STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1



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Decreto Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca 11 ottobre 2002, n. 1365 Ric. STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1 Denominazione 1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e con le modalità di cui al successivo art.3 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.419, la Fondazione Centro italiano di studi sull alto medioevo, con sede in Spoleto. La Fondazione è costituita per proseguire negli scopi statutarî del Centro di studi sull alto medioevo fondato da Giuseppe Ermini nel 1952 e istituito con legge n. 1232 del 20 dicembre 1957. 2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell art. 20, comma 4, della legge del 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361. 3. La Fondazione subentra, in tutti i rapporti attivi e passivi, al Centro di studi sull alto medioevo, ente di diritto pubblico. ART. 2 Scopi 1. La Fondazione ha per scopo: a) di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche sul medioevo, in particolare sull alto medioevo; b) di promuovere e/o indire congressi nazionali ed internazionali di studio di carattere scientifico in luoghi particolarmente adatti per richiami storici e artistici; c) di organizzare in Spoleto annualmente settimane di studio, corsi internazionali di studio con lezioni e discussioni su argomenti essenziali e su nuovi indirizzi tali da costituire una proficua rassegna sui vari aspetti della civiltà dell alto medioevo;

d) di promuovere attività di ricerca e di alta formazione per conto del Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di altre amministrazioni statali, di Università e loro consorzi e di altri organismi pubblici e privati. delle strutture. 2. Adotta proprî regolamenti riguardanti l organizzazione, il funzionamento degli organi e ART. 3 Patrimonio e risorse finanziarie 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili del Centro studi sull alto medioevo e da altri beni acquisiti per effetto di eventuali donazioni e/o lasciti di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. I beni provenienti dal Centro studi sull alto medioevo sono vincolati al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e sono assoggettati alle limitazioni di cui all art. 3, comma 7, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419. 2. Le risorse finanziarie della Fondazione sono costituite da: a) rendite del proprio patrimonio; b) contributi eventualmente corrisposti dallo Stato ai sensi dell art.3, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 29 ottobre1999, n. 419 e da altri soggetti pubblici o privati; c) corrispettivi derivanti da prestazione di servizi e da vendita di pubblicazioni; d) eventuali entrate diverse. Sono organi della Fondazione: ART. 4 Organi - Il Presidente; - il Consiglio Scientifico; - il Consiglio di Amministrazione; - il Collegio dei Revisori.

ART. 5 Il Presidente 1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con votazione a scrutinio segreto, dal Consiglio di Amministrazione, di cui alla lettera a), comma 1 del successivo art. 8. 2. Il Presidente: - ha la legale rappresentanza della Fondazione; - convoca e presiede il Consiglio Scientifico ed il Consiglio di Amministrazione; - presiede ai corsi di studio ed ai congressi e sovraintende alle pubblicazioni della Fondazione; - propone al Consiglio di Amministrazione il documento previsionale annuale e il conto consuntivo; - conferisce incarichi libero-professionali ad esperti esterni per esigenze speciali e particolari e ne riferisce al consiglio di amministrazione; - adotta provvedimenti di assoluta urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica alla prima riunione utile di tale organo ed esercita per delega i poteri del Consiglio Scientifico; - stipula, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i contratti di lavoro del personale. 3. Può altresì esercitare ulteriori compiti delegatigli dal Consiglio Scientifico e dal Consiglio di Amministrazione nell ambito delle loro rispettive competenze. 4. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. 5. Il Presidente è sostituito da un Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento. Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con votazione a scrutinio segreto, dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, di cui alla lettera a), comma 1 del successivo art. 8. 6. Il Presidente può delegare, anche in via continuativa e/o per categoria di atti, la rappresentanza della Fondazione al Vicepresidente.

ART. 6 Il Consiglio Scientifico 1. Il Consiglio Scientifico è organo di indirizzo e monitoraggio delle attività scientifiche della Fondazione. In quanto tale formula proposte operative nelle materie oggetto di attività scientifica della Fondazione. 2. Il Consiglio Scientifico è composto da quindici studiosi di provata competenza nelle materie oggetto dell attività della Fondazione. 3. Il Consiglio Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente. 4. Il Consiglio viene reintegrato dei membri che vengano a cessare per qualsiasi causa attraverso cooptazione da parte degli altri suoi componenti. 5. I membri decadono dalla carica in caso di mancata partecipazione ad almeno quattro sedute consecutive, ovvero ad almeno sei sedute nell arco di un quadriennio. 6. Il Consiglio scientifico ha inoltre le seguenti funzioni: a) deliberare sulla programmazione delle attività scientifiche della Fondazione; b) esercitare attività di consulenza scientifica su progetti e programmi relativi agli incontri di studio, alla ricerca e alla editoria; c) eleggere per cooptazione, a maggioranza dei presenti, nuovi membri in luogo dei componenti venuti a cessare; d) designare tra i suoi componenti cinque membri del Consiglio di Amministrazione. ART. 7 Il funzionamento del Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente almeno due volte l anno e qualora ne facciano richiesta almeno 5 dei suoi componenti. 2. Le funzioni di segretario del Consiglio Scientifico sono svolte dal funzionario di grado più elevato, il quale è responsabile del processo verbale delle adunanze. 3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio. 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. ART. 8 Il Consiglio di Amministrazione 1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri, e segnatamente da: a) cinque membri designati dal Consiglio Scientifico nel suo seno; b) un esperto in materie giuridico-amministrative ed un esperto in materie fiscali e tributarie, entrambi designati dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. 3. Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente. 4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere di approvazione dei regolamenti sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal funzionario di grado più elevato, il quale è responsabile del processo verbale delle adunanze. 7. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre le seguenti funzioni: a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione scegliendoli tra i membri di cui al comma 1, lettera a); b) nominare il Collegio dei Revisori dei conti; c) deliberare, a maggioranza degli aventi diritto, le modifiche allo Statuto; d) deliberare i regolamenti, nonché il recepimento dei contratti collettivi di lavoro; e) deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo; f) deliberare in materia di patrimonio e personale della Fondazione; g) deliberare i criteri generali di organizzazione ai quali deve uniformarsi l amministrazione della Fondazione. ART. 9 Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l anno e qualora ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti. 2. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal funzionario di grado più elevato, il quale è responsabile del processo verbale delle adunanze. ART. 10 Collegio dei Revisori 1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi ed uno supplente nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Dei tre membri effettivi uno è previamente designato dal Ministero per l Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi dell art. 3, comma 4 del D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 419, e gli altri due dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 2. I membri effettivi e supplenti devono essere iscritti all albo dei revisori contabili, a norma del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Il Collegio all atto del suo insediamento elegge nel suo seno il Presidente. 6 4. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sulla gestione della Fondazione. 7 5. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i relativi componenti possono essere confermati. 8 6. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione. Tale attività può essere svolta anche da un singolo componente il quale riferisce poi al Collegio che fa proprî gli eventuali atti esito dell ispezione stessa. Per quanto non previsto dal presente statuto al Collegio si applicano gli artt. 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibili. ART. 11 Indennità 1. Per assolvere agli incarichi disposti dalla Fondazione, al Presidente potrà essere concessa un indennità. 2. Ai componenti il Consiglio Scientifico e il Consiglio di Amministrazione potranno essere concessi gettoni di presenza. 3. Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta una indennità determinata tenuto conto delle tariffe dei dottori commercialisti ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e successive modificazioni e integrazioni. ART. 12 Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. L'approvazione del bilancio di previsione deve essere deliberata entro il mese di novembre dell'anno precedente. L'approvazione del consuntivo deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3. Copie del bilancio di previsione e del consuntivo corredate dalla relazione del Collegio dei Revisori sono trasmesse al Ministero per l Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica entro quindici giorni dalla loro rispettiva deliberazione. ART. 13 Personale 1. Il rapporto di lavoro del personale della Fondazione è disciplinato dal codice civile, libro V, dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa e dal contratto individuale e collettivo. ART. 14 Vigilanza 1. La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Ministero per l Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi e con i poteri stabiliti dal D.Lgs. n.419/99. ART. 15 Norme transitorie 1. Il funzionamento degli organi del Centro Studi sull Alto Medioevo è prorogato sino alla nomina dei nuovi organi della Fondazione. 2. In sede di prima attuazione del presente Statuto e comunque per un periodo non superiore a tre anni, il Consiglio Scientifico della Fondazione sarà composto dagli attuali 21 membri del Consiglio direttivo del Centro Studi sull Alto Medioevo. 3. Visto l art. 6, comma 1 del presente statuto i primi sei membri del Consiglio scientifico che decadranno non saranno reintegrati.

4. I regolamenti e le delibere di carattere generale del Centro Studi sull Alto Medioevo restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con il presente Statuto o con le normative vigenti. ART. 16 Rinvio 1. Per quanto altro non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.419/99 e nel codice civile, nonché alle altre disposizioni vigenti in quanto applicabili.