COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale e all istituzione di una procedura di consultazione nel settore della catena alimentare e della salute animale e vegetale attraverso gli organismi rappresentativi a livello europeo Nel Libro bianco sulla governance europea adottato il 25 luglio 2001 1, la Commissione ha messo in risalto l importanza di garantire una partecipazione più ampia dei cittadini e delle organizzazioni alla concezione e all applicazione delle politiche europee. Infatti, oggi la democrazia dipende dalla capacità dei cittadini di prendere parte al dibattito pubblico e dal modo in cui l Unione europea utilizza i poteri conferitile dai suoi cittadini. Il Libro bianco sulla governance propone di aprire maggiormente ai cittadini il processo di elaborazione delle politiche proponendo di istituire un dialogo più sistematico, in una fase precoce dell elaborazione delle politiche, con i rappresentanti delle comunità regionali e locali, per il tramite di associazioni nazionali ed europee. Il miglioramento della partecipazione dovrebbe far aumentare la fiducia nelle istituzioni che producono le politiche. La Commissione ha altresì adottato una comunicazione intitolata Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione 2, che ha lo scopo di garantire un approccio coerente dell insieme dei servizi della Commissione nei processi di consultazione e di aumentare la trasparenza delle consultazioni. Nei settori della salute umana, animale e vegetale, le questioni che la Comunità si è trovata a dover affrontare in questi ultimi anni hanno messo in evidenza l importanza di disporre dei punti di vista dei soggetti impegnati nella catena alimentare. Ne deriva la necessità di una maggiore partecipazione dei soggetti che si occupano della sicurezza alimentare. Ciò deve permettere di prevedere e di definire meglio la natura delle difficoltà e delle incertezze che l Unione può trovarsi ad affrontare, per prendere decisioni e per fare in modo che i rischi possano essere esposti chiaramente al pubblico. Una maggiore trasparenza a tutti i livelli della politica di sicurezza alimentare dovrebbe contribuire in modo fondamentale ad aumentare la fiducia dei consumatori nella politica di sicurezza alimentare dell Unione europea. Il regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 3, prevede che i cittadini sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organi rappresentativi, nel corso 1 COM (2001) 428 def. 2 COM (2002) 704 def., adottata l 11.12.2002. 3 GU L 31 del 01.02.2002. Fr 1 Fr

dell elaborazione, della valutazione e della revisione della legislazione alimentare, a meno che l urgenza della questione non lo permetta. La consultazione delle parti interessate dalla normativa alimentare rappresenta un mezzo importante per garantire che le proposte della Commissione siano tecnicamente realizzabili, praticamente applicabili e accettabili da parte di tutti i soggetti interessati. Per migliorare la partecipazione dei soggetti interessati dalla sicurezza alimentare, il Libro bianco sulla sicurezza alimentare adottato dalla Commissione il 12 gennaio 2000 4 ha previsto di raggruppare e riorganizzare i diversi comitati consultivi e gruppi permanenti esistenti istituendo un nuovo comitato consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale. I comitati consultivi toccati da questa riforma sono, da un canto, il comitato consultivo per i prodotti alimentari creato dalla Commissione nel 1980 5 e, dall altro, il comitato consultivo qualità e sanità della produzione agricola e alcuni dei gruppi consultivi permanenti ad esso collegati (questioni veterinarie, salute vegetale, benessere degli animali, alimentazione animale) istituiti con decisione della Commissione nel 1998 6. Tutti questi comitati e gruppi consultivi hanno portato ai servizi della Commissione un grande valore aggiunto e sono stati utili nella messa a punto della legislazione alimentare europea. Tuttavia, l esperienza acquisita ha mostrato la necessità di rivedere il sistema di consultazione, raggruppando i diversi comitati consultivi esistenti e migliorandone il funzionamento. La Commissione ritiene che sia ormai indispensabile disporre di un nuovo sistema di consultazione che consenta di instaurare un dialogo più continuo tra i servizi della Commissione e gli ambienti socio-professionali interessati dalle materie oggetto della normativa alimentare. In esito a consultazioni approfondite con le parti interessate, sono emersi orientamenti chiari quanto ai mezzi per soddisfare il più efficacemente possibile i vari bisogni di consultazione: 1. La nuova politica in materia, segnatamente, di sicurezza alimentare si basa su un approccio globale per quanto riguarda la catena alimentare. Di conseguenza, tutte le componenti della catena alimentare devono essere integrate nelle nuove procedure di consultazione. I settori che potranno essere oggetto della consultazione nell ambito del nuovo sistema saranno molto estesi e comprenderanno: l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, la sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, la nutrizione umana in relazione con la normativa alimentare, la salute animale e il benessere degli animali, la salute vegetale. 2. Il suddetto regolamento (CE) n. 178/2002 esige che la consultazione sia trasparente e aperta e che essa si effettui direttamente presso il pubblico o attraverso organismi rappresentativi. I nuovi orientamenti della Commissione in materia di consultazione sono chiaramente a favore della consultazione più ampia possibile delle parti interessate. 4 COM (1999) 719 def. 5 GU L 318 del 26.11.1980. 6 GU L 88 del 24.03.1998. 2

3. Le procedure di consultazione in materia alimentare, benché il loro oggetto risulti considerevolmente ampliato a causa dell estensione all insieme degli interessi connessi con la catena alimentare, devono restare gestibili. Occorre a tal fine tenere conto dei progressi delle tecnologie dell informazione e basare le procedure che instaurano un dialogo strutturato e permanente sulla consultazione degli organismi rappresentativi a livello europeo. 4. L istituzione di procedure permanenti di consultazione non obbliga tuttavia la Commissione a utilizzare queste procedure in modo sistematico. Così, la Commissione può sempre scegliere di procedere a consultazioni dirette del pubblico, quando lo ritenga opportuno. Allo stesso modo, i casi di emergenza giustificano l utilizzo di procedure eccezionali o l omissione di consultazioni. È per questo che la Commissione propone di creare un meccanismo di consultazione e dialogo sulla politica e sulla legislazione riguardanti i prodotti alimentari e la salute animale e vegetale. Tale meccanismo comprende gli elementi seguenti: la costituzione di un gruppo consultivo i cui membri saranno organismi europei scelti in base a criteri determinati. Le modalità di lavoro di questo gruppo permetteranno anche l istituzione di gruppi di lavoro per lo studio di questioni specifiche. l istituzione di una rete d informazione e di consultazione aperta a tutti gli organismi che tutelano gli interessi in causa. il rafforzamento degli strumenti esistenti. 1. La costituzione del gruppo consultivo di esperti Per garantire un dialogo in diretta con gli organismi rappresentativi a livello europeo nel quadro di riunioni strutturate, la Commissione propone di creare un gruppo consultivo per la catena alimentare e la salute animale e vegetale. Il gruppo sarà consultato sul programma di lavoro della Commissione nelle materie seguenti: l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, la sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, la nutrizione umana in relazione con la normativa alimentare, la salute animale e il benessere degli animali, la salute delle piante. Inoltre, la Commissione potrà consultare il gruppo su qualsiasi provvedimento da essa adottato o proposto in tali materie. Per una consultazione ottimale, il plenum del gruppo si riunirà almeno due volte l anno. Questo gruppo sarà composto da organismi scelti fra i membri della rete d informazione e di consultazione che soddisfino le condizioni seguenti: deve trattarsi di organismi che tutelano interessi generali, hanno una notevole rappresentatività, sono costituiti in modo permanente e hanno un accesso diretto alle risorse dei loro membri, in modo che siano possibili reazioni coordinate e rapide. La fissazione di criteri restrittivi serve ad evitare che una composizione troppo ampia del gruppo lo renda ingestibile, pur garantendo la presenza degli organismi rappresentativi di interessi generali. Infatti, dato che il gruppo sarà in particolare consultato sul programma di lavoro della Commissione, è essenziale che in esso siano presenti gli organismi 3

rappresentativi che, difendendo interessi generali, hanno una visione globale della catena alimentare. Considerando il vasto spettro dei partecipanti e la diversità degli interessi che devono essere rappresentati, la presidenza e la segreteria del comitato saranno assicurati dai servizi della Commissione, che faranno in modo di garantire il migliore equilibrio tra le diverse parti rappresentate. Le modalità di lavoro del gruppo permetteranno anche l istituzione di gruppi di lavoro su temi specifici. Questi gruppi di lavoro sono destinati, da un canto, a raccogliere, in una fase iniziale o più avanzata di un progetto legislativo, un contributo di natura più tecnica presso gli operatori del settore, presi insieme o separatamente, e, dall altro, a fornire informazioni sull applicazione della normativa in vigore. I gruppi di lavoro saranno istituiti in base ad un mandato definito dal gruppo e/o secondo le esigenze della Commissione, facendo in modo di mantenere il migliore equilibrio fra i diversi interessi in gioco. Per assicurare la massima efficacia, le riunioni dei gruppi di lavoro devono svolgersi in maniera flessibile. A tal fine, alle riunioni parteciperanno l insieme o parte degli organismi rappresentativi del gruppo consultivo, ma esse saranno allargate, se necessario, ad alcuni altri organismi rappresentativi a livello europeo. Inoltre, la Commissione potrà invitare anche altri organismi o persone interessate, compresi soggetti in causa provenienti da paesi terzi invitati come osservatori. La prassi attuale delle riunioni dei gruppi di lavoro mostra infatti l utilità di associare a queste riunioni ad hoc altri partecipanti. 2. L istituzione di una rete d informazione e di consultazione Le tecnologie dell informazione e della comunicazione hanno un ruolo importante da svolgere per garantire la trasparenza delle politiche voluta dalla Commissione. La Commissione istituirà una rete d informazione e di consultazione utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie dell informazione e dall e-government. Un sito Internet conterrà i progetti di sviluppo della normativa alimentare in senso lato ad uno stadio appropriato della loro elaborazione. Le parti interessate potranno far conoscere le loro prese di posizione e instaurare un dialogo interattivo. È essenziale garantire una grande apertura della consultazione via Internet. Infatti, un progetto riguardante il latte e i prodotti lattiero-caseari potrà interessare gli organismi che tutelano interessi generali, ma riguarderà anche organismi più settoriali che difendono interessi legati all allevamento o alle industrie casearie. Tale procedura di consultazione garantirà alla Commissione un contributo prezioso in sede di definizione della normativa in materia alimentare. Essa dovrebbe inoltre contribuire a mantenere un dialogo e dibattiti proficui tra le parti interessate. 3. Il rafforzamento di alcune azioni esistenti Infine, altre misure già applicabili saranno mantenute e rafforzate allo scopo di aumentare la partecipazione dei cittadini. 4

Anzitutto, i servizi della Commissione manterranno con tutti i soggetti socio-professionali i contatti bilaterali che sono risultati assai utili per individuare le esigenze e preoccupazioni di questi partner. In secondo luogo, la Commissione continuerà ad informare attivamente i cittadini sulle questioni relative alla sicurezza alimentare. Il sito Internet EUROPA dell Unione europea deve diventare una piattaforma interattiva d informazione, di dialogo e di dibattito consentendo di informare e comunicare meglio. L informazione deve essere presentata in modo adeguato alle esigenze ed alle preoccupazioni del pubblico. Si tratta di creare uno spazio transnazionale nel quale i cittadini di diversi paesi possono essere informati sulle evoluzioni delle politiche proposte dalla Commissione nei settori connessi con la sicurezza alimentare. Per argomenti di grande interesse, la Commissione continuerà a sottoporre le sue proposte al parere di un vasto pubblico, come ha già fatto con il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e con quello sulle informazioni nutrizionali. Proponendo queste azioni la Commissione spera, conformemente agli impegni assunti in materia di governance in Europa, di migliorare la collaborazione tra tutti i partner attivi nello sviluppo della politica alimentare europea, promovendo una vera cultura della consultazione e del dialogo. 5

Progetto di DECISIONE DELLA COMMISSIONE del ( ) relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, considerando quanto segue: (1) Nel Libro bianco sulla governance europea adottato il 25 luglio 2001 7, la Commissione si è impegnata ad aprire maggiormente il processo d elaborazione delle politiche dell Unione europea, per garantire una partecipazione più ampia dei cittadini e delle organizzazioni alla concezione e all applicazione di tali politiche. (2) L 11 dicembre 2002 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione 8, che ha lo scopo di garantire un approccio coerente dell insieme dei servizi della Commissione nei processi di consultazione e di aumentare la trasparenza delle consultazioni. (3) È necessario che la Commissione consulti ed informi i consumatori e gli ambienti socioeconomici interessati sulle questioni riguardanti l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, la sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, la nutrizione umana in relazione con la normativa alimentare, la salute animale e il benessere degli animali nonché la salute vegetale. (4) Il regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 9, prevede che i cittadini sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organi rappresentativi, nel corso dell elaborazione, della valutazione e della revisione della normativa alimentare, a meno che l urgenza della questione non lo permetta. (5) Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare adottato dalla Commissione il 12 gennaio 2000 10 ha previsto di creare un gruppo consultivo per la sicurezza alimentare 7 COM (2001) 428 def. 8 COM (2002) 704 def. 9 GU L 31 del 01.02.2002. 10 COM (1999) 719 def. 6

riorganizzando i comitati consultivi esistenti (azione 81). (6) Il comitato consultivo per i prodotti alimentari è stato istituito mediante la decisione 80/1073/CEE della Commissione 11. (7) Altri comitati consultivi sono stati creati nel settore della politica agricola comune mediante la decisione 98/235/CEE della Commissione 12. (8) L esperienza acquisita ha mostrato la necessità, da un canto, di raggruppare e riorganizzare i diversi comitati consultivi che attualmente si occupano di temi relativi alla catena alimentare e alla salute animale e vegetale e, dall altro, di migliorare il funzionamento di tali comitati. (9) È essenziale istituire sistemi permanenti di consultazione dei cittadini a livello europeo nel corso dell elaborazione, della valutazione e della revisione della normativa alimentare comunitaria. (10) Tenuto conto della necessità di un approccio globale per quanto riguarda la catena alimentare e la salute animale e vegetale per garantire la tutela dei consumatori, è importante che la consultazione verta su tutte le questioni connesse con la normativa alimentare, il che comprende gli aspetti relativi all etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, alla sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, alla nutrizione umana in relazione con la normativa alimentare, alla salute animale, al benessere degli animali e ai vari settori della salute vegetale, come la protezione delle piante, i prodotti fitofarmaceutici e i loro residui nonché le condizioni di commercializzazione delle sementi e del materiale di riproduzione, compresa la biodiversità e la proprietà industriale. (11) Tenuto conto dell ampiezza del campo di consultazione e del conseguente numero di parti interessate, l efficacia dei sistemi permanenti di consultazione richiede che i cittadini siano consultati attraverso organismi rappresentativi degli interessi della catena alimentare e della salute animale e vegetale a livello europeo, anche se la consultazione diretta dei cittadini deve sempre restare possibile. (12) Gli ambienti socio-professionali interessati, comprese le associazioni di consumatori degli Stati membri, hanno costituito organizzazioni a livello UE che si prefiggono l obiettivo di garantire una rappresentanza a livello europeo degli interessi legati alla catena alimentare e alla salute animale e vegetale. (13) La qualità dei sistemi di consultazione presuppone che scambi diretti tra la Commissione e gli organismi rappresentativi a livello europeo possano avere luogo nel corso di riunioni strutturate nel quadro di un gruppo consultivo, in particolare per quanto riguarda il programma di lavoro della Commissione nel settore alimentare. (14) Per ragioni pratiche di organizzazione delle riunioni, la composizione del gruppo consultivo non deve essere troppo ampia, ferma restando la necessità di assicurare una rappresentanza adeguata degli interessi della catena alimentare e della salute animale e vegetale. Infatti, dato che il gruppo sarà in particolare consultato sul programma di 11 GU L 318 del 26.11.1980. 12 GU L 88 del 24.03.1998. 7

lavoro della Commissione, è essenziale che in esso siano presenti gli organismi rappresentativi più capaci di difendere a livello europeo gli interessi generali legati alla catena alimentare e alla salute animale e vegetale. (15) Per garantire l efficacia e la trasparenza dei lavori del gruppo, le modalità di lavoro di quest ultimo permettono l organizzazione di riunioni di gruppi di lavoro che potranno essere allargate, se necessario, ad altre persone o organismi interessati. (16) Per ragioni di chiarezza, occorre abrogare la decisione 80/1073/CEE, DECIDE: Articolo 1 È istituito presso la Commissione un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale, qui di seguito chiamato il gruppo. Articolo 2 Compiti 1. La Commissione consulta il gruppo sul proprio programma di lavoro nelle materie seguenti: sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali; etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali; nutrizione umana, in relazione con la normativa alimentare; salute animale e benessere degli animali; questioni relative alla protezione delle piante, ai prodotti fitofarmaceutici ed ai loro residui e alle condizioni di commercializzazione delle sementi e del materiale di riproduzione, compresa la biodiversità e la proprietà industriale. 2. Inoltre, la Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi provvedimento da essa adottato o proposto in tali materie. Articolo 3 Composizione del gruppo 1. Il gruppo è costituito dai rappresentanti, il cui numero non può essere superiore a 45, degli organismi rappresentativi a livello europeo. Questi organismi devono perseguire la tutela di interessi legati ai settori di cui al paragrafo 1 dell articolo 2 e devono soddisfare i requisiti seguenti: devono tutelare interessi generali, devono avere una rappresentatività che si estenda a tutti o alla maggior parte degli Stati membri e devono avere un esistenza permanente a livello comunitario che consenta un accesso diretto alle risorse dei loro membri, per l elaborazione di reazioni coordinate e rapide. 8

2. Entro un mese dalla data di adozione della presente decisione, la Commissione invita gli organismi desiderosi di essere rappresentati nel gruppo a presentare domanda entro un mese; gli organismi devono dimostrare di tutelare gli interessi e di soddisfare i requisiti suddetti. 3. La Commissione sceglie gli organismi che soddisfano i criteri nel modo più adeguato e ne pubblica l elenco nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. 4. Ogni organismo selezionato assicura il coordinamento dei lavori di consultazione e informazione dei propri membri in modo da presentare i punti di vista più rappresentativi possibile delle istanze che esso rappresenta. Articolo 4 Modalità d organizzazione 1. Il gruppo si riunisce in linea di principio 2 volte l anno nella sede della Commissione e ogni volta che la Commissione lo ritenga necessario. 2. Possono essere creati gruppi di lavoro per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato conferito dal gruppo o quando ciò risulti necessario. 3. Quando risulti utile e necessario, la Commissione può invitare esperti o osservatori, anche degli organismi rappresentativi provenienti da paesi terzi, a partecipare ai lavori del gruppo o dei gruppi di lavoro. 4. Il gruppo e i gruppi di lavoro si riuniscono secondo le modalità e il calendario definiti dalla Commissione. La Commissione ha la presidenza dei gruppi. 5. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno in base ad un progetto presentato dalla Commissione. I servizi della Commissione assicurano la segreteria delle riunioni e dei lavori del gruppo e dei gruppi di lavoro. 6. La Commissione garantisce la pubblicità dei lavori del gruppo. Articolo 5 Riservatezza Quando la Commissione abbia dichiarato riservate le informazioni di cui trattasi, i membri del gruppo, gli esperti invitati occasionalmente e qualsiasi altra persona invitata alle riunioni del gruppo come osservatore sono tenuti a non rivelare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo o dei suoi gruppi di lavoro. In casi del genere, la Commissione può decidere che solo i membri del gruppo ricevano le informazioni e assistano alle riunioni. Articolo 6 Disposizione finale La decisione 80/1073/CEE della Commissione che stabilisce un nuovo statuto del comitato consultivo per i prodotti alimentari è abrogata. 9

Articolo 7 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Fatto a Bruxelles, ( ) Per la Commissione ( ) Membro della Commissione 10