LR 15/2013 semplificazione della disciplina edilizia. Relazione del Dott. Giovanni Santangelo



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LR 15/2013 semplificazione della disciplina edilizia Relazione del Dott. Giovanni Santangelo

A. miglioramento della qualità della regolazione dell attività edilizia B. recepimento critico delle riforme statali della materia edilizia C. riforma del sistema dei controlli D. adeguamento della disciplina sanzionatoria 2

A.1- Premessa: necessità di migliorare la qualità della regolazione Evidente importanza di migliorare la qualità della regolazione, come fattore competitivo dei territori, ma prima ancora di benessere sociale, in quanto: Semplifica gli iter amministrativi Riduce gli oneri amministrativi accelera il rilascio delle autorizzazioni Riduce le incertezze applicative e il conseguente contenzioso 3

A.2. - MISURE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE Sono state introdotte misure per: 1 Rendere uniforme la disciplina generale dell attività edilizia, superando l eccessiva differenziazione locale, causa di incertezze e localismi della disciplina edilizia, 2 aumentare la conoscibilità e la certezza della disciplina speciale, che discende direttamente da previsioni urbanistiche, essendo legata a peculiarità del territorio o a scelte di pianificazione (circa le tutele o i livelli dei servizi e gli standard richiesti). 4

A.2.1- Misure per rendere uniforme la disciplina generale edilizia 1. Definizioni cogenti: a) Dei parametri edilizi b) Degli interventi edilizi c) Degli usi 2. Procedure edilizie uniche, quanto a: a) titoli e procedimenti abilitativi b) agibilità c) sistema dei controlli 3. Normativa tecnica uniforme 4. Modulistica e Documentazione unificata 5. Utilizzo delle tecnologie informatiche 5

A.2.1.- ATTI DI COORDINAMENTO TECNICO Principale strumento di tale uniformazione sono gli atti di coordinamento tecnico: Atto della Giunta regionale, Predisposto e condiviso in sede di CAL Elaborato con il diretto coinvolgimento professionisti e imprese dal Tavolo tecnico per il coordinamento delle politiche di G.d.T. Da recepire entro 180 gg nel RUE e negli altri piani Trascorso tale termine operano direttamente prevalendo sulle previsioni incompatibili Elencazione non tassativa nell art. 12 6

a) DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI EDILIZI: a) definizioni uniformi DEI PARAMETRI EDILIZI: dando generale efficacia alla DAL 278/2010: Automatica operatività dopo 180 gg dall entrata in vigore della legge (dal 28 gennaio 2014) Possibilità per i comuni di approvare con delibera del Consiglio tabella di equivalenza 7

b) DEFINIZIONI UNIFORMI DEGLI INTERVENTI EDILIZI b) Definizioni uniformi DEGLI INTERVENTI EDILIZI: - Contenute nell Allegato alla legge, - a sua volta conforme alle definizioni statali: - Es. implementazione della definizione di ristrutturazione edilizia: - R. conservativa : - leggera o - pesante - R. ricostruttiva 8

Es.: NOZIONE DI RISTRUTTURAZIONE Ristrutturazione: Insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente La R. può anche comportare: limitate modifiche: del volume * (ampliamenti o soprelevazioni) delle superfici * della sagome e dei prospetti del numero delle unità immobiliari * cambio della destinazione d uso * * NB: Caratteristiche che differenziano la R. dagli interventi di manutenzione straordinaria 9

Es.: NOZIONE DI RISTRUTTURAZIONE La R. può essere: 1. CONSERVATIVA: se prevede la conservazione della struttura complessiva dell edificio originario (NON ne prevede la demolizione e ricostruzione) comprende anche il recupero dei sottotetti (ex L n. 11 del 1998) 2. RICOSTRUTTIVA: se prevede, nell ambito di un unico intervento edilizio, la demolizione completa dell edificio originario e la sua ricostruzione; cui è equiparato il ripristino di edificio crollato o demolito antecedentemente (purché si abbia documentazione dell edificio originario): D.L. del Fare 10

1.1 RISTRUTTURAZIONE (CONSERVATIVA) PESANTE La R. conservativa è definita: 1.1 R. pesante qualora: Oltre a un insieme di opere sistematiche sull edificio originario comporti anche limitate modifiche: del volume (ampliamenti o soprelevazioni) delle superfici della sagome e dei prospetti del numero delle unità immobiliari Cambio della destinazione d uso nel centro storico modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 11

1.2 RISTRUTTURAZIONE (CONSERVATIVA) SEMPLICE R. Conservativa è definita : 1.2 R. semplice (o leggera), se si limita ad un insieme sistematico di opere sull edificio originario, con (eventuale) cambio d uso al di fuori del centro storico La differenza è rilevante solo rilevante solo ai fini della applicazione, nel caso di R. pesante, delle sanzioni penali previste dall art. 44 del DPR n. 380 del 2001. 12

2. RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUTTIVA 2. La R. RICOSTRUTTIVA: se prevede, nell ambito di un unico intervento edilizio la demolizione completa dell edificio originario e la sua ricostruzione; Comprende anche il ripristino edilizio cioè il ripristino di edificio crollato o demolito antecedentemente (purché si abbia documentazione delle sue caratteristiche originarie) 13

2. RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUTTIVA La ricostruzione deve avvenire : Con la medesima volumetria, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per accessibilità, per l installazione di impianti tecnologici e per l efficientamento energetico Con la possibilità: del cambio d uso e di limitate modifiche degli altri parametri:» sedime,» sagoma (salvo che per gli edifici vincolati)» numero unità immobiliari» superficie (senza incidere sui volumi) 14

DIFFERENZE TRA LE VARIE TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIONE EFFETTI della identificazione delle due forme di ristrutturazione sono: a) Che se l intervento edilizio non presenta i requisiti essenziali di una di esse, è nuova costruzione. Per es., non è una ristrutturazione (ma è NC): - Una R. RICOSTRUTTIVA che preveda anche aumento di volume, - Una R. RICOSTRUTTIVA o una R. CONSERVATIVA che prevedano anche significative modifiche della sagoma, del sedime, ecc. 15

DIFFERENZE TRA LE VARIE TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIONE EFFETTI: b) Che in caso di opere abusive, cambia la sanzione: - nei casi di R. CONSERVATIVA SEMPLICE e di R. RICOSTRUTTIVA si applica (solo) la sanzione amministrativa art. 15 L.R. n. 23/2004 - nel caso di una R. PESANTE abusiva si applica anche la sanzione penale 16

b) DEFINIZIONI UNIFORMI DEGLI INTERVENTI EDILIZI NB: Necessità di apposite norme urbanistiche per limitare o escludere talune facoltà proprie di ciascun intervento: - es. la delibera consiliare sulla limitazione della modifica della sagoma in centro storico (art. 23-bis, comma 4 DPR 380/2001) 17

A.2.2. - PROCEDURE UNIFORMI 2. Uniformazione delle procedure edilizie: non si prevede più la possibilità per i Comuni di: modificare l iter di rilascio dei titoli edilizi sottoporre a P.d.C. i principali interventi sull esistente, ampliare le funzioni della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (ora competente solo per gli interventi su immobili vincolati) Rimane riservata ai Comuni la facoltà di: introdurre la c.d. super SCIA, prevedere il controllo a campione delle SCIA presentate (in caso di carenza del personale) 18

A.2.3 - NORMATIVA TECNICA UNIFORME 4. Normativa tecnica uniforme: a) rinvio (solo) alla normativa tecnica vigente, cioè prevista da leggi, e atti di natura regolamentare (DM, DAL, DG, ecc. ), b) Individuata attraverso atto di coordinamento tecnico (c.d. NON RUE), c) Abrogazione esplicita delle delibere sui requisiti cogenti e volontari, (dubbi sulla possibilità di introdurre o modificare a livello locale la normativa tecnica vigente, bensì solo di incentivare più elevati livelli qualitativi) 19

A.2.3. - REQUISITI IGIENICO SANITARI E PARERE PREVENTIVO d) necessità della predefinizione dei requisiti igienico-sanitari delle opere eventi significativo impatto sulla salute e sull ambiente, attraverso atti di coordinamento tecnico e) conseguente soppressione del parere preventivo congiunto Ausl-Arpa. 20

A.2.4 - MODULISTICA UNIFICATA 3. Modulistica e Documentazione unificata regionale, Attraverso atto di coordinamento tecnico, che potrà distinguere tra la documentazione: indispensabile ai fini dell istruttoria comunale (di CIL, SCIA, PDC), Indispensabile ai fini dell inizio lavori (es. autorizzazione /deposito sismico); - che l interessato può riservarsi di presentare a fine lavori (es. progettazione def. Impianti). 21

A.2.5 - UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE Assoluta evidenza delle potenzialità degli strumenti informatici come, mezzo tecnico per migliorare la gestione del settore edilizio, per: raccogliere e rendere immediatamente disponibili informazioni ( sui piani, sugli oggetti edilizi, sulle pratiche edilizie precedenti, ecc.) presentare e istruire la pratica edilizia interpolazione della pratica edilizia anche da Amm. diverse dal Comune 22

A.3. MISURE PER LA CONOSCIBILITÀ E CERTEZZA DELLA DISCIPLINA SPECIALE La disciplina speciale, propria di ogni realtà locale, deve poter rimanere differenziata, in quanto, deriva: - dalle caratteristiche e valori del territorio - da specifiche scelte della pianificazione urbanistica (le tutele ma anche gli obiettivi di sviluppo locale) 23

A.3. MISURE PER LA CONOSCIBILITÀ E CERTEZZA DELLA DISCIPLINA SPECIALE Obbligo però per i Comuni di predisporre la c.d. TAVOLA DEI VINCOLI (e le relative SCHEDE DEI VINCOLI), quale: - elaborato costitutivo ( a pena di illegittimità): - del PSC - di ogni variante parziale o altro strumento urbanistico - aggiornabile, con deliberazione consiliare, di mera ricognizione, in caso di modifiche apportate dagli altri livelli di pianificazione (sovraordinati o settoriali) - riferimento necessario per la ValSAT del piano stesso 24

A.3. CONOSCIBILITÀ E CERTEZZA DELLA DISCIPLINA SPECIALE OBIETTIVO: - aumentare la conoscibilità e la certezza delle posizioni giuridiche, - ma anche incentivare la predisposizione di una pianificazione essenziale, che tenga conto degli effetti diretti sull attività edilizia È previste un atto di coordinamento tecnico per uniformare la legenda delle Tavole dei vincoli 25

B. PREMESSA: RIFORME PER DECRETI La riforma statale della disciplina edilizia per decreti legge: DL 40 del 2010 (L conv. 73/2010): 5 regimi giuridici (4 titoli DIA, PDC, CIL con asseverazione, CIL senza asseverazione + attività edilizia liberalizzata) DL 78 del 2010 (L. conv.122/2010): Sostituzione della DIA con la SCIA DL 70 del 2011 (L. conv. 106/2011) Interpretazione autentica Super-DIA e non sostituzione autorizzazioni presupposte DL 5 del 2012 (L. conv. 35/2012) e 83 del 2012 (L. conv. 134/2012) Modifiche disciplina della SCIA Ruolo del SUE DL 69 del 2013 (L. conv. 68/2013 ) modifica disciplina della ristrutturazione Modifica disc. della SCIA 26

B. PREMESSA: NECESSITÀ DI CALARE LE RIFORME NELLA ESPERIENZA AMMINISTRATIVA REGIONALE La L.R. 15: 1. recepisce le riforme statali dell edilizia, perseguendo: 1. Il potenziamento delle funzioni del SUE e il chiarimento rispetto a quelle del SUAP 2. Il riordino dei titoli edilizi 3. L armonizzazione della disciplina della SCIA con le esigenze di tutela del territorio e di certezza delle posizioni giuridiche 4. Ulteriori semplificazioni del permesso di costruire 5. La revisione della disciplina della agibilità 2. riforma Il sistema dei controlli e 3. Adegua la disciplina sanzionatoria 27

B.1. POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL SUE Confermata la necessità di costituire, in forma singola o associata, il SUE per funzioni edilizie (distinto dalla struttura che sovrintende al paesaggio e dalla polizia municipale, per quanto attiene ai controlli edilizi) Preferenza per la unificazione con il SUAP Rafforzate le funzioni di sportello unico: obbligatoria, per i PDC Facoltativa, per le SCIA e per le CIL Previsione di accordi regionali per standardizzare tempi e modalità di espressio delle autorizzazioni (e altri atti di assenso) di enti terzi Confermato il compito di fornire informazioni ai cittadini sulla disciplina dell attività edilizia (piani e norme di settore) 28

B.1. CHIARIMENTO RAPPORTO CON IL SUAP Chiarimento delle funzioni del SUE nei procedimenti SUAP: Verifica della conformità dell intervento alla disciplina dell attività edilizia Vigilanza e controllo dell attività edilizia Precisazioni circa la confluenza: delle CIL e delle SCIA, nel procedimento automatizzato, di cui art. 5 DPR 160/ 2010 (con la possibilità di richiedere preventivamente al SUAP di acquisire la documentazione mancante) dei PDC, nel procedimento Ordinario, di cui art. 7 DPR n. 160/2010. 29

B.2 - RIORDINO DEL SISTEMA DEI TITOLI EDILIZI Premessa: principio di differenziazione (desumibile da art. 6, c.5, art. 10, c. 3, e art. 22, c. 4, DPR 380/2011), tra: titolo edilizio richiesto per l intervento (che può essere modificato dalle Regioni nei limiti fissati dalla norma statale,) e disciplina sostanziale, circa la onerosità, le sanzioni amministrative e penali (stabilita dal legislatore statale) 30

B.2 - RIORDINO DEL SISTEMA DEI TITOLI EDILIZI La L.15 ha previsto: a) LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI TITOLI EDILIZI, attraverso la soppressione: della DIA come titolo autonomo, nei casi in cui sia prevista dal DPR 380 come alternativa al permesso di costruire (c.d. super dia) della CIL non asseverata b) LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI TITOLI EDILIZI richiesti per i vari interventi, che sia compatibile con la salvaguardia della qualità edilizia e del territorio, 31

B.2 - RIORDINO DEI TITOLI EDILIZI Ampliando i casi di attività edilizia liberalizzata, con : Le attività prima assoggettate al regime della CIL non asseverata, le opere esterne per abbattimento barriere architettoniche l accatastamento all urbano Sottoponendo a CIL asseverata anche del mutamento di destinazione d uso senza opere senza aumento del carico urbanistico (prima DIA/SCIA) 32

B.2 - RIORDINO DEL SISTEMA DEI TITOLI EDILIZI Assoggettando a SCIA (e non a PDC) anche: Le nuove costruzioni in piani attuativi compiutamente regolati (Super-SCIA) le ristrutturazioni pesanti le varianti in corso d opera la demolizione le piscine private 33

B.2 - RIORDINO DEL SISTEMA DEI TITOLI EDILIZI c) ma anche la certezza e unicità del titolo edilizio (richiesto per ciascuna tipologia di intervento edilizio) attraverso: obbligatoria sottoposizione degli interventi al titolo edilizio individuato dalla legge Tassatività dei casi di» Attività edilizia liberalizzata» CIL asseverata» PDC Criterio residuale per individuare interventi soggetti a SCIA 34

B.2 - RIORDINO DEI TITOLI EDILIZI d) Chiarimento degli interventi sottratti ai titoli edilizi: Tutte le Opere pubbliche (purché la validazione del progetto sia subordinata a verifica di conformità alla disciplina dell attività edilizia) Le opere private approvate con accordo di programma (purché il Comune operi il medesimo accertamento di conformità prima della stipula ) Impianti per la produzione di energia rinnovabile soggetti a PAS o procedimento unico art. 12 D.Lgs. N. 387/2003 o altri titoli speciali 35

B.3. - ARMONIZZAZIONE DELLA SCIA: 1. PREMESSA La L.R. 15 tiene conto delle caratteristiche della SCIA e dei principi che la stessa introduce: - il privato è legittimato ad avviare una attività direttamente dalla legge, ove ricorrano i requisiti e presupposti richiesti, (senza la necessità di atto P.A.) - In tal modo è ampliata l autonomia/responsabilità dei privati (committenti e professionisti) - Possibilità dell immediato avvio dei lavori - Svolgimento ex post dei controlli (con eventuale ricorso a provvedimenti interdittivi della prosecuzione dei lavori e ordine di ripristino o conformazione dell intervento) 36

B.3.2 LE SCELTE GENERALI DELLA LEGGE Si sono così considerati sia le opportunità sia i rischi che ne conseguono in campo edilizio. In particolare: a) Le OPPORTUNITÀ di ulteriore valorizzazione dell autonomia dei privati (non solo per interventi soggetti a SCIA): SCIA con effetti differiti ma anche Proroga dei titoli edilizi su comunicazione dei privati, Varianti in corso d opera 37

B.3.2 LE SCELTE GENERALI DELLA LEGGE b) Considera il RISCHIO di danno ai valori ambientali, paesaggistici e culturali, attraverso: Il controllo preliminare di completezza e adeguatezza della documentazione presentata, per evitare che i lavori possano essere iniziati anche se il privato non sia in possesso: delle autorizzazioni e certificazioni di tutti gli elaborati progettuali che fanno presumere, salva la successiva verifica nel merito, che egli abbia valutato e possieda tutti i requisiti e presupposti necessari. 38

B3.4 PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO PRELIMINARE Modifiche del PROCEDIMENTO della SCIA rispetto a quello statale: 1. Controllo preliminare della completezza e adeguatezza della documentazione presentata: Sulla base: della corretta individuazione dell immobile e delle sue caratteristiche (Tavola dei vincoli), della corretta qualificazione dell intervento che si intende realizzare (definizioni uniformi) 39

B.3.4 PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO PRELIMINARE Il Comune verifica, entro 5 gg lav., se: Sono state acquisite tutte le autorizzazioni necessarie Se è stata allegata tutta la documentazione progettuale richiesta (salvo quella che il privato si riservi di presentare a fine lavori: V. prec. A.2.3) 40

B3.4 PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO PRELIMINARE ESITI del controllo preliminare: dichiarazione dell inefficacia della SCIA (cioè della non legittimazione all inizio dei lavori): Piuttosto che: - ordine di interruzione dei lavori - ordine di ripristino Comunicazione di regolare deposito o silenzio assenso trascorsi 5 gg lavorativi dalla presentazione, in assenza di comunicazione degli esiti negativi del controllo 41

B.3.4 PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO DI MERITO 2. Controllo di merito dei documenti presentati (entro termine perentorio di 30 gg): Possibilità di svolgere tale controllo a campione Possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni istruttorie (con sospensione del termine). 42

B.3.4 PROCEDIMENTO DELLA SCIA: CONTROLLO DI MERITO ESITI del controllo di merito: Se emergono elementi preclusivi dell intervento: - divieto di proseguire i lavori - ordine di ripristino Negli altri casi, ordine di conformare l opera alla normativa che risulta violata (con variazione progettuale da presentare entro un termine max di 60gg) 43

B.3.4 INTERVENTO STRAORDINARIO DOPO I 30GG 3. Trascorsi i 30 gg per il controllo di merito, rimane doveroso svolgere i controlli di legittimità: d ufficio, su segnalazione dei contro-interessati o di agenti di polizia giudiziaria Tale accertamento può comportare: a) La valutazione (discrezionale, in contraddittorio con gli interessati), se procedere ad Autotutela, per poi assumere misure interdittive 44

B.3.4 INTERVENTO STRAORDINARIO DOPO I 30GG b) L assunzione diretta di misure interdittive: Se vi è pericolo di danno ad interessi sensibili (amb., paes., cult., salute, difesa naz.), qualora il progetto non sia conformabile Se è accertata la falsità o il mendacio circa asseverazioni, dichiarazioni sostitutive, atti di notorietà o certificazioni c) La segnalazione agli interessati delle carenze progettuali che risultino (solo) preclusive del rilascio dell agibilità 45

B.3.5 - SCIA CON EFFETTI DIFFERITI Introduzione della c.d. SCIA con effetti differiti, avente tre diverse forme: 1. La SCIA CON INIZIO LAVORI DIFFERITO, qualora l interessato precisi nella segnalazione che i lavori saranno avviati: solo al termine del controllo di merito In altra data, comunque successiva al termine degli stessi (ed entro l anno di efficacia della SCIA) 46

B.3.5 - SCIA CON EFFETTI DIFFERITI 2. La SCIA con inizio lavori differito, negli ambiti individuati dal Comune, che riguarda: interventi di ristrutturazione con modifica della sagoma, da realizzare negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale, (nei quali è consentito modificare la sagoma ma i lavori non possono essere iniziati prima della conclusione del termine per il controllo di merito (30 gg) 47

B.3.5 - SCIA CON EFFETTI DIFFERITI 3. La SCIA AD EFFICACIA DIFFERITA, che si ha quando l interessato richiede al SUE di acquisire atti di assenso di altre Amm.: La SCIA ha efficacia solo dopo l acquisizione completa della documentazione necessaria, cui può seguire: l immediato inizio dei lavori, (e del controllo di merito), ovvero l inizio dei lavori differito, a seguito di specifica segnalazione dell interessato 48

B.3.5 - SCIA CON EFFETTI DIFFERITI I vantaggi dei primi due casi, consistono nel fatto che se il SUE accerta un vizio del progetto: non scattano le conseguenze negative conseguenti all inizio dei lavori in carenza di titolo: l avvio del procedimento per abuso edilizio e la conseguente sospensione dei lavori (interruzione del cantiere) la comunicazione all autorità giudiziaria E il SUE si limita a : Dichiarare che la SCIA è inefficace e ad ordinare di non iniziare i lavori, per l esistenza di fattori preclusivi ovvero Ordinare agli interessati di conformare il progetto alla norma violata 49

B.3.5 - SCIA CON EFFETTI DIFFERITI nel terzo caso: l efficacia della SCIA è solo sospesa, fin tanto che non si acquisisce la documentazione necessaria, dopo tale acquisizione, si producono gli effetti ordinari della SCIA: o l immediata efficacia della SCIA o l efficacia differita a dopo il controllo di merito (se il privato ha optato nella segnalazione per questa soluzione). 50

B.3.6 PROPROGA DELLA SCIA 5. Per la PROROGA DELLA SCIA, o meglio dei termini indicati nella SCIA: di inizio (max 1 anno) e di ultimazione lavori (max 3 anni) Anteriormente alla decadenza del titolo, Occorre una comunicazione motivata dell interessato, che indichi: Le ragioni per cui si chiede la proroga La durata della proroga (i termini comunque non possono superare quelli di validità della SCIA stessa) E asseverazione del progettista che non sono entrate in vigore contrastanti previsioni 51

B.4 INNOVAZIONI PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE Obbligatoria raccolta degli atti di assenso di altre amministrazioni da parte del SUE conferenza di servizi, che ricomprende il titolo edilizio, in caso di ritardo o di parere negativo (che non sia conseguente all accertamento di un fattore preclusivo) Sanzione della improcedibilità della istanza, in caso di incompletezza (secondo quanto previsto dall apposito atto di coordinamento tecnico) 52

B.4 - INNOVAZIONI PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE Richiesta di chiarimenti istruttori o di modeste modifiche progettuali attraverso convocazione degli interessati Raddoppio dei termini istruttori solo per i progetti particolarmente complessi (individuati con atto di coordinamento tecnico) 53

B.5 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA AGIBILITÀ Ribadita l Obbligatorietà del certificato di conformità edilizia-agibilità, per: tutti gli interventi soggetti a SCIA o PDC, per le opere private abilitate con accordo di programma Non è richiesta per interventi soggetti a CIL asseverata, per i quali è richiesto eventualmente l aggiornamento della certificazione degli impianti tecnologici 54

B.5 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA AGIBILITÀ Controllo Sistematico per, Nuova costruzione Ristrutturazione urbanistica Ristrutturazione edilizia Varianti in corso d opera con requisiti di variazione essenziale Controllo a campione per tutti gli altri interventi (quota minima del 25%) L inserimento nel campione deve essere comunicato entro 10 gg dalla istanza di agibilità Silenzio assenso (su quanto asseverato nella scheda tecnica descrittiva) per chi non riceve detta comunicazione, cioè per gli interventi non facenti parte del campione (i restanti 75%). 55

B.5 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA AGIBILITÀ Termine perentorio per il controllo di 90 gg: Interrotto da richiesta di integrazione con Silenzio assenso su quanto attestato dal professionista 56

B.5 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA AGIBILITÀ Il controllo: riguarda di norma la conformità dell opera realizzata al progetto autorizzato, ma può estendersi anche alla presenza dei requisiti richiesti per l agibilità (sicurezza, igiene, antisismica, risparmio energetico, barriere architettoniche, ecc.) La correttezza della documentazione che il privato si è riservato di presentare a fine lavori La legittimità della SCIA per le varianti in corso d opera se presentata a di fine lavori La corretta classificazione catastale 57

B.5 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA AGIBILITÀ ESITI NEGATIVI DEL CONTROLLO: Applicazione delle sanzioni della L.R. n. 23 del 2004: se totale/parziale difformità rispetto al titolo, ma anche se varianti in corso d opera illegittime Ordine di conformare l opera alla normativa vigente: Se carenza dei requisiti per l agibilità Segnalazione al Catasto della irregolarità: Se incoerenza della pratica catastale rispetto alle caratteristiche dell intervento 58

C - SISTEMA DEI CONTROLLI DEI TITOLI EDILIZI (SCIA E PDC) 1. Conferma della necessità di un controllo sulla progettazione, per verificare che l intervento che si intende realizzare sia rispondente alla normativa vigente e ai vincoli che gravano sull immobile controllo che in caso di SCIA, assolve anche alla funzione cautelare, già ricordata, di evitare inizio lavori in presenza di fattori preclusivi dell intervento 2. Superamento dei controlli sulle varianti in corso d opera (rimesse alla responsabilità dei professionisti) 59

C - SISTEMA DEI CONTROLLI DEI TITOLI EDILIZI (SCIA E PDC) 3. Valorizzazione del controllo sull opera realizzata, per verificare: la conformità dell opera effettivamente realizzata al progetto originario e alle eventuali varianti in corso d opera, legittimate con la presentazione della SCIA di fine lavori ai requisiti richiesti per la sua agibilità La regolarità dell accatastamento /variazione catastale La documentazione progettuale che il soggetto si è riservato di presentare a fine lavori; 60

D. MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO 1. Semplificazione dell accertamento del valore venale degli abusi edilizi (riferito a quello di mercato) 2. Adeguamento del regime sanzionatorio: a) all ampliamento della categoria della AEL b) al nuovo titolo edilizio: la SCIA c) per rafforzare l obbligo della agibilità degli edifici d) Al nuovo regime delle varianti in corso d opera 3. regolarizzazione degli abusi parziali pre L. n. 10/1977 61

D.1 VALORE VENALE DEGLI IMMOBILI 1. Parametrazione ai valori immobiliari definiti dall Osservatorio mercato immobiliare (OMI dell Agenzia del territorio) In assenza di tali parametri, necessità di una determinazione caso per caso, da parte: delle (eventuali) strutture comunali competenti in materia di stime immobiliari o in loro carenza, delle Commissioni VAM. 62

D.2 ADEGUAMENTO REGIME SANZIONATORIO a) sanzione (solo) pecuniaria per le AEL difformi dalla disciplina edilizia (salvo che l interessato ripristini); b) sanzione (solo) pecuniaria per le SCIA difformi dalla disciplina edilizia (salvo che l interessato ripristini); c) sanzione pecuniaria per il ritardo nella istanza di agibilità e per la mancata richiesta dopo un anno dalla fine lavori; d) riconduzione delle variazioni essenziali ai soli fini sanzionatori e raddoppio delle soglie (dal 10 al 20%) di taluni parametri dell abuso (superficie coperta, rapporto di copertura, perimetro, altezza del fabbricato, sagoma, sedime, distanze minime ) 63

D.3 REGOLARIZZAZIONE ABUSI PRE L. N. 10/1977 3. Esclusione dell obbligo di ripristino e regolarizzazione delle parziali difformità rispetto a titoli edilizi rilasciati prima dell entrata in vigore della L.R. n. 10 del 1977 senza svolgimento del procedimento sanzionatorio, bensì attraverso: la presentazione di una SCIA e il pagamento del doppio degli oneri di urbanizzazione dovuti (art. 17 lr n. 23/2004) NB rimangono ferme eventuali sanzioni settoriali 64