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DELIBERA N. 139/18/CSP ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE CAPRICCIO ) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE AL PARAGRAFO 4.4, LETT. A), DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L ART. 34, COMMI 6 E 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 2/2018 - PROC. 27/18/SM-CRC) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2018; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ; VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo unico della radiotelevisione, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 ; VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante Modifiche al sistema penale ; VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante Attuazione dell articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo ; VISTO l art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il quale le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;

VISTO l art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, secondo il quale le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16:00 alle ore 19:00; VISTO il Codice di autoregolamentazione media e minori, approvato dalla Commissione per l assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002; VISTO altresì il paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, il quale stabilisce che nella fascia di programmazione televisiva 16:00-19:00 si debba evitare la pubblicità di bevande superalcoliche e alcoliche; in particolare, per queste ultime all interno di programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive; VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante Adozione del nuovo Regolamento concernente l organizzazione e il funzionamento dell Autorità, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS; VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante Attuazione della nuova organizzazione dell Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l art. 5 ; VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale ; VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS; VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ; VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni ; VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell Autorità per 139/18/CSP 2

le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni ; VISTO l Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome; VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante Approvazione delle linee guida relative all attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell emittenza radiotelevisiva locale ; VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante Approvazione accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome ; VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-co.re.com. ; VISTA la deliberazione 402/03/CONS, del 12 novembre 2003, recante Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Calabria che delega al CO.RE.COM. Calabria l'esercizio della funzione di Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, secondo le linee-guida dettate dall Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali ; VISTO l Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'autorità con delibera n. 395/17/CONS; VISTA la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il CO.RE.COM. Calabria, in data 19/21 dicembre 2017; VISTO l atto di contestazione CONT. N. 2 ANNO 2018/N PROC. 01/18 RIP, del 16 febbraio 2018; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 139/18/CSP 3

1. Fatto e contestazione Il CO.RE.COM. Calabria, nell ambito dell esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto CONT. N. 2 ANNO 2018/N PROC. 01/18 RIP del 16 febbraio 2018 accertava e contestava alla società Radio Video Calabria 99 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Capriccio, la violazione del paragrafo 4.4, lett. a), del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. per aver trasmesso su Capriccio il giorno 8 dicembre 2017, in fascia oraria protetta, per la durata complessiva di 9 secondi, precisamente dalle ore 18:57:29 alle ore 18:57:38, la pubblicità della bevanda superalcolica Liquorice Caffo. 2. Deduzioni della società La predetta società, con nota prot. 11276 del 2 marzo 2018, ha fatto pervenire al CO.RE.COM. Calabria memorie difensive con le quali ha precisato che lo spot richiamato, a causa di uno slittamento causato dal salto non programmato di una televendita, è stato mandato in onda anticipato di qualche minuto rispetto all orario programmato. In particolare, sostiene la società, il software di Play Out (emissione) non trovando pronto il programma, erroneamente eliminato dall archivio di conservazione, ha anticipato la programmazione causando l inconveniente, ovvero la messa in onda dello spot in fascia oraria protetta. 3. Valutazioni dell Autorità Il CO.RE.COM. Calabria, con nota acquisita in data 30 marzo 2018 (prot. n. 0027023), ha trasmesso gli atti procedimentali e proposto a questa Autorità l irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al minimo edittale nei confronti della predetta società in quanto la società ha dichiarato che la messa in onda del break pubblicitario - trasmesso in prossimità dello scadere della fascia protetta e contenente lo spot della bevanda superalcolica - è stata anticipata in ragione di un inconveniente di natura tecnica. Il paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori stabilisce che nella fascia di programmazione televisiva 16:00-19:00 si debba evitare la pubblicità di bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive. Come è noto, ai sensi dell art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. 139/18/CSP 4

Infine, ai sensi dell art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Alla luce del quadro normativo di riferimento, la proposta appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate. Le giustificazioni prodotte dalla società non possono essere accolte in quanto l errore tecnico non costituisce causa esimente dall obbligo del rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell illecito che ne deriva, incombendo, comunque, sul soggetto autorizzato all attività di radiodiffusione la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro normativo vigente che nel caso di specie comporta il rispetto del divieto di messa in onda in fascia oraria protetta di bevande superalcoliche. Conseguentemente, si ritiene che la menzionata condotta tenuta dalla società Radio Video Calabria 99 S.r.l., con sede legale in piazza Pitagora, snc, Crotone (KR), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Capriccio, integri la violazione del paragrafo 4.4, lett. a), del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l art. 34, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. per aver trasmesso su Capriccio in data il giorno 8 dicembre 2017, in fascia oraria protetta, dalle ore 18:57:29 alle ore 18:57:38, la pubblicità della bevanda superalcolica Liquorice Caffo ; RITENUTO di confermare quanto rilevato nell atto di contestazione CONT. N. 2 ANNO 2018/N PROC. 01/18 RIP del 16 febbraio 2018 in merito alla violazione da parte della società Radio Video Calabria 99 S.r.l. delle disposizioni di cui al paragrafo 4.4, lett. a), del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l art. 34, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione del medesimo messaggio pubblicitario avente oggetto la reclamizzazione della bevanda, classificata superalcolica, Liquorice Caffo in data 8 dicembre 2017 in fascia oraria protetta; RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) per la violazione rilevata, ai sensi dell art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., in combinato disposto con l art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. che per l emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.; RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di ogni 139/18/CSP 5

altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all art. 11 della legge n. 689/1981: A. Gravità della violazione La violazione è da ritenersi rilevante se rapportata in astratto al potenziale pregiudizio per lo sviluppo psichico del minore all ascolto alla luce della connotazione obiettiva dell illecito realizzato, attinente alla trasmissione di pubblicità di superalcolico in fascia oraria protetta. Va pur tuttavia evidenziato che è stato rilevato un isolato e limitato nel tempo episodio di violazione delle disposizioni normative specificate in una giornata di programmazione televisiva e che la messa in onda dello spot, della durata di circa 9 secondi, è avvenuta alle ore 18:57 circa, ovvero in prossimità dell orario che separa la fascia oraria protetta dalla fascia oraria di televisione per tutti (ore 19:00). B. Opera svolta dall agente per l eliminazione o l attenuazione delle conseguenze della violazione La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. C. Personalità dell agente La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, alla tutela dei minori. D. Condizioni economiche dell agente Dai dati in possesso di questa Autorità, l ultimo bilancio ordinario di esercizio reperibile della predetta società è riferito al 31 dicembre 2016 e registra una perdita d esercizio; RITENUTO, per l effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto CONT. N. 2 ANNO 2018/N PROC. 01/18 RIP del 16 febbraio 2018 nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00); UDITA la relazione del Presidente; ORDINA alla società Radio Video Calabria 99 S.r.l., con sede legale in piazza Pitagora, snc, Crotone (KR), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Capriccio di pagare la sanzione di amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la 139/18/CSP 6

violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 4.4 lett. a), del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l art. 34, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; INGIUNGE alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale Sanzione amministrativa irrogata dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 139/18/CSP per violazione delle disposizioni di cui paragrafo 4.4, lett. a), del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l art. 34, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest Autorità quietanza dell avvenuto versamento, indicando come riferimento Delibera n. 139/18/CSP. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell Autorità. Roma, 27 giugno 2018 IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Riccardo Capecchi 139/18/CSP 7