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UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE Radicondoli (SI) DISCIPLINARE DI CONCESSIONE RELATIVO ALLA CONDUZIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENI APPARTENENTE AL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE DEL COMPLESSO LA SELVA, NEL COMUNE DI RADICONDOLI---------------------------------------------------------------------------------------- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE L anno duemila il giorno.. ( ) del mese di nella sede dell Unione dei Comuni della Val di Merse;------------------------------------------------------ Con la presente scrittura privata stipulata senza la presenza di testimoni per avervi le parti contraenti, d accordo fra loro, espressamente stabilito di rinunciarvi:- 1) geom. Michelotti Michele, nato a Volterra il 22.05.1969, Funzionario Responsabile dell Ufficio Gestione Operativa del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale dell Unione dei Comuni della Val di Merse (Cod. Fisc. 92050890521, Partita IVA 01253330524), il quale agisce in rappresentanza e per conto dell Unione dei Comuni della Val di Merse medesima a ciò autorizzato per legge, ai sensi del Decreto Legislativo n 267 art. 107, come da decreto del Presidente n. 1 del 01.02.2010;---------------------------------------------------------------------------------------- 2), nato a ( ) il / /, residente in, Via N, (Cod. Fisc. ), di seguito indicato anche come concessionario;-------------------------------------------------- P R E M E S S O - che l Unione dei Comuni della Val di Merse, in virtù del Decreto del Presidente della Regione Toscana n 221 del 22.12.08, è subent rata, dal 1^ gennaio 2009, alla estinta C.M. Val di Merse nell esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti e/o

assegnati alla stessa C.M. Val di Merse, ed in applicazione della L.R. n. 39/00, è titolare della delega per la gestione dei complessi forestali regionali La Selva e Le Carline ;-------------------------------------------------------------------------------------------------- - che la delibera della Giunta dell Unione dei Comuni n.50 dell 11 novembre 2013 detta gli indirizzi per l affidamento in concessione di appezzamenti di terreno, appartenenti al patrimonio agricolo forestale del Complesso La Selva nel Comune di Radicondoli;------------------------------------------------------------------------------------------ - che con determinazione n.. del 2013 del Responsabile Gestione Operativa del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale, esecutiva ai sensi di legge, si approva l avviso pubblico per l affidamento in concessione di tre lotti di terreno appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale, del complesso La Selva e Le Carline nel Comune di Radicondoli-------------------------------------------------------------------------- - che con successiva Determinazione n..del 201_ il responsabile Gestione Operativa del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale, approva il verbale di gara del giorno../ /201.. dell avviso pubblico ad unico incanto per l affidamento in concessione del Lotto denominato Lotto 3 Terreni sparsi complesso La Selva ;--- - richiamato il Piano di Gestione del Complesso La Selva - validità 2005-2019 approvato con Delibera G.R. n. 29 del 23/01/2006, che suddivide il complesso in Particelle Forestali suddivise a loro volta in sottoparticelle con la descrizione dei soprassuoli di ognuna con l indicazione, se prevista, degli specifici indirizzi gestionali individuati per quel tipo qualità e/o di zona e, a seconda di quanto previsto, quali e quanti tipi di interventi agricolo-forestali possono essere eseguiti. TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:----------- ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE L Unione dei Comuni della Val di Merse (di seguito indicata come Unione dei Comuni o Ente), come sopra rappresentata, concede al sig.../azienda.., che

accetta, i seguenti terreni appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale del complesso La Selva : ------------------------------------------------------------------------- - Particella Forestale 40 sottoparticella 1 che comprende parte della particella 27 del Foglio 39 del catasto terreni del Comune di Radicondoli;---- - - - - - - Particella Forestale 41 sottoparticella 3, comprendente la particella 4 del Foglio 41 del catasto Terreni del Comune di Radicondoli;--------------------------------------------- Particella forestale 50 sottoparticella 3, contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di Radicondoli al Foglio 40, part.4;---------------------------------------------------- - Particella Forestale 49 sottoparticella 4 contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di Radicondoli al Foglio 38, part. 41 parte, Foglio 40, part. 26, 18 parte e part.28;--------------------------------------------------------------------------------------------------- - Particella Forestale 51 sottoparticella 5 contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di Radicondoli al Foglio 50, part. 35 parte. La superficie complessiva è pari a Ha 17.73.80 di cui Ha 3.20.00 di seminativo e Ha 14.53.80 di incolto. L area oggetto di concessione è evidenziata nell allegata planimetria catastale costituente parte integrante e sostanziale della presente concessione.------------------ ART. 2 SCOPO DELLA CONCESSIONE Il concessionario dichiara di aver preso visione dei beni e di ritenerli idonei allo scopo per cui sono concessi. Il concessionario ha altresì l obbligo di custodire e conservare con diligenza i beni avuti in consegna.------------------------------------------ Le finalità per le quali i beni in oggetto sono affidati in concessione sono riconducibili alla tutela dell ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico, nonché alla promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell agricoltura, dell allevamento del bestiame e delle attività connesse, realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell economia locale, in particolar modo nelle zone montane e

depresse, conformi a quanto stabilito all art. 27 della L.R. 39/2000. L Unione dei Comuni si riserva il diritto di impartire disposizioni circa l utilizzo dei beni affidati in concessione, nonché l eventuale esecuzione di opere necessarie alla manutenzione e conservazione dei beni stessi.------------------------------------------------ ART. 3 DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE L uso dei beni è concesso sino al 31.12.2019. La concessione non può essere tacitamente rinnovata ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente (art 42, comma 4 del DPGR 61/R del 2005, regolamento attuativo della L.R. 77/04). Il concessionario potrà richiedere il rinnovo della concessione stessa almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo istanza scritta, ferma restando la piena ed assoluta discrezionalità dell Ente in ordine all assunzione della corrispondente decisione, senza che il concessionario possa al riguardo opporre o rivendicare pretesa o diritto alcuno. Non sono ammesse in ogni caso proroghe alla durata della concessione (art 42, comma 4 del DPGR 61/R del 2005).---------------------------------- ART. 4 - CANONE Il canone di concessione è convenuto in.,00 ( /oo) per l anno 2014, quale prezzo più alto offerto in sede di gara.---------------------------------------------------- Nel primo anno di concessione il canone viene abbattuto in misura pari al 50%. Ai fini della determinazione del canone, la superficie di incolto è stata considerata a seminativo in quanto il fine della concessione è proprio quello di recuperare tali aree per essere messe a coltura. Nei primi anni di conduzione sarà quindi necessario un maggiore impegno da parte del concessionario e per questo motivo il canone concessivo del primo anno è abbattuto in misura pari del 50% dell importo di aggiudicazione dell asta pubblica; il secondo anno verrà ridotto del 30%, per gli anni successivi il canone verrà corrisposto per intero. ---------------------

L importo dovuto dal concessionario per l anno 2014 è quindi pari ad In relazione al versamento di tale importo, effettuato in data / /201.. presso la Tesoreria dell Unione dei Comuni, l Ente dà quietanza con la stipula del presente contratto. Per l anno 2015 il canone sarà pari a quello relativo allo stesso anno 2014 (.) incrementato in misura pari al 100% della variazione dell indice Istat detratto del 30%. Per ciascuna delle annualità successive al 2015 il canone di concessione sarà pari a quello relativo allo stesso anno 2014 (.) incrementato ogni anno in misura pari al 100% della variazione dell indice Istat denominato indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), rilevata nel mese di novembre di ogni anno antecedente a quello del pagamento. A decorrere dall anno 2015, il pagamento del canone concessivo dovrà essere effettuato, in un unica soluzione, inderogabilmente entro il 31 gennaio dell annualità cui il canone stesso risulterà riferito. ------------------------------------------- L adeguamento dal canone concessivo alle variazioni del summenzionato indice Istat, si applicherà a far data dal primo giorno dell anno successivo a quello cui la rilevata variazione dell indice Istat risulterà riferita.-------------------------------------------- ART. 5 SUBCONCESSIONE E fatto divieto al concessionario sub-concedere a terzi i beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale. L eventuale affidamento dei beni oggetto della presente in subconcessione a terze persone sarà motivo di immediata sospensione e/o revoca.----------------------------------------------------------------------------- ART. 6 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE L utilizzo delle superfici a seminativo semplice asciutto deve avere quale finalità essenziale il mantenimento dei coltivi impedendone l imboschimento. Lo scopo principale è quello del mantenimento e promozione della biodiversità con la coltivazione delle varietà locali. Il seminativo può essere destinato alla coltivazione

di cerali, foraggere, leguminose ecc.. che non necessiti quindi di irrigazioni artificiali più o meno frequenti. Di norma dovrà essere rispettato l avvicendamento colturale. Al fine di prevenire fenomeni erosivi dovranno essere realizzati solchi acquai temporanei soprattutto nei terreni declivi. La coltivazione dei suoli dovrà essere effettuata con tecniche compatibili con la conservazione dell'ambiente, attraverso la minimizzazione dell'uso di prodotti chimici di sintesi, il mancato utilizzo di materiale proveniente da Organismi Geneticamente Modificati; è praticabile il sovescio delle colture. E fatto divieto al concessionario di bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente alla fine dei cicli produttivi. Il Concessionario dovrà garantire almeno una lavorazione annua con aratura del terreno. Per i prati o pascoli effettuare almeno uno sfalcio all anno. La parte di terreno incolto dovrà essere riportato a coltura; il terreno dovrà essere dissodato mediante aratura e sottoposto a estirpatura. Per la superficie di incolto, una volta riportata a coltura, valgono le stesse prescrizioni del seminativo asciutto.----------------------------------------------------- Saranno inserite eventuali clausole accessorie in funzione dell utilizzo che il Concessionario intende fare del bene in relazione al progetto presentato in sede di gara. Qualsiasi intervento che preveda miglioramenti fondiari ed innovazioni che non consentano in qualsiasi momento il ripristino dello stato originario che il concessionario intenderà eseguire o far eseguire, sono vietati e dovranno essere preventivamente approvati ed autorizzati dall Ente concedente. In caso sia autorizzata la realizzazione di migliorie o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene in concessione e non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento del bene da parte del concessionario, potrà essere riconosciuto al concessionario stesso lo scomputo dal canone di concessione delle spese sostenute per un importo massimo pari all 80% del canone stesso. Lo

scomputo verrà effettuato solo previa presentazione di fatture di spesa e relative dimostrazioni dei pagamenti effettuati. Le migliorie rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. E fatto salvo il diritto dell Ente di richiedere ed ottenere dal concessionario il ripristino delle condizioni originarie dei beni in concessione. In caso di inadempienza l Ente stesso si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori all uopo necessari, addebitando le corrispondenti spese al concessionario o comunque rivalendosi nei suoi confronti.--------------------------------- ART. 7 GARANZIE ED ASSICURAZIONI Il concessionario, all atto della sottoscrizione del presente atto, esibisce la ricevuta di pagamento pari a. o la Polizza Fideiussoria/Assicurativa N.., rilasciata da di cui l Ente prende visione ed atto - a conguaglio dell importo già garantito/versato in sede di partecipazione alla gara ( ), a titolo di deposito cauzionale che deve essere pari all ammontare di sei mensilità del canone concessivo, e quindi di un importo pari ad.. ( / ) di cui l Ente prende visione ed atto - a garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni, a norma del comma 1 dell art. 47 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004, approvato con DPGR del 23.11.05 n. 61/R.--------------------------------------------------------------------------------------------------- ART. 8 - INCENDI BOSCHIVI In caso di incendio boschivo nei terreni in concessione, è fatto obbligo al concessionario di intervenire nelle operazioni di estinzione del fuoco e controllo delle superfici percorse dal fuoco.----------------------------------------------------------------- ART. 9 - RESPONSABILITA DELL ENTE CONCEDENTE L Ente concedente non assume nessuna responsabilità, civile e penale, per tutto quanto si riferisce ai beni immobili oggetto della presente concessione, in relazione

ad eventuali danni a cose e persone derivanti da guasti, furti, e da qualsiasi altra causa, anche in rapporto agli obblighi da adempiere nei confronti degli Istituti Previdenziali e Assistenziali relativamente al personale esecutore dei lavori. Il concessionario si impegna, per la durata della concessione, ad osservare e far osservare tutte le leggi, i regolamenti in materia agricola e forestale e gli ordinamenti in materia di sicurezza, igiene e sanità, nonché di pubblica sicurezza.-- ART. 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE Il personale di vigilanza dell Ente è incaricato di far rispettare tutte le clausole della presente concessione. Nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze, modifica alla destinazione d uso del bene, morosità nel pagamento dei canoni di concessione, si procederà alla revoca della concessione nei termini previsti all art. 49 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 27/12/2004, n. 77. La concessione potrà altresì essere revocata nelle ipotesi di sopravvenuto interesse pubblico, debitamente motivato, alla diretta utilizzazione del bene. L Ente si riserva comunque la facoltà di revocare la concessione in qualunque momento, qualora la stessa non sia più corrispondente alle finalità di gestione del patrimonio agricolo forestale regionale.------------------------------------------------------------------------------------ Art. 11 ACCESSO AI TERRENI Il concessionario riconosce il diritto alla Regione Toscana ed all Unione dei Comuni di accedere ai beni in concessione, anche senza preavviso, per verificare il rispetto delle finalità per le quali i beni sono stati concessi, oltre che per lavori, anche se ciò comporterà la limitazione temporanea o la cessazione del godimento, nonché per eseguire interventi relativi alla lotta agli incendi boschivi e per tutte le altre opere riconosciute di pubblica utilità.---------------------------------------------------------------------- ART. 12 - CLAUSOLE FISCALI E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Sono a carico del concessionario, in applicazione dell art. 26 della L.R. 39/2000, e

non sono oggetto di scomputo dal canone di concessione, gli oneri di carattere tributario che eventualmente possono gravare sul bene oggetto di concessione.----- Il presente atto, non essendo sottoposto ad IVA, è soggetto all imposta di registro in misura proporzionale.--------------------------------------------------------------------------------- Saranno a carico del concessionario tutte le spese relative e consequenziali alla stipulazione del presente atto, le spese di bollo, di registro, nonché quelle per le occorrenti copie del medesimo e dei documenti allegati.------------------------------------ ART.13 - DOMICILI CONTRATTUALI A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio in :------ il concedente: Via Tiberio Gazzei 24, 53030 Radicondoli (SI);-------------------------- il concessionario: ;-------------------------------------- Questo atto, scritto a macchina in. fogli, occupa pagine intere.. e parte della... IL FUNZIONARIO IL CONCESSIONARIO Geom. Michelotti Michele