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"c, "","",.. i MODULARIO I N 2/ I C,C. 2 I.2000 -CL. MOD. 2 r~!1ali ~~~~ ~ ~~-z/~ Le Sezioni RiUnite in sede referente nell'adunanza del 19 gennaio 2000 Visto l'art. 51, comma 4, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di certificare l'attendibilità dei costi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, quantificati dall'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio; Visti gli artt. 45, 46, 47 bis, 50 e 52 del citato d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni; Vista l'ipotesi di accordo quadro nazionale intercompartimentale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, sottoscritta in data 21 luglio 1999 dall' Aran e dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CI SAL, CONFEDIR, CIDA e UGL, pervenuta alla Corte dei conti in data 10 ottobre 1999 ai sensi dell'art. 51, comma 4, del d.lgs.n. 29/1993. Vista la deliberazione n. 37/99 del 22 ottobre 1999 con la quale queste Sezioni riunite hanno reso certificazione non positiva per gli effetti di cui al citato art. 51, in! considerazione della mancata quantificazione di oneri contrattuali derivanti dall'ipotesi ~ di accordo da parte dell' Aran; 5 i I Vista la nota in data 23 dicembre 1999 con la quale l' Aran ha trasmesso la quantificazione degli oneri contrattuali derivanti dall'accordo; ~ Visto l'art. 51, comma 6, seconda parte, del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive " ~ integrazioni, ai sensi del quale, in esito alla certificazione non positiva, la Corte dei conti riferisce ~ ~ 1 ~

al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione di bilancio; Vista la comunicazione, in data 13 gennaio 2000, con la quale sono state convocate le Sezioni Riunite di questa Corte in sede referente per il giorno 19 gennaio 2000; Uditi i relatori Cons. Marco Pieroni e Cons. Mario Nispi Landi; Presente il Vice Procuratore generale, Cons. Alfonso Tranchino; deliberano l'allegato referto, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. ordinano la trasmissione della presente deliberazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Segretariato generale, al Dipartimento delle funzione pubblica e all' Aran. Il Relatore Il Presidente C77 Marco Pier~ 1, I (~C"-D \ (r.l~ I r:r;;: NN~~di f ~ Depositato in Segreteria il '1 O FEB. 200a Dirigente ( dott~~;::~~/ L/ 2

Referto al Parlamento a;sens;dell'art. 51, comma 6, deld.lgs. n. 29/1993. 1. Con deliberazione del 22 ottobre 1999, n. 37, questa Corte, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ha reso certificazione non positiva in ordine alla compatibilità economico-finanziaria degli oneri derivanti dall'ipotesi di accordo quadro sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni (ipotesi di accordo che era stata raggiunta tra l' Aran e le confederazioni sindacali in data 1 novembre 1999). In quella sede, queste Sezioni riunite, ribadendo la propria consolidata giurisprudenza sulla necessità di una quantificazione, da parte dell'aran, di tutti gli "oneri contrattuali", diretti e indiretti, e non solo, quindi, degli incrementi retributivi dovuti al personale, hanno ritenuto che, agli effetti di una valutazione circa l'attendibilità dei predetti oneri contrattuali, venisse esplicitato l'ammontare di tutte le spese derivanti dall'assunzione a carico del bilancio delle amministrazioni interessate. Ed, in effetti, l'assunto dell'aran che il contratto in questione dovesse essere considerato "a costo zero" non è stato ritenuto condivisibile, alla luce delle considerazioni sopra citate, atteso che, con l'ipotesi di accordo quadro esaminata, sono state assunte a carico delle amministrazioni tutte le spese relative all'acquisto delle attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, alla installazione e manutenzione di ciascuna postazione di telelavoro, al mantenimento dei livelli di sicurezza secondo la normativa vigente (d.lgs. n. 626/94), alla formazione professionale dei dipendenti in materia informatica. La necessità della quantificazione dei predetti costi è sembrata a queste Sezioni riunite indispensabile per una verifica, alla luce dell'esito della contrattazionequadro, della reale fattibilità dei progetti di telelavoro, per offrire indicazioni alle successive fasi di contrattazione, per comparto e per amministrazione, e soprattutto per la programmazione e l'elaborazione, da parte di ciascuna amministrazione interessata, di progetti operativi il cui costo è destinato a gravare sulle ordinarie disponibilità di bilancio, segnatamente di parte corrente, già in tensione per le ben note politiche di contenimento della spesa pubblica. ~ 1

..., L'Aran, condividendo sostanzialmente le osservazioni della Corte e non ravvisando la necessità e l'opportunità di una riapertura della contrattazione, ha trasmesso, con nota del 23 dicembre 1999, una serie di prospetti contenenti la quantificazione degli oneri contrattuali sopracitati. A conclusione della vicenda còntrattuale, questa Corte, ai sensi del citato articolo 51 comma 6, sottopone al Parlamento e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le considerazioni che seguono. 2. Preliminarmente la Corte prende atto che l'aran ha mostrato di condividere l'orientamento più volte manifestato circa la necessità della quantificazione di tutti gli oneri contrattuali derivanti da ciascun contratto, che non può -perciò - essere considerata esclusivamente dal punto di vista dei soli incrementi retributivi. Ciascun contratto, infatti, presenta aspetti che di norma incidono sull'organizzazione amministrativa, sul recupero di produttività, sull'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e può anche comportare, come nel caso di specie, oneri destinati a gravare non già su capitoli relativi al pagamento delle retribuzioni, ma su altri capitoli, ad esempio per l'acquisto di beni e servizi. Un dettagliato esame di tutti i predetti aspetti ed una attendibile quantificazione, sia pur generica di tutte le voci di costo, costituisce dunque presupposto necessario per un sostanziale adempimento dei compiti di certificazione attribuiti dal legislatore a questa Corte. 3. Dai prospetti di quantificazione trasmessi dali' Aran, emerge che il costo medio annuo di ciascuna singola postazione di telelavoro domiciliare può essere stimato in circa otto milioni di lire. La predetta somma rappresenterebbe circa il diciotto per cento della retribuzione media annua di un dipendente di amministrazioni pubbliche. Qualora si ritenesse di applicare il telelavoro, a (fi 2

regime, a circa 40.000 unità di personale (0,35% della forza lavoro) gli oneri a carico dello Stato ammonterebbero a lire 84 miliardi. In questa sede, queste Sezioni riunite non possono che prendere atto della predetta quantificazione, peraltro, inevitabilmente generica e di massima. Esula, infatti, dalle competenze previste dal citato articolo 51, comma 6, ed appare inoltre prematuro, un giudizio sulla congruità tecnico-economica dei progetti di telelavoro; congruità da definire, sulla base di regole tecniche, tuttora in corso di elaborazione da parte dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (articolo 6, d.p.r. n. 70/99). Tale valutazione verrà formulata, da questa Corte, nell'ambito del controllo sulla gestione degli acquisti di materiale informatico, tenendo conto delle valutazioni espresse preliminarmente dalla citata Autorità istituzionalmente preposta al settore. Non si può peraltro non rilevare, in via preliminare, che la citata quantificazione dell'aran non tiene conto delle spese necessarie: (a) per la messa a norma in sicurezza di ciascuna postazione di lavoro domiciliare (spese anch'esse da ritenere a carico delle amministrazioni pubbliche); (b) per l'acquisto o l'elaborazione dei programmi operativi; (c) per gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa e (d) per il ricorso a possibili consulenze esterne. Pertanto, l'ammontare sopra riportato sembra approssimato per difetto. Inoltre, l'aran, nell'effettuare le predette valutazioni ha considerato esclusivamente le ipotesi di telelavoro cosiddetto domiciliare, mentre si ha notizia di iniziative basate sui cosiddetti centri mobili o remotizzati, relativamente ai quali la quantificazione dovrebbe essere operata su diverse basi. 4. Gli oneri derivanti dal contratto per il telelavoro riguardano principalmente spese diverse da quelle retributive, ragione per cui questa Corte ritiene di non potere esprimere alcun giudizio sulla compatibilità economica del relativo onere con il tasso di inflazione programmato e con gli altri parametri presi in considerazione dalla giurisprudenza di queste Sezioni riunite (Sez. riun. n. ~ 3

19/99) per una valutazione dell'impatto sugli equilibri di finanza pubblica degli incrementi retributivi in senso stretto. 5. Va, peraltro, in proposito ribadito come la scelta di porre a carico dell'amministrazione tutti gli oneri derivanti dal telelavoro non sembra discendere direttamente dalla legge, ma essere frutto della volontà negoziale delle parti. Proprio tale scelta sembra introdurre elementi di rigidità in una materia relativamente alla quale la flessibilità appare viceversa requisito essenziale per l'avvio ed il successo dei progetti di te1elavoro. Del resto, proprio la scelta del legislatore per una introduzione del telelavoro sostanzialmente a costo zero, in quanto la legge n. 191/98 (istitutiva, appunto, del telelavoro) non indica ulteriori mezzi di copertura e rinvia alle disponibilità di cui agli ordinari capitoli di bilancio, sembrava orientare -almeno nella fase di avvio e di sperimentazione, probabilmente la più onerosa per le amministrazioni pubbliche -la negoziazione verso soluzioni di maggiore flessibilità, anche per valorizzare maggiormente le potenzialità del patrimonio di esperienze e di conoscenze diffilse tra i lavoratori. E ciò, a parte ogni considerazione sulla predetta normativa sostanziale, che presenta, a sua volta, caratteri di rigidità entro cui, comunque, si collocano gli spazi di autonomia negoziale nonché sulle scelte sinora effettuate di non destinare risorse finanziarie congrue ed aggiuntive relativamente ad uno strumento che rappresenta, comunque, una delle finalità indicate nel Dpef 2000-2003 per la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, in termini di recupero di flessibilità ed efficienza nell'organizzazione, e per gli indotti benefici sociali e di estemalità positive di grande rilevanza. 6. In relazione a quanto sopra, preso atto della quantificazione operata dall'aran e ribadendo le riserve sopra manifestate, la Corte prospetta l'opportunità che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell' esercizio delle funzioni di coordinamento che le sono proprie, valuti i presupposti per l'adozione di ~ 4

,,',..,,_u apposite raccomandazioni affinché le amministrazioni interessate, per la realizzabilità in concreto dei progetti di telelavoro, nella loro autonomia contrattuale e organizzati va, specie nella fase sperimentale di avvio del telelavoro anche allo scopo di migliorarne la disciplina contrattuale (art. 1 dell' ipotesi di accordo) e di disponibilità limitata di risorse finanziarie, possano valorizzare al meglio la consistenza del patrimonio di esperienze nonché di mezzi in possesso a titolo privato di dipendenti pubblici, da individuare attraverso opportune operazioni di selezione e di inventariazione. La Presidenza potrà, inoltre, valutare l'opportunità di impartire direttive alle amministrazioni sia per la necessaria programmazione delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi -programmazione relativamente alla quale l'indicatore elaborato dall' Aran, su richiesta di questa Corte, anche se con i limiti sopra evidenziati, si configura quale utile parametro di riferimento -, sia per la elaborazione di un sistema per il monitoraggio complessivo sull'introduzione del telelavoro nelle amministrazioni pubbliche, per consentire alla Corte il compiuto esercizio della funzione referente nei confronti del Parlamento su una modalità organizzativa di così ampia rilevanza. ~ 5