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Società snc 16-07-2012 C/C 1 C/C 2

2 SOMMARIO 1. DATI GENERALI DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE... 3 2. PREMESSA... 3 3. METODOLOGIA DI CALCOLO... 8 4. RISULTATI DEI CONTEGGI SUI C/C... 10 5. CONCLUSIONI FINALI... 11

3 1. DATI GENERALI DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE Intestatario del rapporto di c/c: soceità Snc C/C 1 C/C 2 2. PREMESSA La presente perizia tecnica è stata eseguita sulla base della seguente documentazione: C/C 1 dal I trimestre 2007 al II trimestre 2012 Con eccezione dell anno 2009, di cui non è pervenuta documentazione completa (riassunto competenze). C/C 2 dal IV trimestre 2004 al I trimestre 2007 Le verifiche effettuate hanno interessato la presenza di anatocismo, commissioni di massimo scoperto ed usura. L anatocismo indica l uso da parte delle banche di applicare il metodo della capitalizzazione composta con periodicità trimestrale degli interessi e delle altre competenze liquidate sul conto corrente, conducendo in tale maniera ad un aggravio reale del costo sostenuto e pattuito inizialmente e indicato nel contratto. Gli interessi e le altre competenze imputate, vengono capitalizzate, ovvero sommate, con il capitale prestato, ad ogni chiusura trimestrale. I nuovi interessi vengono quindi calcolati non sul solo capitale prestato, ma anche su interessi e competenze precedentemente liquidate. Tale pratica ha trovato, a partire dall anno 1999, la condanna da parte della Corte di Cassazione, che ha decretato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, per inottemperanza a quanto disposto per legge con la norma imperativa ex art.1283 del c.c.. Tale norma non può essere, infatti, derogata con patto contrario dai soggetti privati, pena la nullità della pattuizione. A sostegno di tale tesi, la Corte di Cassazione attraverso le sentenze n.2374 del 16.03.1999, n.3096 del 30.03.1999, n.12057 del 11.11.1999, n.12222 del 20.08.2003, n.21095 del 04.11.2004, in cui si affermava che le clausole di capitalizzazione trimestrale sono da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell art.1283 del c.c.. L orientamento generale assunto dalla Corte di Cassazione veniva anche ripreso dalla Corte Costituzionale che con sentenza n.425 del 17.10.2000 dichiarava illegittimo, per violazione dell art.76 Cost., l art.25, comma terzo, D. Lgs. n.342 del 1999, che aveva fatto salva la validità delle clausole anatocistiche. L applicazione del metodo di capitalizzazione composta degli interessi con periodicità trimestrale veniva regolamentata ed accettata per legge, a precise condizioni, solo con l emanazione della delibera C.I.C.R. del

4 09.02.2000, con entrata in vigore il 22.04.2000, a far corso da tale data e fatta salva l illegittimità per il periodo precedente. Il pagamento degli interessi anatocistici da parte del correntista non costituisce altresì adempimento di obbligazione naturale ex art.2034 c.c., ne consegue che le somme corrisposte durante il rapporto di conto corrente risultano illegittime e vengono a produrre un indebito oggettivo ex art.2033 del c.c.. Essendo il periodo considerato ai fini dell analisi anteriore all emanazione della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non è stata ritenuta corretta e valida per i conti corrente aperti prima di tale scadenza. E stata tuttavia riscontrata la capitalizzazione trimestrale della Commissione di Massimo Scoperto, che rientrando nel totale delle competenze trimestrali ha comportato un effetto anatocistico, sull ammontare degli interessi, non dovuto in quanto come dopo esposto la commissione di massimo scoperto è nulla, quindi il suo importo, indebitamente sottratto dall istituto bancario, va restituito insieme agli interessi anatocistici prodotti. Dall esame della documentazione prodotta e del contratto pertanto si ritiene opportuno effettuare in sede peritale il conteggio con la depurazione anche degli interessi anatocistici. Le commissioni di Massimo Scoperto hanno trovato nel tempo due importanti definizioni. La prima attraverso la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 18 gennaio 2006, n.870, in cui la C.M.S. veniva definita quale remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall effettivo prelevamento della somma. La Corte di Cassazione nella suddetta pronuncia ha inoltre indicata la modalità di calcolo della C.M.S., disponendo che la banca deve percepire a tale titolo un corrispettivo conteggiato sull intera somma affidata ed in caso di utilizzo parziale dell accordato, tale commissione sarà calcolata solo sulla somma residua tenuta a disposizione, essendo la parte utilizzata già coperta dagli interessi debitori. La prassi bancaria ha sempre, invece, calcolato l importo a debito per C.M.S. sull esposizione debitoria massima registrata nel trimestre. Tale prassi di calcolo era stata condannata già ben prima della sentenza da parte della Cassazione, infatti il Tribunale di Milano, 29 giugno 2002, definiva nulla per mancanza di causa la commissione di massimo scoperto calcolata sulla somma massima utilizzata anziché sulla somma affidata o residua, in quanto mezzo per addebitare ulteriori interessi corrispettivi non pattuiti. Dello stesso avviso il Tribunale di Monza, 13 giugno 2007, che sanciva: Il fatto che la C.M.S. venga di volta in volta determinata in termini percentuali facendo riferimento alle somme effettivamente utilizzate dal cliente nell ambito del fido a lui concesso, ovvero secondo una modalità di determinazione del tutto coincidente con quella propria degli interessi, comporta un ulteriore aumento del costo effettivo del credito e quindi del tasso di interesse effettivamente applicato, con la conseguenza che la relativa clausola deve essere ritenuta nulla per mancanza di causa. Inoltre la nullità della C.M.S. per mancanza di causa può essere rilevata d ufficio dal giudice ex art.1421 c.c.. Essa non era ammissibile quale accessorio all interesse, ex art.820, comma 3, c.c., in quanto in tal caso la modalità di calcolo avrebbe richiesto il conteggio giornaliero sul capitale effettivamente prestato dalla banca al correntista. In seguito a tali orientamenti giurisprudenziali, ci si avviava ad una piena abrogazione della Commissione di Massimo Scoperto, ritenuta illegittima per i seguenti motivi: 1) per mancanza di causa, in quanto nel contratto di apertura di credito in c/c non è pattuito l addebito degli interessi in aggiunta a quelli convenzionalmente previsti; 2) per indeterminatezza dell oggetto (art.1346 c.c.) in quanto le clausole nei contratti non menzionano il meccanismo di calcolo, né la funzione giustificativa della commissione in esame; 3) per contrasto con l obbligo in forma scritta in quanto la C.M.S. è ritenuta un istituto poco difendibile sul piano della trasparenza, alla luce del principio di completezza informativa dei contratti bancari (art.115 e ss. TUB); 4) per inammissibilità al richiamo agli usi bancari e di

5 piazza ai sensi dell art.4 della L.n.154/1992 e art.117, comma 6, del D.Lgs. n.385/1993 (T.U.B.), Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel quale è prevista la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi che si considerano come non apposte. Gli istituti di credito hanno sostenuto la tesi che le commissioni di massimo scoperto trovano giustificazione nel maggior rischio che la banca si assume in proporzione all incremento dell utilizzo delle somme da parte del correntista, tale interpretazione tuttavia non trova riscontro positivo da parte della giurisprudenza che ha ribattuto sancendo che se così fosse: l incidenza dovuta all incremento del rischio dovrebbe già essere calcolata in partenza, al momento della concessione del fido e dovrebbe essere progressiva, mentre così non è (Trib. Vibo Valentia, 16 gennaio 2006). Le Commissioni di Massimo Scoperto sono state, quindi, azzerate completamente, così come previsto ex art.1346 c.c. e D.L. 7/2007, Decreto Bersani bis, coordinato con la legge di conversione 40/2007, in cui le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista, indipendentemente dall effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla Banca indipendentemente dall effettiva durata del prelevamento della somma sono state dichiarate nulle. Inoltre come da sentenza del trib. Monza del 13/06/2007, il fatto che la commissione di massimo scoperto venga di volta in volta determinata in termini percentuali facendo riferimento alle somme effettivamente utilizzate dal cliente nell ambito del fido a lui concesso, ovvero secondo una modalità di determinazione del tutto coincidente con quella propria degli interessi, comporta un ulteriore aumento del costo effettivo del credito e quindi del tasso di interesse effettivamente applicato, con la conseguenza che la relativa clausola deve essere ritenuta nulla per mancanza di causa. La commissione di massimo scoperto conteggiata sotto forma di percentuale sull esposizione massima trimestrale, costituisce a tutti gli effetti un ulteriore addebito con effetti anatocistici, sanzionati con la nullità per mancanza di causa. In base all attuale normativa vigente il correntista ha quindi diritto alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute dalla banca nell arco dell intera durata del rapporto di conto corrente, non essendo stato superato il termine temporale prescrizionale dei dieci anni dalla chiusura del contratto. La recente sentenza del Tribunale di Mondovì n. 70 del 17 febbraio 2009 ha sancito la rilevabilità d ufficio della nullità della clausola contente la commissione di massimo scoperto. L Usura è la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali. La Legge n.2/2009, stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari ai sensi dell art.644 c.p., comma 5, individuandolo nel tasso medio risultante dalla rilevazione trimestrale relativa alla categorie di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà, cosiddetto Tasso Effettivo Globale (T.E.G.). Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all erogazione del credito. Il reato di usura era in primis disciplinato dall art.644 c.p.. L art.644 c.p. sanciva la condanna di chi, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si faceva dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo della prestazione di denaro o di altra cosa mobile. Al quarto comma, l art.644 c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all erogazione del credito. La Legge n.108 del 7 marzo 1996 da una parte modificava sia l art.644 c.p., sia l art.1815 c.c., stabilendo che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari sono definiti all art.2, c.4, nel tasso medio risultante dall ultima rilevazione pubblicata nella G.U. ai sensi del c.1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà, dall altra all art.1 riprendeva la disposizione dell art.644 c.p. secondo cui per la

6 determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all erogazione del credito. La commissione di massimo scoperto rientra nel calcolo ai fini della verifica del superamento del Tasso Soglia Usura (T.S.U.), così come confermato dalla sentenza della Cassazione Penale, sez. II, n. 262 del 19/02/2010 e sentenza della Cassazione penale, sez. II, n.12028 del 26 marzo 2010, che hanno confermato l'inclusione della CMS tra gli oneri da includere nella determinazione del Tasso Effettivo Globale (TEG) ai sensi dell'usura, precisando inoltre la non conformità alla norma di cui all art.644 del Codice Penale delle Istruzioni della Banca d Italia, laddove escludevano tali oneri dal calcolo del tasso effettivo globale. Tale sentenza infatti così declamava: Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale del comma IV dell art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini delle determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l onere, a cui l intermediario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. Già antecedentemente a tale sentenza gran parte della giurisprudenza si era pronunciata negativamente sulla possibilità di escludere la CMS dal conteggio ai fini della verifica del superamento del TEG sul tasso soglia usura, motivando la decisione sulla diversa natura delle circolari della Banca d Italia, le quali non rappresentano fonte di legge (cfr. Appello Procura Generale di Reggio Calabria del 18 gennaio 2008 avverso Sentenza Trib. Palmi del 27 novembre 2007). Inoltre, come confermato anche da sentenza del Tribunale di Lanciano in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Francesca Del Villano Aceto: Quanto alla verifica del superamento del c.d. tasso soglia, il c.t.u. ha accertato che, applicando la formula di calcolo del TEG indicata dalla Banca d Italia, risulta che mai nel corso del rapporto la banca convenuta ha superato i tassi soglia, mentre applicando la formula ricavabile dall art.1 Legge 108/96, emerge un superamento del tasso soglia per il primo trimestre 2007 [omissis]. In ogni caso, ritenendo questo Giudice più corretta l applicazione quale metodo di calcolo delle indicazioni legislative di cui alla Legge 108/96, va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Lanciano, emergendo il fumus di una notizia di reato. Per quanto concerne i termini prescrizionali per effettuare azione di ripetizione dell indebito le sentenze di Cassazione n.2262 del 9 aprile 1984, n.10127 del 14 maggio 2005, e n.24418 del 2 dicembre 2010 a Sezioni Unite, hanno posto un punto fermo avendo uniformemente sancito l inizio della decorrenza del temine prescrizionale decennale, per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente, dalla chiusura definitiva del rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro. Ed in tal senso risulta errata l interpretazione comune dell art.2, c.61 della Legge n.10/2011, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n.225 (c.d. Decreto Mille Proroghe) che afferma: in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l art.2935 del Codice Civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell annotazione stessa. Si fa notare, infatti, che tale disposizione è stata fatta oggetto di numerosi provvedimenti di rinvio alla Corte Costituzionale per diverse ragioni di incostituzionalità da parte di giudici di merito (v. Trib. Benevento, ord., 10 marzo 2011; Trib. Brindisi, sez. distaccata di Ostuni, ord., 10 marzo 2011), mentre alcune Corti di Appello hanno respinto l istanza di sospensione, proposta dagli Istituti di credito, in base all art. 283 cod. proc. Civ., una volta entrata in vigore la norma sopra citata, ovvero l hanno successivamente revocata (v. Appello Ancona, 3 marzo 2011). Con riferimento alla sopra indicata prospettiva, si deve ricordare che l annotazione è un operazione contabile del tutto interna alla banca, sicché, non è possibile la decorrenza di un termine di prescrizione, quando chi dovrebbe essere

7 messo in condizione di fare valere il relativo diritto non è ancora a conoscenza del fatto che egli quel diritto lo ha acquisito e quindi potrebbe farlo valere in giudizio (arg. Ex art. 2935 c.c.). L annotazione non è attività solutoria del correntista in favore della banca, ma indica il semplice incremento o riduzione del credito di cui si dispone. Come ha precisato la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, lo spostamento patrimoniale in favore della banca e quindi un effettivo pagamento si potrà avere soltanto se il correntista abbia eseguito versamenti su un conto alla scoperto, e cioè su un conto presso il quale non sono presenti affidamenti. All infuori di tali ipotesi i versamenti in conto hanno soltanto la funzione di ripristino della provvista, di cui il correntista può continuare a godere, come aveva già del resto precisato la stessa Corte di legittimità.

8 3. METODOLOGIA DI CALCOLO I conteggi hanno visto la determinazione di alcuni elementi basilari ai fini dell analisi contabile: In particolare si è proceduto all individuazione dei: GIORNI, calcolati dalla valuta attribuita a ciascun saldo a quella del saldo successivo; NUMERI, ottenuti moltiplicando l ammontare di ciascun saldo per i rispettivi giorni, sui quali si è proceduto successivamente a calcolare l interesse. Questa procedura ha permesso di trasferire il primo saldo in avanti nel tempo fino alla valuta del secondo, il secondo fino alla valuta del terzo e così procedendo, fino a portare l ultimo saldo alla data di chiusura del conto. I saldi in tal modo sono stati avvicinati gradualmente ( a scalare ) alla data di chiusura del conto. L interesse pagato alla banca, definito come la somma dovuta quale compenso per ottenere la disponibilità del capitale per un certo periodo di tempo, è stato calcolato in base alla formula matematica classica: I = ( Totale Numeri x i ) : 36.500 In cui: I = Interesse dovuto Totale Numeri = i saldi di valuta passivi finali, calcolati moltiplicando i giorni per i singoli saldi per valuta i = tasso d interesse Si è verificato che la Commissione di Massimo Scoperto è stata calcolata dalla banca come il prodotto tra il tasso d interesse in percentuale e fasce di debito in scaglioni registrati nel trimestre di competenza. E stata verificata la presenza di interessi e commissioni extrafido. Sia la Commissione di Massimo Scoperto, sia gli interessi e commissioni extra fido hanno contribuito ad accentuare l effetto anatocistico. L eventuale superamento del Tasso Soglia Usura, per la verifica di usura, è stato effettuato calcolando il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)/Tasso Effettivo Globale (T.E.G.). L art 2. della Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura) così recita: Il ministro del tesoro, sentiti la Banca d'italia e l'ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. Secondo l articolo 1 della medesima Legge n. 108 del 1996 e l articolo 644 c.p.: Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene delle conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse collegate all erogazione del credito. Il tasso soglia richiamato dalla normativa antiusura si calcola aumentando della metà il tasso effettivo globale medio pubblicato dal Ministero del Tesoro in Gazzetta Ufficiale. La Tasso Annuo Effettivo Globale trova la sua misura in tale rapporto:

9 TAEG/TEG = Oneri x 36500 Numeri Debitori in cui: gli Oneri sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, e ricomprendono gli interessi, le commissioni di massimo scoperto o qualsivoglia altra commissione, le spese. i Numeri Debitori sono dati dal prodotto tra i saldi ed i giorni. Tale formula viene utilizzata fino al 31/12/2009 e trova uso nella perizia fino al termine temporale del IV trimestre 2009, dal I trimestre 2010 viene utilizzata la formula formulata all interno della L.2/2009. TEG: Interessi * 36500 + Oneri su base annua * 100 Numeri Debitori Accordato Dove: gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato. i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i capitali ed i giorni. gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, tranne il caso in cui lo storico precedente costringa la presa in considerazione di periodi temporali inferiori. Nella voce oneri rientrano quindi tutti costi di tenuta del conto corrente e per operazioni, le commissioni per messa a disposizioni fondi (o commissioni similari), le commissioni di massimo scoperto, nonché qualsiasi altro costo sostenuto dal correntista non riconducibile per sua natura ad imposte e tasse. Dall esame effettuato sul conto corrente risulta quindi che l unica categoria di costo che rimane esclusa dalla diretta imputazione in tale voce sono i bolli su estratto conto. Per accordato si intende l ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo). Il Tasso Soglia Usura (T.S.U.) del trimestre di riferimento, è ottenuto come il TEGM rilevato trimestralmente da Banca d Italia maggiorato del 50%. Dal III trimestre 2011 è stato modificato il metodo di calcolo del tasso soglia, riducendo dal 50% al 25% lo spread percentuale e aggiungendo un margine fisso di 4 punti percentuali; viene in tal modo posto un minimo al divario fra il TAEG e la soglia d usura. Nel contempo viene anche fissato in 8 punti il divario massimo fra il TEGM e la soglia. Nel caso si sia verificato il superamento del tasso soglia da parte del TEG, con conseguente Usura sul conto corrente, le competenze (Interessi debitori, CMS, commissioni e spese legate all affidamento, con esclusione delle imposte e tasse) dello specifico trimestre vengono azzerate in quanto non dovute ed indebitamente sottratte dalla banca al correntista. Le competenze dei trimestri in cui si è superato il tasso soglia, in quanto non dovute, vengono stornate dal saldo del c/c e non concorrono alla formazione di interessi passivi nei trimestri successivi.

10 4. RISULTATI DEI CONTEGGI SUI C/C Esaminati gli atti ed i documenti prodotti, in particolare, gli estratti conto, conti scalare, prospetti competenze e spese, si è provveduto a rideterminare il debito nei confronti dell istituto bancario. Nel ricalcolo ai fini della determinazione dell importo indebitamente sottratto dalla banca al correntista, gli interessi e le competenze addebitate sono state depurate dall effetto anatocistico dato dall addebito di interessi, commissioni e spese non dovute. La Commissione di Massimo Scoperto, in base alla normativa in vigore ad oggi, è stata azzerata. Nel caso di superamento del Tasso Soglia Usura, verificabile dai prospetti in allegato, è stato azzerato il debito del trimestre, come disposto dalla normativa in vigore ad oggi. Si procede ora ad indicare in modo riassuntivo i risultati ottenuti sui singoli conti, rimandando ai singoli allegati in cui sono presentati i prospetti, per ogni trimestre di riferimento, da cui si desume l ammontare chiesto a ripetizione ed indebitamente trattenuto dalla banca. C/C 1 (Allegato 1) Nel periodo esaminato gli accertamenti hanno evidenziato il superamento del tasso soglia usura da parte del Taeg/teg, Tasso Annuo Effettivo Globale/Tasso Effettivo Globale, confrontato al T.S.U., Tasso Soglia Usura, pubblicato con scadenza trimestrale dalla Banca d Italia su Gazzetta Ufficiale. In base ai riconteggi tecnico/contabili si è determinato che la società ha diritto ad un potenziale recupero pari a: Euro 24.471,31 (di cui 15.844,34 da interessi debitori, 5.810,97 da Cms ed 2.816,00 di altre spese). C/C 2 (Allegato 2) Nel periodo esaminato gli accertamenti hanno evidenziato il superamento del tasso soglia usura da parte del Taeg/teg, Tasso Annuo Effettivo Globale/Tasso Effettivo Globale, confrontato al T.S.U., Tasso Soglia Usura, pubblicato con scadenza trimestrale dalla Banca d Italia su Gazzetta Ufficiale. In base ai riconteggi tecnico/contabili si è determinato che la società ha diritto ad un potenziale recupero pari a: Euro 18.203,97 (di cui 10.299,45 da interessi debitori, 7.373,52 da Cms ed 531,00 di altre spese).

11 5. CONCLUSIONI FINALI In base alla normativa sovra indicata e ai calcoli tecnici effettuati, nella metodologia specificata, si ritiene che la società Snc abbia il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato nel corso del periodo contrattuale esaminato e individuato nell importo di totali: -Euro 42.675,28 Verona, li 16/07/2012 Consultique SIM S.p.A.

12 Allegato 1 - C/C 1

13

14 Allegato 2 - C/C 2

15 RACCOMANDAZIONI GENERALI AVVERTENZE Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell arte delle conoscenze e delle tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. La pubblicazione del presente documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. Consultique SIM S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all utente e/o a terzi dall uso dei dati contenuti nel presente documento. Consultique SIM S.p.A. non assume responsabilità in merito al trattamento fiscale degli strumenti illustrati. I pareri espressi da Consultique SIM S.p.A. prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come Ricerche in Materia di Investimenti ai sensi dell art. 27 del Regolamento congiunto Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio specifici del singolo utente/cliente, né costituiscono un servizio di sollecitazione in genere all investimento in strumenti finanziari. Nel caso in cui l utente intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza.