DISCIPLINA DELL ASSEGNAZIONE DEL VESTIARIO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE DELL AGENZIA



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DISCIPLINA DELL ASSEGNAZIONE DEL VESTIARIO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE DELL AGENZIA Agris Sardegna Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy) Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 tel. 079 2842300, fax 079 389450 C.F. e P.I. 02270290907 www.sardegnaagricoltura.it Direzione Generale Sede Amministrativa Viale Adua n. 2/c 07100 Sassari Tel. +39 079 2831500 Fax +39 079 2831555 direzione@agrisricerca.it dirgen@pec.agrisricerca.it

PRESUPPOSTI. Il presente documento interno ha le seguenti finalità: 1. Riordino, omogeneizzazione e razionalizzazione delle procedure per la scelta, l acquisizione e la distribuzione del vestiario e dei DPI per tutte le categorie di lavoratori interessate. 2. Razionalizzazione delle spese per la fornitura dei medesimi materiali, consentendo l espletamento di gare unificate per la scelta dei fornitori e per la stipula di contratti di fornitura coprenti un arco temporale prolungato, al fine di poter agevolmente richiedere i materiali secondo il fabbisogno di ciascun dipartimento. 3. Individuazione dei capi di vestiario e dei dispositivi più appropriati in relazione alle attività che si svolgono nell Agenzia. 4. Predisposizione di un capitolato tecnico riportante le caratteristiche che devono essere richieste ai fornitori per tutti i prodotti previsti. 5. Adozione di un regolamento interno sulla fornitura, l utilizzo e la corretta conservazione/manutenzione del vestiario, delle calzature e di tutti i DPI. Fonti normative. D.Lgs. 81/2008 D.Lgs. n. 475/92 C.C.R.L. dei lavoratori regionali pag. 2

REGOLAMENTO INTERNO SULLA FORNITURA, L UTILIZZO E LA CORRETTA CONSERVAZIONE/MANUTENZIONE DEL VESTIARIO, DELLE CALZATURE E DI TUTTI I DPI. Art. 1 (Obblighi di fornitura da parte del datore di lavoro) Nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, i datori di lavoro dell Agenzia, con la collaborazione delle strutture funzionalmente da essi dipendenti, forniscono ai lavoratori svolgenti mansioni per le quali siano presenti continuativamente o parzialmente rischi residui, i relativi dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati per prevenire o limitare le conseguenze dei rischi medesimi. Altresì, vengono forniti gli indumenti che, in ragione dello svolgimento di mansioni potenzialmente insudicianti o esponenti a microclima sfavorevole, il lavoratore deve indossare durante l orario di lavoro. Art. 2 (Conformità dei dispositivi e del vestiario) I DPI messi ai disposizione dei lavoratori, definiti dall art. 74 del D.Lgs. 81/2008, devono essere conformi alle prescrizioni normative e adeguati ai rischi e alle condizioni di lavoro, nonché, nei limiti delle possibilità offerte sul mercato e fatto salvo il primario interesse di tutela della sicurezza e salute del lavoratore, tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di uso simultaneo di più DPI, questi devono essere compatibili tra loro. Analogamente il vestiario fornito deve corrispondere a requisiti di comfort, igienicità e praticità. Per quanto riguarda il vestiario e le calzature, fatto salvo lo scopo primario di sicurezza, si deve tenere conto delle variazioni climatiche stagionali. Art. 3 (Mantenimento dell efficienza ed eventuale sostituzione dei DPI) I datori di lavoro devono garantire il mantenimento dell efficienza, l igienicità e l eventuale sostituzione dei DPI, sulla base delle istruzioni fornite dai produttori e seguendo le eventuali e particolari indicazioni del servizio di prevenzione e protezione. La sostituzione dei Dpi e del vestiario è prevista a seguito di perdita dei requisiti di sicurezza e funzionalità originari, previa verifica da parte di personale specificamente incaricato dal datore di lavoro. Per il vestiario e le calzature la durata ordinaria prevista è di anni 1, fatta salva la sostituzione anticipata o posticipata sulla base della verifica effettuata da parte del personale allo scopo incaricato dall Amministrazione. In ogni caso per la sostituzione è prevista la riconsegna all Agenzia del capo o del dispositivo usurato o deteriorato (è esclusa la riconsegna dei Dpi monouso, per i quali lo smaltimento deve avvenire direttamente presso gli appositi raccoglitori dell unità lavorativa). Art. 4 (Uso corretto e conservazione dei DPI da parte del lavoratore) Il lavoratore che riceve in dotazione capi di vestiario, calzature o altri DPI, ha il dovere di utilizzare correttamente il materiale ricevuto, provvedendo alla sua custodia in modo adeguato, evitandone il deterioramento per incuria o manomissione e segnalando tempestivamente al proprio diretto superiore eventuali difetti o alterazioni. Il materiale assegnato, quale strumento di lavoro e pertanto nella forma giuridica del comodato d uso, resta in consegna per la durata ordinaria di un anno, al termine del quale deve essere ripresentato per la verifica dello stato di efficienza e funzionalità in relazione agli scopi per i quali è stato previsto e, se necessario, sostituito. Qualora, a seguito di difetti o di usura conseguente a intenso utilizzo, fosse necessaria la sostituzione anticipata di uno o più capi, questi dovranno essere riconsegnati prima di ricevere quelli nuovi. Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione di capi deteriorati per cause attribuibili a responsabilità del dipendente, si procederà alla sostituzione con conseguente addebito del costo al dipendente medesimo, previa riduzione del valore in base alla percentuale di usura stimabile sulla base della durata normale in relazione ai compiti ordinariamente svolti. pag. 3

Art. 5 (Obblighi di utilizzo dei DPI) Per quanto riguarda i DPI, come previsto dalle norme vigenti, il lavoratore ha l obbligo di utilizzarli ogni qualvolta sussistano le condizioni di rischio per le quali ne è previsto l impiego. L eventuale inosservanza dell obbligo di utilizzo dei DPI, oltre che costituire violazione sanzionabile delle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008, rappresenta una violazione dei doveri d ufficio del dipendente, perseguibile in base al Codice di Comportamento dei dipendenti dell Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali. Art. 6 (Divieto di utilizzo in ambiti estranei al lavoro per l Agenzia) Il vestiario, le calzature e i DPI, vengono assegnati per l uso esclusivo nell ambito di lavoro del dipendente. Pertanto è fatto assoluto divieto di utilizzarli al di fuori dell orario di lavoro e/o in attività estranee a quelle dell Agenzia. Tuttavia è consentito indossare gli indumenti e le calzature di lavoro durante i percorsi per raggiungere la sede di servizio e viceversa. Art. 7 (Prima dotazione di vestiario, cambio mansione e cessazione attività) Il dipendente di nuova assunzione ha diritto alla prima fornitura di capi di vestiario e calzature, in quantità proporzionata, fino alla data del rinnovo dei medesimi per tutta la categoria di appartenenza, dando la precedenza all acquisto di indumenti di maggiore necessità. Nel caso in cui un dipendente assegnatario, per un motivo qualsiasi, resti assente dal servizio per oltre sei mesi consecutivi, al suo rientro verrà effettuata la verifica delle condizioni di efficienza del materiale al fine di stabilirne il mantenimento in uso o l eventuale sostituzione. Nel caso in cui il dipendente cessi dal rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, dovrà provvedere alla consegna del materiale all Agenzia entro i successivi dieci giorni; in mancanza si procederà all addebito del costo originario in misura abbattuta del 50%. Il dipendente trasferito temporaneamente o definitivamente ad altro servizio viene ammesso ad usufruire di tutti i capi di vestiario connessi con le mansioni svolte, tenendo comunque conto degli indumenti già assegnati ed utilizzabili nella nuova mansione. Secondo tale principio il dipendente che viene trasferito ad un servizio per il quale non è prevista l assegnazione di indumenti, decade dal diritto alla massa vestiario. Lo stesso è pertanto tenuto alla riconsegna della dotazione di cui è in possesso nei termini di cui sopra. I lavoratori avventizi, per i quali la durata del contratto non eccede normalmente i 3 mesi di ogni anno solare, sono tenuti, al termine del periodo lavorativo, alla restituzione di tutti i DPI e il vestiario ricevuti al momento dell assunzione. In tal caso, l incaricato aziendale provvederà a custodire con le dovute procedure igieniche il materiale riconsegnato, al fine di poterne consentire la riassegnazione al medesimo lavoratore nel caso di eventuale riassunzione in servizio nell anno successivo, fatta salva la validità funzionale delle dotazioni stesse. Art. 8 (Procedura di consegna e documentazione) Presso ogni dipartimento il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni ricevute dal servizio di prevenzione e protezione relative alle tipologie di DPI necessari per le diverse mansioni e delle necessità effettive, provvede a individuare uno o più incaricati per la formazione degli elenchi dei lavoratori da equipaggiare col vestiario e i DPI, oltre che per la previsione dei quantitativi con relative misure e taglie, la distribuzione agli interessati e il ritiro di quelli resi. Al fine di documentare l avvenuta e regolare consegna a ciascun lavoratore, deve essere predisposta una scheda (vedi allegato 2) con la registrazione di tutto il materiale consegnato e recante la data e la firma del pag. 4

ricevente, nonché l annotazione di quanto restituito in base al precedente art. 7 o perché difettoso o anticipatamente usurato. Per quanto riguarda alcuni tipi di DPI monouso che devono essere sostituiti più volte al giorno, quali i guanti in lattice o nitrile, le mascherine, ecc., il responsabile dell unità operativa (laboratorio, gruppo di lavoro, ecc.) avrà cura di rendere sempre disponibile e facilmente accessibile una scorta adeguata di quanto occorrente, provvedendo personalmente al reperimento presso l incaricato dipartimentale o aziendale. Devono inoltre essere consegnati ai lavoratori i documenti di conformità e le istruzioni d uso di ogni DPI, avendo cura di custodirne una copia per tipologia di prodotto. Per quanto riguarda i DPI di III categoria è obbligatorio provvedere all addestramento del lavoratore ricevente, da effettuarsi da parte del dirigente o del preposto, in collaborazione col responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Art. 9 (Approvvigionamento dei materiali) All acquisizione dei materiali di cui sopra, provvedono le competenti strutture dell Agenzia, sulla base delle esigenze stimate da ciascun dipartimento, con criteri che tengano conto delle valutazioni dei rischi e mediante la supervisione dei referenti per la sicurezza. Le richieste formalmente trasmesse dai dipartimenti al Settore Sicurezza sul lavoro, consentiranno l attivazione, in relazione all entità e all urgenza, della più opportuna procedura di acquisto con ricorso a gare pubbliche, trattative private o acquisti sul mercato elettronico. Art. 10 (Marcatura del vestiario col logo dell Agenzia) I capi di abbigliamento esterno quali giubbini, tute da lavoro in stoffa, camicie, maglie e pantaloni dovranno essere contrassegnati con la scritta Agris Sardegna e il logo della Regione, nella forma e nei modi che verranno stabiliti dall Amministrazione. pag. 5

Allegato 1 TABELLA A DOTAZIONE STANDARD DI BASE PER DI LAVORATORE * (le dotazioni indicate sono da ritenersi suscettibili di riduzione o integrazione, secondo la valutazione del datore di lavoro, allorché vengano svolte mansioni per le quali siano presenti particolari rischi specifici o qualora l ambiente di lavoro in cui opera il lavoratore sia diversamente protetto) **(non sono inclusi i dispositivi monouso, che vengono resi disponibili presso l unità operativa e assegnati al bisogno) A1 Operai addetti alle attività in campo (coltivazioni erbacee ed arboree) Maglia polo o camicia manica corta 2 o S2 (secondo valutazione del rischio) Stivali antinfortunistici Maschera facciale (o semifacciale + occhiali di protezione) con filtri (se addetti a manipolazione di fitofarmaci) Cuffie antirumore o inserti o archetti (se esposti al rumore) 1 Guanti antitaglio 2 paia 1 + filtri secondo bisogno A2 Operai addetti alle attività zootecniche Salopette o tuta cerata 2 Stivali antinfortunistici 2 paia Cuffie antirumore o inserti o archetti (se esposti al rumore) 1 pag. 6

A3 Artieri ippici, palafrenieri, assistenti tecnici ippici Salopette o tuta cerata 2 Stivali antinfortunistici con protezione estesa a caviglia, tibia e perone 2 paia Cuffie antirumore o inserti o archetti (se esposti al rumore) 1 A4 Trattoristi Cuffie antirumore 1 Maschera facciale (o semimaschera + occhiale) con filtri (se addetti a manipolazione di fitofarmaci) 2 paia 1 + filtri secondo bisogno A5 Meccanici, fabbri e manutentori (con protezione dielettrica per gli elettricisti) 1 Stivali antinfortunistici 1 2 paia pag. 7

Guanti per lavori di precisione 4 paia Guanti dielettrici (se elettricisti) 1 Cuffie antirumore (se esposti al rumore) 1 Grembiule in crosta (solo per addetti alla saldatura) 1 Giacca o manicotti in crosta (solo addetti alla saldature) 1 Occhiali o maschera per saldatura (solo per addetti) 1 Occhiali o maschera antischegge 2 Elmetto (con proprietà dielettriche se manutentori elettrici) 1 A6 Tecnici e ricercatori operanti in campagna Stivali antinfortunistici A7 Addetti ai laboratori chimici e biologici Camice antiacido e antistatico 2 Scarpe antinfortunistiche bassa antiacido Stivali antinfortunistici Maschera facciale con filtri 1 Occhiali antinfortunistici a maschera in policarbonato 1 Guanti antitaglio A8 Ingegneri, geometri e addetti alla sicurezza Camicia manica lunga 2 pag. 8

Cuffie antirumore o inserti o archetti (se esposti al rumore) 1 Elmetto 1 Guanti fiore bovino A9 Tecnici e ricercatori operanti in nel settore risorse ittiche Felpa idrorepellente per uso marinaro 2 Giubbotto impermeabile traspirante per uso marinaro 1 Salopette totalmente impermeabile traspirante 1 Stivali in gomma antiscivolo per uso marinaro Guanti antitaglio A10 Ricercatori e tecnici e operatori addetti alle industrie agrarie (caseificio, oleificio e cantina) Pantalone invernale per ambienti alimentari (colore secondo HACCP) 2 Pantalone tipo invernale per ambienti alimentari (colore secondo HACCP) 2 Maglia polo per ambienti alimentari (colore secondo HACCP) 2 Giacca manica lunga per ambienti alimentari (colore secondo HACCP) 2 Gilet isotermico impermeabile e traspirante per ambienti alimentari 1 Scarpe antinfortunistiche antiacido per ambienti alimentari (HACCP) Stivali antinfortunistici-antiscivolo per amb. aliment. (HACCP) Cuffie antirumore 1 Guanti protezione chimica in nitrile Grembiule cerato per ambienti alimentari (colore secondo HACCP) 1 pag. 9

Allegato 2 DIPARTIMENTO SEDE SCHEDA DI CONSEGNA DEI DPI E DEI CAPI DI VESTIARIO Cognome e nome del dipendente Mansione Denominazione articolo Quantità Data Firma lavoratore Firma incaricato pag. 10