Oggetto: IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI



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Legnano, 17 Dicembre 2014 Alle imprese assistite Oggetto: IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI Come noto, il trattamento / II.DD. / IRAP applicabile agli omaggi è differenziato a seconda che: i beni ceduti gratuitamente siano o meno oggetto dell attività esercitata; il destinatario dell omaggio sia un cliente oppure un dipendente. BENI NON OGGETTO DELL ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A CLIENTI TRATTAMENTO IMPRESE L art. 30, D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. Semplificazioni, ha modificato a decorrere dal 13.12.2014 (data di entrata in vigore del citato Decreto) l art. 19-bis1, lett. h), DPR n. 633/72, innalzando (da 25,82) a 50 il costo unitario del bene regalato per il quale è ammessa la detrazione dell a credito relativa all acquisto dei beni costituenti spese di rappresentanza, così come definite ai fini delle imposte dirette. Conseguentemente, l relativa all acquisto del bene omaggiato è detraibile se il relativo costo unitario è: pari o inferiore a 25,82, se acquistato fino al 12.12.2014; pari o inferiore a 50, se acquistato dal 13.12.2014. n.b. Al fine di stabilire il limite ( vecchio o nuovo ) applicabile, si ritiene di dover fare riferimento al momento di effettuazione dell operazione ai sensi dell art. 6, DPR n. 633/72 (non può quindi essere attribuita rilevanza alla data di registrazione della fattura). Conseguentemente, va considerata la data di consegna / spedizione degli stessi risultante dal ddt (o documento analogo) ovvero dalla fattura di acquisto (se immediata), fermo restando che l emissione della fattura e/o il pagamento precedenti la consegna / spedizione dei beni anticipano il momento di effettuazione dell operazione. Si rammenta che per individuare gli acquisti qualificabili spese di rappresentanza, anche ai fini continuano ad essere validi i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.7.2009, n. 34/E, che, richiamando l art. 1, DM 19.11.2008, definisce di rappresentanza : le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. In particolare, l inerenza delle spese di rappresentanza sussiste se le stesse sono: sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; ragionevoli in funzione dell obiettivo di generare benefici economici; coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Considerato che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono cessioni gratuite, ai fini trova applicazione anche l art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, anch esso oggetto di modifiche ad opera del citato art. 30 che ha innalzato ad 50 il costo unitario precedentemente fissato ad 25,82. Conseguentemente, non costituisce cessione di beni ai fini la cessione gratuita di beni non oggetto dell attività di costo unitario: non superiore a 25,82, se effettuata fino al 12.12.2014; non superiore a 50, se effettuata dal 13.12.2014. Va infine evidenziato che il citato n. 4), dispone altresì che non costituiscono cessioni ai fini le cessioni gratuite di beni per i quali non sia stata operata, all atto dell acquisto o dell importazione, la detrazione dell imposta a norma dell art. 19. Dal combinato disposto dei citati artt. 2 e 19-bis1, considerando anche la modifica introdotta dal citato Decreto Semplificazioni, risulta pertanto la seguente situazione. CESSIONI GRATUITE QUALIFICATE SPESE DI RAPPRESENTANZA BENI NON OGGETTO DELL ATTIVITÀ ACQUISTO E CESSIONE FINO AL 12.12.2014 ACQUISTO E CESSIONE DAL 13.12.2014 ACQUISTO ENTRO IL 12.12.2014 E CESSIONE DAL 13.12.2014 costo unitario superiore a 25,82 costo unitario pari o inferiore a 25,82 costo unitario superiore a 50 costo unitario pari o inferiore a 50 costo unitario superiore a 25,82 costo unitario pari o inferiore a 25,82 INDETRAIBILE DETRAIBILE INDETRAIBILE DETRAIBILE INDETRAIBILE DETRAIBILE CESSIONE IRRILEVANTE ai fini - fuori campo - Come in passato, quindi, la cessione gratuita a clienti di beni non oggetto dell attività dell impresa è sempre irrilevante ai fini, a prescindere dall ammontare del relativo costo unitario. n.b. Da ciò consegue che all atto della consegna dell omaggio non è richiesta l emissione di alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.). È tuttavia opportuno emettere un ddt (con causale omaggio ) o un documento analogo (buono di consegna), al fine di provare l inerenza della spesa con l attività esercitata e la relativa natura di spesa di rappresentanza. Acquisto di confezioni di beni L omaggio può essere rappresentato: da un unico bene; da più beni costituenti una confezione unica (ad esempio, cesto regalo). In quest ultimo caso, al fine di individuare il limite di 25,82 / 50 è necessario considerare il costo dell intera confezione e non quello dei singoli componenti. Di conseguenza, è indetraibile l relativa all acquisto di un cesto regalo di costo superiore a

25,82 / 50 ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite. Acquisto di alimenti e bevande La detrazione dell, come specificato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.6.2002, n. 54/E, è riconosciuta anche qualora i beni omaggiati siano costituiti da alimenti e bevande (spumante, panettone, torrone, ecc.), a condizione che sia rispettato il costo unitario non superiore a 25,82 / 50 e la cessione sia qualificabile spesa di rappresentanza per la quale trova applicazione la citata lett. h). In tali casi, quindi, non opera la disposizione di cui alla lett. f) dell art. 19-bis1 che prevede, in generale, l indetraibilità dell relativa all acquisto di alimenti e bevande. Esempio 1 La Alfa srl il 15.12.2014 acquista 30 cesti natalizi destinati ai propri clienti storici. Ciascun cesto è composto da 1 bottiglia di spumante del costo di 15 e da 1 panettone artigianale del costo di 18. Poiché il costo complessivo del cesto è pari a 33, inferiore al nuovo limite di 50, l a credito è detraibile e la consegna ai clienti di detti cesti non configura una cessione ai fini. Esempio 2 La Beta srl il 3.12.2014 ha acquistato 30 cesti natalizi destinati ai propri clienti storici. Ciascun cesto è composto da 1 bottiglia di spumante del costo di 15 e da 1 panettone artigianale del costo di 18. Poiché il costo complessivo del cesto è pari a 33, superiore al limite di 25,82 ancora in vigore alla data dell acquisto, l a credito è indetraibile; la consegna ai clienti di detti cesti non configura una cessione ai fini. TRATTAMENTO LAVORATORI AUTONOMI Le disposizioni in materia di qualificazione delle spese di rappresentanza, contenute nel citato DM 19.11.2008, sono applicabili anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, come specificato dall Agenzia nella citata Circolare n. 34/E. Tuttavia, ai fini, l art. 2, comma 2, n. 4), considera non rilevanti le cessioni gratuite di beni non oggetto dell attività propria dell impresa se di costo unitario non superiore a 25,82 / 50 ovvero per i quali l imposta non sia stata detratta all atto dell acquisto. Pertanto: a seguito dell espresso riferimento normativo all attività d impresa, si ritiene che anche la cessione gratuita di beni di costo unitario non superiore a 25,82 / 50 da parte di un lavoratore autonomo sia da assoggettare ad, con la necessità di adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, ecc. previsti per gli omaggi. Rimane comunque possibile scegliere di non detrarre l sull acquisto dei beni da omaggiare, rendendo irrilevante ai fini la successiva cessione; per i beni di costo unitario superiore a 25,82 / 50 non sussistono problemi, considerato che anche per il lavoratore autonomo non è consentita la detrazione dell a credito ex art. 19- bis1, lett. h), con conseguente esclusione da della successiva cessione. TRATTAMENTO IRPEF / IRES I costi sostenuti per l acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all art. 108, comma 2, TUIR, e quindi aventi i requisiti prescritti dal citato DM 19.11.2008, sono deducibili, come di seguito schematizzato. Soggetti Deducibilità omaggi IMPRESA integrale, se di valore unitario non superiore a 50 (*) se di valore unitario superiore a 50, nell anno di

sostenimento e nel limite dell importo annuo massimo, ottenuto applicando ai ricavi / proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del Conto economico) le seguenti percentuali: Ricavi / proventi gestione Importo massimo caratteristica deducibile Fino a 10 mln 1,3% Parte eccedente 10 mln 0,5% e fino a 50 mln Parte eccedente 50 mln 0,1% LAVORATORE AUTONOMO nel limite dell 1% dei compensi incassati nell anno, a prescindere dal valore unitario (*) L importo va considerato al lordo dell indetraibile. Se l omaggio è costituito da più beni in un unica confezione, il limite di 50 va verificato con riferimento al valore della confezione nel suo complesso. TRATTAMENTO IRAP Il trattamento dei costi sostenuti per l acquisto di beni non oggetto dell attività destinati ad omaggio per i clienti è differenziato a seconda del metodo ( da bilancio o fiscale ) utilizzato. In particolare in caso di applicazione del: metodo da bilancio ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97, le spese in esame rientrano nella voce B.14 del Conto economico e pertanto sono interamente deducibili ai fini IRAP; metodo fiscale ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e pertanto sono indeducibili ai fini IRAP. Come confermato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.10.2008, n. 60/E, per individuare i costi per servizi di cui all art. 5-bis non va fatto riferimento alla voce B.7 (costi per servizi) o B.14 (oneri diversi di gestione), bensì ai servizi identificati dal DM 17.1.92. Lavoratori autonomi Ai sensi dell art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 446/97, la base imponibile IRAP per i lavoratori autonomi è pari alla differenza tra l ammontare dei compensi percepiti e l ammontare dei costi sostenuti inerenti all attività esercitata... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi. Di conseguenza i costi sostenuti per l acquisto di beni destinati ad essere omaggiati ai clienti sono deducibili ai fini IRAP nel limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta. BENI NON OGGETTO DELL ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A DIPENDENTI TRATTAMENTO La cessione / erogazione gratuita di un bene / servizio a favore dei dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza. In tali casi, infatti, come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 34/E, confermando nella sostanza la RM 16.10.90, n. 666305, non si configura la finalità promozionale. Pertanto, l relativa ai beni destinati ai dipendenti è indetraibile per mancanza di inerenza con l esercizio dell impresa, arte o professione ex art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, a prescindere dall ammontare del costo.

Per effetto dell indetraibilità, ai sensi del citato art. 2, comma 2, n. 4), la successiva cessione gratuita è esclusa da. OMAGGI DI BENI A DIPENDENTI Beni NON oggetto dell attività INDETRAIBILE Cessione IRRILEVANTE ai fini - fuori campo - TRATTAMENTO IRPEF / IRES Deducibilità da parte del datore di lavoro Il costo degli omaggi destinati ai dipendenti è deducibile in sede di determinazione del reddito d impresa ai sensi dell art. 95, comma 1, TUIR, secondo il quale sono comprese fra le spese per prestazioni di lavoro anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori. Per i lavoratori autonomi detti costi sono deducibili ai sensi dell art. 54, comma 1, TUIR, avente una portata applicativa analoga a quella del citato art. 95. Tassazione in capo al dipendente Ai sensi dell art. 51, comma 3, TUIR, così come confermato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.10.2008, n. 59/E, al fine di verificare la tassazione in capo al dipendente delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività, è necessario distinguere a seconda che le stesse siano in denaro ovvero in natura. Erogazioni liberali In denaro In natura (beni o servizi) Trattamento fiscale Concorrono sempre (a prescindere dall ammontare) alla formazione del reddito del dipendente e quindi sono assoggettate a tassazione. Se di importo: non superiore a 258,23 nel periodo d'imposta, non concorrono alla formazione del reddito; superiore a 258,23 nel periodo d'imposta, concorrono per l intero ammontare alla formazione del reddito del dipendente (non solo per la quota eccedente il limite). n.b Per la verifica del superamento del limite di 258,23 vanno considerate le analoghe erogazioni corrisposte durante l anno. Così, ad esempio, una strenna natalizia del valore di 200 (in assenza di altre erogazioni liberali) è deducibile per il datore di lavoro e non concorre alla formazione del reddito del dipendente. Se nello stesso anno, per il ricorrere dell anniversario della fondazione dell azienda, la stessa regala ai dipendenti un bene d el valore di 150, al dipendente va imputato un reddito, da assoggettare a tassazione, pari a 350 (200 + 150).

TRATTAMENTO IRAP Come accennato, le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti rientrano nei costi del personale, che ai sensi dei citati artt. 5 e 5-bis, non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, ancorché gli stessi siano contabilizzati in voci diverse dalla B.9 del Conto economico. Di conseguenza, le spese in esame sono indeducibili ai fini IRAP indipendentemente dalla qualifica del datore di lavoro (srl, spa, snc, ditta individuale, ecc.). Va tuttavia evidenziato che per i soggetti che determinano la base imponibile IRAP applicando il metodo da bilancio, si potrebbe porre la questione se le spese in esame possano essere ancora classificate costi del personale. Infatti, privilegiando la classificazione per natura, tali spese potrebbero risultare deducibili in quanto ricomprese nella voce B.14 e non funzionali allo svolgimento dell attività di lavoro dipendente. Lavoratori autonomi I lavoratori autonomi, come evidenziato, determinano la base imponibile IRAP ai sensi del citato art. 8, comma 1, quale differenza tra l ammontare dei compensi percepiti e l ammontare dei costi sostenuti inerenti all attività esercitata... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. Da ciò consegue che i costi sostenuti da un lavoratore autonomo per l acquisto di beni non oggetto dell attività destinati ad omaggio per i dipendenti sono indeducibili ai fini IRAP. BENI OGGETTO DELL ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A CLIENTI TRATTAMENTO Il citato DM 19.11.2008 non differenzia tra beni oggetto e beni non oggetto dell attività e quindi possono essere di rappresentanza le spese sostenute sia per gli uni che per gli altri beni. La differenziazione tra beni oggetto e non oggetto dell attività assume rilevanza ai fini ai sensi del citato art. 2, comma 2, n. 4), secondo il quale la cessione gratuita di un bene oggetto dell attività costituisce cessione rilevante ai fini, a meno che l imposta relativa all acquisto non sia stata detratta. Non rileva quindi il valore del bene (superiore o meno a 25,82 / 50) come per le cessioni gratuite di beni non oggetto dell attività. Da quanto sopra deriva quindi che: indipendentemente dal fatto che la spesa relativa ai beni in esame possa o meno essere qualificata di rappresentanza, l impresa può scegliere di non detrarre l a credito dei beni oggetto dell attività, al fine di non assoggettare ad la successiva cessione gratuita; ritenendo che la spesa relativa al bene oggetto dell attività che si intende omaggiare possa essere qualificata di rappresentanza, l a credito è detraibile solo per i beni di costo unitario non superiore a 25,82 / 50 ai sensi del citato art. 19-bis1, lett. h), mentre la cessione del bene è rilevante ai fini indipendentemente dal valore dello stesso ai sensi dell art. 2, comma 2, n. 4), fermo restando che la cessione gratuita è esclusa da se non è stata detratta l sull acquisto; ritenendo che la spesa relativa al bene oggetto dell attività che si intende omaggiare non possa essere qualificata di rappresentanza, l a credito è detraibile e la cessione gratuita è rilevante ai fini indipendentemente dal valore del bene, ferma restando la possibilità di rinunciare alla detrazione per escludere dall la cessione gratuita. Si rammenta che in presenza di una cessione gratuita rilevante ai fini :

la base imponibile è costituita, ai sensi dell art. 13, DPR n. 633/72, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni ; la rivalsa dell non è obbligatoria, come disposto dall art. 18, DPR n. 633/72. Generalmente, in relazione agli omaggi la rivalsa non viene operata e pertanto l rimane a carico del cedente, costituendo per quest ultimo un costo indeducibile ex art. 99, comma 1,TUIR. In assenza di rivalsa, l operazione può essere documentata utilizzando una delle seguenti soluzioni alternative: 1. emissione di una fattura con applicazione dell, senza addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di omaggio senza rivalsa dell ex art. 18, DPR n. 633/72 ; 2. emissione di un autofattura in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni come sopra individuato (prezzo di acquisto o di costo), dell aliquota e della relativa imposta, specificando che trattasi di autofattura per omaggi. Detta autofattura può essere: singola per ciascuna cessione ( autofattura immediata ); globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese ( autofattura differita ). n.b L emissione del ddt, necessaria per poter effettuare la fatturazione o l autofatturazione differita, è comunque consigliabile anche qualora venga emessa l autofattura immediata al fine di identificare il destinatario e provare l inerenza del costo con l attività dell impresa; 3. tenuta del registro degli omaggi, sul quale annotare l ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota. TRATTAMENTO IRPEF / IRES Ai fini delle imposte dirette, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni, come sopra evidenziato, tra beni oggetto e non oggetto dell attività dell impresa. Sono quindi applicabili le regole sopra illustrate con riferimento agli omaggi destinati ai clienti di beni non oggetto dell attività. TRATTAMENTO IRAP Ai fini IRAP, relativamente ai costi sostenuti per l acquisto di beni oggetto dell attività destinati ad omaggio per i clienti, valgono le medesime considerazioni sopra illustrate con riferimento ai beni non oggetto dell attività destinati ad essere omaggiati a clienti. Tali costi sono quindi: deducibili per i soggetti che applicano il metodo da bilancio; indeducibili per i soggetti che applicano il metodo fiscale.

BENI OGGETTO DELL ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A DIPENDENTI TRATTAMENTO Gli omaggi ai dipendenti di beni oggetto dell attività dell impresa non configurano spese di rappresentanza e pertanto la relativa è detraibile. La cessione gratuita va assoggettata ad ai sensi del n. 4) del citato art. 2, senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari. Analogamente a quanto evidenziato per gli omaggi ai clienti, all atto dell acquisto il datore di lavoro può scegliere di non detrarre l relativa a detti beni, al fine di non assoggettare ad la relativa cessione gratuita. TRATTAMENTO IRPEF / IRES Deducibilità da parte del datore di lavoro Il citato art. 95, comma 1, TUIR, fa riferimento alle liberalità a favore dei lavoratori senza differenziare tra beni oggetto e non oggetto dell attività. Conseguentemente, anche nei casi in cui l omaggio ai dipendenti è costituito da un bene oggetto dell attività, la relativa spesa è deducibile come spesa per prestazioni di lavoro. Tassazione in capo al dipendente Anche al fine della tassazione in capo al dipendente trova applicazione quanto illustrato per i beni non oggetto dell attività (erogazioni liberali in natura da tassare / non tassare a seconda dell ammontare annuo superiore o meno a 258,23). TRATTAMENTO IRAP Analogamente a quanto esposto con riferimento ai beni non rientranti nell attività dell impresa, i costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti dovrebbero rientrare nei costi del personale e pertanto risultare indeducibili ai fini IRAP. TABELLA RIEPILOGAT BENI NON OGGETTO DELL ATTIVITÀ IMPRESE Destinatari omaggio CLIENTI IRPEF / IRES IRAP Detrazione iva a credito Cessione gratuita Deducibilità della spesa SÌ se costo Esclusa nel limite annuo deducibili se metodo unitario da deducibile (1,3% - 0,5% e da bilancio 25,82 / 0,1% dei ricavi/proventi) indeducibili se metodo 50 (*) integrale nell esercizio se (anche valore unitario 50 alimenti e bevande)

DIPENDENTI NO se costo unitario fiscale > 25,82 / 50 (*) NO (mancanza Esclusa da Integrale nell esercizio (spesa per prestazioni di lavoro) Indeducibili di inerenza) (*) Salvo la scelta di non detrarre l sull acquisto per non assoggettare ad la cessione gratuita. (**) A decorrere dal 13.12.2014 BENI OGGETTO DELL ATTIVITÀ Destinatari IRPEF / IRES IRAP omaggio Detrazione Cessione Deducibilità della spesa a credito gratuita CLIENTI SÌ (*) Imponibile (**) DIPENDENTI nel limite annuo pari a 1,3% - 0,5% e 0,1% dei ricavi/proventi integrale nell esercizio se valore unitario 50 Integrale nell esercizio (spesa per prestazioni di lavoro) deducibili se metodo da bilancio indeducibili se metodo fiscale Indeducibili (*) Se la spesa non è classificata di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa soltanto per i beni di costo unitario non superiore a 25,82 / 50. Resta ferma la possibilità di non detrarre l per non assoggettare ad imposta la successiva cessione gratuita. (**) Salvo la scelta di non detrarre l sull acquisto al fine di non assoggettare ad la cessione gratuita. I BUONI ACQUISTO Negli ultimi anni si riscontra la pratica di omaggiare buoni acquisto utilizzabili in un determinato punto vendita o gruppo di negozi convenzionati (tra la casistica in esame si ritiene che possono essere ricomprese anche le c.d. smart box ), il cui trattamento ai fini è stato chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.2.2011, n. 21/E. TRATTAMENTO Nella citata Risoluzione n. 21/E, l Agenzia ha affermato che: i buoni/voucher utilizzabili per l acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell articolo 2002 del codice civile. In sostanza, il buono può essere considerato un documento che consente l identificazione dell avente diritto all acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l osservanza delle forme proprie della cessione. Da tale natura dei buoni deriva che la circolazione del buono non assume rilevanza ai fini. In generale, quindi, le cessioni aventi ad oggetto un buono acquisto o regalo sono da considerare fuori campo ex art. 2, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72, in base al quale non costituiscono cessioni di beni quelle aventi ad oggetto denaro / crediti in denaro. Come precisato dall Agenzia le medesime considerazioni sopra esposte:

si rendono applicabili anche con riferimento ai «buoni acquisto o regalo» acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali.... TRATTAMENTO IRPEF / IRES Ai fini delle imposte dirette si ritiene che il trattamento del costo sostenuto dall impresa / datore di lavoro per l acquisto dei buoni da omaggiare a clienti / dipendenti debba essere individuato sulla base di quanto sopra illustrato con riferimento ai costi sostenuti per i beni non oggetto dell attività. Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell Agenzia delle Entrate. Tassazione in capo al dipendente Al fine di individuare il trattamento applicabile in capo al dipendente, si ritiene che anche il buono acquisto possa rientrare tra le erogazioni in natura, in quanto riconducibile ad un paniere di beni, e pertanto non tassabile se di importo non superiore ad 258,23. IL BUFFET / CENA DI NATALE Al fine di individuare il trattamento e reddituale riservato al buffet / pranzo / cena organizzati dall impresa / datore di lavoro per lo scambio degli auguri, va innanzitutto considerato che tale fattispecie costituisce una prestazione di servizi gratuita (somministrazione di alimenti e bevande) e non rientra quindi nelle cessioni gratuite sopra analizzate. In merito, nella citata Circolare n. 34/E, l Agenzia ha specificato che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono spese di rappresentanza a meno che all evento siano presenti esclusivamente i dipendenti. Quindi, la spesa sostenuta per il buffet / pranzo / cena di Natale organizzati dal datore di lavoro: esclusivamente per i propri dipendenti non può essere considerata di rappresentanza. L Agenzia non ha tuttavia chiarito come qualificare tale spesa; si ritiene che la stessa costituisca una liberalità a favore dei dipendenti e quindi il relativo trattamento sia il seguente: IRPEF IRES IRAP Indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che, come sopra evidenziato, non possiede il requisito dell inerenza con l esercizio dell impresa. Costo deducibile nel limite del: 75% della spesa sostenuta, come previsto per le spese di albergo e ristorante; 5 dell ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi ex art. 100, comma 1, TUIR. Costo indeducibile in quanto qualificabile quale costo del personale. (anche) con soggetti terzi rispetto all impresa (clienti, istituzioni, ecc.), rientra tra le spese di rappresentanza con la conseguenza che: Indetraibile

IRPEF IRES IRAP Deducibile il 75% della spesa sostenuta, nel limite dell ammontare massimo deducibile nell anno, pari a 1,3% - 0,5% - 0,1% dei ricavi / proventi della gestione caratteristica. Costo deducibile per i soggetti che applicano il metodo da bilancio; Costo indeducibile per i soggetti che applicano il metodo fiscale. GLI OMAGGI PER I CONTRIBUENTI MINIMI Per i contribuenti minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, al fine di individuare il trattamento fiscale degli omaggi va considerato quanto affermato dall Agenzia delle Entrate in relazione al vecchio regime di cui all art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007. In particolare, nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E (quesito 5.1), dopo aver evidenziato che nei confronti di tali soggetti non trovano applicazione le specifiche norme del TUIR che limitano la deducibilità di taluni costi, l Agenzia ha specificato che: anche le spese per omaggi potranno essere portate in deduzione per l intero importo pagato sempreché la stretta inerenza delle stesse all esercizio dell attività d impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi. Successivamente, nella Circolare 13.7.2009, n. 34/E, la stessa Agenzia ha precisato che: la deducibilità integrale, riconosciuta nella citata Circolare n. 7/E, riguarda esclusivamente le spese per omaggi di valore unitario non superiore a 50; le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti previsti dal DM 19.11.2008. GLI OMAGGI E LA COMUNICAZIONE CLIENTI FORNITORI Relativamente alla modalità di indicazione degli omaggi nella Comunicazione clienti-fornitori (c.d. spesometro) l Agenzia, nell ambito dei chiarimenti forniti nella Nota 19.11.2013, prot. n. 0136693 ha confermato che nella stessa vanno riportate le cessioni gratuite di beni oggetto dell attività dell impresa. A tal fine si evidenzia che, in caso di: mancata rivalsa dell, con emissione dell autofattura, va riportata la partita del cedente; rivalsa dell, ai fini dell indicazione dell imponibile va riportato il valore di 1. n.b. Le cessioni gratuite di beni non oggetto dell attività dell impresa non vanno incluse nello spesometro in quanto non rilevanti ai fini. Le cessioni gratuite di beni di costo non superiore a 25,82 / 50 da parte di un lavoratore autonomo che ha detratto l a credito devono essere riportate nello spesometro in quanto rilevanti ai fini.

La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che i partner di riferimento per il caso di specie è : tel. 0331/402988 e-mail circolari@sbcweb.it E gradita l occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti. SBC Consulting Srl 1) Il presente servizio è rivolto esclusivamente alla clientela delle strutture SBC (SBC Consulting s.r.l.), 2) E' espressamente vietata la trasmissione, riproduzione, distribuzione, elaborazione e/o divulgazione, anche parziale, della presente comunicazione e/o della documentazione ad essa allegata e/o collegata, in assenza di preventiva autorizzazione scritta della s.r.l. S.B.C., che ne detengono tutti i diritti; 3) La s.r.l. S.B.C. Consulting, non risponde di eventuali involontari errori e/o omissioni nel contenuto delle circolari o di un errato impiego delle indicazioni in esse contenute, a maggior ragione qualora ciò consegua ad arbitrarie interpretazioni analogiche, estensive o riduttive delle informazioni rese, e, pertanto, invitano i destinatari a verificare sempre e quindi in ogni caso la fattispecie applicativa, consultando i professionisti indicati in calce oppure soggetti di propria fiducia, esponendo la propria specifica situazione ai fini di una corretta individuazione dell ambito di applicazione; 4) Le modalità di erogazione del servizio di informazione gratuita attraverso posta elettronica, fax o comunque ogni altro mezzo di trasmissione o comunicazione, offerto dalla struttura SBC (SBC Consulting s.r.l.), alla propria clientela e/o ai soggetti da esse SBC (SBC Consulting s.r.l.), ritenuti d'interesse, prevedono l'insindacabile facoltà d'esclusione dal novero dei destinatari del servizio, del soggetto che non abbia provveduto a conferire incarico consultivo alla struttura SBC (SBC Consulting s.r.l.), per tre adempimenti consecutivi; 5) Informazione ai sensi del decreto legislativo 196/2003: il Vs. indirizzo e-mail è utilizzato esclusivamente per questo servizio informativo. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi. Qualora desideraste essere eliminati dall'elenco, inviate una e-mail con la dicitura "cancellazione dall'elenco" all'indirizzo circolari@sbcweb.it (per i clienti SBC - SBC Consulting s.r.l. e diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.