COMUNE DI VERZUOLO PROVINCIA DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE

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COMUNE DI VERZUOLO PROVINCIA DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CON APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) ai sensi del DPCM 159/2013 E S.M.I.

ART.1. - OGGETTO E RIFERIMENTI 1. Il presente Regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza comunale, ai sensi della Legge 214 del 22.12.2011 ed in attuazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e s.m.i.. 2. Il presente Regolamento è lo strumento per disciplinare l applicazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Verzuolo. 3. Il presente Regolamento integra ogni altra disciplina, espressa anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell ambito di applicazione di cui al successivo art. 2. 4. Gli scaglioni I.S.E.E. cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti. ART.2 - DESTINATARI 1.Possono chiedere le prestazioni sociali agevolate coloro i quali siano iscritti all Anagrafe della Popolazione residente del Comune, che si trovino in particolari condizioni economiche e sociali. 2. L accesso è regolato da un espressa domanda dell utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, alla situazione economica del nucleo famigliare. 3. Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire al costo dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa. ART.3 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle prestazioni sociali dell Ente non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali dell Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. 2. I procedimenti dell Ente di cui al comma precedente sono individuati, al momento dell entrata in vigore del presente Regolamento, dalla seguente elencazione: Contributi per il pagamento della tariffa del servizio mensa scolastica Contributi per il pagamento del Trasporto scolastico Contributi per il pagamento di Estate Ragazzi/Estate bimbi 3. Il presente Regolamento si applica per l individuazione dei soggetti aventi titolo alle agevolazioni o esenzioni sulle tariffe dei seguenti servizi:

a) l assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità, il bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale, nonché la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo, previsti al capo VI, artt. 65 66 e al capo I, art. 27.1 della Legge n. 448/98, così come confermati dagli artt. 49 e 53 della Legge n. 488/99, assegni di studio di cui alla legge regionale n. 28/2007. b) Il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione, finanziato con il Fondo nazionale di cui all art. 11 della Legge n. 431/98, che rimane disciplinato dalla specifica normativa e il contributo Emergenza Casa. c) altri servizi, esistenti o di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l accesso ai quali la determinazione dell ISEE costituisca requisito indispensabile. 4. Eventuali altri servizi che prevedano forme di contribuzione od agevolazione all utenza che potranno essere successivamente individuati. 5. L applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali, socio-sanitarie ed educative agevolate derivanti da disposizioni di legge, regolamenti, convenzioni o provvedimenti amministrativi, inerenti alle funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale, per le quali la misura dell agevolazione dipenda dalla condizione economica del richiedente. 6. Gli enti erogatori possono prevedere, accanto all Isee, criteri ulteriori di selezione. ART.4 COMPETENZE 1 Le agevolazioni saranno concesse, previo accertamento da parte degli Uffici competenti, della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e da quelle regolanti il servizio stesso. 2. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autocertificazione. 3. Le istanze, i documenti allegati, le DSU e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo, anche a campione, nella misura definita di volta in volta dal Responsabile del settore competente con proprio provvedimento secondo criteri di imparzialità e trasparenza. 4. L istanza di richiesta di prestazione sociale agevolata presentata deve essere correttamente compilata in ogni sua parte. I controlli avverranno mediante raffronto dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui il Comune ha accesso. A tal fine vengono attivati verifiche e riscontri presso il Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), l Anagrafe Tributaria, l Anagrafe comunale, Banca dati INPS, mediante richiesta di collaborazione alla Polizia Municipale e ai Servizi Sociali di eventuale verifica delle condizioni economiche e

sociali complessive della famiglia, oltre possibili altre banche dati che venissero rese accessibili da parte della P.A. 5. L Amministrazione Comunale potrà avvalersi dell operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione ed in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali. ART. 5 SANZIONI E REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI 1. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l Amministrazione Comunale segnala d ufficio il fatto all Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante. ART.6 - FINALITA DI INTERVENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 1. Gli interventi individuati nel presente Regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale del Comune di Verzuolo, secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto o indiretto, rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate. 2. L individuazione degli interventi e la puntuale definizione dei criteri di partecipazione, in conformità alla normativa vigente, è demandata ai singoli provvedimenti comunali che disciplinano l organizzazione e l accesso ai servizi. 3. L accesso ai servizi comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità. Per ragioni di equità, l agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti. 4. Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste per ognuno di essi, la Giunta Comunale ai sensi dell art. 172 del Testo unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, determina annualmente, per ciascun servizio, la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell utenza (tariffa intera o agevolata), sulla base delle risorse assegnate nel sistema del Bilancio del triennio successivo. 5. La Giunta Comunale stabilisce un valore dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente, (ISEE), di cui all articolo 2 del DPCM ISEE, sotto il quale sono applicate tariffe agevolate suddivise per servizio suddivise per particolari situazioni famigliari suddivise per fasce 6. La Giunta Comunale potrà anche disciplinare il valore massimo ISEE e i criteri che consentono l accesso allo specifico servizio senza nessuna compartecipazione al costo del servizio da parte del richiedente.

ART. 7 - ISEE CORRENTE Nel caso di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi 12 mesi (anche solo degli ultimi 2 mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell attività lavorativa). In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere presentato un ISEE corrente riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell indicatore, come determinata ai sensi del successivo comma, ed al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti del nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa: risoluzione, sospensione, riduzione dell attività lavorativa o dimissioni dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; mancato rinnovo del contratto di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato o con lavoro atipico; cessazione di attività per i lavoratori autonomi. L ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25% dell indicatore della situazione reddituale corrente rispetto all indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria. L ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni. La decorrenza degli effetti di tale nuova dichiarazione viene fissata al primo giorno del mese successivo. ART. 8 - VALIDITA DELL ATTESTAZIONE 1. La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell anno successivo. 2. Per i servizi educativi e scolastici, la validità dell ISEE è estesa all intero anno scolastico per il quale la richiesta di accesso alle tariffe agevolate è presentata. 3. In caso di imminente scadenza dei termini per l accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti del nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, che viene considerata provvisoria. L utente ha 15 giorni di tempo per confermare la DSU mediante la presentazione dell ISEE rilasciato dall organo competente; in caso contrario la richiesta viene respinta.

ART. 9 DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 1. Al fine di tenere conto adeguatamente della effettiva condizione economica degli utenti, occorre procedere alla definizione del nucleo familiare convenzionale, per individuare il valore della scala di parametrazione applicabile. 2. A tale proposito si precisa che la composizione del nucleo familiare corrisponde a quella dettata dal DPCM 159/2013 reso operativo dal Decreto del Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014. ART. 10 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 1. L Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) deve essere calcolato con i criteri previsti dal citati DPCM 159/2013, Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 e D.L. N. 42 del 29.03.2016. ART. 11 ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. I dati forniti dai soggetti richiedenti prestazioni agevolate di cui al presente Regolamento, sono raccolti e conservati presso gli uffici competenti nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e susseguenti modificazioni. 2. L acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l ammissione, a pena dell esclusione da ogni forma di agevolazione 3. Nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati personali sensibili, saranno rispettate le disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 e susseguenti modificazioni. ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e secondo quanto previsto dal DPCM 159/2003 e dal Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014. 2. Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni altro Regolamento ed atto comunale in materia. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica il DPCM 159/2013, il Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, ed il DPR n. 445/2000 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto dalle specifiche leggi. 4. Le disposizioni di legge emanate successivamente all approvazione ed entrata in vigore del presente Regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento.