LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI A LIVELLO INTERNAZIONALE



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LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI A LIVELLO INTERNAZIONALE Dalle prime Convenzioni internazionali alla fondazione dell UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura. Corso di Diritto Prof. Lapis Teresa Studenti: Bonaldo Rudj matr: 259855 - Zanetti Fabio matr. 259627

Introduzione: Storicamente, l'attenzione della comunità internazionale verso i beni culturali si è inizialmente rivolta alla protezione degli stessi nell'ambito dei conflitti armati, nel tentativo di stabilire alcune regole per la regolamentazione delle attività belliche. Così, già le convenzioni de L'Aja del 1899 e 1907 sulle leggi e consuetudini di guerra includevano disposizioni finalizzate alla tutela delle costruzioni dedicate alla religione, all'arte, alla scienza o a scopi caritatevoli, nonché di monumenti storici e ospedali. Si trattava di norme dalla portata limitata, in quanto l'obbligo di assicurare la tutela di tali beni cessava ogniqualvolta non fosse reputato possibile dalle autorità dello Stato direttamente interessato e quando tali beni erano utilizzati per scopi militari. Assai più avanzata è la protezione offerta dalla Convenzione de L'Aja del 1954 concernente specificamente la tutela del patrimonio culturale nel corso dei conflitti armati. Essa prevede due forme di protezione per i beni culturali, ovvero quella ordinaria e quella speciale. Vengono inoltre stabilite le modalità del trasporto dei beni culturali nei territori interessati dalle attività belliche, ed è anche fissato un segno distintivo della Convenzione che può essere impiegato per la segnalazione dei beni sottoposti a protezione speciale. Sempre nel 1954, contestualmente alla Convenzione, è stato anche adottato un Protocollo alla medesima (Primo Protocollo), con cui le parti contraenti si impegnano ad impedire l'esportazione dei beni culturali dai territori da esse occupati durante i conflitti armati. Il panorama giuridico relativo alla protezione internazionale dei beni culturali in tempo di guerra è stato recentemente completato dal Secondo Protocollo alla Convenzione de L'Aja del 1954, adottato nel 1999, interamente applicabile anche ai conflitti armati di carattere non internazionale. La novità più importante introdotta dal Protocollo è sicuramente quella della "protezione rafforzata", che va ad aggiungersi al regime (di scarso successo) della protezione speciale prevista dalla Convenzione del 1954. Nel contesto della protezione internazionale dei beni culturali in tempo di pace lo strumento internazionale maggiormente rilevante è senza dubbio costituito dalla Convenzione UNESCO sul patrimonio mondiale culturale e naturale, conclusa a Parigi nel 1972. Si tratta di un accordo il quale fonda la propria ratio sulla presa di coscienza del fatto che, come sottolineato nel Preambolo, "il deterioramento o la sparizione di qualsiasi elemento del patrimonio culturale o naturale costituisce un impoverimento del patrimonio di tutte le nazioni del mondo", da cui consegue che tale patrimonio "necessita di essere preservato come parte del patrimonio mondiale dell'umanità complessivamente inteso". La Convenzione in esame ha quindi per oggetto la salvaguardia dei beni culturali e naturali di valore universale eccezionale, come definiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2, i quali sono soggetti ad una duplice tutela, nazionale ed internazionale. Quest'ultima, la quale costituisce l'aspetto maggiormente rilevante dello strumento in questione, è principalmente attuata tramite l'iscrizione in un'apposita lista, la "Lista del Patrimonio Mondiale", di opere, monumenti e luoghi naturali di eccezionale valore per l'umanità. 3

LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI 1. La Convenzione dell'aja del 1899 e del 1907 Solamente nel 1907, con la 2ª Conferenza Internazionale di Pace dell'aja, si addiviene ad un primo tentativo di uniformare il concetto di "saccheggio" e di dettarne alle Nazioni contraenti il divieto per il futuro; escludendo per la prima volta il diritto di fare bottino delle cose appartenenti al nemico. Infatti, la protezione dei beni culturali era limitata dal Regolamento allegato alla 2ª Convenzione dell'aja del 1899 (art. 27) alla prescrizione che negli assedi e bombardamenti dovevano essere adottate tutte le misure precauzionali per risparmiare, il più possibile, gli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze e alla beneficenza e assistenza, i monumenti artistici e storici, etc. Questo a condizione che tali beni non fossero utilizzati per scopi militari e fossero segnalati con segni speciali e ben visibili a distanza, comunicati preventivamente alla potenza belligerante avversaria. Durante il conflitto mondiale, la Germania si è distinta nell'attuazione di una politica di sistematico saccheggio e confisca di opere d'arte in palese violazione delle norme ormai generalmente accettate del diritto internazionale bellico della citata Convenzione dell'aja del 1907. 2. La Convenzione dell'aja del 1954 Dopo le devastazioni e gli orrori della 2ª Guerra Mondiale, in seguito ad una proposta del Governo olandese, nel 1949 l'unesco - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura - inizia una serie di studi e di consultazioni a livello di esperti e di rappresentanti governativi. Da tali attività nel 1952 presso Villa Aldobrandini sede di UNIDROIT - Istituto Internazionale per l'unificazione del Diritto Privato - prende corpo il progetto di convenzione. Tale progetto di convenzione viene presentato agli Stati nel febbraio 1953 e posto alla base delle discussioni della conferenza intergovernativa tenutasi all'aja dal 21 aprile al 14 maggio, ove furono presenti 56 Stati. Al termine dei lavori, 37 Stati hanno firmato l'atto finale della Conferenza e la Convenzione per la protezione dei beni culturali in tempo di guerra. Insieme ad essa vengono approvati il Regolamento di esecuzione ed il Protocollo. La Convenzione si occupa principalmente della sorte dei beni mediante la configurazione di un sistema di preservazione e conservazione fisica in senso stretto. Infatti, l'art. 4 impone, tra gli altri, l'obbligo di impedire e far cessare qualsiasi atto di furto, saccheggio o sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma. La sorte dei beni culturali, una volta terminato il conflitto, è invece regolata dal Primo Protocollo alla Convenzione, sottoscritto lo stesso giorno, che peraltro riafferma all'art. 3 l'obbligo di restituzione, escludendo che i beni culturali esportati dal territorio occupato, in contrasto con l'art. 1, possano essere poi trattenuti a titolo di riparazione alla fine delle ostilità. L'art. 4 prevede poi, a carico della parte contraente su cui spetta impedire l'esportazione dei beni culturali dal territorio occupato, l'obbligo di indennizzare i possessori di buona fede dei beni da restituire. L'importanza della Convenzione risiede anche nel fatto che essa ha concentrato tutte le disposizioni riguardanti la protezione dei beni culturali in un solo strumento, mentre in passato queste norme erano sparpagliate in vari testi giuridici, costituendo così un vero e proprio Codice dei beni culturali, i cui principi fondamentali fanno ormai parte del diritto internazionale consuetudinario. 4

2.1 Il Preambolo Il Preambolo, pur non avendo forza di legge, è molto chiaro circa il motivo della sua adozione e i principi che ne sono alla base ed inizia con la constatazione da parte della Alte Parti Contraenti dei gravi danni che i beni culturali hanno subito nel corso degli ultimi conflitti e con la preoccupazione, rivelatasi esatta, delle sempre maggiori distruzioni in conseguenza dello sviluppo della tecnologia bellica. Il principio cardine della Convenzione è enunciato al secondo capoverso del Preambolo, secondo il quale la conservazione del patrimonio culturale non è affare soltanto dello Stato sul cui territorio si trova il bene, ma dell'umanità intera, in quanto ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale. Questa nozione è stata ripresa da vari documenti dell'unesco e anche nella convenzione del 1972 riguardante la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale. Sempre nel Preambolo si ricorda che la protezione dei beni deve essere organizzata già in tempo di pace, con provvedimenti a livello sia nazionale sia internazionale. Si sottolinea, inoltre, l'impegno delle Parti Contraenti a prendere tutte le disposizioni possibili per proteggere i beni culturali. Troviamo, infine, il richiamo ai principi su cui si fonda la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stabiliti nelle Convenzioni dell'aja del 1899 e del 1907 e nel Patto di Washington del 15 aprile 1935. 2.2 La protezione generale Innanzitutto, la definizione di bene culturale, data dall'art. 1, comprende i beni mobili ed immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli e riporta un elenco esemplificativo (monumenti, siti archeologici, opere d'arte, etc.). Ad essi si aggiungono quegli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare ed esporre i beni culturali mobili già definiti ed i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, detti centri monumentali. Nella definizione della Convenzione i beni sono considerati culturali a prescindere dalla loro origine o dal loro proprietario. La qualificazione è data dalla grande importanza e non dal valore del bene. La protezione dei beni culturali si concretizza nella salvaguardia e nel rispetto di tali beni. La salvaguardia è costituita da quell'insieme di misure positive che cercano di assicurare al meglio le condizioni materiali per la protezione dei beni culturali. Il secondo elemento di concretizzazione della protezione dei beni culturali è costituito dal rispetto. Secondo l'art. 4, le Parti si impegnano a rispettare i beni culturali situati tanto sul proprio territorio che su quello delle altre Parti Contraenti, spezzando così la nozione di territorialità e ribadendo di nuovo il principio che i beni culturali devono essere rispettati da tutti gli Stati a prescindere dal territorio su cui si trovino. Le Parti si impegnano inoltre ad astenersi da qualsiasi utilizzazione di tali beni per scopi che potrebbero esporli a distruzione o deterioramento in caso di conflitto armato, nonché da qualsiasi atto di ostilità nei loro riguardi. Il secondo comma dell'art. 4 prevede l'eccezione della necessità militare, che offre alle Parti di derogare agli obblighi del primo paragrafo quando la necessità militare lo esiga in modo imperativo. La nozione di rispetto dei beni culturali comprende anche l'impegno a proibire, prevenire e, all'occorrenza, far cessare qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo. L'art. 7 prevede l'impegno per le Alte Parti Contraenti di introdurre, fin dal tempo di pace, nei regolamenti o istruzioni ad uso delle truppe, disposizioni atte ad assicurare l'osservanza della presente Convenzione e ad inculcare, fin dal tempo di pace, nel personale delle proprie Forze Armate, uno spirito di rispetto verso la cultura ed i beni culturali di tutti i popoli. 5

2.3 La protezione speciale Accanto alla protezione generale, la Convenzione prevede una protezione speciale da accordare ad un numero limitato di rifugi destinati a proteggere i beni culturali mobili, ai centri monumentali e ad altri beni immobili di altissima importanza. Secondo l'art. 8, la protezione speciale è accordata a due condizioni: a) che detti beni si trovino ad una distanza sufficiente da un grande centro industriale e da qualsiasi obiettivo che costituisca un punto di interesse bellico; b) che essi non siano usati per fini militari. Il comma 5 dell'art. 8 prevede "l'eccezione" secondo la quale un bene situato vicino ad un obiettivo militare può rientrare nella protezione speciale qualora la Parte che la richiede si impegni a non utilizzare in caso di conflitto tale obiettivo militare e ad organizzarne già dal tempo di pace un uso alternativo. La protezione speciale è accordata ai beni mediante la loro iscrizione nel "registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale" ed è disciplinata in modo dettagliato nel Regolamento di esecuzione. Secondo l Art 11, l'immunità di un bene culturale posto sotto protezione speciale non può essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile, e soltanto per il periodo in cui questa necessità sussista. Inoltre, essa può essere constatata soltanto dal comandante di una formazione di importanza pari o superiore a quella di una divisione. 2.4 I segni di protezione Il simbolo previsto dalla Convenzione dell'aja del 1954 a significare la protezione da essa accordata ai beni culturali è uno scudo appuntito in basso, inquadrato in una croce di sant'andrea in blu e bianco. Il segno è impiegato da solo per la protezione generale, ovvero ripetuto tre volte in formazione triangolare per i beni culturali immobili posti sotto protezione speciale. Fig.1 Il simbolo adottato per segnalare un bene oggetto di protezione speciale. 2.5 Il campo di applicazione La Convenzione è applicabile ai conflitti armati internazionali che sorgano tra due o più Parti Contraenti, anche se lo stato di guerra non sia riconosciuto da una o più di esse. Nel caso di conflitto armato non internazionale, sorto nel territorio di una delle parti, ognuna delle parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle fra le disposizioni della Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali. La Convenzione dell'aja non prevede, per espressa disposizione dell'art. 33, la sua applicazione a fatti anteriori alla sua entrata in vigore dal 7 agosto 1956. 6

3. Il secondo protocollo alla Convenzione Su invito del Governo austriaco, nel maggio del 1998, a Vienna si incontrano gli esperti per discutere circa i numerosi punti cruciali da includere nella nuova "convenzione", in particolare la forma del nuovo strumento internazionale, la protezione speciale, la necessità militare, la giurisdizione e la responsabilità penale personale, oltre a questioni istituzionali. Nel novembre dello stesso anno, un primo progetto articolato di lavoro del nuovo strumento internazionale inizia a circolare tra gli Stati Parte alla Convenzione dell'aja del 1954, gli Stati Membri dell'unesco e gli Stati membri delle Nazioni Unite, con l'invito a inviare propri commenti e considerazioni al Segretariato dell'unesco. La Conferenza diplomatica, convocata sotto gli auspici dell'unesco e riunitasi all'aja il 26 marzo 1999, adotta il testo del nuovo Protocollo (il secondo) alla Convenzione dell'aja del 1954, che costituisce un trattato internazionale autonomo su materie già regolamentate nella Convenzione del 1954 e quindi un aggiornamento della stessa Convenzione. L'ambito di applicazione delle norme contenute nel Protocollo del 1999 viene a estendersi interamente ai conflitti armati non internazionali, mentre, ricordiamo, la Convenzione del 1954 rende applicabile ai conflitti non internazionali solo le norme che prevedono disposizioni di tutela e di rispetto dei beni culturali nei conflitti armati. Viene confermato l'obbligo degli Stati parti del Protocollo del 1999 di assumere, fin dal tempo di pace, tutte le misure precauzionali necessarie alla protezione dei beni culturali dagli effetti di danneggiamento, distruzione, etc. che si prevede un conflitto possa arrecare agli stessi. A solo titolo esemplificativo viene citata la pianificazione di misure di emergenza contro crolli, danneggiamenti delle strutture, incendi; l'adozione di un piano di protezione dei beni culturali nel luogo in cui sono o sono conservati, l'individuazione di una autorità responsabile della protezione dei beni culturali. Merita essere segnalata la norma sulla protezione dei beni culturali nei territori occupati che proibisce alla Potenza occupante di effettuare o di permettere ad altri di effettuare scavi in siti archeologici, neanche in stretta collaborazione con le autorità nazionali del territorio occupato - come era stato a suo tempo proposto - in quanto proprio nei territori occupati le istituzioni nazionali sono limitate o chiuse. Accanto a tale norma si conferma e ribadisce il divieto di esportare o di permettere l'esportazione illecita, la rimozione o il trasferimento della proprietà di beni culturali, storici e scientifici, così come la loro distruzione. Molti Stati hanno avvertito in maniera forte l'esigenza che le norme sulla protezione speciale rafforzata debbano riflettere e far riferimento ai valori dell'umanità e dell'appartenenza a tutti i popoli dei beni culturali, sottolineando il comune interesse nella salvaguardia di importanti beni culturali. Il nuovo regime di protezione rafforzata si applica ai beni culturali iscritti in un'apposita Lista internazionale che sarà tenuta da un Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, composto da dodici membri designati da tutti gli Stati Parti al Protocollo. Tali esperti governativi rimarranno in carica quattro anni. Rispetto al Registro previsto dalla Convenzione del 1954 e tenuto dal Direttore Generale dell'unesco, la Lista internazionale prevista dal Protocollo del 1999 ha requisiti meno restrittivi di quelli richiesti per la iscrizione al citato Registro. In particolare, la Lista internazionale non prevede come requisito per l'iscrizione la locazione del bene culturale ad adeguata distanza da qualunque obiettivo militare importante o impianto industriale di una certa dimensione. Rimane, naturalmente, il requisito della non utilizzazione dei beni culturali per fini militari. Ritornando al regime speciale della protezione rafforzata, ricordiamo che gli obblighi previsti dal Protocollo del 1999 sono sostanzialmente quelli previsti dalla Convenzione del 1954 e consistono nel divieto per gli Stati Parti di attaccare i beni in parola e di utilizzarli per scopi militari ovvero in appoggio o aiuto a operazioni militari. 7

Per quanto concerne le norme relative alla responsabilità per la violazione delle norme sulla protezione dei beni culturali, il Protocollo del 1999 contiene, oltre al rinvio al diritto internazionale consuetudinario sul tema della responsabilità degli Stati Parti, una regolamentazione molto articolata della disciplina della responsabilità individuale dell'autore della violazione. Ad esempio, il Protocollo del 1999 dispone che le violazioni gravi siano sempre considerate illeciti penali e punite con pene appropriate nell'ambito degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati Parti. Per violazioni gravi si deve intendere tassativamente l'attacco, la distruzione e l'appropriazione massiccia di beni culturali; l'impiego a scopi militari dei beni culturali e l'esportazione, la rimozione ovvero il trasferimento della proprietà del bene culturale stesso da un territorio occupato. Gli aspetti giurisdizionali e processuali della protezione rafforzata dettati dal Protocollo del 1999 prevedono l'obbligo per gli Stati Parte di adottare norme legislative che stabiliscano la giurisdizione degli stessi per le violazioni gravi commesse nel loro territorio ovvero commesse da loro cittadini. La giurisdizione "universale", da esercitarsi a prescindere dal luogo in cui la violazione grave è stata commessa e dalla cittadinanza dei presunti autori, è prevista solo nel caso di distruzioni o appropriazioni massicce e estese di beni culturali, di attacco militare a beni sottoposti a protezione rafforzata o di utilizzo a fini o in appoggio ad azioni militari. Il Protocollo del 1999, in tema di giurisdizione "universale" sulle violazioni gravi, prevede l'obbligo internazionale per gli Stati Parte di perseguire penalmente il presunto autore ovvero di estradarlo nello Stato che lo richiede per giudicarlo. 8

LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN TEMPO DI PACE 1. L organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura. Fondata a Londra il 16 novembre 1945, ed attiva dal 1946, l'unesco è nata dal comune proposito di contribuire al mantenimento della pace, del rispetto dei Diritti Umani e dell'uguaglianza dei popoli attraverso i canali dell'educazione, della Scienza, della Cultura e della Comunicazione. Il Preambolo dell'atto Costitutivo dell'unesco dichiara che "le guerre nascono nell'animo degli uomini ed è l'animo degli uomini che deve essere educato alla difesa della pace". Perché una pace duratura possa essere assicurata, il Preambolo dichiara che Stati firmatari della Convenzione credono nel "completo ed eguale accesso all'educazione per tutti, nel libero perseguimento della verità oggettiva e nel libero scambio di idee e di conoscenze". L'obiettivo dell'organizzazione è stato così definito: "contribuire alla pace e alla sicurezza promovendo la collaborazione tra le nazioni attraverso l'educazione, la scienza e la cultura onde garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione". 2. La Convenzione UNESCO. Nel contesto della protezione internazionale dei beni culturali in tempo di pace lo strumento internazionale maggiormente rilevante è senza dubbio costituito dalla Convenzione UNESCO sul patrimonio mondiale culturale e naturale, conclusa a Parigi nel 1972. Si tratta di un accordo il quale fonda la propria ratio sulla presa di coscienza del fatto che, come sottolineato nel Preambolo, "il deterioramento o la sparizione di qualsiasi elemento del patrimonio culturale o naturale costituisce un impoverimento del patrimonio di tutte le nazioni del mondo", da cui consegue che tale patrimonio "necessita di essere preservato come parte del patrimonio mondiale dell'umanità complessivamente inteso". La Convenzione in esame ha quindi per oggetto la salvaguardia dei beni culturali e naturali di valore universale eccezionale, come definiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2, i quali sono soggetti ad una duplice tutela, nazionale ed internazionale. La tutela internazionale, costituisce l'aspetto maggiormente rilevante dello strumento in questione, è principalmente attuata tramite l'iscrizione in un'apposita lista, la "Lista del Patrimonio Mondiale", di opere, monumenti e luoghi naturali di eccezionale valore per l'umanità. La scelta dei siti da iscrivere nella lista è attuata da un apposito Comitato intergovernativo, il "Comitato del Patrimonio Mondiale", su proposta e con il consenso dello Stato interessato. Nel caso in cui un bene iscritto nella Lista sia sottoposto ad un pericolo serio e specifico che possa metterne in pericolo l'integrità il Comitato può procedere all'iscrizione dello stesso nella "Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo", la quale presuppone l'attivazione di un'assistenza particolarmente intensa a favore del suddetto bene. La parte IV della Convenzione (articolo 15 e seg.) istituisce un fondo per la protezione dei beni culturali e naturali coperti dall'area applicativa della stessa, il "Fondo per il Patrimonio Mondiale", parzialmente finanziato da contributi obbligatori degli Stati parti (nonché dall'unesco e da altre organizzazioni facenti parte del sistema delle Nazioni Unite, e da contributi privati). Fin dai suoi primi anni di vita la Convenzione del 1972 é stata indubbiamente caratterizzata da un notevole successo, tanto che, attualmente, gli Stati parti della medesima sono ben 193. L'Italia, che ha ratificato la Convenzione il 23 giugno 1978 é uno degli Stati che in assoluto può vantare il maggior numero di iscrizioni. 9

3. I vantaggi. Il vantaggio principale connesso alla ratifica della Convenzione per il patrimonio mondiale è dato dall appartenenza a una comunità internazionale che apprezza e tutela i beni di importanza universale e rappresentativi delle diversità culturali e delle ricchezze naturali. Gli Stati membri della Convenzione uniscono gli sforzi per tutelare il patrimonio culturale e naturale mondiale ed esprimono così l impegno comune di salvaguardare la nostra eredità per le generazioni future. In particolare per i paesi in via di sviluppo, tra i principali vantaggi legati alla ratifica è l accesso al Fondo per il patrimonio mondiale. Possono anche essere concessi aiuti di emergenza nell eventualità di azioni urgenti necessarie per fronteggiare danni causati da disastri naturali o dovuti all azione dell uomo. Oggi, il concetto di Patrimonio mondiale è ben compreso, tanto che i siti iscritti nella Lista attirano la cooperazione internazionale e i progetti di tutela del patrimonio possono ricevere aiuti finanziari da numerose fonti diverse. Inoltre, i piani di gestione, richiesti all atto dell iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, rappresentano uno strumento utile per la definizione di misure adeguate per la conservazione del sito, per ottimizzare l impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili e per le procedure di monitoraggio. Infine, l iscrizione di un sito nella Lista del Patrimonio Mondiale comporta una maggiore sensibilizzazione del pubblico nei confronti del sito e dei suoi valori eccezionali, rafforzando anche le attività turistiche sul sito. Quando queste ultime sono adeguatamente pianificate e organizzate nel rispetto dei principi del turismo sostenibile, possono costituire una risorsa non indifferente per il sito e per l economia locale. 4. Protezione e gestione. La protezione e la gestione dei beni del patrimonio mondiale devono assicurare che l eccezionale valore universale, le condizioni di integrità e/o di autenticità presenti al momento dell iscrizione vengano mantenuti o migliorati. Tutti i beni iscritti nella Lista per il Patrimonio Mondiale devono essere protetti, nel lungo termine, da adeguate norme, regolamenti, misure istituzionali e/o tradizionali per la conservazione e la gestione, in modo da garantirne la salvaguardia. Gli strumenti di tutela includono una opportuna perimetrazione del sito. Il perimetro deve essere stabilito, all atto della richiesta di iscrizione, in modo da assicurare la piena espressione dei valori del sito e può coincidere con una o più aree protette esistenti o proposte, quali parchi nazionali o riserve naturali, riserve di biosfera oppure beni culturali, centri storici e paesaggi salvaguardati da specifiche norme. Le norme e i regolamenti a livello nazionale e locale devono essere tali da garantire la sopravvivenza del bene e tutelarlo nei confronti dello sviluppo e dei cambiamenti che potrebbero diminuire l eccezionale valore universale, l integrità o l autenticità del bene. Gli Stati membri devono anche assicurare la piena ed effettiva attuazione di tali misure. La convenzione infatti non viene applicata direttamente negli Stati firmatari (no self-executing). La Protezione del patrimonio culturale e naturale si fonda sui sistemi di legislazione propri di ogni paese 10

5. Il Processo di revisione. Negli ultimi anni l'azione dell'unesco nel contesto della tutela del patrimonio culturale ha esteso i propri orizzonti verso aspetti della materia precedentemente privi di regolamentazione giuridica internazionale. Accanto alle fattispecie tradizionali della protezione dei beni culturali in tempo di guerra e del sistema della Convenzione del 1972 sul patrimonio mondiale sono stati cosi aggiunti strumenti convenzionali internazionali riguardanti i beni culturali subacquei e il patrimonio culturale immateriale. 4.1 Il patrimonio subacqueo La Convenzione UNESCO sulla protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi nel 2001, ha costituito il risultato di lunghi negoziati, resi indispensabili dalla necessità di contemperare le diverse visioni giuridiche che caratterizzano la regolamentazione della materia nel vari Stati che hanno partecipato ai negoziati. La Convenzione, si applica a "tutte le tracce dell'esistenza umana di carattere culturale, storico o archeologico che sono state totalmente o parzialmente sott'acqua, periodicamente o in modo continuato, per almeno 100 anni" (articolo 1). 4.2 Il patrimoniointangibile Il 17 ottobre 2003, la Conferenza Generale dell'unesco ha approvato a Parigi la Convenzione Internazionale per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Intangibile. Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, essa si applica alle pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e le capacità - così come gli strumenti, oggetti, manufatti e gli spazi culturali associati ad essi - che le comunità, i gruppi e, in qualche caso, gli individui, riconoscono come parte del loro patrimonio culturale. Tale patrimonio culturale intangibile, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi interessati in conformità alloro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, e fornisce loro un senso di identità e continuità, promovendo cosi il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. 4.2 Altre Convenzioni internazionali Sono di seguito riportate le principali Convenzioni internazionali sulla tutela del Patrimonio Culturale mondiale che per motivi di tempo non sono state approfondite: Convenzione sulla Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali (2005) Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Intangibile (2003) Convenzione per la Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (2001) Convenzione per la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale dell'umanità (1972) Convenzione per la Prevenzione dell'illecita importazione, esportazione e trasferimento del patrimonio culturale dell'umanità (1970) Convenzione per la Protezione del Patrimonio Culturale dell'umanità in caso di conflitti armati (1954) Convenzione Universale sul diritto d'autore (1952/1971) 11

Bibliografia: - Leggi ed usi della guerra terrestre - Convenzione - L'Aja, 29 luglio 1899. - Leggi ed usi della guerra terrestre - Convenzione - L'Aja, 18 ottobre 1907. - Protezione delle Istituzioni artistiche e scientifiche e dei monumenti storici - Trattato - Washington, 15 aprile 1935. - Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato - Convenzione - L'Aja, 14 maggio 1954. - Regolamento, l Aja 14 maggio 1954. - Protocollo Aggiuntivo (I) l Aja 14 maggio 1954. - Protocollo Aggiuntivo (II) l Aja 26 marzo 1999. - Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l Educazione, le Scienze e la Cultura - Atto Costitutivo - Londra 16 novembre 1945. - UNESCO - Convenzione Sulla Protezione Sul Piano Mondiale del Patrimonio Culturale e Naturale - Parigi, 16 novembre 1972. - UNESCO - Convenzione per la Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo - Parigi, 2 novembre 2001. - UNESCO - Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale - Parigi, 17 ottobre 2003. - Legge n. 184 del 6 aprile 1977 - di ratifica da parte dello Stato italiano della Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale del 1972. - Legge n. 77 del 20 febbraio 2006 - "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'unesco" web: - www.unesco.it - www.unesco.org - www.beniculturali.it 12