REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA R.S.U.

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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA R.S.U. approvato nell assemblea di RSU del 4.5.2015

Art. 1 Finalità e funzioni della R.S.U. La RSU rappresenta il personale dell Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate appartenente al comparto del S.S.N., ne cura gli interessi e ne promuove, nell ambito dell Azienda Ospedaliera, lo sviluppo civile sociale ed economico, con riferimento ai valori fondamentali della persona e alla solidarietà tra utenti e lavoratori dei servizi sanitari. La RSU esercita le competenze nelle materie di contrattazione decentrata, i diritti d informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali unitarie dalle disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Art. 2 Organi della R.S.U. Sono organi della RSU: L Assemblea Il Coordinatore Il Comitato Esecutivo Art. 3 L Assemblea 1- L Assemblea è eletta con le norme previste dall Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni. 2- Secondo quanto previsto dall Accordo Collettivo Quadro l Assemblea è composta nel numero di rappresentanti previsto dall assegnazione di tutti i seggi. 3- I membri dell Assemblea della RSU durano in carica tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione dei prorogabili. 4- In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. 5- Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni dei componenti non possono concernere contemporaneamente un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dall apposito regolamento di cui al punto uno del presente articolo. 6- Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione all U.O. del Personale, contestualmente al nominativo del subentrante e ai lavoratori, mediante affissione all albo delle comunicazioni intercorse. Art. 4 Riunioni dell Assemblea L Assemblea si riunisce presso una delle sedi Ospedaliere dell Azienda. Le adunanze sono disciplinate dal presente Regolamento. L Assemblea si riunisce di norma una volta al mese, il 1 lunedì secondo un calendario di massima concordato dall Assemblea, su iniziativa: Del Coordinatore per questioni di particolare urgenza, con un preavviso di almeno 48 ore; Del Comitato Esecutivo; Di un terzo dei membri dell Assemblea, previa richiesta motivata presentata al Coordinatore della RSU per la relativa convocazione.

Art. 5 Convocazione dell Assemblea L Assemblea è convocata dal Coordinatore della RSU mediante avviso da pubblicare negli spazi riservati ai comunicati sindacali e via fax o posta elettronica a ogni singolo componente. L avviso di convocazione, corredato dell ordine del giorno (stabilito per buona parte al termine della seduta precedente) redatto dal Coordinatore, deve essere comunicato almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita per l adunanza. Le riunioni della RSU sono presiedute dal Coordinatore o, in caso d impedimento o d assenza del medesimo, da un componente del Comitato Esecutivo delegato dallo stesso Coordinatore. Art. 6 Ordinamento delle adunanze dell Assemblea La seduta dell assemblea si apre non oltre quindici minuti dall ora indicata nell avviso di convocazione con appello nominale dei componenti per accertarne la presenza. L Assemblea non può adottare decisioni se non interviene alla riunione la metà più uno dei Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti (50% più uno dei votanti). Per l adozione dei seguenti provvedimenti occorre il voto favorevole della metà più uno dei componenti dell Assemblea: Nomina del Coordinatore; Nomina dei componenti del Comitato Esecutivo; Approvazione del Regolamento della RSU e delle modifiche del medesimo; Approvazione dell ipotesi d accordo di lavoro decentrato da sottoporre alla consultazione dei lavoratori. Alle votazioni si procede per alzata di mano. Soltanto nei casi in cui l Assemblea intende espressamente pronunciarsi sulle qualità, sulla correttezza e sulle capacità di persone, la votazione avviene a scrutinio segreto mediante schede, previa nomina di tre scrutatori da parte del Coordinatore-presidente. E' fatto obbligo ai membri dell Assemblea Ordinaria giustificare le loro assenze al coordinatore e decadono dalla carica quando: Senza giustificato motivo scritto, non intervengono a tre sedute consecutive dell'assemblea stessa. Chi giustificando la loro assenza per tre volte consecutive, saranno richiamati dal coordinatore, e al raggiungimento della quinta giustifica consecutiva decadono. Questa modifica è stata adottata per rendere operativa la R.S.U. nel rispetto degli elettori e dei componenti dell'assemblea stessa che per essere presenti ai lavori fanno diversi sacrifici sia di ordine di tempo sia di ordine di chilometri percorsi. Art. 7 Funzioni di Presidente dell Assemblea 1- Il Coordinatore svolge le funzioni di presidente dell Assemblea e in tale veste provvede ai seguenti adempimenti: Accerta la presenza del numero legale e dichiara aperta la seduta; Prima che abbia inizio la trattazione dell ordine del giorno ha la facoltà di fare brevi comunicazioni o dichiarazioni, per le quali è esclusa la necessità della preventiva iscrizione all ordine del giorno;

Dirige le seduta, disciplina i lavori dell Assemblea, provvede al loro ordinato svolgimento, mette in discussione gli argomenti iscritti all ordine del giorno e ha la facoltà di proporre (mediante votazione) la sospensione o il rinvio, non chè la modifica della successione riferita alla trattazione prevista all ordine del giorno; Concede la parola ai componenti dell Assemblea, regola la discussione, indice la votazione e ne proclama l'esito. Nell esercizio delle sue funzioni il Coordinatore-presidente deve ispirarsi a criteri d imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative dell Assemblea e dei diritti dei singoli Art. 8 Disciplina delle adunanze 1- L Assemblea non può discutere e adottare decisioni su argomenti non iscritti all ordine del giorno. 2- La trattazione urgente di argomenti non iscritti all ordine del giorno può essere proposta con domanda scritta al Coordinatore presidente prima dell inizio della seduta. Sulla domanda, in caso di dissenso o di contestazione, decide l Assemblea e su di essa può intervenire un solo oratore a favore e uno contro con un intervento di durata non superiore ai tre minuti. 3- Per le comunicazioni o le dichiarazioni del Presidente è esclusa la necessità della preventiva iscrizione all ordine del giorno. Sulle dichiarazioni o le comunicazioni del Presidente ha la facoltà di parlare un componente per ciascuna organizzazione sindacale nel limite di tre minuti. 4- Gli argomenti sottoposti all esame dell Assemblea sono trattati, di norma, nell ordine secondo la numerazione progressiva che risulta dall avviso di convocazione. Art. 9 Ordine della discussione 1- I componenti che intendono parlare su una proposta iscritta all ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente, il quale concede la parola secondo l ordine delle iscrizioni. 2- La durata di un intervento non può superare i tre minuti. Qualora il discorso ecceda il tempo stabilito, il Presidente invita l oratore a concludere e se questi persiste, può togliergli la parola; uguale facoltà ha il Presidente nei riguardi dell oratore che, richiamato due volte sull argomento, seguiti a discostarsene. 3- Nessun componente può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale o per dichiarazione di voto. 4- Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato i componenti che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione. 5- Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per dichiarazione di voto (che consiste nella succinta enunciazione dei motivi del proprio voto) ad un solo componente per ciascuna organizzazione sindacale, per la durata non superiore a tre minuti. 6- Sulle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore. Art. 10 Questione pregiudiziale e sospensiva La questione pregiudiziale si ha quando sia avanzata motivata richiesta che un argomento non sia discusso e sia, pertanto, ritirato dall ordine del giorno. La questione sospensiva si ha quando è richiesto il rinvio della trattazione dell argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Deve essere posta prima dell apertura della discussione, richiedendo che l esame dell argomento sia rinviato ad altra riunione.

Sulle relative proposte può parlare, oltre che il proponente o uno dei proponenti, nel caso che la proposta sia presentata da più componenti un oratore a favore e due contro, per non oltre tre minuti ciascuno. L Assemblea decide a maggioranza dei presenti con votazione palese. Art. 11 Fatto personale 1- Costituisce fatto personale l essere attaccato per la propria condotta e sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. 2- Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne le ragioni; sul fondamento del fatto personale si pronuncia il Presidente. Se il componente insiste dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide l Assemblea, senza discussione, per alzata di mano. Art. 12 Mozione d ordine 1- E mozione d ordine il richiamo fatto da un componente alla normativa o al regolamento, e la stessa ha la precedenza sulla discussione. 2- Sull ammissibilità della mozione decide il Presidente. Qualora la decisione non sia accettata da parte di chi ha proposto la mozione, l Assemblea decide, senza discussione, per alzata di mano. Art. 13 Casi non previsti dal regolamento Per tutte le situazioni non previste o non disciplinate dal presente regolamento, che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei lavori, provvede il Presidente, a dirimere le controversie, senza ulteriori discussioni. Qualora la discussione o la decisione presa dal coordinatore non sia accettata da nessuno dei componenti dell assemblea di RSU puo essere sfiduciato con il voto di sfiducia di almeno la meta piu uno dei.componenti dell assemblea. Art. 14 Modalità di elezione del coordinatore nella RSU Il Coordinatore è eletto dall Assemblea tra i suoi membri, mediante alzata di mano, con voto favorevole della metà più uno dei Se in due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza necessaria per la nomina, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora anche in quest ultima votazione nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza dei voti necessaria, l elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procederà a due votazioni ed, occorrendo, a quella del ballottaggio. Art. 15 Funzioni del Coordinatore Il Coordinatore presiede l Assemblea e il Comitato Esecutivo. Compete in particolare al Coordinatore: Convocare e presiedere i predetti organi; Stabilire l ordine del giorno; Curare l osservanza del Regolamento; Curare la gestione dell agibilità sindacale; Rappresentare la R.S.U.;

Curare l attuazione delle decisioni dell Assemblea, promuovendo la loro esecuzione da parte del Comitato Esecutivo; Sottoscrivere le intese con l Amministrazione dell Azienda Ospedaliera; Stipulare il contratto decentrato di lavoro, dopo l approvazione dell ipotesi di accordo da parte dell Assemblea e dopo la consultazione dei lavoratori. Art. 16 Il Comitato Esecutivo 1- Il Comitato Esecutivo è composto, compreso il Coordinatore, da minimo 8 massimo 11 2- Il Comitato è eletto dall Assemblea, successivamente alla nomina del Coordinatore, mediante unica votazione palese sulla base di proposta di nomina, formulata da uno o più componenti della medesima, recante i nominativi delle persone da eleggere. 3- Le modalità di elezione del Comitato sono le medesime disciplinate dal presente regolamento per la nomina del Coordinatore. 4- Il Comitato resta in carica per la stessa durata dell Assemblea che lo ha eletto ed esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato. 5- In caso di dimissione o di cessazione della carica per qualsiasi motivo di un membro del Comitato, esso è sostituito dall Assemblea con il voto favorevole della metà più uno dei propri 6- Si procede al rinnovo integrale del Comitato quando esso, per dimissioni o altra causa, abbia perduto contemporaneamente la metà più uno dei propri In tal caso l elezione del nuovo Comitato deve tenersi entro dieci giorni dal verificarsi delle condizioni che ne determinano il rinnovo. 7- Le dimissioni dei singoli membri del Comitato devono essere presentate al Coordinatore, il quale comunica tempestivamente all Assemblea. 8- I membri del Comitato decadono dalla carica quando, senza giustificato motivo scritto fatto pervenire al Coordinatore, non intervengono a tre sedute consecutive del Comitato stesso. 9- Il Comitato può essere sfiduciato dall Assemblea mediante mozione motivata. La mozione di sfiducia deve essere approvata da almeno due terzi dei membri presenti, per alzata di mano. Le modalità di elezione del Comitato, in questo caso, sono le medesime di quelle previste al punto 3 del presente articolo. Art. 17 Attribuzioni del Comitato Esecutivo Il Comitato Esecutivo esercita collegialmente le funzioni ad esso demandate e in particolare: Svolge le funzioni di delegazione trattante con l Amministrazione; Provvede agli adempimenti che non siano riservati da presente Regolamento all Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Coordinatore; Esegue gli indirizzi generali deliberati dall Assemblea e riferisce alla medesima sull attività svolta, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all attuazione dei programmi; Esamina collegialmente gli argomenti da sottoporre all esame dell Assemblea; Convoca le assemblee del personale.

Art. 18 Riunioni del Comitato Esecutivo 1- Il Comitato è convocato e presieduto dal Coordinatore; 2- Le sedute non sono pubbliche, salvo quanto e come previsto dall articolo 19 comma 1. 3- Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Art. 19 Norma finale 1- Gli esponenti delle organizzazioni sindacali ammessi alle trattative per il contratto nazionale di lavoro potranno partecipare alle riunioni dell Assemblea e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto. 2- In caso di entrata in vigore di norme di legge o di accordi collettivi che regolino l attività delle RSU, la disciplina stabilita dal presente regolamento dovrà essere adeguata, nel più breve tempo possibile, alle nuove disposizioni. Seriate, 04 maggio 2015 L ASSEMBLEA DELLA R.S.U. A.O. BOLOGNINI SERIATE