APPROVATO IL NUOVO CONTRATTO AUMENTI IN LINEA CON L INFLAZIONE



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APPROATO IL NUOO CONTRATTO AUMENTI IN LINEA CON L INFLAZIONE È STATO FINALMENTE SOTTOSCRITTO IN DATA 13 OTTOBRE 2004, IL PROEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE E PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIILE - BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 di Simun Il 13 ottobre scorso è stato finalmente approvato lo schema di concertazione per il personale delle Forze di Polizia. L art. 9 prevede l incremento dello stipendio dal 1 gennaio 2004 con misure mensili che vanno dai 33,90 euro del IX livello ai 24, 28 del. Dal 1 gennaio 2005, data di entrata in vigore del sistema dei parametri, il valore del punto parametrale viene stabilito in euro 154,50 pertanto gli stipendi in relazione al nuovo sistema saranno rideterminati ed andranno a variare dai 23.175,00 per gli ufficiali superiori ( 150,00 punto parametro) ai 15643,13 per il finanziere ( 101,25 punto parametro). L art. 11 aumenta la indennità pensionabile in due rate, la prima dal 1 gennaio 2004, da 45, 30 per i gradi apicali e 28,00 per il finanziere, ulteriormente incrementati dal 1 gennaio 2005 di 15,90 e 10,00, divenendo a regime pari a 777,20 per i tenenti colonnelli e 442,20 per il finanziere. L art. 13 ridetermina la misura della presenza festiva in euro 12 lordi. L art. 14 indica in 5.906.000,00 l ammontare del fondo per l efficienza dei servizi istituzionali a disposizione del Corpo per il 2004 e in 9.615.000 per l anno 2005. Si tratta di aumenti molto limitati, tuttavia in linea con la inflazione programmata. Ancora una volta la riflessione che deriva dall esame dettagliato dello schema è che si rende necessario sganciare il comparto sicurezza dal comparto pubblico, in modo da avere a disposizione maggiore risorse per un settore che effettivamente svolge servizi onerosi e particolari. 22

SCHEMA DI CONCERTAZIONE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MI- LITARE BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 TITOLO II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE 8. Ambito di applicazione e durata. 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, il presente schema di concertazione si applica al personale dei ruoli dell Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. 2. Il presente schema di concertazione concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005. 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente schema di concertazione, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. TABELLA 1 LIELLI IX III II-bis II I-bis I INCREMENTI MENSILI LORDI 33,90 30,86 29,53 28,19 27,00 25,81 24,28 STIPENDI TABELLARI ANNUI LORDI 14.844,14 13.013,64 12.216,25 11.421,14 10.703,57 9.984,79 9.067,95 2. Dal 1 gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, individuato nella tabella 4 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde indicate nella tabella 2. 3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1 gennaio 2004 ai sensi del comma 1. 4. Il trattamento stipendiale, come ride- 9. Nuovi stipendi. 1. Dal 1 gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella 1. 23

TABELLA 2 GRADI Colonnello/ Maggiore SUPS "Luogotenente"/ "Luogotenente" SUPS / (con 8 anni nel grado) SUPS / Capo (con 8 anni nel grado) Capo ice Scelto (con 8 anni nel grado) Scelto Carabiniere / Finanziere terminato dal comma 2, per la quota parte relativa all indennità integrativa speciale, conglobata dal 1 gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell applicazione dell articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all estero. PARAMETRO 150,00 144,50 133,25 135,50 133,00 128,00 124,00 120,75 122,50 120,25 116,25 112,25 113,50 111,50 108,00 104,50 101,25 STIPENDI ANNUI LORDI DAL 1 GENNAIO 2005 23.175,00 22.325,25 21.475,50 20.587,13 21.475,50 20.934,75 20.548,50 19.776,00 19.158,00 18.655,88 18.926,25 18.578,63 17.960,63 17.342,63 17.535,75 17.226,75 16.686,00 16.145,25 15.643,13 5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164. 10. Effetti dei nuovi stipendi. 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 9, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente schema di concertazione hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buo- nuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall applicazione del presente schema di concertazione sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell anno 2004, con diritto a pensione, i benefìci stipendiali risultanti dall'applicazione del presente schema di concertazione sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all articolo 9, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonché alla posizione economica di cui alla tabella B2 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003 n 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l anno 2005 al personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianità (vedi tabella 3). 4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall art.3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, che, a decorrere dal 1 gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri. 24

TABELLA 3 GRADI E POSIZIONI ECONOMICHE LIELLO EURO colonnello Maggiore aiutante SUPS "luogotenente"\ aiutante "luogotenente" aiutante SUPS \ aiutante con più di 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario scatto d.lvo 83/2001 e d.l.vo 67/2001 aiutante SUPS \ aiutante con più di 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.lvo 83/2001 e d.l.vo 67/2001 aiutante SUPS \ aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado ma destinatario scatto d.lvo 83/2001 e d.l.vo 67/2001 aiutante SUPS \ aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.lvo 83/2001 e d.l.vo 67/2001 capo con meno di 10 anni nel grado ordinario con più 3 anni e 6 mesi nel grado con più 1 anno nel grado capo con più 30 anni di serv. e più 4 anni nel grado capo con più 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado capo con meno 30 anni di serv. e più 4 anni nel grado capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado icebrigadiere con più 3 anni e 6 mesi nel grado scelto con più 16 anni di serv. e più 4 anni nel grado scelto con più z16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado scelto con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado Carabiniere scelto\finanziere scelto Carabiniere\Finanziere IX III III II BIS II BIS II BIS II BIS II I BIS I I BIS I BIS I I 32,98 33,56 31,11 29,88 32,44 30,88 30,88 30,88 29,77 28,88 28,28 28,02 27,61 27,61 27,61 26,61 26,02 24,23 26,32 25,43 25,43 23,87 22,31 21,44 5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente schema di concertazione avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico. 6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all articolo 9 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella tabella 4. 11. Indennità pensionabile. 1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 27

TABELLA 4 ANNO 2004 ANNO 2005 FERIALE FESTIO O NOTTURNO NOTTURNO FESTIO LIELLI IX III III II BIS II BIS II BIS II BIS II I BIS I I BIS I BIS I I GRADI/POSIZIONI ECONOMICHE Colonnello/ Maggiore SUPS "Luogotenente"/ "Luogotenente" SUPS / (con 8 anni nel grado) SUPS / Capo (con 8 anni nel grado) Capo ice Scelto (con 8 anni nel grado) Scelto PARAMETRI 150,00 144,50 133,25 135,50 133,00 128,00 124,00 120,75 122,50 120,25 116,25 112,25 113,50 111,50 108,00 104,50 13,48 12,27 12,27 11,21 10,74 10,26 10,74 10,74 10,26 10,26 15,24 13,87 13,87 12,67 12,14 11,60 12,14 12,14 11,60 11,60 17,58 16,01 16,01 14,62 13,39 13,39 13,39 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi (vedi tabella 4): 2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi (vedi tabella 5). 12. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità. 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 13. Indennità di presenza festiva. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l indennità di cui all articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00. 14. Efficienza dei servizi istituzionali. 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'artico- 28

lo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) Per l anno 2004: 1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00; 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00; b) Per l anno 2005: 1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00; 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00. 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell anno successivo. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell anno successivo. TABELLA 6 GRADI Colonnello e Maggiore s.ups e Capo ice Scelto Agente e qualifiche equiparate TABELLA 5 GRADI Colonnello e Maggiore s.ups e Capo ice Scelto Carabiniere / Finanziere DAL 1 GENNAIO 2004 EURO 761,30 747,20 740,40 710,40 723,30 690,70 669,20 648,30 666,20 626,80 623,70 561,10 510,80 468,40 432,20 DAL 1 GENNAIO 2005 EURO 777,20 762,80 755,80 725,20 738,40 705,10 683,20 661,80 680,10 639,90 636,80 572,80 521,50 478,40 442,20 INCREMENTI DAL 1 GENNAIO 2004 EURO 45,30 44,50 44,10 42,30 43,10 41,10 39,80 38,60 39,70 37,30 37,10 33,40 30,40 29,00 28,00 ULTERIORI INCREMENTI DAL 1 GENNAIO 2005 EURO 15,90 15,60 15,40 14,80 15,10 14,40 13,50 13,90 13,10 13,10 11,70 10,70 10,00 10,00 TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI 15. Proroga di efficacia di norme. 1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con la presente ipotesi di accordo ed il presente schema di concertazione, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento degli accordi e delle concertazioni. 30