OGGETTO: Trattamento tributario da applicare sul rimborso forfetario della. missione e mancato pasto al personale del Comparto Sicurezza.

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Mod. 40/255. j/j>.), /,,///,. J, >,.: /,,,, Lettera Circolare Ai Signori Direttori Generali GDAP-0011973-2012 J-GDAP-iaOO-12/01/2012-0011973-2012 Al Signor Direttore dell'istituto Superiore di Scudi penitenziari Ai Signori Provveditori Regionali Al Signor Direttore dell'ufficio del Capo del Dipartimento Al Signor Direttore del Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista" Al Signor Direttore del Gruppo Operativo Mobile Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione Ai Signori Direttori dei Magazzini Vestiario Al S.A.D.A.V e, per conoscenza LORO SEDI Al Dipartimento Giustizia Minorile ROMA OGGETTO: Trattamento tributario da applicare sul rimborso forfetario della missione e mancato pasto al personale del Comparto Sicurezza. D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164: art. 7 commi 6 e 9.. 1 L'art. 7 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 disciplinante il trattamento di missione del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, ai commi 6 e 9, prevede rispettivamente il rimborso dell'equivalente del pasto nel caso non

MODULARIO Giustizia 87 Mod. 40/255 possa essere fruito per motivi di servizio1 ed il rimborso forfetario della missione, in alternativa al trattamento ordinario, con la corresponsione di una somma pari ad 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione.2. 2 In considerazione dell'esplicito tenore letterale attribuito dall'art. 7 al termine "rimborso" è prevalso, in sede applicativa, dalla data di entrata in vigore del citato decreto presidenziale, la linea interpretativa delle amministrazioni del comparto Sicurezza - Difesa secondo cui i suddetti emolumenti non sono da considerarsi reddito di lavoro dipendente e, quindi, non assoggettabili alle trattenute contributive e fiscali per la parte eccedente la franchigia prevista dalle disposizioni vigenti.3 In tal senso, per i profili di uniformità con gli altri Corpi di Polizia, depongono sia la Lettera Circolare 9 agosto 2002, prot. n. 356275, sia la Lettera Circolare 28 aprile 2005, prot. n. 154622, con le quali, tra l'altro, sono state impartite direttive e chiarimenti applicativi delle disposizioni contrattuali in esame.. 3 Tuttavia, nel recente passato, a seguito di numerosi rilievi mossi dall'ispettorato Generale di Finanza Pubblica agli Uffici amministrativo-contabili della Difesa, delle Prefetture - UTG, delle Questure e delle strutture penitenziarie, circa il mancato assoggettamento al regime fiscale dei rimborsi in questione, il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sentiti i referenti delle amministrazioni coinvolte, ha investito la Presidenza del Consiglio dei Ministri per un qualificato intervento. 3.1^ Sullar dibattuta con4roversia^la^presideriza^delconsigli^ 1 Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria, che con foglio I 14 gennaio 2011, prot. n. 285, si è pronunciato, in via definitiva, confermando che, s in base alla vigente disciplina fiscale del decreto legislativo 2 settembre 1997 s n. 314, i rimborsi erogati al personale, ai sensi del citato articolo 7 del D.P.R. MI S 164/2002, in occasione delle trasferte, concorrono alla formazione del reddito di I lavoro dipendente per la parte eccedente la franchigia prevista dall'art. 51, I comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - T.U.I.R. 3.2 Alla luce di quanto precede, considerata la rilevanza della questione, soprattutto per gli effetti retroattivi dell'imposizione fiscale, si rende noto che 1 Innovando la disposizione contrattuale preesistente prevista dall'ari. 6, comma 6 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254. 2 L'art. 6, comma 11, del D.P.R. 170/2007 ha elevato l'importo a 110,00 per ogni 24 ore compiute di missione e prevedendo il rimborso di 50,00 per un eventuale ulteriore periodo non inferiore a 12 ore continuative. 3 Tale orientamento è stato adottato da tutte le amministrazioni del Comparto Sicurezza - Difesa durante una riunione informale tenutasi nel corso dell'anno 2002 rigurado alle modalità applicative di alcuni istituti previsti dal D.P.R. 164/2002.

MODULARIO Giustizia - 87 Mod. 40/255 presso il Ministero dell'interno è stato istituito un tavolo tecnico con i funzionari referenti delle amministrazioni interessate per promuovere una condivisa linea d'azione attraverso una risoluzione in via amministrativa o, in subordine, un intervento legislativo volto ad introdurre una norma di interpretazione autentica..4 Nelle more della definizione dei lavori, al fine di uniformare l'assoggettamento a tassazione dei rimborsi previsti dal citato art. 7, commi 6 e 9, del D.P.R. 164/2002, sarà cura dei funzionari delegati degli Uffici centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria assicurare la scrupolosa osservanza, a decorrere dal 1 gennaio 2012, delle disposizioni operative rese dalla Direzione Legislazione Tributaria con la citata nota del 14.01.2011 che per completezza di dettaglio si allega in copia. Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente. I Signori Provveditori regionali provvederanno a darne la massima diffusione a tutti gli istituti, uffici e servizi del proprio distretto. II Signor Direttore dell'ufficio dell'organizzazione e Relazioni del Capo del Dipartimento vorrà cortesemente informare gli Uffici dello Staff e le strutture operative. Si coglie l'occasione, per rinnovare atti di viva considerazione. IL DIRETTOLE ÈENERALE iitfini Vita

ALL'ECONOMIA E DELLE Fj.NA.VZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE Roma- I m \ A ui 3 Prot. - * ^ del Consiglio dei Ministri Demento della fiatone pubblica 5jS^ 24GEN2011 ARRIVO emo All'Agenzia deffe entrate ROMA OGOmo: * mm., l - ««w m r -* base disposto

«-68997356 j.^^ PAG Od/35 5, comroa 5, de, testo unico delle imposte sui reddfti di cui al DPR 917 de. 1986 e -ilaprass. dell Antónisuazione finanza (Ciro. n. 326 del,997 e Rì, N. 143/E del 2002) - gli e *-, la parte cccedente J «n ««o fcalivo n recupero del a ^,bu2ione e ^ Attuato a pait,re dall'entrata in vigore del DPR 164 del 2002.". Al rigido, fermo restando la competer^ dell'agenzia delle entrate ia materia di.merp^one de..a normatìva fiscale, fo u,ano le seguenti osser^^ -BLJ"**-* L'amcolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui a, DPR. 917 del,986 ** -e regole per U d^-ta. del reddito di Iavoro indente Olendo, ai col n seguente modo- " ^ S " e$sere «"tetizzati nel rispettivamente, di uno odi,, ""P *"6 3Ìano ridottiche quejle relative a

'2011 12:29 0.6-68997350 ; < f? q p a applica anche nei caso in cui, oltre all'indennità, siano forniti ai lavoratore gratuitamente il vitto e/o l'alloggio; 3. rimborso analitico. In questo caso non concorre a formare if reddito imponibile il rimborso di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) sostenute dal dipendente nonché -?ntro U Limite di euro 15.49 elevato a euro 25,82 per le trasferte o missioni all'estero - il rimborso di ulteriori spese (ad esempio, la lavanderia, le mance, il telefono) anche non documentabili sempreché analiticamente attestate dal dipendente medesimo.. Per completezza espositiva, si fa presente che le indennità e i rimborsi delle spese erogati in^ occasione delle trasferte o missioni effettuate all'interno del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Ciò posto, lo base alla delineata disciplina fiscale, si ritiene che gli emolumenti in questione (rimborso forfetario della missione erogato in alternativa al. trattamento ordinario e dei rimborso dell'equivalente del pasto ne] caso di mancata fruizione dello stesso per motivi di servizio (art 7 commi 6 e 9, dei DPR 18 giugno 2002. n. 164) costituisca reddito di lavoro dipendente per la parte che eccede i limiti di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente indicati nell'articolo 51, comma J, del citato Tuir. Si fa presente, infine, che la predetta disciplina è vigente dal 1" gennaio 1998 a seguito della riforma del reddito di lavoro dipendente attuata con il decreto legislativo 2 settembre 1997,. 314. IL DIFETTO