COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO POPPI

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COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO POPPI L.R. n.39/00: Regolamento generale delle vendite dei prodotti principali e secondari del patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana e dei prodotti risultanti da interventi di sistemazione idraulico forestale e di ripristino di superfici percorse dal fuoco Art. 1 - Oggetto La presente normativa disciplina la vendita dei prodotti principali e secondari del patrimonio agricolo-forestale regionale e di quelli provenienti da interventi di sistemazione idraulico-forestale e di ripristino di superfici percorse dal fuoco effettuati su terreni di qualsiasi proprietà. La presente normativa, in quanto applicabile, è utilizzata anche per la vendita dei prodotti della Foresta della Verna e di qualsiasi altro patrimonio pubblico e privato appartenente alla Comunità Montana del Casentino o a questa affidato in gestione a seguito di delega ex-lege o di specifica convenzione, con riferimento anche all art.9 della L. n.97/94. Art. 2 - Esclusioni dalla normativa. Oltre alle concessioni d uso di beni, sono escluse dalla presente normativa, in quanto già disciplinate in modo autonomo, le piccole concessioni di legna ai residenti, che restano regolate dalla deliberazione consiliare n.38 del 30/4/1993. Art.3 - Competenze dell Assemblea Spetta all Assemblea della Comunità Montana approvare il presente regolamento generale, nonché tutte le varianti sostanziali allo stesso. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dell art.16 dello Statuto della Comunità Montana spettano all Assemblea tutte le funzioni di indirizzo e controllo. In particolare l Assemblea, anche in sede di approvazione dei programmi e dei consuntivi annuali ai sensi della L.R. n.39/00, formula gli indirizzi di carattere generale inerenti l efficace svolgimento delle funzioni politico amministrative della Comunità Montana. Art.4 - Competenze della Giunta esecutiva La Giunta esecutiva procede all attuazione degli indirizzi politico-amministrativi espressi dall Assemblea ai sensi del precedente articolo 3. In particolare la Giunta esecutiva esercita le funzioni di controllo nei confronti del servizio foreste e allo scopo, nel rispetto degli indirizzi generali espressi dall Assemblea, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, indica le priorità, emana le conseguenti direttive per l azione amministrativa e per la gestione, provvede alla verifica continua della rispondenza dell andamento e dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite. E competenza della Giunta esecutiva, su proposta del dirigente del settore agricoltura e foreste: 1.fissare i limiti economici per le vendite a trattativa privata con offerta segreta al di sopra dei quali si applica il sistema della licitazione privata; 2.fissare i limiti economici per le vendite a trattativa privata effettuate direttamente dal responsabile dell unità operativa commerciale;

3.fissare i limiti economici e tecnici per le vendite a trattativa privata effettuate direttamente dalle guardie giurate forestali e da altro personale eventuale autorizzato. In prima applicazione, trattandosi di modifica introdotta dal presente regolamento, il limite di cui al n.1 del precedente comma è stabilito nell importo imponibile di 10.000, al di sopra del quale si può procedere soltanto alla vendita per licitazione privata, salva espressa deroga autorizzata dalla Giunta esecutiva.; fino all approvazione di eventuali nuovi limiti, restano in vigore quelli attualmente vigenti per le vendite di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente. Ogni tre mesi e in particolare entro febbraio, maggio, agosto, novembre, il dirigente del settore agricoltura e foreste informa in modo dettagliato l assessore competente alle foreste, che riferisce alla Giunta. Entro il mese di febbraio il dirigente informa, tramite l assessore alle foreste, la Giunta esecutiva sull andamento delle vendite effettuate durante l anno solare precedente; tale consuntivo potrà essere conglobato in unico documento con dati estesi a tutti i proventi di gestione ex L.R. n.39/00. Il presidente, l assessore competente, la Giunta esecutiva, l Assemblea e i singoli consiglieri possono in ogni momento, per motivi inerenti le rispettive attribuzioni, chiedere e ottenere informazioni sulle vendite di cui al presente regolamento. Art.5 - Funzioni di direzione Compete al dirigente del settore agricoltura e foreste, che vi provvede con determinazioni approvate ai sensi dell art.50 dello Statuto e attribuendo i necessari incarichi: 1.fissare eventuali limiti tecnici per le vendite a trattativa privata con offerta segreta al di sopra dei quali si applica il sistema della licitazione privata; 2.fissare eventuali limiti tecnici per le vendite a trattativa privata effettuate direttamente dal responsabile dell'unità operativa commerciale; 3.fissare eventuali limiti tecnici per le vendite a trattativa privata effettuate direttamente dalle guardie giurate forestali e da altro personale eventuale autorizzato; 4.approvare l elenco delle ditte da invitare alle vendite a offerta segreta e per licitazione privata, compresi gli aggiornamenti annuali, le integrazioni e le esclusioni motivate, indire le vendite a offerta segreta e per licitazione privata, approvando la relativa procedura, lo schema d invito, le norme tecniche, le sanzioni e i lotti, presiedere le stesse vendite e procedere all aggiudicazione dei lotti; 5.approvare, previa autorizzazione della Giunta esecutiva, le vendite a trattativa privata di importo superiore al precedente art.4 comma 3 numero 2 e quelle a favore della cooperativa convenzionata ai sensi dell art.17 comma 2 L. n.97/74; 6.procedere alla vendita dei beni mobili non più utili alla gestione ex L.R. n.39/00; 7.stabilire i prezzi e i relativi aggiornamenti dei servizi effettuati per conto terzi. Art. 6 - Modalità di vendita Tutte le vendite sono effettuate nell ambito di attività commerciale esercitata quale azienda agricolo-forestale, ma con l obbligo dei vincoli di trasparenza, oggettività e interesse pubblico collegati alle caratteristiche istitutive della Comunità Montana. Nelle vendite si applicano le condizioni ordinarie vigenti sul mercato integrate da quelle speciali eventualmente approvate dal dirigente e, per quanto non espressamente modificato, fatti salvi gli usi locali. Per le vendite a trattativa privata, anche se effettuate previa offerta segreta, non si dà luogo alla stesura di contratti in quanto sostituiti dalle condizioni unilaterali di vendita approvate dal dirigente e formalmente accettate dall acquirente, le quali potranno essere fatte valere in giudizio qualora insorgano

controversie; per le vendite tramite licitazione privata si applicano le relative disposizioni di legge. La vendita è effettuata con le seguenti modalità: a) per le vendite con importo imponibile complessivo non superiore a quanto stabilito ai sensi dell art.4 comma 3 numero 2 si procede mediante trattativa privata; b) per le vendite con importo imponibile complessivo superiore a quello di cui alla precedente lettera a) si procede mediante vendita per trattativa privata con offerta segreta, qualora non si superino i limiti di cui al precedente art.4 comma 3 numero 1, o per licitazione privata, qualora si superino tali limiti. E facoltà del dirigente, qualora ricorrano elementi oggettivi e in particolare l opportunità di offrire un numero di lotti di legno adeguati per quantità e tipologie, esitare con il sistema della licitazione privata anche lotti di importo altrimenti vendibili a trattativa privata o a trattativa privata con offerta segreta. Il dirigente, previa autorizzazione della Giunta esecutiva, può attivare, anche con modalità sperimentali e in collaborazione con soggetti terzi, vendite telematiche, vendite all asta con rilancio diretto, vendite di contratti pluriennali di fornitura e altre forme di vendita innovative. Art. 7 - Trattativa privata Le vendite a trattativa privata di cui all articolo 4 comma 3 numero 2 sono disposte dal responsabile dell unità commerciale che, nel rispetto delle vigenti normative e delle disposizioni del dirigente, vi provvede curando gli interessi dell Ente e la realizzazione dei massimi prezzi correnti sul mercato. Le vendite a trattativa privata di cui all articolo 4 comma 3 numero 3 sono effettuate dalle singole guardie giurate o da altro personale autorizzato, previa autorizzazione verbale o scritta del responsabile dell unità commerciale e sempre previo pagamento anticipato. Art. 8 - Trattativa privata: casi particolari di vendita In casi specifici, previa autorizzazione della Giunta esecutiva, il dirigente può approvare la vendita a trattativa privata di beni il cui valore imponibile superi il limite di cui all art. 4 comma 3 numero 2 e in particolare qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) commissioni di legname con caratteristiche particolari e tali da non consentire la formazione di uno specifico lotto da vendere mediante licitazione privata (travature, puntelli etc.); 2) condizioni economiche particolarmente favorevoli per la Comunità Montana, con riferimento sia ai valori correnti sul mercato che alle necessità specifiche dell Ente e a condizioni di mercato particolarmente difficili; 3) vendita di materiale ad elevato rischio di deperibilità o soggetto a forte calo del peso. Art. 9 Vendita a offerta segreta e per licitazione privata. La procedura applicata nelle vendite per licitazione privata è conforme alle leggi vigenti, ogni relativo atto è approvato dal dirigente e, per quanto compatibile, pur trattandosi di rapporti commerciali correnti, si applicheranno le procedure previste per le licitazioni private. La pubblicazione dell avviso di licitazione è effettuata presso l albo di enti e associazioni individuati, unitamente agli aggiornamenti, dal dirigente e l avviso di norma è effettuato con riferimento a tutte le licitazioni programmate nell arco dell anno solare e dev essere ripetuto per tutte le eventuali ulteriori licitazioni. Le aggiudicazioni per licitazione privata avvengono esclusivamente per offerta scritta presentata con le modalità e nei termini previsti dall avviso, restando esclusa qualsiasi possibilità di aggiudicazione di lotti andati deserti per offerta verbale durante e dopo la gara, salvo i casi di cui al

precedente art.8. Per le vendite a trattativa privata con offerta segreta rientranti negli importi massimi stabiliti ai sensi del precedente art.4 comma 3 numero 1 e, in prima applicazione nell importo di cui all art.4 comma 4, il dirigente approva ogni volta, in sede di approvazione dei lotti, l elenco delle ditte da invitare alla trattativa, elenco che potrà anche coincidere con quello delle vendite per licitazione privata e che comunque dovrà essere redatto tenendo conto: 1.dell effettiva partecipazione delle ditte a precedenti trattative e licitazioni; 2.dell effettivo interesse delle ditte per gli assortimenti legnosi posti in vendita; 3.dell interesse della Comunità Montana ad allargare il numero degli acquirenti, anche allo scopo di rendere possibile una maggiore concorrenza; 4ell assenza di contenziosi economici nei confronti delle ditte; 5.dell esigenza di realizzare le vendite in tempi rapidi e in modo più economico, anche in applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2. Art. 10- Vendite a cooperative forestali convenzionate. Per quanto riguarda le vendite in piedi e sul letto di caduta effettuate a favore di cooperative agricolo-forestali convenzionate ai sensi dell art.17 comma 2 L. n.97/94, sono effettuate ricostruendo il prezzo di aggiudicazione a partire dal valore di mercato a ciglio-strada diminuito dei costi di trasformazione. Le vendite alle cooperative convenzionate riferite a legno prodotto nell ambito di progetti forestali affidati in esecuzione alle stesse cooperative ai sensi dell art.17 comma 2 L. n.97/94 sono effettuate direttamente a trattativa privata e contestualmente all affidamento del progetto. Per la deteminazione dei prezzi di aggiudicazione, le modalità di pagamento, le garanzie fidejussorie e il tipo di vendita effettuato la presente normativa accoglie quanto specificatamente disposto dalle convenzioni di cui al precedente comma 1 approvate dall Assemblea dell Ente. Le vendite alle cooperative convenzionate sono effettuate, per quanto non contrasti col presente articolo, con le modalità di cui al precedente articolo 8. Per le vendite di prodotti allestiti a ciglio-strada rotabile non si applica nessuna condizione di favore alle cooperative agricolo-forestali convenzionate. Art. 11 - Vendita dei prodotti del vivaio. La vendita di prodotti vivaistici avviene in base a listino-prezzi approvato dal dirigente, fatte salve le riserve di piante per l attività della Comunità Montana del Casentino. Sono considerati vivaistici tutti i prodotti del vivaio condotto in amministrazione diretta, compresi i prodotti agricoli e le parti di piante. Il dirigente individua i dipendenti autorizzati alla vendita di cui al comma precedente. Il dirigente può comunque applicare o sperimentare anche per i prodotti vivaistici tutte le modalità di vendita previste dal presente regolamento; tali modalità divengono obbligatorie qualora l importo del materiale esitato sia superiore a quello vendibile per trattativa privata. Art. 12 - Modalità di pagamento. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite una delle seguenti modalità: 1) versamento su conto corrente postale intestato alla Comunità Montana del Casentino-Servizio Tesoreria; 2) invio di vaglia postale semplice o telegrafico intestato come al punto 1; 3) deposito presso l unità commerciale del servizio foreste di contanti o assegno circolare non

trasferibile intestato come al punto 1; 4) versamento diretto presso gli sportelli del Servizio Tesoreria della Comunità Montana ; 5) pagamento in contanti, con i limiti di cui al precedente articolo 4 comma 3 numero 3, alle guardie giurate forestali e all altro personale autorizzato. Il personale che ai sensi del comma precedente e dell articolo 4 comma 3 numero 3 è autorizzato a riscuotere piccoli pagamenti in contanti, per i quali rilascerà il documento fiscale previsto o la piccola licenza, è obbligato a versare quanto incassato al responsabile dell unità commerciale entro quindici giorni dalla data di incasso. Art. 13 - Scadenze per i pagamenti. Nel caso di vendite per licitazione privata e per trattativa privata con offerta segreta il pagamento dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla data di consegna del lotto e comunque prima dell inizio del ritiro dei beni acquistati. Nel caso di vendite a trattativa privata il pagamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data della vendita e comunque prima dell inizio del ritiro dei beni acquistati. Qualora la quantità dei beni venduti sia presunta e per tutte le vendite di legno in piedi o sul letto di caduta si dovrà provvedere nei termini di cui ai commi precedenti al pagamento dell importo corrispondente all 80% della quantità stimata e, per la porzione eccedente, al pagamento del materiale all incaricato della Comunità montana prima della partenza dal cantiere. In alternativa alle sopra descritte scadenze e modalità di pagamento, l acquirente potrà chiedere al responsabile dell'unità commerciale, cui spetta decidere, una delle seguenti soluzioni: 1.pagamento a sessanta giorni-fine mese dalla data di emissione della fattura, garantendo l intero importo, comprensivo di I.V.A., con fidejussione bancaria o assicurativa con validità fino ad espresso e formale svincolo da parte del responsabile dell unità commerciale; 2.costituzione di cauzione in contanti pari al 30% del valore stimato della vendita (I.V.A. inclusa) con un minimo di 500,00 e pagamento del materiale all incaricato della Comunità montana prima della partenza dal cantiere; la cauzione sarà restituita a chiusura dei lavori, salvo contestazioni e danni. Nel caso di pagamenti ritardati, oltre alle penali previste nell atto di vendita, si applicano gli interessi legali e le eventuali spese sostenute per incassare le somme non saldate, compresi gli oneri per l assistenza legale. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle cooperative convenzionate ai sensi della L. n.97/94 con le modifiche richiamate dal precedente articolo 10. Agli acquirenti che risultassero non in regola con i pagamenti sarà sospesa qualsiasi fornitura finché non risulti onorato ogni pagamento. In ogni caso nessun prodotto venduto dovrà essere consegnato e partire dal luogo d imposto se non previo pagamento dello stesso o garanzia del pagamento tramite fidejussione bancaria o assicurativa. Art. 14 - Norme particolari per la vendita di pubblicazioni a stampa. La vendita di carte e pubblicazioni a stampa prodotte nell ambito dell attività del settore agricoltura e foreste o la cui vendita è delegata all u.o. commerciale, è effettuata al prezzo di copertina. La cessione a rivenditori, nonché ad associazioni legalmente costituite che ne facciano specifica richiesta, è effettuata tramite pagamento anticipato del prezzo di copertina scontato del 30%. Per le pubblicazioni edite con fondi della Comunità Montana, la Giunta esecutiva può stabilire condizioni di vendita diverse da quelle di cui ai commi precedenti.

Art.15 - Abrogazione di norme Il presente regolamento abroga il regolamento generale delle vendite approvato dall Assemblea con deliberazione n.18 del 19/3/99, di cui gli atti conseguenti restano in vigore finché non sostituiti a tutti gli effetti con le determinazioni attuative della nuova normativa.