REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE



Documenti analoghi
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO DIVISIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROCEDURA PER LA CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI SULL'INVENZIONE ALL'UNIVERSITÀ

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL AQUILA IN MATERIA DI BREVETTI

Regolamento dell Università degli Studi del Piemonte Orientale in materia di brevetti

REGOLAMENTO BREVETTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Regolamento dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell Emilia Romagna B. Ubertini in materia di brevetti.

I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE G. PASCALE REGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO IN MATERIA DI BREVETTI ART. 1 (DEFINIZIONI)

Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale

Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n del deliberazioni di approvazione del

Regolamento per il fondo di Ateneo per la ricerca scientifica

REGOLAMENTO DELL AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE NELL AMBITO DELL UNIVERSITA DI LECCE (approvato con Del. n. 155 del C.d.A.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NETWORK AGENZIA PER L INNOVAZIONE. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

UFFICIO SPECIALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI

REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti.

2. Le procedure di reclutamento, di cui al presente articolo, dovranno garantire oltre all adeguata pubblicità della selezione, l imparzialità nello

(approvato da Giunta 15/09/2010 e Consiglio Direttivo 25/11/2010 ; modificato con delibera Giunta 10/04/2014_e Consiglio Direttivo 17/04/2014)

POLITECNICO DI MILANO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI

CONVENZIONE. tra: Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TUTELA DELLA PROPRIETÁ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI FERRARA

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO

IL MINISTRO DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

REGOLAMENTO BREVETTI DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

L'Università di Scienze Gastronomiche, nel seguito chiamata UNISG, con. sede legale in Frazione Pollenzo - Bra (CN) e rappresentata in questo atto

ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E LA SOCIETA FINANZIARIA LAZIALE DI SVILUPPO FI.LA.S S.p.A. PER LA GESTIONE DELLE RISORSE RELATIVE ALL ACCORDO DI

dicembre ver.1.0 Indice

Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l applicazione delle conoscenze. dell Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Azione 1: Partecipazione a programmi comunitari di ricerca e/o di cooperazione

Emanato con D.R. n. 170 del 26 marzo 2009

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI)

REGOLAMENTO SUL- L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO COMUNALE DI VA- LUTAZIONE NU- CLEO DI VALUTA- ZIONE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

[REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA ESTERNA]

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente

Regolamento 27 maggio 2008, n.14. Regolamento relativo alla presentazione e valutazione di progetti

Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP)

POLITECNICO DI MILANO

INVENTION AND TECHNOLOGY DISCLOSURE FORM SCHEDA DI RICHIESTA PER L APERTURA DI UNA PRATICA DI BREVETTO

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A.

TITOLO II ACCESSO AI FONDI PER LA MOBILITA

REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

Regolamento Approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte il 16 luglio 2007

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004)

Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

5 per mille al volontariato 2007

LINEE GUIDA PER L UTILIZZO DEI FONDI DI RECUPERO DELLE BORSE DI DOTTORATO

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

(delibera n 5 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 13 marzo 2000 del 5 settembre 2000)

Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

IL MINISTRO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

ART. 7 ART. 8 ART. 9

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO SPESE SCOLASTICHE, PREMI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO

I DIVISIONE DELIBERA. Art. 2 Tipologie contrattuali Le tipologie contrattuali sono fissate dall art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010.

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PROCEDURA. Gestione del processo di radioprotezione per personale esterno all AOU Careggi esposto a radiazioni ionizzanti SOMMARIO 1. SCOPO...

MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario

Comunicazione Annuale Operazioni IVA importi uguali e/o superiori 3.000

Università degli Studi di Pavia

REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente)

Transcript:

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE ART. 1 Oggetto della disciplina 1. Sono disciplinate dal presente Regolamento le invenzioni industriali brevettabili e le creazioni intellettuali alle quali sono applicabili le disposizioni di legge in tema di invenzioni, realizzate da uno o più soggetti appartenenti al personale dipendente dell Università degli Studi del Molise, di seguito Università. 2. In particolare sono soggette al presente regolamento e alla disciplina dell art. 24-bis del r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 (in seguito: legge invenzioni) introdotto dall art. 7 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, anche le invenzioni effettuate da personale docente a tempo definito. ART. 2 Diritto al brevetto sulle invenzioni effettuate da personale dell Università 1. Il diritto al brevetto sulle invenzioni effettuate da personale dell Università spetta all inventore o ai coinventori ai sensi dell art. 24-bis legge invenzioni. ART. 3 Convenzioni e contratti di ricerca 1. Nel caso in cui l invenzione sia stata conseguita nell ambito di ricerche o consulenze per conto terzi, si applica ad essa la disciplina giuridica ed economica stabilita nel contratto, in quanto compatibile con l art. 24-bis legge invenzioni, In particolare, dovrà essere prevista, con clausole sottoscritte anche da parte dei ricercatori universitari inventori o coinventori, l eventuale attribuzione a titolo derivativo dei diritti patrimoniali sui risultati della ricerca a favore di soggetti diversi dal personale universitario autore o coautore dell invenzione. 2. L Università, in base alle indicazioni fornite dalla Commissione Tecnica Brevetti di cui al successivo art. 7, provvede alla predisposizione di formulari e clausole tipo riguardanti i risultati delle ricerche e da utilizzare nelle commesse di ricerca o nelle consulenze per conto terzi. ART. 4 Invenzioni effettuate da soggetti non facenti parte del personale dipendente universitario 1. Gli addetti pro-tempore allo svolgimento di ricerche presso l Università (quali studenti dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti di ogni genere; docenti di ogni genere non dipendenti; collaboratori di ogni genere non dipendenti dell Università) dichiarano prima dell inizio della loro attività di accettare nei loro confronti l applicazione dell art.24-bis legge invenzioni e del presente regolamento. 2. Qualora per il conseguimento di una invenzione vi sia l apporto in comunione anche di soggetti estranei all Università, i diritti patrimoniali di quest ultimi sono regolati dalle norme di legge.

ART. 5 Domanda di brevetto a nome dell inventore e a spese dell Università 1. L Università, su richiesta scritta dell inventore o di tutti i coinventori interessati, può accollarsi a fondo perduto o anticipare in tutto o in parte le spese relative alla procedura di brevettazione a nome degli inventori. 2. La richiesta di cui al comma 1, firmata da tutti gli interessati ed inviata alla Commissione Tecnica Brevetti di cui all art. 7, deve contenere le seguenti informazioni: a) descrizione dell idea inventiva con eventuale relazione in ordine alla possibilità di sfruttamento industriale; b) nome dell inventore/i e rapporto con l Università; c) eventuali vincoli derivanti da rapporti contrattuali con soggetti terzi; 3. La commissione, una volta espletata l istruttoria relativa, esprime il proprio parere, proponendo eventualmente, in caso favorevole, i termini di un possibile accordo tra l Università e l inventore sulla ripartizione dei costi per la procedura di brevettazione e su una gestione comune del brevetto tra Università ed inventore. ART. 6 Cessione all Università del diritto al brevetto 1.Il diritto al brevetto può essere offerto all Università dall inventore o dai coinventori congiuntamente. 2. Sull accettazione o meno dell offerta decide il Consiglio di Amministrazione, valutandone la convenienza economica, sulla base del parere e delle valutazioni della Commissione Tecnica Brevetti di cui all art. 7. ART. 7 Commissione Tecnica Brevetti 1. E istituita con decreto del Rettore la Commissione Tecnica Brevetti, composta da tre membri, anche esterni all Università, designati dal Consiglio di Amministrazione, tra esperti in materia di tutela della proprietà intellettuale e procedure brevettuali. 2. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse proposte di brevettazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione potrà essere integrata da valutatori dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare di riferimento del brevetto richiesto. 3. I componenti della Commissione Tecnica Brevetti restano in carica tre anni. 4. I componenti della Commissione Tecnica Brevetti hanno l obbligo di segreto in ordine a notizie e a documenti riservati portati a loro conoscenza, con particolare riferimento alle nuove invenzioni e al contenuto delle domande di brevetto non ancora rese accessibili al pubblico. ART. 8 Compiti della Commissione Tecnica Brevetti 1. La Commissione ha compiti (consultivi) in ordine alle questioni riguardanti tutela e sviluppo delle invenzioni nella Università, ed in particolare: Esprime il proprio parere, con le modalità previste dall art. 5 comma 3 in ordine alle richieste del personale inventore di accollo o anticipo delle spese della procedura di brevettazione da parte dell Università ;

Esprime il proprio parere e fornisce le proprie valutazioni sull offerta di cessione del diritto al brevetto di cui all art. 6; Fornisce indicazioni in ordine a formulari e clausole tipo da utilizzare nelle commesse di ricerca; Riguardo alle invenzioni di cui sia titolare l Università esprime il proprio parere in ordine all opportunità tecnico-scientifica e commerciale di iniziare la procedura di brevettazione, in ordine alle strategie di sfruttamento più opportune per l Università e in ordine agli aspetti legali; Esprime il proprio parere in ordine ad atti negoziali (tipo acquisti, cessioni, licenze, commesse) in materia di invenzioni dell Università; Su richiesta degli interessati fornisce assistenza o pareri in ordine alle invenzioni di cui sia titolare il personale universitario. 2. Ogni biennio la Commissione Tecnica Brevetti cura la pubblicazione di un bollettino universitario sullo stato dei brevetti e delle invenzioni nella Università. ART. 9 Assistenza esterna in tema di brevettazione 1. Per ogni operazione inerente alla ricerca l Università si avvale anche dei servizi offerti dal Parco Scientifico e Tecnologico, attivandosi per stipulare convenzioni in proposito anche a favore del proprio personale. Per le procedure di brevettazione, l Università può avvalersi di uno o più mandatari abilitati ed individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, economicità, speditezza e, per quanto possibile, di rotazione. 2. Alla designazione dei mandatari di cui al comma 1 provvede il Rettore con proprio atto in cui deve essere specificato l'oggetto del mandato. ART. 10 Spese di brevetto 1. In ordine alle invenzioni delle quali sia titolare l Università o per le quali l Università si faccia carico delle spese, ai sensi del precedente articolo 5, i costi relativi alla procedura brevettuale gravano su fondi dell Università appositamente destinati. 2. Le estensioni internazionali dei brevetti di cui al precedente punto 1, sono subordinate all esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: a giudizio della Commissione Tecnica Brevetti, il brevetto presenta una forte valenza innovativa e un rilevante interesse industriale; l estensione è richiesta nell ambito di una collaborazione o commessa industriale avente come scopo lo sfruttamento economico del trovato, ovvero in presenza di una organizzazione industriale interessata all acquisizione dei diritti di sfruttamento; lo sfruttamento del brevetto fa parte di un programma di creazione d impresa (spin off dalla ricerca). 3.La Commissione Tecnica Brevetti ha il compito di monitorare annualmente le pratiche brevettuali attive e di inviare ogni 12 mesi una relazione in merito al Consiglio di Amministrazione. ART. 11 Trasmissione a terzi dei diritti patrimoniali dell Università sulle invenzioni

1. L Università, tenendo presente i criteri proposti dalla Commissione Tecnica Brevetti, stipula con terzi accordi di trasferimento dei diritti sulle invenzioni di cui sia titolare. 2. In particolare, sarà data priorità alla trasmissione dei diritti sulle invenzioni a imprese e consorzi promossi dall Università. 3. L Università si riserva di inserire nei contratti una clausola che tuteli l ateneo nel caso in cui l ammontare dei compensi effettivamente ottenuti dal soggetto cui è stato trasmesso il diritto di sfruttamento del brevetto ecceda nettamente quello previsto al momento della stipula dell accordo intercorso tra le parti. 4. La presente disciplina si applica anche ai diritti patrimoniali pro-quota dell Università su brevetti e invenzioni in comunione. 5. I contratti di trasmissione di cui al presente articolo sono firmati dal Rettore. ART. 12 Invenzioni realizzate da più soggetti 1. In caso di invenzioni realizzate in comunione da più universitari, l Università, in mancanza di diversa comunicazione sottoscritta da tutti i coinventori, presume nei rapporti con gli stessi coinventori che le quote di contitolarità siano uguali. ART. 13 Ripartizione dei proventi 1. L Università, nell ambito della sua autonomia, predetermina percentualmente per ciascun anno solare, secondo quanto stabilito dall art. 24-bis, comma 2 e 3, legge invenzioni, i proventi e i canoni a proprio favore per lo sfruttamento delle invenzioni effettuate da personale universitario, secondo il seguente schema: Provento complessivo netto Fino a 50.000 Inventore/i 60% Università 40% Oltre 50.000 Inventore/i 50% Università 50% 2. Gli eventuali proventi e canoni a favore di terzi esterni finanziatori saranno determinati al momento della stipula dell accordo di ricerca con clausole sottoscritte anche dai ricercatori dell Università partecipanti alla ricerca, in eventuale deroga a quanto previsto dall art. 24-bis, commi 2 e 5, legge invenzioni. In mancanza, valgono anche per i terzi finanziatori le ripartizioni previste ai precedenti commi 1 e 2 di questo articolo. ART. 14 Controversie 1. In caso di controversie di cui sia parte l Università in tema di brevetti ed invenzioni, l Università propone per motivi di celerità, di riservatezza, di demandare, dove non sia escluso

da norme di legge inderogabili, le controversie ad un collegio arbitrale composto da tre membri, fatto salvo preliminarmente l espletamento di un tentativo di conciliazione. ART. 15 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia Il Regolamento è stato emanato con D.R. n. 570 del 30 aprile 2004