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BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANOINI DI LOCAZIONE RELATIVO ALL ANNO 2013 Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/99, della L.R.T. 96/96, della Legge 133/08, della Deliberazione Giunta Regionale n. 265 del 06/04/2009, in attuazione della Delibera di Giunta Municipale n. _94 del 03.04.2013 e della Determinazione Dirigenziale n. _378_ del _16.04.2013 IL DIRIGENTE SETTORE C - SERVIZI ALLA PERSONA RENDE NOTO Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (_23.04.2013_) e fino alla data del _23.05.2013_, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo ad integrazione dei canoni di locazione da erogare per il periodo 1 gennaio 2013 31 dicembre 2013. Art. 1 REQUISITI PER L AMMISSIONE AL CONCORSO. 1. Possono partecipare i cittadini che dimostreranno di avere, alla data di pubblicazione del presente bando, i seguenti requisiti: a) Residenza anagrafica nel Comune di Massarosa e nell immobile in riferimento al quale si richiede il contributo b) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni non superiore a 28.111,05 c) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati: FASCIA A Valore ISE uguale o inferiore all importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l anno 2013 ( 12.881,18). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%. FASCIA B Valore ISE compreso tra l importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l anno 2013 e l importo di 28.111,05. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a 15.320,00 (limite per l accesso all ERP determinato con D.G.R.T. n. 669 del 01.08.2011). d) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, come definito al successivo art. 2, su alloggio adeguato alle 1

esigenze del nucleo familiare, ubicato nell ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso. Si intende adeguato l alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre, come specificato nei parametri di cui alla lett. c) della Tabella A allegata alla L.R. n. 96/96. d1) Non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A/3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza. Numero componenti nucleo Vani catastali 1 3 2 4 3 4,5 4 5 5 6 6 e oltre 7 Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto alla metà. e) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, riferito all alloggio in cui si ha la residenza, sito nel Comune di Massarosa, di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Non aver ceduto in tutto o in parte l alloggio locato, ivi compresa la sub-locazione anche temporanea, né averlo adibito ad attività illecite. Con riferimento al contratto di locazione come sopra descritto si dovrà specificare se è presente una situazione di morosità all atto della pubblicazione del presente bando e se risulta avviata una procedura di sfratto. f) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all Unione Europea. f1) essere cittadino di uno Stato non aderente all Unione Europea (cittadino extracomunitario) avente i requisiti previsti dall art. 40 del D.Lgs 186/98, così come modificato dall art. 27 della Legge 189/2002. g) Ai sensi e per gli effetti dell art. 11 comma 123 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge n. 133 del 06.08.2008, ai fini del riparto del Fondo Nazionale per il 2

sostegno all accesso alle abitazioni in locazione, di cui all art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. h) Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini extracomunitari aventi i requisiti di cui al citato art. 40 del D.Lgs. 286/98, così come modificato dall art. 27 della Legge n. 189/2002, i titolari di un permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria. A parziale eccezione di quanto indicato al precedente punto e), saranno ammissibili anche le domande presentate da soggetti non intestatari del contratto di locazione: a. purché facenti parte del nucleo del soggetto a cui è intestato il contratto e che siano residenti nell alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione; b. abbiano diritto alla successione nel contratto di locazione - quale familiare, mortis causa dell intestatario, - o a causa di separazione legale dal coniuge. In questo caso dovranno essere indicati gli estremi di omologazione, da parte del Tribunale, della sentenza di separazione. I requisiti e le condizioni suddette devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando. I REQUISITI E LE CONDIZIONI DESCRITTI AL PRESENTE ARTICOLO DEVONO ESSERE POSSEDUTI DA TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE COSÌ COME INDIVIDUATO DAL SEGUENTE ARTICOLO _2 COMPRESO IL CONVIVENTE MORE UXORIO.. Art. 2 NUCLEO FAMILIARE 1) Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello individuato all art. 2, 1 comma, del D.Lgs. 31.03.1998 n.109 e successive modifiche, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini Irpef alla data di presentazione della domanda fatto salvo quanto riportato al successivo comma. 2) Per il coniuge non legalmente separato, anche se non convivente, devono essere ugualmente dichiarati i dati anagrafici e reddituali. La semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. In caso di separazione legale dovranno essere dichiarati gli estremi di omologazione della sentenza da parte del Tribunale. 3) Per il convivente more uxorio anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici. Art. 3 MODALITA DI CALCOLO DEL REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO 1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa. 3

2) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico. 3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori. 4) In caso di residenza nell alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell alloggio. 5) Nel caso di contratto cointestato a più nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio, ciascun cointestatario potrà presentare autonoma domanda. 6) Per i soggetti che dichiarano ISE zero, o che dichiarino un ISE inferiore o incongruo rispetto all importo annuo del canone di locazione in essere, l erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di: Autocertificazione attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune al momento della pubblicazione del bando, o ne ha usufruito durante l anno in corso; Autocertificazione circa eventuali ulteriori fonti di sostentamento: - redditi non inseribili nella dichiarazione sostitutiva unica quali assegni sociali, pensioni di guerra, rendite Inail, assegni d accompagnamento, ecc. - redditi percepiti a seguito di instaurarsi di rapporti di lavoro successivi alla data del rilascio dell attestazione ISEE. Autocertificazione, in caso di sostentamento proveniente da familiare (o altra persona fisica) che dovrà dichiarare specificatamente l importo mensile erogato, composizione del proprio nucleo familiare, del reddito attuale mensilmente percepito dal nucleo stesso e se l immobile nel quale risiede è condotto in locazione. Certificazione sostituiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell Ente o Associazione (diverso dall Ente Locale) che presta assistenza, attestante l importo mensilmente erogato. Nella fascia di ISE zero sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo. Ai fini del presente bando per ISE incongruo deve intendersi un valore ISE inferiore a quelli riportati nella sottostante tabella. N componenti il nucleo familiare Scala di equivalenza Minimo vitale per il 2013 Valore ISE incongruo inferiore a 1 1,00. 6.440,59. 4.508,41 2 1,57. 10.111,73. 7.078,21 3 2,04. 13.138,80. 9.197,16 4 2,46. 15.843,85. 11.090,70 5 2,85. 18.355,68. 12.848,98 6 3,20. 20.309,89. 14.426,92 7 3,55. 22.864,09. 16.004,87 4

Per ogni persona in più componente il nucleo familiare il parametro di equivalenza è aumentato di 0,35% con conseguente modifica dei valori successivi. Ai fini del calcolo dell ISE incongruo si fa riferimento al minimo vitale anno 2012 rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare secondo la scala di equivalenza fissata per legge. Il valore ottenuto viene poi decurtato di un importo pari al 30% considerato quale incidenza indicativa del canone di locazione sul minimo vitale: o Minimo Vitale x coefficiente scala di equivalenza = Minimo Vitale rapportato al nucleo familiare o Minimo Vitale rapportato al nucleo familiare 30% = valore di riferimento al di sotto del quale l ISE si considera incongruo. Art. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI I requisiti richiesti all art.1 del presente Bando sono autocertificabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, purché si tratti di dati in possesso di pubbliche amministrazioni e vengano indicati da parte dell interessato gli elementi indispensabili per il reperimento d ufficio e il controllo sulla veridicità degli stessi. In particolare per quanto riguarda l ISE/ISEE, ai sensi delle nuove disposizioni legislative in materia di decertificazione (art. 15 L. 183/2011) E FATTO DIVIETO al cittadino di presentare e allegare alla domanda di contributo quindi all ufficio di accettarla la dichiarazione Ise/Isee e/o la relative attestazione. Il richiedente dovrà limitarsi a fornire i dati necessari al reperimento della documentazione (ente a cui è stata presentata la dichiarazione, data e numero di protocollo, dati anagrafici e codice fiscale del richiedente l attestazione) utilizzando apposito stampato. Sarà compito dell ufficio preposto procedere a verifica e acquisizione di quanto necessario. Art. 5 ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle sopraccitate fascia A e B, in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone / ISE. Art. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 1) Il Comune entro i trenta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procede all adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rilasciate dai medesimi e a quelle acquisite d ufficio. 2) Avverso il provvedimento di cui al punto 1) è possibile proporre ricorso al Comune, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all Albo Pretorio. 3) Il Responsabile del procedimento, una volta chiuso il termine per i ricorsi, provvede immediatamente a trasmettere la documentazione alla Commissione Comunale Alloggi, di cui all art. 8 della L.R. 96/96, e ss.mm.ii., la quale provvederà all esame dei ricorsi e alla redazione della graduatoria definitiva, sulla base dei criteri previsti dall art. 3 del presente bando e all estrazione tra i vari richiedenti che hanno la stessa percentuale di incidenza canone/ise. 5

Art. 7 DURATA E MODALITA DEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO 1) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni. 2) Fino ad esaurimento del Fondo, la ripartizione ai Comuni delle risorse relative alla quota Regionale del Fondo avviene secondo le seguenti priorità: a) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia A con percentuale di incidenza canone/ise non inferiore al 14% b) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia B con percentuale di incidenza canone/ise non inferiore al 24% 3) Il contributo è erogato alle persone collocate nelle graduatorie secondo il criterio di priorità indicato al comma 2 e secondo l ordine di collocamento nelle stesse dei vari richiedenti, fino all esaurimento del finanziamento assegnato dalla Regione al Comune di Massarosa, ai sensi dell art. 11 della L. 431/98 e D.M. LL.PP. 7/6/1999, nonché dalle risorse messe a disposizione dal medesimo ente. Il Comune di Massarosa si riserva di distribuire le risorse assegnate dalla Regione, non assegnando agli aventi diritto il 100% del contributo spettante, ma stabilendo di ripartire il contributo in maniera proporzionale, limitatamente alla fascia che verrà coperta a livello regionale. Il Comune si riserva all atto dell assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla fascia B non inferiore al 25%. Tale percentuale ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A non può superare il 40% delle risorse assegnate. 4) L entità del contributo è determinata in rapporto all incidenza del canone corrisposto al momento della domanda, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISE e calcolato come segue: a) - fascia A : il contributo è tale da ridurre l incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di 3.100,00 b) fascia B : il contributo è tale da ridurre l incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di 2.325,00 5) Il contributo decorre dal 1 gennaio 2013 o dalla data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda; non si terrà conto di eventuali altri contratti stipulati dal richiedente prima o dopo di quello dichiarato nella domanda, ad eccezione dei contratti stipulati a seguito di emissioni di sentenza di sfratto esecutiva. 6) L importo teorico del contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori ai quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l erogazione del contributo è quella dell attribuzione della residenza anagrafica. 7) Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è la quota parte dichiarata a carico del richiedente. 8) Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell immobile e sulla base delle ricevute attestanti l avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. 9) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto 6

all ISE. L entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. 10) Nel caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell alloggio a cui si riferisce la domanda. Art. 8 MODALITA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 1) Il Comune provvede alla liquidazione del contributo a rimborso in un unica soluzione. 2) A tale scopo l interessato dovrà produrre copia delle ricevute a dimostrazione dell effettivo pagamento del canone di locazione. Le ricevute di pagamento dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre il 31 gennaio 2014. 3) Il contributo spettante sarà erogato su presentazione delle ricevute che attestano l avvenuto pagamento del canone di locazione. L entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Qualora l ammontare dell affitto pagato non consentisse l erogazione dell intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo per ripartizione proporzionale tra gli aventi diritto. 4) In ogni caso il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. Sarà cura dell ufficio preposto decurtare dal contributo spettante eventuali benefici percepiti con la stessa finalità La non sussistenza di altri benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al Bando di Concorso. 5) L erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l assegnazione di alloggi di ERP non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L eventuale assegnazione dell alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell alloggio. E causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di E.R.P. Art. 9 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Per la presentazione delle domande il termine ultimo è inderogabilmente fissato il giorno 23. MAGGIO. 2013. Art.10 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1) Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e reperibili presso: Ufficio del Cittadino sede comunale Piazza Taddei ingresso lato Via Cenami nei giorni dal Lunedì al Sabato ore 9.00-13.00 e lunedì e mercoledì ore 15.00-18.00. Ufficio Servizi alla Persona - Via del Molinello,71 Massarosa Nei giorni di Martedì Giovedì Venerdì ore 9.00-13.00 7

2) Le istanze devono essere debitamente sottoscritte, corredate di copia fotostatica di valido documento di riconoscimento (a pena di nullità) e di tutta la necessaria idonea documentazione. E necessario indicare l indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere presentate all Ufficio Protocollo dell Ente - Piazza Taddei - nei giorni dal Lunedì al Sabato ore 9.00-13.00 o spedite tramite raccomandata A/R: in questo caso ai fini dei termini di cui al presente bando farà fede il timbro postale di invio. Art. 11 CONTROLLI E SANZIONI A) Ai sensi dell art. 71 del D.P.R. 445/2000, a alle nuove disposizioni in materia di decertificazione introdotte dall art. 15 della Legge12 novembre 2011 n.183, spetta all Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto al contributo o dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate da interessi legali. B) L elenco dei beneficiari del contributo oggetto del presente bando verrà trasmesso agli uffici territoriali della Guardia di Finanza competente per territorio per una più attenta valutazione e per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 193/03 e ss.mm.ii.- Il titolare dei dati personali è il Comune di Massarosa nella persona del Sindaco pro-tempore Franco Mungai. In deroga ad ogni altra disposizione di legge ed in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia (L.183/2012 art. 18) i nominativi dei beneficiari di importi superiori ad 1.000,00 saranno pubblicati sul sito istituzionale dell Ente nella apposita sezione Amministrazione Aperta a cura dell ufficio segreteria generale. Art. 13 NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, alla L.R.T. 96/96, alla deliberazione G.R.T. n. 71/2006 integrata con Deliberazione G.R. n. 145 del 26.02.2007, n. 258 del 07.04.2008 e Deliberazione G.R. n.265 del 06.04.2009. Massarosa,lì La Dirigente Settore C Servizi alla Persona 8

F.to Dott.ssa Guia Amato 9