoraggio dei fornitori in conformità alle prescrizioni su ambiente e sicurezza; - Direzione dei lavori; - Gestione amministrativa rifiuti; - Relazioni con la P.A. - Relazioni con clienti privati RISORSE UMANE FORMAZIONE ED E- SECUZIONE - Analizzare le caratteristiche del sito di intervento per analisi situazioni ambientali puntuali di cantiere in particolare per la gestione dei rifiuti e per la valutazione dell ambiente di lavoro in relazione al rumore; - Gestione del cantiere; - Gestione tecnica della commessa; - Analizzare le caratteristiche del sito di inter-

vento per analisi fattori di rischio presenti e connessi alle lavorazioni; - Formazione, addestramento e sensibilizzazione dei lavoratori all ambiente; - Gestione operativa rifiuti: carico e scarico; trasporto; - Raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare; - Raccolta per conto terzi; Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati ambientali sono ritenute le seguenti: - Reperimento, verifica e controllo delle autorizzazioni amministrative; - Controllo, verifica e sopralluogo dei luoghi ove si svolgono le attività; - Gestione commerciale e tecnica della commessa; - Gestione del cantiere; - Produzione ed erogazione dei servizi; - Relazioni con la P.A.

- Relazioni con clienti privati - Formazione, addestramento e sensibilizzazione dei lavoratori all ambiente; Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dall organo amministrativo della SE.GI. S.p.a., al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi. 2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato da SE.GI. S.p.a., alla cui osservanza tutti gli amministratori, direttori, dirigenti e dipendenti della società sono tenuti. Il Modello, prevede l espresso divieto di: - porre in essere, collaborare o dare causa all adozione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall art. 25 undecies del Decreto; - porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione. 3. Procedure per le aree a rischio

3.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine gli amministratori, i dirigenti ed i responsabili delle funzioni, all interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell operazione a rischio. Sulle operazioni in questione l Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta. Ai destinatari è fatto espresso obbligo di: a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure interne o prassi aziendali, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla tutela dell ambiente. In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di: - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione ambientale dei luoghi ; - omettere di comunicare dati e informazioni prescritti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione ambientale dei luoghi; - non attenersi alle procedure amministrative vigenti; b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell integrità e salubrità dell ambiente e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne o prassi aziendali che su tali norme si fondano;

c) assicurare il regolare funzionamento della SE.GI. S.p.a. garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione ambientale previsto dalla legge. In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l occultamento di documenti o l uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione ambientale dei luoghi; d) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche, non frapponendo alcun ostacolo all esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: - omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità; - esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti; - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti); 3.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi: MAN CE P.*** Processo di gestione e tutela dell Ambiente La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono Allegate al Modello e ne costituiscono parte integrante. Le procedure sono strutturate, prendendo a modello le indicazioni previste dalla norma UNI EN ISO 9001:2000, dalla norma UNI EN ISO 14001:2004 e dalla norma BS OHSAS 18001.2007; ciò, sia per uniformare le stesse al Sistema di Qualità adottato dalla SE.GI. S.p.a. sia perché tale schema ha il vantaggio di una facile comprensione.