Updates. Internazionale. Stato: 1 gennaio Revisioni. Revisioni. Centro d informazione AVS/AI. Centro d informazione AVS/AI

Documenti analoghi
Updates. Internazionale. Stato: 1 gennaio Revisioni. Revisioni. Centro d informazione AVS/AI. Centro d informazione AVS/AI

ESTRATTO. Sommario. Indice... 3 Elenco delle abbreviature Legenda... 16

Legge federale sugli assegni familiari nell agricoltura (LAF) 1

L assegno per figli e l assegno di formazione conformemente alla nuova legislazione federale e cantonale sugli assegni di famiglia

La sicurezza sociale in Svizzera. Stato al 1 gennaio 2016

Direttive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA)

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

Legge federale sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

Legge federale sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sugli assegni familiari nell agricoltura (LAF) 1

Annuario delle assicurazioni sociali

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

6.09 Stato al 1 gennaio 2013

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

6.08 Stato al 1 gennaio 2013

Legge federale sugli assegni familiari

del 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Modello di Contratto di lavoro temporaneo secondo gli articoli 19 segg. LC e 48 segg. OC

6.08 Stato al 1 gennaio Assegni familiari. Scopo degli assegni familiari 1 Con gli assegni familiari si intende compensare parzialmente

6.08 Assegni familiari Assegni familiari

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI. IMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA (circolari AFC no. 14/95 del 29 luglio 1994 e no. 7/99 del 20 gennaio 2000)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione

L assicurazione agricola contro gli infortuni

Assicurazione risparmio con partecipazione al rendimento trasparente

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Stato al 1 gennaio 2011

FIAS. Indennità di perdita di guadagno (IPG), Indennità di maternità (IPG-mat), Assegni familiari (AF)

Legge federale sull assicurazione per la maternità

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale su l assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale

Legge federale su l assicurazione per l invalidità

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Sicurezza sociale. Ecco come siete assicurati in Svizzera secondo la legge. (Stato: gennaio 2015) ASSICURAZIONI SOCIALI DELLA SVIZZERA

Aspetti pensionistici in regime internazionale. CdL Patrizia Gabellone

Totale dei punti ottenuti su questa pagina

FIAS. Indennità di perdita di guadagno (IPG), Indennità di maternità (IPG-mat), Assegni familiari (AF)

Generalità Cambiamenti a partire dal 1 gennaio 2015

Generalità. Updates. Revisioni. Revisioni. Stato: 1 gennaio Centro d informazione AVS/AI. Centro d informazione AVS/AI

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Lasciare la Svizzera. per uno Stato dell Unione europea (UE) o dell Associazione europea di libero scambio (AELS) Stato al 1 gennaio 2016

IV REVISIONE DELLA LEGGE AI TEMA INDENNITA' DI ASSISTENZA

Panorama sul mercato del lavoro in Svizzera

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Rinnovo Tabelle

Ü ³»² ± 10 giugno 2014 SANITÀ E SOCIALITÀ

Direttive concernenti l applicazione ed il computo delle rette differenziate nelle Case per Anziani riconosciute in base alla Legge anziani

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Assicurazioni sociali. Informazioni utili sulla sicurezza sociale/

Secondo scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla regolamentazione della circolazione delle persone tra i due Stati

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Rinnovo Tabelle

INFORMATIVA I.M.U IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)

Direzione. centrale. Pensioni. Rinnovo. Indennità. pagina 1

(I.M.U.) - IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE ANNO 2012

Circolare sui contributi all assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (AD)

Ausgleichskasse Gewerbe St. Gallen

Legge federale su l assicurazione per l invalidità

Prestazioni complementari all AVS e all AI

Richiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE:

Circolare No 39. Imposizione delle opzioni destinate agli azionisti. 1. Introduzione. Imposta federale diretta Imposta preventiva Tasse di bollo

Decisioni del Consiglio degli Stati dell Legge federale sugli stranieri

Pensionati IN...FORMA

Foglio ufficiale. Atti legislativi e dell Amministrazione. sugli assegni di famiglia. Legge /2008 Martedì 23 dicembre 9313

L'importo annuo della prestazione complementare corrisponde alla differenza fra le spese riconosciute (fabbisogno) ed i redditi computabili.

Informazione aggiornata La previdenza sociale in Svizzera

B Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

SAVONA - CENSIMENTO 2001

Partecipazione ai costi in caso di degenza ospedaliera Rapporto del Consiglio federale

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

del 19 giugno 1992 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

Traduzione 1 Accordo

Richiesta assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (PSAL)

Legge federale sull assicurazione per l invalidità (LAI) (6 a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Le assicurazioni sociali

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

convenzioni internazionali

Le assicurazioni sociali della Svizzera. Stato 1 gennaio

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015)

13 Sicurezza sociale. Introduzione

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Sezione 2: Amministrazione del patrimonio, negozi giuridici e responsabilità

Regolamento Tariffario OAD FCT (RT)

Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all invalidità in materia di prestazioni complementari

1. Paesi per i quali è applicabile l ALC UE-25/AELS UE-2 1

Circolare sui contributi all assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (AD)

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale)

Transcript:

Centro d informazione AVS/AI Updates Stato: 1 gennaio 2019 2017.1 PC 56 LPC 32 IPG 55 LIPG 28a AF 54 LAF 23a 2018.1 IPG 56 LIPG 1a I bis, 9 II bis, 10a AF 55 LAFam 3 III 56 LAFam 25 lett. e bis +e ter 57 LAF 20 2018.7 PC 57 LPC 5 I, 26a, 26b 2019.1 PC 58 OPC 39 II+III, 41 II, 42b II, 42c II+III IPG 57 LIPG 28 58 OIPG 36 I Internazionale La convenzione di sicurezza sociale con la Serbia è entrata in vigore il 1 gennaio 2019. La convenzione di sicurezza sociale con il Montenegro è entrata in vigore il 1 gennaio 2019.

Centro d informazione AVS/AI AVS, edizione 2019 AI, edizione 2019 Nessuna modifica. Nessuna modifica.

PC, edizione 2017 atto legislativo nuovo/modificato del in vigore dal 56 LPC [ALC] 17.06.2016 01.01.2017 2016 5238 57 LPC [LStr] 16.12.2016 01.07.2018 2018 738 58 OPC 14.11.2018 01.01.2019 2018 4683 O 19 21.09.2018 01.01.2019 2018 3535 O premi 18.10.2018 01.01.2019 2018 4141 LPC Art. 5 cpv. 1 1 Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d attesa). 57 Art. 26a 57 Comunicazione di dati alle autorità di migrazione Ai fini dell accertamento del diritto di soggiorno, gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità competenti in materia di migrazione, conformemente all articolo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e in deroga all articolo 33 LPGA, il versamento a cittadini stranieri di una prestazione complementare annua secondo l articolo 3 capoverso 1 lettera a. Se sono rimborsate solamente le spese di malattia e d invalidità di cui all articolo 3 capoverso 1 lettera b, comunicano alle autorità competenti in materia di migrazione i casi di rimborsi di una certa entità. RU Art. 32 56 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell allegato II sezione A dell Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell allegato II dell Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell allegato K appendice 2 della Convenzione AELS. 4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l Accordo sulla libera circolazione delle persone. Art. 26b Ex art. 26a 57

OPC Art. 39 cpv. 2 e 3 2 Per la fissazione della quota percentuale a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti del mese di maggio dell anno per cui sono accordati i sussidi. 58 3 Le basi di calcolo relative ai casi di cui al capoverso 2 vanno comunicate all Ufficio centrale di compensazione entro il 10 giugno dell anno per cui sono accordati i sussidi. L Ufficio federale stabilisce i dettagli della comunicazione. 58 Art. 41 cpv. 2 2 L Ufficio federale accorda trimestralmente ai Cantoni un anticipazione nell anno per cui sono accordati i sussidi. L importo totale delle anticipazioni non supera di regola, per Cantone e per anno, l 80 per cento dei sussidi presumibili. 58 Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza 15 del 15 ottobre 20142 sull adeguamento delle prestazioni complementari all AVS/AI è abrogata. Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2019. O premi RS 831.309.1. Art. 42b cpv. 2 2 Fanno stato i casi correnti del mese di maggio dell anno per cui sono accordati i sussidi. 58 Art. 42c cpv. 2 e 3 2 L Ufficio federale accorda trimestralmente ai Cantoni un anticipazione nell anno per cui sono accordati i sussidi. L importo totale delle anticipazioni non supera di regola, per Cantone e per anno, l 80 per cento dei sussidi presumibili. Il calcolo è effettuato sulla base del numero di casi dell anno precedente. 58 3 Il conguaglio è effettuato entro la metà di dicembre dell anno per cui sono accordati i sussidi. 58 O 19 sull adeguamento delle PC Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentati a: a. 19450 franchi per le persone sole; b. 29175 franchi per i coniugi; c. 10170 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell AVS o dell AI.

IPG, edizione 2017 atto legislativo nuovo/modificato del in vigore dal 55 LIPG [ALC] 17.06.2016 01.01.2017 2016 5245 56 LIPG [LM] 18.03.2016 01.01.2018 2016 4305 57 LIPG [LF fondi] 16.06.2017 01.01.2019 2017 7577 58 OIPG 21.09.2018 01.01.2019 2018 3539 O 19 21.09.2018 01.01.2019 2018 3527 LIPG Art. 1a cpv. 1 bis 1bis In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un indennità tra due servizi d istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un attività lucrativa non hanno diritto a un indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura. 56 Art. 9 cpv. 2 bis 2bis Alle persone ammesse al servizio militare secondo l articolo 6 capoverso 1 lettera c della legge militare del 3 febbraio 1995 spetta, per il numero di giorni di servizio militare corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia. 56 Art. 10a 56 Indennità di base tra due servizi Per i servizi di cui all articolo 30 capoverso 1 bis della legge militare del 3 febbraio 1995, il diritto all indennità dopo la scuola reclute è retto dall articolo 9; per tutti i rimanenti servizi esso è retto dall articolo 10. L articolo 16 capoverso 1 non è applicabile. Art. 28 57 Fondo di compensazione dell ordinamento delle indennità per perdita di guadagno 1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» (Fondo di compensazione IPG), è costituito un fondo al RU quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge. 2 Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione IPG non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno. 3 L amministrazione del Fondo di compensazione IPG è retta dalla legge del 16 giugno 2017 sui fondi di compensazione. Art. 28a 55 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell allegato II sezione A dell Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell allegato II dell Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell allegato K appendice 2 della Convenzione AELS. 4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l Accordo sulla libera circolazione delle persone.

OIPG Art. 36 cpv. 1 1 I contributi ammontano allo 0,45 per cento del reddito dell attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all articolo 21 OAVS, i contributi sono calcolati come segue: Reddito annuo dell attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito di almeno fr. ma inferiore a fr. dell attività lucrativa 9500 17300 0,242 17300 20900 0,248 20900 23300 0,254 23300 25700 0,260 25700 28100 0,265 28100 30500 0,271 30500 32900 0,283 32900 35300 0,294 35300 37700 0,306 37700 40100 0,317 40100 42500 0,329 42500 44900 0,340 44900 47300 0,358 47300 49700 0,375 49700 52100 0,392 52100 54500 0,410 54500 56900 0,427 58 O 19 RS 831.108. Centro d informazione AVS/AI AF, edizione 2017 atto legislativo nuovo/modificato del in vigore dal 54 LAF [ALC] 17.06.2016 01.01.2017 2016 5246 55 LAFam [CC] 17.06.2016 01.01.2018 2017 3708 56 LAFam [LLN] 17.03.2017 01.01.2018 2017 5524 57 LAF [LF] 17.03.2017 01.01.2018 2017 5212 LAFam Art. 3 cpv. 3, quarto periodo L adozione del figliastro conformemente all articolo 264c del Codice civile A non conferisce alcun diritto. 55 A CC 264c (adozione del figliastro) dispone: 1 Una persona può adottare il figlio del: 1. coniuge; 2. partner registrato; 3. convivente di fatto. 2 La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni. 3 I conviventi di fatto non possono essere né coniugati né vincolati da un'unione domestica registrata. Art. 25 lett. e bis ed e ter Le disposizioni della legislazione sull AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA, si applicano per analogia: e bis. alla riduzione e al condono dei contributi (art. 11 LAVS); 56 e ter. alla riscossione dei contributi (art. 14 16 LAVS); 56 RU

LAF Art. 20 57 Accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti 1 Un accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti è costituito mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 1947 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione. 2 L accantonamento è remunerato da interessi. 4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l Accordo sulla libera circolazione delle persone. Art. 23a 54 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell allegato II sezione A dell Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell allegato II dell Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.